TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 556/2021 R.G. tra rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Capano e Stefania Nenna Parte_1
(comunicazioni a e Email_1 Email_2
- attore-
e
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Nigretti Controparte_1
-Convenuto -
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 14.11.2024)
Come da verbale dell'udienza del 14.11.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3.2.2021, l'attore deduceva di essere proprietario dell'autovettura Land Rover mod. Evoque tg. FX574WD di colore nero, pagata euro 54.999,99
come da copia fattura, e come riportato sulla carta di circolazione;
in data 9.9.2020, alle ore 16.45
circa, il sig. de parcheggiava la propria autovettura in Andria alla via Curci angolo via Pt_1
Scarlatto nei pressi della palestra “Total Body Center”, chiudeva a chiave l'autovettura dotata di localizzatore /antifurto satellitare “Unibox Voice” installato tramite la Compagnia
[...]
verso le 18.30 circa, concluso l'allenamento, il ricorrente si recava fuori dai Controparte_1
locali della palestra per riprendere l'autovettura ed in detta circostanza constatava l'avvenuto furto del veicolo ad opera di ignoti.
Dopo aver tempestivamente avvertito la sala operativa del sistema di allarme satellitare, l'attore si recava presso il Commissariato di P.S. di Andria per denunciare l'accaduto e tuttavia, avendo
1 trovato l'ufficio chiuso al pubblico, comunicava verbalmente all'agente in servizio l'accaduto ed i dati dell'autovettura, e si recava il giorno dopo presso il Commissariato di P.S. per sporgere formale denuncia dell'accaduto; il 13.9.2020 l'auto veniva rinvenuta in agro di Cerignola
completamente cannibalizzata ed il 16.9.2020, presso la Stazione Carabinieri di Cerignola, si procedeva alla consegna del verbale di rinvenimento ed alla formale restituzione del mezzo.
Precisava che l'autovettura in proprietà era rinvenuta con altra autovettura oggetto di furto nel
Comune di Tito, e che l'istante immediatamente informava l'assicurazione convenuta del ritrovamento della carcassa, che veniva trasportata in un'officina convenzionata dove era effettuata perizia di stima dalla Compagnia assicurativa.
A seguito di ripetuti inviti al risarcimento, la Compagnia comunicava che il danno era risultato non indennizzabile poiché i danni lamentati sono risultati non “riconducibili al sinistro come denunciato”; successivamente, con pec del 26.11.2020, l'attore formulava invito alla negoziazione assistita.
Deduceva dunque la parte attrice che l'autovettura Land Rover mod. Evoque tg. FX574WD è
assicurata contro il rischio di furto-rapina, nonché incendio ed eventi naturali presso la
Compagnia con polizza n. 1/2532/30/171266335 del 14/10/2019, Controparte_1
con scadenza il 14/10/2020 (all.3). Come si evince dalla polizza allegata, l'autovettura è assicurata contro il rischio di furto per un importo pari al suo valore, ossia per un massimale pari ad euro
55.000,00. Le condizioni generali di contratto, punto b) prevedono una serie di benefici per il cliente che abbia accettato l'installazione del localizzatore “Unnibox” promosso dalla Compagnia
convenuta in sede di stipula dietro corresponsione di un canone di comodato d'uso. In
particolare, a condizione che il cliente abbia osservato una serie di accorgimenti elencati nella sezione cd. “tecnologica” del contratto, la società “non applicherà eventuali limiti all'Indennizzo
pattuiti in Polizza, in caso di mancato ritrovamento del Veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di
riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie
(Danno Totale) a seguito di Furto e/o e/o Appropriazione indebita consumato dopo l'attivazione di Per_1
Unibox”. Nel caso di specie va rilevato che il sig. ha provveduto Parte_1
regolarmente a far installare il localizzatore da un installatore convenzionato, come si evince dal certificato di cui all'allegato n. 4 e, conseguentemente, nel caso di specie i limiti all'indennizzo pattuiti in polizza (20% franchigia e/o scoperto) non sono operativi. Concludeva pertanto chiedendo, previo accertamento dell'operatività della polizza n. 1/2532/30/171266335 del
2 14/10/2019, con scadenza il 14/10/2020, stipulata tra e la Parte_1 [...]
e, dunque, dell'esistenza del diritto all'indennizzo in capo all'attore, Controparte_2
condannare la Compagnia a corrispondere in favore dell'attore la Controparte_1
somma di euro 55.000,00 oltre interessi moratori o, in subordine, come per legge, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto Controparte_1
(avv. A. Nigretti) che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda essendo la ricostruzione dei fatti risultante dal satellitare in contrasto con la versione dell'attore.
In particolare, deduceva che, contrariamente a quanto dichiarato dall'attore, il quale riferiva di aver parcheggiato l'autovettura alle ore 16.45 per poi riprenderla alle ore 18.30 circa, dal report satellitare emerge invece che il ricorrente spegneva il veicolo alla via Aristotele in Andria alle ore
16.43 per metterla nuovamente in moto alle ore 16.47.
Richiamato dunque, il valore di prova legale attribuito alla scatola nera, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda ovvero, in via subordinata, deduceva la sproporzione del quantum
richiesto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 22.6.2021, verificata la regolare costituzione delle parti, era disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria orale ammessa, rigettata la richiesta di consulenza tecnica volta all'accertamento del funzionamento del sistema satellitare, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 14.11.2024 per la discussione e decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine per il deposito di scritti conclusivi che le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
La domanda di parte attrice è fondata ed è pertanto accolta.
Al fine dell'accoglimento della domanda, la parte attrice deve provare gli elementi costitutivi del diritto per cui è domanda.
Parte attrice ricostruiva con prove documentali (denuncia di furto) e prove orali la dinamica del furto per cui è domanda di indennizzo.
3 In particolare, nel corso dell'interrogatorio formale, l'attore dichiarava di aver denunciato in data
18.6.2020 lo smarrimento delle chiavi dell'autovettura e che Unipol, dopo la presentazione della denuncia, rimborsava il costo della nuova chiave;
dichiarava poi di essere ancora in possesso di entrambe le chiavi dell'autovettura, non essendogli mai stata chiesta la consegna;
confermava poi la dinamica del furto come indicata nell'atto di citazione.
Anche i testi di parte attrice, , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
confermavano la dinamica del sinistro come riportata nell'atto di citazione.
In particolare, il teste riferiva di aver visto il 9.9.2020 il a bordo della Tes_1 Parte_1
propria autovettura;
precisava che aspettava il fuori dalla palestra e dichiarava di Parte_1
averlo visto parcheggiare l'autovettura in una stradina nelle vicinanze della palestra, e di averlo visto chiudere l'autovettura. Il teste dichiarava che, abitando a poca distanza dalla Tes_2
palestra, riconobbe il e lo salutò; confermava che il , in quella Parte_2 Parte_2
circostanza, mi informava di aver subito il furto dell'autovettura che aveva parcheggiato fuori dalla palestra;
riferiva di aver accompagnato il al Commissariato di Polizia. Parte_1
Il teste , gestore della palestra, confermava che l'attore era presente in palestra Testimone_3
il 9.9.2020 alle ore 16.45 circa e dichiarava di essere uscito con lui e di avere verificato che nel luogo in cui l'autovettura era stata parcheggiata, non c'era più, pur precisando di non avere visto il de parcheggiare la sua autovettura prima dell'entrata in palestra. Pt_1
Di contro, la Unipol deduceva la difformità di tale ricostruzione con il report satellitare.
Sulla valenza probatoria dei risultati del report satellitare, occorre in primo luogo richiamare il disposto di cui all'art. 145 bis del Codice assicurazioni Private, rubricato "Valore probatorio delle
cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici" per cui “Quando uno dei veicoli coinvolti in
un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e
funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto
equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le
risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si
riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la
manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Tuttavia, molteplici nella giurisprudenza sono state le posizioni dubbie in merito alla ricostruzione del report degli strumenti satellitari quale prova legale, reputando meglio rispondente la valenza indiziaria delle risultanze in questione.
4 Nell'aderire a tale impostazione, si osserva la difficoltà per la parte contro la quale sono stati prodotti tali report, di provare il regolare funzionamento del dispositivo, poiché non agevolmente acquisibile nella propria sfera di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, escluso la valenza legale della prova recata dalla cd. scatola nera, sulla base dell'ulteriore argomento per cui “poiché l'art. 145 bis del D. Lgs
209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai
stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un
privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di
determinati parametri” (Cass., ord. 16.5.2024 n. 13725).
Si aggiunga, in relazione alla fattispecie che ci occupa, che il report allegato dalla Compagnia
assicurativa convenuta in relazione alla fattispecie che ci occupa recava l'indicazione di numerosi punti indicati come non attendibili, tanto da rendere dubbia anche in concreto la possibilità di fondare l'attendibilità tipica della prova legale (cfr. all. alla comparsa di costituzione).
Inoltre, non utile ai fini della più compiuta ricostruzione dei fatti sarebbe stata la chiesta consulenza tecnica volta alla verifica del funzionamento del rilevatore satellitare atteso che tali accertamenti scontano la difficoltà tecnica, già palesata con il report allegato, di disporre del segnale stabile che possa senza soluzione di continuità ricostruire i movimenti del veicolo.
In relazione al quantum richiesto a titolo di indennizzo, ed a fronte della domanda di parte attrice, vi è che generiche sono le contestazioni di parte attrice, essendo invece l'importo per cui è
domanda fondato sulla documentazione in atti, e dunque sulla fattura di acquisto (all. n. 1
all'atto di citazione) e sul contratto di assicurazione nella parte in cui esclude limiti all'indennizzo nel caso di installazione del localizzatore Unibox e di ritrovamento con danni pari o superiori all'80% (cfr. all. 9 – pp. 101 e 102 del contratto di assicurazione) circostanze entrambe dedotte dall'attore e non disconosciute dalla parte convenuta.
Per tali ragioni, la domanda di parte attrice è accolta con conseguente condanna del convenuto all'indennizzo previsto contrattualmente nella misura di euro 55.000,00 oltre interessi di mora.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 55
d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 556/2021
5 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
depositato il 3.2.2021 e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore . della somma di euro 55.000,00, oltre Parte_3
interessi moratori;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite che in relazione al valore della controversia, liquida in euro 406,00 per spese ed euro 7.051,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva,
fase istruttoria, fase decisionale), già applicata la riduzione del 50% in adeguamento del valore medio dello scaglione al valore della controversia, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Così deciso in Trani, 29.5.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
6