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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10001 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19098 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21/05/2025 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SEVERGNINI LAURA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 898/1970 e succ. mod. lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 27.07.2013 in Rho (MI), fra e Parte_1 CP_1 in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nei registri del predetto Comune
[...] al n. 49, anno 2013, Parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rho di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre l'affido condiviso delle figlie minori ai genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento delle stesse presso la madre;
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità: - a weekend alternati, prelevandole dall'abitazione della madre il venerdì sera e riaccompagnandole a scuola il lunedì mattina;
- un giorno infrasettimanale, individuato nel giovedì, di tutte le settimane, oltre ad un giorno aggiuntivo infrasettimanale, individuato nel martedì, nelle sole settimane in cui il padre non terrà con sé le figlie durante il weekend;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore nel periodo corrispondente alle vacanze scolastiche dal 23/12 al 06/01, ad anni alterni;
- per due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- per le ulteriori festività e/o ponti ricadenti nei giorni di visita di competenza. Il tutto, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori ed, in ogni caso, compatibilmente alle esigenze scolastiche, sportive e di salute delle figlie ed agli impegni lavorativi dei genitori;
4) disporre che il padre versi in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie fino alla loro autosufficienza economica un assegno mensile di € 350,00 per ciascuna figlia e così per complessivi € 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, da individuarsi e regolamentare sulla base delle Linee guida approvate dalla Corte d'Appello e dal Tribunale di Milano in data 14.11.2017; assegni familiari percepiti dalla madre;
5) confermare l'assegnazione alla signora della casa familiare, sita in Rho (MI), Via Parte_1
Trebbia n. 23 - e dei beni in essa presenti – attualmente in comproprietà tra i coniugi;
6) dare atto che le parti si concedono il reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio, anche per le figlie minori;
7) con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/05/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Rho in data 27/7/2013 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Rho - A. 2013 -N 49- P I), con dalla cui unione sono nate Controparte_1
n data 17/9/2009 e in data 2/2/2012, nonché di essersi separata come da decreto di Per_1 Per_2 omologa del Tribunale di Milano del 26/3/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 13/11/2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ne ha dichiarato la e ha proceduto Parte_2 all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 17/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
9/2/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale
La ricorrente ha chiesto la sostanziale conferma delle condizioni della separazione, peraltro evidenziando che le frequentazioni paterne effettive con le figlie sono molto più limitate rispetto al calendario formalmente in essere. La ricorrente non ha, in ogni modo, evidenziato difficoltà particolari o criticità nella prole. Il regime genitoriale vigente può essere sostanzialmente confermato, come da conclusioni della parte, con la precisazione che l'esercizio della responsabilità per gli atti ordinari deve essere disgiunto.
L'audizione delle minori è del tutto superflua.
Dal punto di vista economico, il resistente ha sempre versato l'importo convenzionalmente stabilito in separazione. Tuttavia, egli non ha continuato il pagamento del mutuo della casa coniugale (rata di circa 250,00 euro mensili) che, quindi, è andata all'asta. Quindi, l'assegnazione dell'abitazione non
è più possibile, essendo soggetta a procedura esecutiva.
La signora ha un reddito di 2.000 euro mensili ed è, ora costretta, a trovare una nuova abitazione. La condizione economica del signor non è nota. Tuttavia, considerando che l'accordo di CP_1 separazione è di sette anni fa, che le figlie sono molto più grandi, che le frequentazioni paterne sono ridotte e che la ricorrente dovrà soddisfare le nuove esigenze abitative, il tribunale stima congruo un incremento dell'assegno ad euro 600,00.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Rho in data 27/7/2013
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Rho - A. 2013 -N 49- P I) da
[...]
Parte_3
2) AFFIDA le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione e collocamento dalla madre 3) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità:
- a weekend alternati, prelevandole dall'abitazione della madre il venerdì sera e riaccompagnandole a scuola il lunedì mattina;
- un giorno infrasettimanale, individuato nel giovedì, di tutte le settimane, oltre ad un giorno aggiuntivo infrasettimanale, individuato nel martedì, nelle sole settimane in cui il padre non terrà con sé le figlie durante il weekend;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore nel periodo corrispondente alle vacanze scolastiche dal 23/12 al 06/01, ad anni alterni;
- per due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- per le ulteriori festività e/o ponti ricadenti nei giorni di visita di competenza. Il tutto, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori ed, in ogni caso, compatibilmente alle esigenze scolastiche, sportive e di salute delle figlie ed agli impegni lavorativi dei genitori;
4) PONE a carico del padre un assegno di euro 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie, da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT e decorrenza da dicembre 2025, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano
5) DISPONE che la ricorrente percepisca al 100% l'AUF
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21/05/2025 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SEVERGNINI LAURA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 898/1970 e succ. mod. lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 27.07.2013 in Rho (MI), fra e Parte_1 CP_1 in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nei registri del predetto Comune
[...] al n. 49, anno 2013, Parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rho di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre l'affido condiviso delle figlie minori ai genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento delle stesse presso la madre;
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità: - a weekend alternati, prelevandole dall'abitazione della madre il venerdì sera e riaccompagnandole a scuola il lunedì mattina;
- un giorno infrasettimanale, individuato nel giovedì, di tutte le settimane, oltre ad un giorno aggiuntivo infrasettimanale, individuato nel martedì, nelle sole settimane in cui il padre non terrà con sé le figlie durante il weekend;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore nel periodo corrispondente alle vacanze scolastiche dal 23/12 al 06/01, ad anni alterni;
- per due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- per le ulteriori festività e/o ponti ricadenti nei giorni di visita di competenza. Il tutto, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori ed, in ogni caso, compatibilmente alle esigenze scolastiche, sportive e di salute delle figlie ed agli impegni lavorativi dei genitori;
4) disporre che il padre versi in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie fino alla loro autosufficienza economica un assegno mensile di € 350,00 per ciascuna figlia e così per complessivi € 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, da individuarsi e regolamentare sulla base delle Linee guida approvate dalla Corte d'Appello e dal Tribunale di Milano in data 14.11.2017; assegni familiari percepiti dalla madre;
5) confermare l'assegnazione alla signora della casa familiare, sita in Rho (MI), Via Parte_1
Trebbia n. 23 - e dei beni in essa presenti – attualmente in comproprietà tra i coniugi;
6) dare atto che le parti si concedono il reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio, anche per le figlie minori;
7) con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/05/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Rho in data 27/7/2013 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Rho - A. 2013 -N 49- P I), con dalla cui unione sono nate Controparte_1
n data 17/9/2009 e in data 2/2/2012, nonché di essersi separata come da decreto di Per_1 Per_2 omologa del Tribunale di Milano del 26/3/2018, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 13/11/2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ne ha dichiarato la e ha proceduto Parte_2 all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 17/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
9/2/2018.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale
La ricorrente ha chiesto la sostanziale conferma delle condizioni della separazione, peraltro evidenziando che le frequentazioni paterne effettive con le figlie sono molto più limitate rispetto al calendario formalmente in essere. La ricorrente non ha, in ogni modo, evidenziato difficoltà particolari o criticità nella prole. Il regime genitoriale vigente può essere sostanzialmente confermato, come da conclusioni della parte, con la precisazione che l'esercizio della responsabilità per gli atti ordinari deve essere disgiunto.
L'audizione delle minori è del tutto superflua.
Dal punto di vista economico, il resistente ha sempre versato l'importo convenzionalmente stabilito in separazione. Tuttavia, egli non ha continuato il pagamento del mutuo della casa coniugale (rata di circa 250,00 euro mensili) che, quindi, è andata all'asta. Quindi, l'assegnazione dell'abitazione non
è più possibile, essendo soggetta a procedura esecutiva.
La signora ha un reddito di 2.000 euro mensili ed è, ora costretta, a trovare una nuova abitazione. La condizione economica del signor non è nota. Tuttavia, considerando che l'accordo di CP_1 separazione è di sette anni fa, che le figlie sono molto più grandi, che le frequentazioni paterne sono ridotte e che la ricorrente dovrà soddisfare le nuove esigenze abitative, il tribunale stima congruo un incremento dell'assegno ad euro 600,00.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Rho in data 27/7/2013
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Rho - A. 2013 -N 49- P I) da
[...]
Parte_3
2) AFFIDA le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione e collocamento dalla madre 3) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità:
- a weekend alternati, prelevandole dall'abitazione della madre il venerdì sera e riaccompagnandole a scuola il lunedì mattina;
- un giorno infrasettimanale, individuato nel giovedì, di tutte le settimane, oltre ad un giorno aggiuntivo infrasettimanale, individuato nel martedì, nelle sole settimane in cui il padre non terrà con sé le figlie durante il weekend;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore nel periodo corrispondente alle vacanze scolastiche dal 23/12 al 06/01, ad anni alterni;
- per due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- per le ulteriori festività e/o ponti ricadenti nei giorni di visita di competenza. Il tutto, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori ed, in ogni caso, compatibilmente alle esigenze scolastiche, sportive e di salute delle figlie ed agli impegni lavorativi dei genitori;
4) PONE a carico del padre un assegno di euro 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie, da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT e decorrenza da dicembre 2025, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano
5) DISPONE che la ricorrente percepisca al 100% l'AUF
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato