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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 86 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Alfonso Maria Marchese Parte_1
e Pasquale Marchese elettivamente domiciliata in Palermo via Marchese di Villabianca n.11 presso lo studio dell'Avv.to Alfonso Marsala appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato
e CONTRO
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro –
Dipartimento del Lavoro, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative – Ispettorato Territoriale del lavoro di Trapani rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici in
Palermo via Mariano Stabile n.182 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 24.4.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso in riassunzione depositato il 16.7.2021 innanzi al Tribunale
G.L. di Trapani, la proponeva opposizione avverso il verbale di Parte_1 accertamento e notificazione n.2018-130482-PCON-1 del 7.6.2019.
Pag.1 Instaurato il contraddittorio, il Giudice adito, con sentenza n.467/2022, dichiarava inammissibile l'opposizione “avverso l'Ispettorato del lavoro indicato in motivazione” e rigettava, per il resto, il ricorso.
Quanto alla posizione dell'Ispettorato evidenziava che “sino all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione …. l'unica forma di tutela accordata dall'ordinamento” era
“esclusivamente quella amministrativa” secondo l'iter procedimentale disciplinato dalla legge n.689/81.
Quanto alla posizione dell' ed “entro i limiti della impugnazione CP_1 proposta”, riteneva che “gli elementi acquisiti in sede ispettiva” escludevano “radicalmente la genuinità del distacco del personale nonché l'esistenza di un appalto di servizi risultando piuttosto di mere prestazioni di lavoro”.
Avverso tale decisione ha interposto appello la con ricorso Parte_1 depositato il 31.1.2023.
Col primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento nei confronti dell'Ispettorato appellato.
Assume che tale atto incide immediatamente sulla posizione soggettiva del debitore.
Col secondo motivo e col terzo motivo lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto, da un lato, “assolto l'onere probatorio da parte dell' circa la sussistenza di appalto di prestazioni di lavoro”, CP_1 dall'altro, “la non genuinità dell'operato distacco”.
L' e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani si sono costituiti CP_1 in giudizio con distinte memorie chiedendo il rigetto del gravame.
Acquisita documentazione (cfr. verbale udienza 23.1.2025), all'odierna udienza, previa discussione, la causa veniva decisa coma da dispositivo in atti.
2) Occorre, anzitutto, delimitare l''oggetto del presente giudizio.
Dalla piana lettura del ricorso in riassunzione depositato innanzi al Tribunale
G.L. di Trapani, infatti, emerge che la aveva inteso impugnare il Parte_1 verbale unico di accertamento e notificazione n.2018-130482-PCON-1 del 7.6.2019 esclusivamente con riferimento alle contestazioni ivi contenute di cui alle lettere D) ed E) riguardanti il distacco e l'appalto.
Basti qui riportare quanto affermato a pagina 5 del ricorso
(”CONTESTAZIONI DI CUI ALLE LETTERE A), B) e C), Per quanto riguarda le infrazioni indicate con le lettere A), B), e C) dell'impugnato provvedimento, in questa sede, non
Pag.2 si reputa di muovere alcuna osservazione/contestazione, riservandosi, comunque, ogni diritto ed azione”) e a pag. 12 del ricorso (“CONTESTAZIONI DI CUI ALLA LETTERA
F). Trattasi di contestazione verso cui, in questa sede, non si reputa muovere alcuna osservazione/contestazione, riservandosi, comunque, ogni diritto ed azione”.
Va, poi, rilevato che parte appellante, all'udienza del 23.1.2025 ha depositato la sentenza n.263/2023 emessa il 12.9.2023 del Tribunale G.L. di Sciacca nei confronti della (avente ad oggetto, tra le altre, le medesime CP_2 contestazioni in relazione al distacco e all'appalto) nonché le ordinanze di Cont archiviazione degli illeciti da parte della di Trapani adottati sempre nei confronti della CP_2
Al riguardo va osservato che, tanto, la sentenza (che, per altro, non risulta sia passata in giudicato), quanto, i provvedimenti amministrativi di archiviazione non hanno alcuna rilevanza nel presente giudizio per la semplice ed assorbente considerazione che tali atti sono stati emessi nei confronti della e non CP_2 della Parte_1
Tanto premesso, il primo motivo (che si appunta sulla ritenuta erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione nei confronti dell'Ispettorato) è infondato alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
“tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi della L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 22, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza-ingiunzione, unico atto conto cui è possibile proporre opposizione” (Cfr. Cass.
6095/2014, Cass. n.27507/2009, Cass. n. 17918/2008, Cass. n.20167/2004)
Talchè, sul punto, ogni altra considerazione si appalesa superflua dovendosi ritenere immune da censure la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione nei confronti dell'Ispettorato.
Il secondo e il terzo motivo – che riguardano la contestata violazione (lettere
D ed E del verbale impugnato) dell'art.29 D.Lg.vo n.267/2003 (appalto) e dell'art. 30 del D.lg.vo n.267/2003 (distacco) – devono essere disattesi con conseguente conferma della sentenza di primo grado, seppure con diversa motivazione.
Per come emerge evidente dall'attenta disamina de verbale ispettivo versato
Pag.3 in atti, infatti, gli ispettori verbalizzanti hanno accertato (cfr. lettera D) che la aveva stipulato, il 9.2.2017, con la un contratto di servizi Parte_1 CP_2 per l'erogazione di consulenza ed assistenza di natura sia tecnica che commerciale e ne hanno escluso la genuinità contestando, così, la violazione dell'art.30 del
D.Lg.vo n.276/2003.
Per l'effetto hanno provveduto alla determinazione dell'imponibile contributivo per il periodo di esecuzione del distacco per i lavoratori interessati, quantificando i “contributi dovuti e al relativo addebito nei confronti del distaccatario ( CP_2
[...
in quanto datore di lavoro di fatto e unico responsabile dell'obbligazione contributiva nei confronti dell' così come dettagliatamente riportato nel prospetto di regolarizzazione CP_1 contributiva”.
Analogamente, gli agenti verbalizzanti hanno accertato (cfr. lettera E) che il contratto di servizi intercorso fra le due società altro non era che un “contratto di appalto” e ne hanno escluso la genuinità contestando, così, la violazione dell'art.29 del D.Lg.vo n.276/2003.
Per l'effetto hanno provveduto alla determinazione dell'imponibile contributivo per il periodo di esecuzione dell'appalto per i lavoratori interessati, quantificando i “contributi dovuti e al relativo addebito nei confronti dell'appaltante ( CP_2
[...
in quanto datore di lavoro di fatto e unico responsabile dell'obbligazione contributiva nei confronti dell' così come dettagliatamente riportato nel prospetto di regolarizzazione CP_1 contributiva”.
Appare, dunque, patente che per le due violazioni in questione (le uniche impugnate dalla alcuna pretesa creditoria (a titolo contributivo) Parte_1 sussisteva e sussiste da parte dell' nei confronti dell'odierna appellante la CP_1 quale, conseguentemente, non risulta legittimata alla relativa impugnazione per carenza di interesse oltre che per difetto di legittimazione (non potendo far valere in giudizio un diritto altrui).
Da quanto sopra esposto, consegue il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.467/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani il
27.10.2022.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di ciascuna parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 24 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Maria G. Di Marco
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