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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Nunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8286/2022 tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di (C.F. ) con il C.F._2 Persona_1 C.F._3 patrocinio degli avv.ti Giovanni Botti e Alessandra Falvo, elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo in Modena, C.so Canalgrande n. 20
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marialuisa Nitti e dell'avv. Margherita Lolli, elettivamente domiciliata in via Castiglione n. 29 presso la sede legale dell' CP_1 Pt_3
CONVENUTA
e contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Clotilde Controparte_2 C.F._4
Beretta e dell'avv. Anna Chiara Amato, elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima in via Santo Stefano n. 120. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e : Controparte_3 Parte_2
“reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa … - accertare e dichiarare che il danno subito dal Sig. è riconducibile alla condotta del Dott. con Persona_1 Controparte_2
pagina 1 di 14 conseguente responsabilità del sanitario e della Struttura Sanitaria e per l'effetto condannare i resistenti al risarcimento in favore degli esponenti dei danni patrimoniali e non che si stimano nell'importo di € 400.000,oo salva diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di causa o che parrà equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con condanna alla refusione delle spese e delle competenze di causa. Oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come di legge. In via istruttoria: qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere utile o necessario procedere alla ammissione dei mezzi istruttori, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei resistenti, nonché prova per testi, anche a controprova, sui fatti di causa, oltre che sulle altre circostanze che ci si riserva di formulare. Si indicano già da ora quali testimoni: il Sig. , residente in [...]
41013 Castelfranco Emilia (MO), Via Beato Angelico n.12, la Sig.ra , residente in [...]
41013 Castelfranco Emilia (MO), Via Circondaria Nord n. 98.
Con vittoria di spese e competenze, di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
Per l : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
In via principale:
- alla luce delle considerazioni sollevate dalla scrivente difesa così come spiegate in atti, accertare
l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'anche nel quantum delle pretese avversarie e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie tutte ex adverso formulate;
- condannare il signor al pagamento delle spese di lite ed oneri di legge. Persona_1
In via istruttoria:
Ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte, già rigettate e si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU per i motivi indicati.
Con vittoria di spese di lite, oltre oneri e accessori”.
Per : Controparte_2
“In via preliminare, dichiarare estinto, improcedibile o comunque inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal ricorrente Sig. per Persona_1 violazione dell'art. 8, comma 3, L. 24/2017; in subordine, dichiarare inammissibile il rito sommario con conseguente mutamento del rito in ordinario, per mancato rispetto del termine di 90 giorni per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di cui alla predetta legge 24/2017; in via di ulteriore subordine, dichiarare inammissibile il rito sommario con conseguente mutamento del rito in ordinario, stante le istanze istruttorie formulate dal ricorrente;
nel merito, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente perché infondate sia nell'an sia nel quantum poiché basate su una c.t.u. del tutto lacunosa e contraddittoria;
in via riconvenzionale trasversale, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande svolte dal Sig. nei confronti della e del ER Pt_4 CP_1
Dott. condannare in via diretta la in gestione diretta dei sinistri derivanti da CP_2 Parte_5 responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti in virtù della L.R. , con ciò manlevando Pt_6 il Dott. da qualsivoglia risarcimento danno fosse tenuto a corrispondere al Sig. in CP_2 ER dipendenza dei fatti per cui è causa. In via istruttoria, richiamate tutte le osservazioni del consulente di parte nominato dal convenuto Dott. nonché dei consulenti di parte per la convenuta di CP_2 Pt_3
pagina 2 di 14 , da intendersi qui integralmente trascritte, disporre la rinnovazione della c.t.u. in quanto CP_1 incompleta, insufficiente e contraddittoria per tutti i motivi sovraesposti;
in via subordinata, disporre che i consulenti d'ufficio nominati vengano chiamati a rendere chiarimenti sia sulle pregresse condizioni di salute del Sig. sia sul nesso causale tra la terapia prescritta dal Dott. ed i ER CP_2 danni lamentati dal ricorrente, sia sul criterio e sull'entità della quantificazione del danno da invalidità del ricorrente, nonché sul criterio di ripartizione del grado di responsabilità, salvo altri.
Vinte le spese ”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. (ai sensi dell'art.8, comma 1, legge 24/2017) Persona_1 adiva l'intestato Tribunale (R.G. n. 1357/2021) al fine di ottenere la nomina di un C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il nesso di causa tra l'evento e la condotta negligente e imprudente del medico che lo ha avuto in cura,
Dott. . Controparte_2
Avendo il tentativo di conciliazione dato esito negativo, adiva ex art. 702 bis c.p.c. il medesimo
Tribunale affinché fosse riconosciuta la responsabilità del dott. e dell' di CP_2 CP_1 CP_1 presso la quale il medico era operante e per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti, conseguenti alla condotta negligente, imprudente e imperita tenuta dal predetto sanitario in occasione della visita del 06/12/2016 effettuata presso l'Ospedale di San Giovanni in Persiceto, nonché per la condotta tenuta nel periodo successivo ad essa.
Parte ricorrente esponeva analiticamente la vicenda sanitaria che lo aveva coinvolto.
In particolare, allegava di essersi recato in data 06.12.2016 presso l'ospedale di San Giovanni in
Persiceto per una visita oculistica di controllo;
in detta occasione il dott. gli diagnosticava una CP_2
“congiuntivite follicolare ++” per curare la quale veniva prescritta una terapia a base di antibiotico e cortisone (Netildex collirio) (doc. 2 di parte attrice).
Successivamente, provava a contattare ripetutamente il dott. per informarlo di una perdita CP_2 progressiva del visus dell'occhio sinistro e di un appannamento dell'occhio destro e chiedere come procedere per il peggioramento della propria vista.
Il ricorrente rilevava inoltre che, nonostante i numerosi messaggi inviati al dott. quest'ultimo, CP_2 anziché concordare una visita, gli rispondeva di riprendere la cura in precedenza assegnata, fissandogli una visita dopo diversi giorni e solo dopo ripetuti tentativi del paziente di avere indicazioni su cosa fare per il deciso peggioramento (doc. 3 di parte attrice).
Il 30.01.2017, nell'impossibilità di essere visitato dal dott. il ricorrente si recava presso il CP_2
Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di dove veniva accertata una pressione elevata CP_1 nell'occhio sinistro, per la quale veniva impostata una terapia con mannitolo. In data 01.02.2017, a causa dei persistenti dolori all'occhio sinistro, tornava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di e, in tale occasione, veniva certificato che il 30.01.2017 il paziente CP_1 aveva avuto un attacco acuto di glaucoma nell'occhio sinistro. Parte ricorrente evidenziava, altresì, che a seguito degli accertamenti avvenuti all'Ospedale Maggiore, il medesimo risultava essere uno steroid responder e che, quindi, il farmaco prescritto dal dott. CP_2 aveva causato un ipertono non controllabile. pagina 3 di 14 Sulla base dei fatti così ricostruiti, parte ricorrente lamentava la negligenza del dott. e la relativa CP_2 responsabilità, nonché quella dell'Azienda Sanitaria Locale di Bologna.
In particolare, lamentava che durante la visita del 06.12.2016 il dott. non aveva proceduto a CP_2 verificare la pressione intraoculare prima di prescrivergli un farmaco, il collirio, che può Pt_7 provocare l'innalzamento della pressione intraoculare. Inoltre, evidenziava che, nonostante avesse più volte raggiunto telefonicamente il dott. per notiziarlo di un peggioramento visivo, nessun CP_2 ulteriore incontro era stato da quest'ultimo fissato con il paziente per verificare le cause dell'aggravamento. Il ricorrente allegava che, in conseguenza dei danni patiti a causa dell'errato trattamento sanitario, non aveva potuto proseguire la propria attività lavorativa di agente assicurativo in autonomia. Infatti, la riduzione del campo visivo gli impediva sia di guidare l'autovettura per recarsi dai clienti della compagnia assicurativa come faceva in precedenza, sia di gestire gli stessi in maniera autonoma presso la stessa agenzia, avendo continua necessità dell'ausilio di altre persone per mostrare ai clienti le condizioni delle polizze.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'attore chiedeva, pertanto, che fosse riconosciuta la responsabilità dei convenuti e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come da conclusioni riportate in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva l'Azienda sanitaria convenuta, rilevando la correttezza della condotta posta in essere dal dott. nell'erogazione dei trattamenti sanitari in favore di CP_2 ER
, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed
[...] in diritto, e che fosse accertato che il danno lamentato da parte ricorrente era riconducibile alla pregressa patologia di cui lo stesso era affetto (retinopatia diabetica bilaterale), nonché al suo comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni mediche ricevute dal sanitario.
Si costituiva, altresì, il dott. il quale rilevava la correttezza del proprio operato, eccepiva che il CP_2 ricorrente non si era attenuto alle prescrizioni da lui impartite e chiedeva di essere manlevato dall' di ex art. 1228 c.c.. Pt_3 CP_1
Alla prima udienza del 17/11/2022, in ragione della complessità della vicenda che non consentiva una istruzione sommaria della causa, veniva disposto il mutamento del rito in ordinario.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione della consulenza collegiale medico-legale redatta in sede di ATP dai dott. e Per_2 Persona_3 oltre alla produzione documentale delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/03/2023, questo giudicante procedeva a richiedere chiarimenti ai C.T.U. già nominati in sede di ATP.
All'udienza dell'11/07/2024, i difensori rappresentavano che in data 26/03/2024 era avvenuto il decesso del ricorrente.
Il processo, quindi, veniva interrotto e la controversia veniva in seguito riassunta dagli eredi,
e rispettivamente figlio e moglie del ricorrente. Parte_1 Parte_2
All'udienza del 21/01/2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 14
2. Sulla eccezione di improcedibilità per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 c. 3 della L.
24/2017.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 c. 3 L. 24/2017.
La disposizione da ultimo citata prevede che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione
o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702 -bis del codice di procedura civile (…)”.
Questo giudice rileva in primo luogo che il ricorso deve considerarsi tempestivo in quanto la relazione
è del 16.05.2022 e il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è avvenuto l'11.07.2022. Pertanto, è stato rispettato il termine di 90 giorni previsto dal suddetto articolo.
Ad ogni modo, questo giudice, comunque, condivide sul punto l'orientamento giurisprudenziale (v.
Tribunale Ancona, Sez. II, Sent., 04/10/2022, n. 1119; Tribunale Torino, Sez. IV, Sent., 04/10/2021, n.
4462) secondo cui la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per A.T.P. e non alla procedibilità della domanda di merito. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che il legislatore abbia voluto imporre una doppia condizione di procedibilità, ossia prima l'attivazione del procedimento di A.T.P. e, una volta concluso lo stesso (o comunque scaduti i sei mesi dal relativo ricorso), il rispetto del termine per proporre il giudizio di merito. Tale interpretazione più rigorosa non è tuttavia condivisibile, in quanto si risolverebbe nella necessità di riproporre il giudizio, anche nelle forme ordinarie (cioè con atto di citazione), in chiara violazione del principio della ragionevole durata del processo e con il solo risultato di aggravare inutilmente le modalità ed i tempi di accesso alla giurisdizione.
Del resto, come evidenziato tanto dalla Corte Costituzionale, quanto dalla Corte di Cassazione, le disposizioni relative a condizioni di procedibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva, limitandone l'operatività alle sole ipotesi in cui un estremo rigore risulti necessario (Corte Cost. 403/07;
Cass. 26560/14; Cass. 6130/11).
3. I fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie: gli addebiti al dott. nella CP_2 prospettazione attorea.
In tesi attorea, al dott. sarebbe addebitabile una condotta negligente, imperita e imprudente CP_2 causalmente rilevante rispetto alle lesioni riportate dal paziente.
In particolare, il dott. sarebbe responsabile sotto i seguenti profili: CP_2
• mancata rilevazione della pressione intraoculare in occasione della visita del 06.12.2016 prima di prescrivere un farmaco, il Netildex collirio, idoneo a provocarne l'innalzamento ovvero aver l'omessa o superficiale valutazione del quadro clinico del paziente;
• mancato riscontro alla richiesta di una successiva visita pur a fronte del riferito progressivo peggioramento della vista da parte del paziente;
• indicazione, solo via massaggio telefonico e senza previa nuova visita, della cura precedentemente assegnata, nonostante il suddetto peggioramento.
pagina 5 di 14
4. La natura giuridica dell'invocata responsabilità del professionista e della struttura ospedaliera.
Atteso che le condotte originanti la domanda risarcitoria per malpractice risalgono al periodo fine 2016
– inizi 2017, si applica il regime anteriore alla legge n. 24 del 2017 entrata in vigore il 1° aprile 2017.
Ne consegue (cfr. ex multis, Cass. Sezione Terza, sentenza n. 10050/2022):
-che al medico si applica la regola della responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali;
-che è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato;
-che spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.
Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, la stessa va qualificata come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
La struttura sanitaria è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposizione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di personale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecnologia;
inoltre è chiamata a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non solo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario, di cui risponde in via solidale.
A proposito delle regole in tema di responsabilità applicabili ratione temporis alla struttura sanitaria, la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29001/2021 ha chiarito che “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; ….”. Si legge in motivazione che “nel primo caso (art. 1228, cod. civ.) l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli preclusa, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento "diretto" e che la responsabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario, e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, è, appunto, per fatto proprio, e non altrui“.
È, dunque, il paziente che agisce in giudizio a dover dimostrare l'esistenza del contratto,
l'aggravamento o l'insorgere ex novo di una patologia e il nesso causale tra tale patologia e l'intervento medico (in particolare, sull'onere della prova in tema di nesso causale, cfr. Cass., 19.7.2018, n. 19204), essendo invece esonerato dal provare la colpa della struttura convenuta, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della stessa. pagina 6 di 14 Per contro, spetta alla struttura sanitaria fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando l'esatta esecuzione della prestazione ovvero che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, ossia che esso dipenda da causa non imputabile.
Ciò dicasi anche nel caso in cui il paziente agisca in giudizio nei confronti della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c., lamentando, quindi, un inadempimento nella fase diagnostico-terapeutica da parte del personale medico del quale la struttura si sia avvalsa, indifferentemente, in regime di collaborazione dipendente ovvero di collaborazione autonoma ed esterna (cfr., ex multis, Cass.,
3.2.2012, n. 1620 e Cass., 13.4.2007, n. 8826).
5. Le domande attoree.
L'attore ha avanzato domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla malpractice.
In particolare, ha chiesto liquidarsi il danno biologico permanente differenziale, calcolato deducendo la somma corrispondente al danno biologico permanente che sarebbe comunque residuato a causa del glaucoma anche qualora fosse stato tempestivamente accertato;
tale voce di danno è stata elaborata dall'attore in considerazione della lesione dell'integrità psico-fisica, accompagnata da ripercussioni sul piano morale e relazionale, nonché su quello dei danni alla dc. cenestesi lavorativa.
A tal fine, l'attore ha allegato, oltre ai danni riportati sul piano strettamente fisico, la “conseguente compromissione di tutti gli aspetti significativi della propria vita che la cecità comporta (le abitudini, le possibilità, le aspettative, i progetti, i sogni, ecc.) e una “consistente modificazione peggiorativa della personalità”, oltre che un “forzoso sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare”. L'attore ha, altresì, chiesto il risarcimento per il danno biologico temporaneo subìto, pari ad un totale di
60 giorni, di cui 10 al 75%, 20 al 50% e altri 30 giorni al 25%.
L'attore ha poi avanzato richiesta di liquidazione dei danni dovuti ai riflessi delle menomazioni sulla sua attività lavorativa, senza tuttavia allegare, invero, la riduzione della capacità di guadagno, ma solo il peggioramento delle condizioni di lavoro.
6. Danni non patrimoniali
Ai fini dell'accertamento dei danni lamentati dall'attore sul piano fisico è stata espletata, in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., una CTU medico-legale a firma dei dottori e Persona_4 [...]
in ordine alla cui rilevanza giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha Per_3 affermato che, nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass.,
8.2.2019, n. 3717; Cass., 26.2.2013, n. 4792).
Non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dalla relazione finale dei C.T.U, atteso il livello di tecnicismo della questione oggetto della presente controversia e il rigore scientifico dell'elaborato peritale, non scalfito dalle osservazioni ad essa avanzate.
Tanto premesso, nel caso di specie la C.T.U. espletata ha consentito di accertare alcuni aspetti critici nelle condotte del dott. tenute successivamente alla visita del 06.12.2016. Controparte_2
pagina 7 di 14 In particolare, la C.T.U. ha evidenziato la negligenza del dott. non tanto in occasione della visita CP_2 del 06.12.2016, quanto nella gestione (avvenuta solo in via telefonica) delle problematiche denunciate dal ricorrente successivamente alla suddetta visita, nonostante la riferita progressiva perdita del visus dell'occhio sinistro, sintomo in precedenza non presente.
Se, infatti, con riferimento alla condotta professionale tenuta in occasione della visita presso l'Ospedale di San Giovanni in Persiceto i consulenti hanno concluso nel senso che “in considerazione di tutte le zone d'ombra di questa fase della vicenda relative sia al comportamento del sanitario che del paziente non è possibile discutere in termini di nesso di causa con i postumi di questa prima fase della vicenda”, in merito alla fase successiva a tale visita i consulenti hanno evidenziato che “ciò che davvero convince poco nel comportamento del dott. è stata, invece, la gestione a mezzo sms delle problematiche CP_2 successive di cui risulta evidenza documentale a partire dal 02.01.2017 quando il sig. ER lamentava una progressiva perdita di visus a sinistra: sintomo in precedenza non presente”. La C.T.U. ha, inoltre, aggiunto che: “a fronte di ciò è da considerare censurabile che il sanitario non abbia agito di conseguenza, disponendo un tempestivo controllo del paziente e se egli era nell'impossibilità di provvedervi personalmente di avviare il sig. ad altro sanitario ovvero al ER
Pronto Soccorso, perché non era possibile escludere a mezzo sms qualsivoglia patologia. Tale comportamento ha avuto conseguenze negative per il paziente poiché ha ritardato la diagnosi di glaucoma”. I C.T.U. non hanno neppure ravvisato l'insorgenza di cause imprevedibili e indipendenti dalla corretta gestione assistenziale, in grado, da sole, di cagionare la complicazione: a parere dei C.T.U., infatti,
l'evento dannoso in questione “è quasi totalmente da riferirsi all'otticopatia glaucomatosa in quanto la retinopatia diabetica è comunque di lieve entità” (p. 17 della CTU medico-legale). Hanno, quindi, confermato che, “il sanitario, a fronte delle numerose richieste, non si sia reso mai disponibile a ricontrollare il paziente soprattutto dopo le chiare affermazioni del calo del visus, deficit campimetrico etc. Anzi è stato consigliato di proseguire con il collirio ” (p. 19 della CTU). Pt_7
Tutti gli elementi ora citati hanno consentito ai C.T.U. di pervenire alla conclusione di una non adeguata gestione del caso da parte del dott. . Controparte_2
Quanto al profilo eziologico, sulla base della documentazione sanitaria a disposizione, il Collegio peritale ha accertato la sussistenza del nesso tra la condotta negligente ed imprudente del dott. CP_2 successiva alla visita del 06.12.2016 e il ritardo nella diagnosi del glaucoma all'occhio sinistro nei seguenti termini: “le censure nell'operato del dott. hanno, secondo un criterio di maggiore CP_2 probabilità, ritardato la diagnosi di glaucoma di oltre un mese e che un comportamento diligente avrebbe permesso di intercettare la malattia in una fase meno grave ed evoluta. Da ciò deriva che non tutto il danno attuale è causalmente riconducibile all'operato del suddetto sanitario” (p. 14 della
CTU).
Quanto alla prova liberatoria, né l'Azienda sanitaria di Bologna, né il dott. hanno Controparte_2 assolto all'onere probatorio su di loro incombente. Infatti, a fronte dei vari profili di inadempimento allegati dall'attore e accertatati dalla CTU
“percipiente”, la struttura ospedaliera si è limitata a rilevare il comportamento colposo del che, ER ex art. 1227 c.c., avrebbe avuto l'effetto di interrompere il nesso causale tra condotta professionale ed evento dannoso.
In particolare, la struttura ospedaliera ha evidenziato che il Netildex collirio, secondo quanto prescritto dal dott. avrebbe dovuto essere interrotto intorno al 20 dicembre 2016, mentre “sul punto il sig. CP_2
pagina 8 di 14 ha ricordi comprensibilmente vaghi ma pare più propenso a ricordare di aver proseguito il ER collirio ininterrottamente in tal caso senza rispettare la prescrizione ricevuta”. Tale affermazione, oltre a non potersi ritenere pacifica, stanti i ricordi vaghi del pare smentita ER dalle evidenze documentali: è lo stesso dott. che, senza ulteriore controllo del paziente, il giorno CP_2
20.01.2017, tramite sms, gli prescriveva di “ripetere” la cura precedentemente accordata (doc. n. 3 di parte attrice), come si evince dallo scambio di sms intercorso tra il e il professionista. La ER domanda del paziente (“posso ripetere la cura che mi diede un mese fa e che mi parve efficace?”) con l'utilizzo del verbo “ripetere” induce a ritenere che il non abbia assunto il collirio senza ER soluzione di continuità, ma abbia interrotto l'instillazione per poi ripeterla successivamente all'indicazione del medico in tal senso. Tanto basta a non ritenere provata la correttezza dell'operato del suddetto professionista, né l'interruzione del nesso di causalità ad opera di una condotta del danneggiato.
Nemmeno le ulteriori affermazioni di parte convenuta valgono a provare la corretta esecuzione della prestazione: l' di sostiene, infatti, che i danni subiti dal ricorrente sarebbero CP_1 CP_1 ricollegabili unicamente ad una patologia oculistica autonoma del paziente, ossia la retinopatia diabetica bilaterale di cui il risultava affetto. ER
Tali affermazioni, però, oltre a essere generiche sono, altresì, state smentite dai CTU, secondo i quali
“la quota di danno è quasi totalmente da riferirsi alla otticopatia glaucomatosa in quanto la retinopatia diabetica è comunque di lieve entità. Difatti, il Dott nella sua relazione del 7.7.2018 Per_5 non ha segnalato la presenza di una retinopatia diabetica e il Dott dopo una prima Per_6 segnalazione l'8.2.2017 nelle successive non ha più evidenziato segni di retinopatia diabetica” (p. 17 della CTU medico-legale).
Anche su tale punto, pertanto, la struttura non ha fornito alcuna prova liberatoria.
Parimenti, il sanitario convenuto ha mosso solo una generica contestazione della C.T.U. ed ha affermato che la prescrizione del collirio era corretta, senza tuttavia rispondere sugli specifici addebiti di colpa.
A tal proposito si deve sottolineare che, nonostante il Collegio peritale abbia ritenuto corretta la prescrizione della terapia rispetto alla riscontrata congiuntivite, abbia poi affermato di non potersi esprimere sulla riconducibilità causale del danno a tale prima fase delle cure a causa dalla non completezza degli approfondimenti fatti in occasione della prima visita (mancanza di valori sulla pressione oculare, mancata descrizione delle condizioni del fundus oculi – pag. 12 della C.T.U.).
Il comportamento che viene cesurato al dott. è, infatti, soprattutto quello tenuto in seguito alla CP_2 visita e sul quale la difesa del professionista non ha preso puntuale posizione.
In considerazione delle allegazioni attoree e delle risultanze della CTU medico-legale, si può affermare che – alla luce della giurisprudenza di legittimità in ambito di responsabilità da inadempimento (Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533) – l'onere della prova posto a carico dell'attore sia stato soddisfatto, in quanto sono stati provati:
• la fonte dell'obbligazione (in questo caso, il contratto di spedalità);
• l'aggravamento della sofferenza glaucomatosa del nervo ottico dell'occhio sinistro quale esito del ritardo nella sua diagnosi;
• la negligenza e l'imprudenza del dott. dimostrate successivamente la visita del 06.12.2016, CP_2 consistite nel non aver sottoposto a visita il paziente o nel non averlo indirizzato tempestivamente a pagina 9 di 14 visita presso altri professionisti o in Pronto Soccorso (allorquando era impedito a visitare il paziente personalmente), nonostante i denunciati aggravamenti nella visione, con conseguente ritardo nella diagnosi della patologia in atto e nella cura della stessa;
• il nesso causale tra la malpractice sanitaria ed i danni patiti dall'attore. Dal canto suo, la struttura convenuta non ha provato che l'inadempimento contestatole non vi è stato o che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione
(Cass.11/11/2019, n. 28991, confermata di recente, tra le altre, da Cass. 22/09/2023, n. 27151).
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere affermata la responsabilità di entrambi i convenuti in solido, essendo stata provata la condotta colposa del sanitario che ha avuto in cura l'attore.
Nel caso di specie, infatti, è indubbio che tra parte attrice e la struttura sanitaria esistesse un rapporto contrattuale e che la struttura si sia avvalsa della collaborazione del sanitario convenuto, il cui operato è stato oggetto di censure.
Può, dunque, essere riconosciuto in favore di e , iure hereditatis, il Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto, come di seguito liquidati.
In ordine all'entità dei danni subiti, la CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
• Danno biologico temporaneo: il periodo di invalidità temporanea è stata valutata pari a 60 giorni complessivi, di cui:
- 10 giorni al 75%;
- 20 giorni al 50%;
- 30 giorni al 25%.
• Danno biologico permanente: il danno biologico permanente accertato sull'attore consiste nelle conseguenze della sofferenza glaucomatosa del nervo ottico dell'occhio sinistro che hanno comportato un residuo visivo, in quest'ultimo, di 3/10, un visus nell'occhio destro di 8-9/10 e una capacità visiva in entrambi gli occhi limitata ai settori centrali ossia tubulare;
fatto, questo, che ha inciso fortemente in senso negativo sulla vista del in quanto egli era in grado di vedere solo una minima parte del ER campo visivo.
Tale danno è stato quantificato dai CTU nella misura risultante dalla differenza tra un'invalidità pari al 40 % e un'invalidità del 21 %, percentuale quest'ultima riconducibile alle preesistenze di cui comunque il avrebbe sofferto nel caso in cui fosse stato tempestivamente diagnosticato il ER glaucoma (p. 14 della CTU).
Infine, i CTU hanno dato atto di una penalizzazione della capacità professionale del non solo ER nelle sue componenti intellettuali e relazionali, ma, altresì, nella capacità di spostamento che la sua attività lavorativa comportava (p. 16 della CTU).
Tale conseguenza dannosa configura un danno da cenestesi lavorativa da considerare con un aumento, equitativamente liquidato, nella misura del 10% del risarcimento dovuto per il liquidato danno biologico permanente.
Va invece rigettata l'ulteriore domanda di personalizzazione formulata da parte attrice.
La misura standard del risarcimento può infatti essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, posto che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
pagina 10 di 14 (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis Cass. civ. n. 23469/2018).
Nel caso in esame la domanda della personalizzazione del danno è stata giustificata per i riflessi che l'invalidità riportata ha avuto sulla vita di relazione con allegazioni (“il Sig. già pilota di aerei ER
e di vetture da competizione (doc.8) a seguito della invalidità venutasi a determinare non è più in grado di condurre detti mezzi”).
Nel ricorso si legge infatti come, a seguito dei postumi permanenti riportati, il suddetto aveva subito una consistente perdita dell'autonomia e dell'indipendenza, tanto che era costretto a ricorrere all'aiuto altrui per gran parte delle attività quotidiane, essendo passato da una capacità visiva completa a una capacità visiva fortemente limitata, di fatto assimilabile alla cecità.
Il ricorrente ha riferito che “i mutamenti peggiorativi avevano coinvolto ogni aspetto della sua quotidianità: dall'impossibilità di esercitare attività sportive, alla compromissione delle occasioni di divertimento o intrattenimento, alla impossibilità di condurre veicoli e dunque di spostarsi in autonomia”. Infine, ha lamentato “la perdita della sicurezza nel modo di muoversi (particolarmente in ambienti non domestici né familiari, quali negozi, uffici o luoghi pubblici) e di confrontarsi con il prossimo, specialmente con soggetti dell'altro sesso, assistendo pertanto al considerevole deterioramento dei rapporti sul piano personale e su quello affettivo, oltre che su quello professionale”.
Orbene, applicando il principio sopra richiamato, deve escludersi che il risarcimento del danno alla salute sia meritevole di una personalizzazione in considerazione delle argomentazioni sopra riportate in sintesi.
Quelli allegati da parte attorea sono infatti pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente connesse alla perdita funzionale subita, in una parola costituiscono il danno dinamico-relazionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente e il valore medio del danno morale riconosciuti.
Non sono state invece allegate e riconosciute conseguenze anomale, eccezionali e peculiari tale da indurre il riconoscimento della personalizzazione richiesta.
Ciò detto, si può procedere alla liquidazione del danno secondo le risultanze della CTU medico-legale e tenuto conto dei paramenti indicati nella Tabella del Tribunale di Milano (ed. 2024), in considerazione del fatto che la Tabella unica nazionale per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), approvata con
D.P.R. 13.1.2025 n. 12, è applicabile ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (5.3.2025).
Pertanto, considerata l'età del all'epoca dei fatti (63 anni), i danni sono così liquidabili: ER
• danno biologico permanente differenziale:
Il danno biologico risarcibile va quantificato nel danno differenziale rispetto alla percentuale di invalidità che avrebbe comunque subito il nel caso di tempestiva diagnosi del glaucoma ER all'occhio sinistro (21%) della maggiore percentuale di invalidità dovuta alla malpractice (40 %).
La quantificazione monetaria del c.d. danno differenziale alla salute deve essere effettuata in conformità al criterio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui va stimata dapprima, in punti percentuali, l'invalidità preesistente all'illecito (in questo caso quella che sarebbe comunque conseguita al danno da glaucoma tempestivamente diagnosticato) e poi quella complessiva, risultante cioè dalla somma della menomazione preesistente all'illecito a quella causata dall'illecito, convertendo entrambe pagina 11 di 14 le percentuali in una somma di denaro;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente
(Cass. 28986/2019; 17555/2020).
Pertanto, calcolata la somma corrispondente al danno biologico pari al 40 % di invalidità permanente in euro 256.864,00, e sottratta da tale cifra la somma di euro 78.014,00 (corrispondente al danno da invalidità permanente nella misura del 21 %), si ottiene l'importo totale di euro 178.850,00;
• invalidità temporanea (punto base per il danno dinamico-relazionale che si stima equo in euro
140,00):
I.T.P. al 75% per 10 giorni: euro 1.050,00
I.T.P. al 50% per 20 giorni: euro 1.400,00
I.T.P. al 25% per 30 giorni: euro 1.050,00
Per un totale di euro 3.500.
Come detto, l'attore ha poi lamentato l'impossibilità, in conseguenza dei reliquati permanenti, di svolgere la propria attività lavorativa con la stessa autonomia di cui godeva prima dell'attacco di glaucoma.
A riprova del nesso tra le lesioni e la lamentata incapacità lavorativa il ricorrente denuncia che “in conseguenza dell'aggravamento della sua condizione di salute non è più in grado di recarsi dai clienti in autonomia, di gestire i clienti in ufficio se non con l'ausilio di altre persone che possano aiutarlo a mostrare le condizioni di polizza”.
Sul punto è stato investito il Collegio peritale che, rispondendo al quesito posto in tema di incidenza dei postumi riportate dall'attore sulla sua capacità lavorativa specifica, ha affermato (pag. 16 della relazione): “dalla documentazione versata in atti risulta che il sig. svolgeva, all'epoca dei fatti ER
e riferisce anche all'attualità, l'attività di agente assicurativo figura professionale che su mandato di una compagnia di assicurazioni, vende e gestisce prodotti assicurativi in un determinato territorio, solitamente avvalendosi di collaboratori per acquisire, mantenere e assistere clienti. Non di rado tale attività può richiedere la visita al cliente, quindi, la necessità di muoversi. L'attività professionale ora sommariamente descritta implica sia una parte relazionale sia una parte intellettuale (a computer): quest'ultima certamente penalizzata dalla menomazione visiva del sig. così come gli ER spostamenti”.
Trattasi del cd. danno della cenestesi lavorativa, consistente nel maggiore sforzo e usura nello svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza di una lesione biologica, che si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica del soggetto (Cass., Sez. 3, Sent. N. 28988/2019). A tale proposito, nell'evidenziare la differenza di tale voce di danno rispetto a quello da perdita della capacità lavorativa specifica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della 'cenestesi lavorativa', di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, pagina 12 di 14 potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”
(Cass., 12.6.2023, n. 16628).
Alla luce delle conclusioni dei CTU, deve desumersi che, nella fattispecie, il ricorrente non aveva perso la possibilità di svolgere proficuamente la medesima attività in precedenza svolta e nemmeno la capacità di lavoro e di guadagno. Non è provato e non può desumersi neppure in via presuntiva, che alla menomazione della efficienza lavorativa è conseguita anche una decurtazione reddituale. L'attore, infatti, non ha allegato, né provato, elementi tali da far presumere la sussistenza di un vero e proprio lucro cessante. Tuttavia, pur a fronte della conservata capacità di produrre reddito, in considerazione di quanto accertato in sede di CTU, la conseguenza dannosa patita si è tradotta in una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa che deve trovare ristoro attraverso un incremento che viene equitativamente determinato con un aumento del 10% del risarcimento del danno biologico permanente.
Pertanto, in detta misura può essere aumentato il danno biologico liquidato, e così per una somma aggiuntiva di euro 17.885 (10% di 178.850), per un totale del danno biologico permanente e da cenestesi lavorativa di euro 196.735.
7. Accessori sulle somme riconosciute.
Sulle somme tutte riconosciute in favore degli attori, previa devalutazione trattandosi di somme attualizzate secondo le tabelle adottate, andrà calcolata la rivalutazione secondo l'indice ISTAT FOI. Nel caso di specie, stante lo sviluppo diacronico dell'evento dannoso, si ritiene di far decorrere la devalutazione dalla data in cui è terminata l'invalidità temporanea, ossia dal giorno 31.03.2017
(applicando il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. Cass., 20.12.2011, n.
27584).
Sulla somma così devalutata andranno computati gli interessi legali, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno (cfr. in termini Cass., sez. un., 1712/1995) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo l'indice ISTAT FOI, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che
la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata (Cass., sez. un., 1712/1995).
Dalla presente sentenza decorreranno unicamente gli interessi legali.
8. Domanda di manleva del dott. da parte dell' . CP_2 Parte_5
Il dott. ha avanzato domanda di manleva, da parte dell'altra parte convenuta, che dovrebbe, in CP_2 tesi, rispondere in via esclusiva. A tal fine il convenuto ha invocato la L.R. 13/2012 per sostenere che, avendo l' optato per la gestione diretta dei sinistri, la stessa dovrebbe essere condannata in via Pt_3 esclusiva e diretta, manlevando il sanitario. pagina 13 di 14 La domanda non può essere accolta.
La normativa richiamata dal convenuto non esonera il sanitario dalla sua responsabilità, prevedendo solo forme di gestione diretta dei sinistri e le modalita' di corresponsione dei risarcimenti conseguenti a responsabilita' civile per attivita' sanitaria delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.
9. Spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi per tutte le fasi in base al D.M. 147/2022, in relazione alla somma complessivamente liquidata per entrambi i giudizi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in via solidale, con rimborso alla parte attrice di quelle anticipate.
Vanno infine refuse a quest'ultima altresì le spese di CTP come documentate (euro 2.440), nonché le spese di iscrizione del procedimento di ATP (27,00 + 259,00) e di notifica del relativo ricorso introduttivo (euro 14,75).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la responsabilità del dott. e dell' di per i Controparte_2 CP_1 CP_1 danni derivati a per le ragioni ed i titoli indicati in parte motiva e, per l'effetto, li Persona_1 condanna, in solido, a versare in favore di e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 ER
a titolo di risarcimento la somma di euro 196.735 + 3.500 per danni non patrimoniali, oltre
[...] interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• condanna le parti convenute, in solido tra loro, a versare agli attori le spese del procedimento ex artt.
696 e 696-bis c.p.c. che si liquidano in euro 2.440,00 per C.T.P., euro 259,00 + 27,00 + 14,75 per spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di mediazione, nonchè euro 3.827,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e nelle misure di legge;
• condanna le parti convenute, in solido tra loro, a versare agli attori le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 607,00 + 27,00 per spese esenti del giudizio, euro 14.103,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e nelle misure di legge;
• pone definitivamente le spese di CTU interamente a carico delle parti convenute in via solidale, con rimborso alle parti attrici di quelle anticipate.
Bologna, 9.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Nunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8286/2022 tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di (C.F. ) con il C.F._2 Persona_1 C.F._3 patrocinio degli avv.ti Giovanni Botti e Alessandra Falvo, elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo in Modena, C.so Canalgrande n. 20
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marialuisa Nitti e dell'avv. Margherita Lolli, elettivamente domiciliata in via Castiglione n. 29 presso la sede legale dell' CP_1 Pt_3
CONVENUTA
e contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Clotilde Controparte_2 C.F._4
Beretta e dell'avv. Anna Chiara Amato, elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima in via Santo Stefano n. 120. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e : Controparte_3 Parte_2
“reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa … - accertare e dichiarare che il danno subito dal Sig. è riconducibile alla condotta del Dott. con Persona_1 Controparte_2
pagina 1 di 14 conseguente responsabilità del sanitario e della Struttura Sanitaria e per l'effetto condannare i resistenti al risarcimento in favore degli esponenti dei danni patrimoniali e non che si stimano nell'importo di € 400.000,oo salva diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di causa o che parrà equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con condanna alla refusione delle spese e delle competenze di causa. Oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come di legge. In via istruttoria: qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere utile o necessario procedere alla ammissione dei mezzi istruttori, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei resistenti, nonché prova per testi, anche a controprova, sui fatti di causa, oltre che sulle altre circostanze che ci si riserva di formulare. Si indicano già da ora quali testimoni: il Sig. , residente in [...]
41013 Castelfranco Emilia (MO), Via Beato Angelico n.12, la Sig.ra , residente in [...]
41013 Castelfranco Emilia (MO), Via Circondaria Nord n. 98.
Con vittoria di spese e competenze, di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
Per l : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
In via principale:
- alla luce delle considerazioni sollevate dalla scrivente difesa così come spiegate in atti, accertare
l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'anche nel quantum delle pretese avversarie e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie tutte ex adverso formulate;
- condannare il signor al pagamento delle spese di lite ed oneri di legge. Persona_1
In via istruttoria:
Ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte, già rigettate e si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU per i motivi indicati.
Con vittoria di spese di lite, oltre oneri e accessori”.
Per : Controparte_2
“In via preliminare, dichiarare estinto, improcedibile o comunque inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal ricorrente Sig. per Persona_1 violazione dell'art. 8, comma 3, L. 24/2017; in subordine, dichiarare inammissibile il rito sommario con conseguente mutamento del rito in ordinario, per mancato rispetto del termine di 90 giorni per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di cui alla predetta legge 24/2017; in via di ulteriore subordine, dichiarare inammissibile il rito sommario con conseguente mutamento del rito in ordinario, stante le istanze istruttorie formulate dal ricorrente;
nel merito, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente perché infondate sia nell'an sia nel quantum poiché basate su una c.t.u. del tutto lacunosa e contraddittoria;
in via riconvenzionale trasversale, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande svolte dal Sig. nei confronti della e del ER Pt_4 CP_1
Dott. condannare in via diretta la in gestione diretta dei sinistri derivanti da CP_2 Parte_5 responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti in virtù della L.R. , con ciò manlevando Pt_6 il Dott. da qualsivoglia risarcimento danno fosse tenuto a corrispondere al Sig. in CP_2 ER dipendenza dei fatti per cui è causa. In via istruttoria, richiamate tutte le osservazioni del consulente di parte nominato dal convenuto Dott. nonché dei consulenti di parte per la convenuta di CP_2 Pt_3
pagina 2 di 14 , da intendersi qui integralmente trascritte, disporre la rinnovazione della c.t.u. in quanto CP_1 incompleta, insufficiente e contraddittoria per tutti i motivi sovraesposti;
in via subordinata, disporre che i consulenti d'ufficio nominati vengano chiamati a rendere chiarimenti sia sulle pregresse condizioni di salute del Sig. sia sul nesso causale tra la terapia prescritta dal Dott. ed i ER CP_2 danni lamentati dal ricorrente, sia sul criterio e sull'entità della quantificazione del danno da invalidità del ricorrente, nonché sul criterio di ripartizione del grado di responsabilità, salvo altri.
Vinte le spese ”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. (ai sensi dell'art.8, comma 1, legge 24/2017) Persona_1 adiva l'intestato Tribunale (R.G. n. 1357/2021) al fine di ottenere la nomina di un C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il nesso di causa tra l'evento e la condotta negligente e imprudente del medico che lo ha avuto in cura,
Dott. . Controparte_2
Avendo il tentativo di conciliazione dato esito negativo, adiva ex art. 702 bis c.p.c. il medesimo
Tribunale affinché fosse riconosciuta la responsabilità del dott. e dell' di CP_2 CP_1 CP_1 presso la quale il medico era operante e per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti, conseguenti alla condotta negligente, imprudente e imperita tenuta dal predetto sanitario in occasione della visita del 06/12/2016 effettuata presso l'Ospedale di San Giovanni in Persiceto, nonché per la condotta tenuta nel periodo successivo ad essa.
Parte ricorrente esponeva analiticamente la vicenda sanitaria che lo aveva coinvolto.
In particolare, allegava di essersi recato in data 06.12.2016 presso l'ospedale di San Giovanni in
Persiceto per una visita oculistica di controllo;
in detta occasione il dott. gli diagnosticava una CP_2
“congiuntivite follicolare ++” per curare la quale veniva prescritta una terapia a base di antibiotico e cortisone (Netildex collirio) (doc. 2 di parte attrice).
Successivamente, provava a contattare ripetutamente il dott. per informarlo di una perdita CP_2 progressiva del visus dell'occhio sinistro e di un appannamento dell'occhio destro e chiedere come procedere per il peggioramento della propria vista.
Il ricorrente rilevava inoltre che, nonostante i numerosi messaggi inviati al dott. quest'ultimo, CP_2 anziché concordare una visita, gli rispondeva di riprendere la cura in precedenza assegnata, fissandogli una visita dopo diversi giorni e solo dopo ripetuti tentativi del paziente di avere indicazioni su cosa fare per il deciso peggioramento (doc. 3 di parte attrice).
Il 30.01.2017, nell'impossibilità di essere visitato dal dott. il ricorrente si recava presso il CP_2
Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di dove veniva accertata una pressione elevata CP_1 nell'occhio sinistro, per la quale veniva impostata una terapia con mannitolo. In data 01.02.2017, a causa dei persistenti dolori all'occhio sinistro, tornava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di e, in tale occasione, veniva certificato che il 30.01.2017 il paziente CP_1 aveva avuto un attacco acuto di glaucoma nell'occhio sinistro. Parte ricorrente evidenziava, altresì, che a seguito degli accertamenti avvenuti all'Ospedale Maggiore, il medesimo risultava essere uno steroid responder e che, quindi, il farmaco prescritto dal dott. CP_2 aveva causato un ipertono non controllabile. pagina 3 di 14 Sulla base dei fatti così ricostruiti, parte ricorrente lamentava la negligenza del dott. e la relativa CP_2 responsabilità, nonché quella dell'Azienda Sanitaria Locale di Bologna.
In particolare, lamentava che durante la visita del 06.12.2016 il dott. non aveva proceduto a CP_2 verificare la pressione intraoculare prima di prescrivergli un farmaco, il collirio, che può Pt_7 provocare l'innalzamento della pressione intraoculare. Inoltre, evidenziava che, nonostante avesse più volte raggiunto telefonicamente il dott. per notiziarlo di un peggioramento visivo, nessun CP_2 ulteriore incontro era stato da quest'ultimo fissato con il paziente per verificare le cause dell'aggravamento. Il ricorrente allegava che, in conseguenza dei danni patiti a causa dell'errato trattamento sanitario, non aveva potuto proseguire la propria attività lavorativa di agente assicurativo in autonomia. Infatti, la riduzione del campo visivo gli impediva sia di guidare l'autovettura per recarsi dai clienti della compagnia assicurativa come faceva in precedenza, sia di gestire gli stessi in maniera autonoma presso la stessa agenzia, avendo continua necessità dell'ausilio di altre persone per mostrare ai clienti le condizioni delle polizze.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'attore chiedeva, pertanto, che fosse riconosciuta la responsabilità dei convenuti e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come da conclusioni riportate in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva l'Azienda sanitaria convenuta, rilevando la correttezza della condotta posta in essere dal dott. nell'erogazione dei trattamenti sanitari in favore di CP_2 ER
, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed
[...] in diritto, e che fosse accertato che il danno lamentato da parte ricorrente era riconducibile alla pregressa patologia di cui lo stesso era affetto (retinopatia diabetica bilaterale), nonché al suo comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni mediche ricevute dal sanitario.
Si costituiva, altresì, il dott. il quale rilevava la correttezza del proprio operato, eccepiva che il CP_2 ricorrente non si era attenuto alle prescrizioni da lui impartite e chiedeva di essere manlevato dall' di ex art. 1228 c.c.. Pt_3 CP_1
Alla prima udienza del 17/11/2022, in ragione della complessità della vicenda che non consentiva una istruzione sommaria della causa, veniva disposto il mutamento del rito in ordinario.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione della consulenza collegiale medico-legale redatta in sede di ATP dai dott. e Per_2 Persona_3 oltre alla produzione documentale delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/03/2023, questo giudicante procedeva a richiedere chiarimenti ai C.T.U. già nominati in sede di ATP.
All'udienza dell'11/07/2024, i difensori rappresentavano che in data 26/03/2024 era avvenuto il decesso del ricorrente.
Il processo, quindi, veniva interrotto e la controversia veniva in seguito riassunta dagli eredi,
e rispettivamente figlio e moglie del ricorrente. Parte_1 Parte_2
All'udienza del 21/01/2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 14
2. Sulla eccezione di improcedibilità per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 c. 3 della L.
24/2017.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 8 c. 3 L. 24/2017.
La disposizione da ultimo citata prevede che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione
o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702 -bis del codice di procedura civile (…)”.
Questo giudice rileva in primo luogo che il ricorso deve considerarsi tempestivo in quanto la relazione
è del 16.05.2022 e il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è avvenuto l'11.07.2022. Pertanto, è stato rispettato il termine di 90 giorni previsto dal suddetto articolo.
Ad ogni modo, questo giudice, comunque, condivide sul punto l'orientamento giurisprudenziale (v.
Tribunale Ancona, Sez. II, Sent., 04/10/2022, n. 1119; Tribunale Torino, Sez. IV, Sent., 04/10/2021, n.
4462) secondo cui la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per A.T.P. e non alla procedibilità della domanda di merito. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che il legislatore abbia voluto imporre una doppia condizione di procedibilità, ossia prima l'attivazione del procedimento di A.T.P. e, una volta concluso lo stesso (o comunque scaduti i sei mesi dal relativo ricorso), il rispetto del termine per proporre il giudizio di merito. Tale interpretazione più rigorosa non è tuttavia condivisibile, in quanto si risolverebbe nella necessità di riproporre il giudizio, anche nelle forme ordinarie (cioè con atto di citazione), in chiara violazione del principio della ragionevole durata del processo e con il solo risultato di aggravare inutilmente le modalità ed i tempi di accesso alla giurisdizione.
Del resto, come evidenziato tanto dalla Corte Costituzionale, quanto dalla Corte di Cassazione, le disposizioni relative a condizioni di procedibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva, limitandone l'operatività alle sole ipotesi in cui un estremo rigore risulti necessario (Corte Cost. 403/07;
Cass. 26560/14; Cass. 6130/11).
3. I fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie: gli addebiti al dott. nella CP_2 prospettazione attorea.
In tesi attorea, al dott. sarebbe addebitabile una condotta negligente, imperita e imprudente CP_2 causalmente rilevante rispetto alle lesioni riportate dal paziente.
In particolare, il dott. sarebbe responsabile sotto i seguenti profili: CP_2
• mancata rilevazione della pressione intraoculare in occasione della visita del 06.12.2016 prima di prescrivere un farmaco, il Netildex collirio, idoneo a provocarne l'innalzamento ovvero aver l'omessa o superficiale valutazione del quadro clinico del paziente;
• mancato riscontro alla richiesta di una successiva visita pur a fronte del riferito progressivo peggioramento della vista da parte del paziente;
• indicazione, solo via massaggio telefonico e senza previa nuova visita, della cura precedentemente assegnata, nonostante il suddetto peggioramento.
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4. La natura giuridica dell'invocata responsabilità del professionista e della struttura ospedaliera.
Atteso che le condotte originanti la domanda risarcitoria per malpractice risalgono al periodo fine 2016
– inizi 2017, si applica il regime anteriore alla legge n. 24 del 2017 entrata in vigore il 1° aprile 2017.
Ne consegue (cfr. ex multis, Cass. Sezione Terza, sentenza n. 10050/2022):
-che al medico si applica la regola della responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali;
-che è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato;
-che spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.
Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, la stessa va qualificata come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
La struttura sanitaria è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposizione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di personale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecnologia;
inoltre è chiamata a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non solo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario, di cui risponde in via solidale.
A proposito delle regole in tema di responsabilità applicabili ratione temporis alla struttura sanitaria, la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29001/2021 ha chiarito che “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; ….”. Si legge in motivazione che “nel primo caso (art. 1228, cod. civ.) l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli preclusa, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento "diretto" e che la responsabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario, e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, è, appunto, per fatto proprio, e non altrui“.
È, dunque, il paziente che agisce in giudizio a dover dimostrare l'esistenza del contratto,
l'aggravamento o l'insorgere ex novo di una patologia e il nesso causale tra tale patologia e l'intervento medico (in particolare, sull'onere della prova in tema di nesso causale, cfr. Cass., 19.7.2018, n. 19204), essendo invece esonerato dal provare la colpa della struttura convenuta, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della stessa. pagina 6 di 14 Per contro, spetta alla struttura sanitaria fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando l'esatta esecuzione della prestazione ovvero che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, ossia che esso dipenda da causa non imputabile.
Ciò dicasi anche nel caso in cui il paziente agisca in giudizio nei confronti della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 c.c., lamentando, quindi, un inadempimento nella fase diagnostico-terapeutica da parte del personale medico del quale la struttura si sia avvalsa, indifferentemente, in regime di collaborazione dipendente ovvero di collaborazione autonoma ed esterna (cfr., ex multis, Cass.,
3.2.2012, n. 1620 e Cass., 13.4.2007, n. 8826).
5. Le domande attoree.
L'attore ha avanzato domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla malpractice.
In particolare, ha chiesto liquidarsi il danno biologico permanente differenziale, calcolato deducendo la somma corrispondente al danno biologico permanente che sarebbe comunque residuato a causa del glaucoma anche qualora fosse stato tempestivamente accertato;
tale voce di danno è stata elaborata dall'attore in considerazione della lesione dell'integrità psico-fisica, accompagnata da ripercussioni sul piano morale e relazionale, nonché su quello dei danni alla dc. cenestesi lavorativa.
A tal fine, l'attore ha allegato, oltre ai danni riportati sul piano strettamente fisico, la “conseguente compromissione di tutti gli aspetti significativi della propria vita che la cecità comporta (le abitudini, le possibilità, le aspettative, i progetti, i sogni, ecc.) e una “consistente modificazione peggiorativa della personalità”, oltre che un “forzoso sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare”. L'attore ha, altresì, chiesto il risarcimento per il danno biologico temporaneo subìto, pari ad un totale di
60 giorni, di cui 10 al 75%, 20 al 50% e altri 30 giorni al 25%.
L'attore ha poi avanzato richiesta di liquidazione dei danni dovuti ai riflessi delle menomazioni sulla sua attività lavorativa, senza tuttavia allegare, invero, la riduzione della capacità di guadagno, ma solo il peggioramento delle condizioni di lavoro.
6. Danni non patrimoniali
Ai fini dell'accertamento dei danni lamentati dall'attore sul piano fisico è stata espletata, in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., una CTU medico-legale a firma dei dottori e Persona_4 [...]
in ordine alla cui rilevanza giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha Per_3 affermato che, nella materia della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass.,
8.2.2019, n. 3717; Cass., 26.2.2013, n. 4792).
Non sussistono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dalla relazione finale dei C.T.U, atteso il livello di tecnicismo della questione oggetto della presente controversia e il rigore scientifico dell'elaborato peritale, non scalfito dalle osservazioni ad essa avanzate.
Tanto premesso, nel caso di specie la C.T.U. espletata ha consentito di accertare alcuni aspetti critici nelle condotte del dott. tenute successivamente alla visita del 06.12.2016. Controparte_2
pagina 7 di 14 In particolare, la C.T.U. ha evidenziato la negligenza del dott. non tanto in occasione della visita CP_2 del 06.12.2016, quanto nella gestione (avvenuta solo in via telefonica) delle problematiche denunciate dal ricorrente successivamente alla suddetta visita, nonostante la riferita progressiva perdita del visus dell'occhio sinistro, sintomo in precedenza non presente.
Se, infatti, con riferimento alla condotta professionale tenuta in occasione della visita presso l'Ospedale di San Giovanni in Persiceto i consulenti hanno concluso nel senso che “in considerazione di tutte le zone d'ombra di questa fase della vicenda relative sia al comportamento del sanitario che del paziente non è possibile discutere in termini di nesso di causa con i postumi di questa prima fase della vicenda”, in merito alla fase successiva a tale visita i consulenti hanno evidenziato che “ciò che davvero convince poco nel comportamento del dott. è stata, invece, la gestione a mezzo sms delle problematiche CP_2 successive di cui risulta evidenza documentale a partire dal 02.01.2017 quando il sig. ER lamentava una progressiva perdita di visus a sinistra: sintomo in precedenza non presente”. La C.T.U. ha, inoltre, aggiunto che: “a fronte di ciò è da considerare censurabile che il sanitario non abbia agito di conseguenza, disponendo un tempestivo controllo del paziente e se egli era nell'impossibilità di provvedervi personalmente di avviare il sig. ad altro sanitario ovvero al ER
Pronto Soccorso, perché non era possibile escludere a mezzo sms qualsivoglia patologia. Tale comportamento ha avuto conseguenze negative per il paziente poiché ha ritardato la diagnosi di glaucoma”. I C.T.U. non hanno neppure ravvisato l'insorgenza di cause imprevedibili e indipendenti dalla corretta gestione assistenziale, in grado, da sole, di cagionare la complicazione: a parere dei C.T.U., infatti,
l'evento dannoso in questione “è quasi totalmente da riferirsi all'otticopatia glaucomatosa in quanto la retinopatia diabetica è comunque di lieve entità” (p. 17 della CTU medico-legale). Hanno, quindi, confermato che, “il sanitario, a fronte delle numerose richieste, non si sia reso mai disponibile a ricontrollare il paziente soprattutto dopo le chiare affermazioni del calo del visus, deficit campimetrico etc. Anzi è stato consigliato di proseguire con il collirio ” (p. 19 della CTU). Pt_7
Tutti gli elementi ora citati hanno consentito ai C.T.U. di pervenire alla conclusione di una non adeguata gestione del caso da parte del dott. . Controparte_2
Quanto al profilo eziologico, sulla base della documentazione sanitaria a disposizione, il Collegio peritale ha accertato la sussistenza del nesso tra la condotta negligente ed imprudente del dott. CP_2 successiva alla visita del 06.12.2016 e il ritardo nella diagnosi del glaucoma all'occhio sinistro nei seguenti termini: “le censure nell'operato del dott. hanno, secondo un criterio di maggiore CP_2 probabilità, ritardato la diagnosi di glaucoma di oltre un mese e che un comportamento diligente avrebbe permesso di intercettare la malattia in una fase meno grave ed evoluta. Da ciò deriva che non tutto il danno attuale è causalmente riconducibile all'operato del suddetto sanitario” (p. 14 della
CTU).
Quanto alla prova liberatoria, né l'Azienda sanitaria di Bologna, né il dott. hanno Controparte_2 assolto all'onere probatorio su di loro incombente. Infatti, a fronte dei vari profili di inadempimento allegati dall'attore e accertatati dalla CTU
“percipiente”, la struttura ospedaliera si è limitata a rilevare il comportamento colposo del che, ER ex art. 1227 c.c., avrebbe avuto l'effetto di interrompere il nesso causale tra condotta professionale ed evento dannoso.
In particolare, la struttura ospedaliera ha evidenziato che il Netildex collirio, secondo quanto prescritto dal dott. avrebbe dovuto essere interrotto intorno al 20 dicembre 2016, mentre “sul punto il sig. CP_2
pagina 8 di 14 ha ricordi comprensibilmente vaghi ma pare più propenso a ricordare di aver proseguito il ER collirio ininterrottamente in tal caso senza rispettare la prescrizione ricevuta”. Tale affermazione, oltre a non potersi ritenere pacifica, stanti i ricordi vaghi del pare smentita ER dalle evidenze documentali: è lo stesso dott. che, senza ulteriore controllo del paziente, il giorno CP_2
20.01.2017, tramite sms, gli prescriveva di “ripetere” la cura precedentemente accordata (doc. n. 3 di parte attrice), come si evince dallo scambio di sms intercorso tra il e il professionista. La ER domanda del paziente (“posso ripetere la cura che mi diede un mese fa e che mi parve efficace?”) con l'utilizzo del verbo “ripetere” induce a ritenere che il non abbia assunto il collirio senza ER soluzione di continuità, ma abbia interrotto l'instillazione per poi ripeterla successivamente all'indicazione del medico in tal senso. Tanto basta a non ritenere provata la correttezza dell'operato del suddetto professionista, né l'interruzione del nesso di causalità ad opera di una condotta del danneggiato.
Nemmeno le ulteriori affermazioni di parte convenuta valgono a provare la corretta esecuzione della prestazione: l' di sostiene, infatti, che i danni subiti dal ricorrente sarebbero CP_1 CP_1 ricollegabili unicamente ad una patologia oculistica autonoma del paziente, ossia la retinopatia diabetica bilaterale di cui il risultava affetto. ER
Tali affermazioni, però, oltre a essere generiche sono, altresì, state smentite dai CTU, secondo i quali
“la quota di danno è quasi totalmente da riferirsi alla otticopatia glaucomatosa in quanto la retinopatia diabetica è comunque di lieve entità. Difatti, il Dott nella sua relazione del 7.7.2018 Per_5 non ha segnalato la presenza di una retinopatia diabetica e il Dott dopo una prima Per_6 segnalazione l'8.2.2017 nelle successive non ha più evidenziato segni di retinopatia diabetica” (p. 17 della CTU medico-legale).
Anche su tale punto, pertanto, la struttura non ha fornito alcuna prova liberatoria.
Parimenti, il sanitario convenuto ha mosso solo una generica contestazione della C.T.U. ed ha affermato che la prescrizione del collirio era corretta, senza tuttavia rispondere sugli specifici addebiti di colpa.
A tal proposito si deve sottolineare che, nonostante il Collegio peritale abbia ritenuto corretta la prescrizione della terapia rispetto alla riscontrata congiuntivite, abbia poi affermato di non potersi esprimere sulla riconducibilità causale del danno a tale prima fase delle cure a causa dalla non completezza degli approfondimenti fatti in occasione della prima visita (mancanza di valori sulla pressione oculare, mancata descrizione delle condizioni del fundus oculi – pag. 12 della C.T.U.).
Il comportamento che viene cesurato al dott. è, infatti, soprattutto quello tenuto in seguito alla CP_2 visita e sul quale la difesa del professionista non ha preso puntuale posizione.
In considerazione delle allegazioni attoree e delle risultanze della CTU medico-legale, si può affermare che – alla luce della giurisprudenza di legittimità in ambito di responsabilità da inadempimento (Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533) – l'onere della prova posto a carico dell'attore sia stato soddisfatto, in quanto sono stati provati:
• la fonte dell'obbligazione (in questo caso, il contratto di spedalità);
• l'aggravamento della sofferenza glaucomatosa del nervo ottico dell'occhio sinistro quale esito del ritardo nella sua diagnosi;
• la negligenza e l'imprudenza del dott. dimostrate successivamente la visita del 06.12.2016, CP_2 consistite nel non aver sottoposto a visita il paziente o nel non averlo indirizzato tempestivamente a pagina 9 di 14 visita presso altri professionisti o in Pronto Soccorso (allorquando era impedito a visitare il paziente personalmente), nonostante i denunciati aggravamenti nella visione, con conseguente ritardo nella diagnosi della patologia in atto e nella cura della stessa;
• il nesso causale tra la malpractice sanitaria ed i danni patiti dall'attore. Dal canto suo, la struttura convenuta non ha provato che l'inadempimento contestatole non vi è stato o che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione
(Cass.11/11/2019, n. 28991, confermata di recente, tra le altre, da Cass. 22/09/2023, n. 27151).
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere affermata la responsabilità di entrambi i convenuti in solido, essendo stata provata la condotta colposa del sanitario che ha avuto in cura l'attore.
Nel caso di specie, infatti, è indubbio che tra parte attrice e la struttura sanitaria esistesse un rapporto contrattuale e che la struttura si sia avvalsa della collaborazione del sanitario convenuto, il cui operato è stato oggetto di censure.
Può, dunque, essere riconosciuto in favore di e , iure hereditatis, il Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto, come di seguito liquidati.
In ordine all'entità dei danni subiti, la CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:
• Danno biologico temporaneo: il periodo di invalidità temporanea è stata valutata pari a 60 giorni complessivi, di cui:
- 10 giorni al 75%;
- 20 giorni al 50%;
- 30 giorni al 25%.
• Danno biologico permanente: il danno biologico permanente accertato sull'attore consiste nelle conseguenze della sofferenza glaucomatosa del nervo ottico dell'occhio sinistro che hanno comportato un residuo visivo, in quest'ultimo, di 3/10, un visus nell'occhio destro di 8-9/10 e una capacità visiva in entrambi gli occhi limitata ai settori centrali ossia tubulare;
fatto, questo, che ha inciso fortemente in senso negativo sulla vista del in quanto egli era in grado di vedere solo una minima parte del ER campo visivo.
Tale danno è stato quantificato dai CTU nella misura risultante dalla differenza tra un'invalidità pari al 40 % e un'invalidità del 21 %, percentuale quest'ultima riconducibile alle preesistenze di cui comunque il avrebbe sofferto nel caso in cui fosse stato tempestivamente diagnosticato il ER glaucoma (p. 14 della CTU).
Infine, i CTU hanno dato atto di una penalizzazione della capacità professionale del non solo ER nelle sue componenti intellettuali e relazionali, ma, altresì, nella capacità di spostamento che la sua attività lavorativa comportava (p. 16 della CTU).
Tale conseguenza dannosa configura un danno da cenestesi lavorativa da considerare con un aumento, equitativamente liquidato, nella misura del 10% del risarcimento dovuto per il liquidato danno biologico permanente.
Va invece rigettata l'ulteriore domanda di personalizzazione formulata da parte attrice.
La misura standard del risarcimento può infatti essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, posto che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
pagina 10 di 14 (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis Cass. civ. n. 23469/2018).
Nel caso in esame la domanda della personalizzazione del danno è stata giustificata per i riflessi che l'invalidità riportata ha avuto sulla vita di relazione con allegazioni (“il Sig. già pilota di aerei ER
e di vetture da competizione (doc.8) a seguito della invalidità venutasi a determinare non è più in grado di condurre detti mezzi”).
Nel ricorso si legge infatti come, a seguito dei postumi permanenti riportati, il suddetto aveva subito una consistente perdita dell'autonomia e dell'indipendenza, tanto che era costretto a ricorrere all'aiuto altrui per gran parte delle attività quotidiane, essendo passato da una capacità visiva completa a una capacità visiva fortemente limitata, di fatto assimilabile alla cecità.
Il ricorrente ha riferito che “i mutamenti peggiorativi avevano coinvolto ogni aspetto della sua quotidianità: dall'impossibilità di esercitare attività sportive, alla compromissione delle occasioni di divertimento o intrattenimento, alla impossibilità di condurre veicoli e dunque di spostarsi in autonomia”. Infine, ha lamentato “la perdita della sicurezza nel modo di muoversi (particolarmente in ambienti non domestici né familiari, quali negozi, uffici o luoghi pubblici) e di confrontarsi con il prossimo, specialmente con soggetti dell'altro sesso, assistendo pertanto al considerevole deterioramento dei rapporti sul piano personale e su quello affettivo, oltre che su quello professionale”.
Orbene, applicando il principio sopra richiamato, deve escludersi che il risarcimento del danno alla salute sia meritevole di una personalizzazione in considerazione delle argomentazioni sopra riportate in sintesi.
Quelli allegati da parte attorea sono infatti pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente connesse alla perdita funzionale subita, in una parola costituiscono il danno dinamico-relazionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente e il valore medio del danno morale riconosciuti.
Non sono state invece allegate e riconosciute conseguenze anomale, eccezionali e peculiari tale da indurre il riconoscimento della personalizzazione richiesta.
Ciò detto, si può procedere alla liquidazione del danno secondo le risultanze della CTU medico-legale e tenuto conto dei paramenti indicati nella Tabella del Tribunale di Milano (ed. 2024), in considerazione del fatto che la Tabella unica nazionale per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), approvata con
D.P.R. 13.1.2025 n. 12, è applicabile ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (5.3.2025).
Pertanto, considerata l'età del all'epoca dei fatti (63 anni), i danni sono così liquidabili: ER
• danno biologico permanente differenziale:
Il danno biologico risarcibile va quantificato nel danno differenziale rispetto alla percentuale di invalidità che avrebbe comunque subito il nel caso di tempestiva diagnosi del glaucoma ER all'occhio sinistro (21%) della maggiore percentuale di invalidità dovuta alla malpractice (40 %).
La quantificazione monetaria del c.d. danno differenziale alla salute deve essere effettuata in conformità al criterio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui va stimata dapprima, in punti percentuali, l'invalidità preesistente all'illecito (in questo caso quella che sarebbe comunque conseguita al danno da glaucoma tempestivamente diagnosticato) e poi quella complessiva, risultante cioè dalla somma della menomazione preesistente all'illecito a quella causata dall'illecito, convertendo entrambe pagina 11 di 14 le percentuali in una somma di denaro;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente
(Cass. 28986/2019; 17555/2020).
Pertanto, calcolata la somma corrispondente al danno biologico pari al 40 % di invalidità permanente in euro 256.864,00, e sottratta da tale cifra la somma di euro 78.014,00 (corrispondente al danno da invalidità permanente nella misura del 21 %), si ottiene l'importo totale di euro 178.850,00;
• invalidità temporanea (punto base per il danno dinamico-relazionale che si stima equo in euro
140,00):
I.T.P. al 75% per 10 giorni: euro 1.050,00
I.T.P. al 50% per 20 giorni: euro 1.400,00
I.T.P. al 25% per 30 giorni: euro 1.050,00
Per un totale di euro 3.500.
Come detto, l'attore ha poi lamentato l'impossibilità, in conseguenza dei reliquati permanenti, di svolgere la propria attività lavorativa con la stessa autonomia di cui godeva prima dell'attacco di glaucoma.
A riprova del nesso tra le lesioni e la lamentata incapacità lavorativa il ricorrente denuncia che “in conseguenza dell'aggravamento della sua condizione di salute non è più in grado di recarsi dai clienti in autonomia, di gestire i clienti in ufficio se non con l'ausilio di altre persone che possano aiutarlo a mostrare le condizioni di polizza”.
Sul punto è stato investito il Collegio peritale che, rispondendo al quesito posto in tema di incidenza dei postumi riportate dall'attore sulla sua capacità lavorativa specifica, ha affermato (pag. 16 della relazione): “dalla documentazione versata in atti risulta che il sig. svolgeva, all'epoca dei fatti ER
e riferisce anche all'attualità, l'attività di agente assicurativo figura professionale che su mandato di una compagnia di assicurazioni, vende e gestisce prodotti assicurativi in un determinato territorio, solitamente avvalendosi di collaboratori per acquisire, mantenere e assistere clienti. Non di rado tale attività può richiedere la visita al cliente, quindi, la necessità di muoversi. L'attività professionale ora sommariamente descritta implica sia una parte relazionale sia una parte intellettuale (a computer): quest'ultima certamente penalizzata dalla menomazione visiva del sig. così come gli ER spostamenti”.
Trattasi del cd. danno della cenestesi lavorativa, consistente nel maggiore sforzo e usura nello svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza di una lesione biologica, che si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica del soggetto (Cass., Sez. 3, Sent. N. 28988/2019). A tale proposito, nell'evidenziare la differenza di tale voce di danno rispetto a quello da perdita della capacità lavorativa specifica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della 'cenestesi lavorativa', di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, pagina 12 di 14 potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”
(Cass., 12.6.2023, n. 16628).
Alla luce delle conclusioni dei CTU, deve desumersi che, nella fattispecie, il ricorrente non aveva perso la possibilità di svolgere proficuamente la medesima attività in precedenza svolta e nemmeno la capacità di lavoro e di guadagno. Non è provato e non può desumersi neppure in via presuntiva, che alla menomazione della efficienza lavorativa è conseguita anche una decurtazione reddituale. L'attore, infatti, non ha allegato, né provato, elementi tali da far presumere la sussistenza di un vero e proprio lucro cessante. Tuttavia, pur a fronte della conservata capacità di produrre reddito, in considerazione di quanto accertato in sede di CTU, la conseguenza dannosa patita si è tradotta in una maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa che deve trovare ristoro attraverso un incremento che viene equitativamente determinato con un aumento del 10% del risarcimento del danno biologico permanente.
Pertanto, in detta misura può essere aumentato il danno biologico liquidato, e così per una somma aggiuntiva di euro 17.885 (10% di 178.850), per un totale del danno biologico permanente e da cenestesi lavorativa di euro 196.735.
7. Accessori sulle somme riconosciute.
Sulle somme tutte riconosciute in favore degli attori, previa devalutazione trattandosi di somme attualizzate secondo le tabelle adottate, andrà calcolata la rivalutazione secondo l'indice ISTAT FOI. Nel caso di specie, stante lo sviluppo diacronico dell'evento dannoso, si ritiene di far decorrere la devalutazione dalla data in cui è terminata l'invalidità temporanea, ossia dal giorno 31.03.2017
(applicando il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. Cass., 20.12.2011, n.
27584).
Sulla somma così devalutata andranno computati gli interessi legali, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno (cfr. in termini Cass., sez. un., 1712/1995) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo l'indice ISTAT FOI, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che
la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata (Cass., sez. un., 1712/1995).
Dalla presente sentenza decorreranno unicamente gli interessi legali.
8. Domanda di manleva del dott. da parte dell' . CP_2 Parte_5
Il dott. ha avanzato domanda di manleva, da parte dell'altra parte convenuta, che dovrebbe, in CP_2 tesi, rispondere in via esclusiva. A tal fine il convenuto ha invocato la L.R. 13/2012 per sostenere che, avendo l' optato per la gestione diretta dei sinistri, la stessa dovrebbe essere condannata in via Pt_3 esclusiva e diretta, manlevando il sanitario. pagina 13 di 14 La domanda non può essere accolta.
La normativa richiamata dal convenuto non esonera il sanitario dalla sua responsabilità, prevedendo solo forme di gestione diretta dei sinistri e le modalita' di corresponsione dei risarcimenti conseguenti a responsabilita' civile per attivita' sanitaria delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.
9. Spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi per tutte le fasi in base al D.M. 147/2022, in relazione alla somma complessivamente liquidata per entrambi i giudizi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in via solidale, con rimborso alla parte attrice di quelle anticipate.
Vanno infine refuse a quest'ultima altresì le spese di CTP come documentate (euro 2.440), nonché le spese di iscrizione del procedimento di ATP (27,00 + 259,00) e di notifica del relativo ricorso introduttivo (euro 14,75).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la responsabilità del dott. e dell' di per i Controparte_2 CP_1 CP_1 danni derivati a per le ragioni ed i titoli indicati in parte motiva e, per l'effetto, li Persona_1 condanna, in solido, a versare in favore di e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 ER
a titolo di risarcimento la somma di euro 196.735 + 3.500 per danni non patrimoniali, oltre
[...] interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• condanna le parti convenute, in solido tra loro, a versare agli attori le spese del procedimento ex artt.
696 e 696-bis c.p.c. che si liquidano in euro 2.440,00 per C.T.P., euro 259,00 + 27,00 + 14,75 per spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di mediazione, nonchè euro 3.827,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e nelle misure di legge;
• condanna le parti convenute, in solido tra loro, a versare agli attori le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 607,00 + 27,00 per spese esenti del giudizio, euro 14.103,00 per compensi del difensore, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e nelle misure di legge;
• pone definitivamente le spese di CTU interamente a carico delle parti convenute in via solidale, con rimborso alle parti attrici di quelle anticipate.
Bologna, 9.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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