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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4338/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Maria grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4338 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto “separazione consensuale personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio congiunto”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura alle liti apposta in atti, dall'avv. Nicomede Di Michele (C.F.
), presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla via Giacomo Leopardi n. C.F._2
12, elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa, giusta procura alle liti apposta in atti, dall'Avv. Teresa D'Errico (C.F. ), C.F._4 presso il cui studio in CR (NA) al vico Chiesa n. 14, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 All'udienza del 6/11/2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto confermarsi le condizioni del ricorso
Il Pubblico Ministero con il visto reso il 27 agosto 2025 nulla ha opposto.
FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis – 49 e 51 c.p.c. depositato il 13 novembre 2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Bacoli (NA) il 16 settembre 2010, dal quale sono nati due figli, (nata a [...] il Persona_1
21.02.2011) e (nato a [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la Persona_2 separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 legge 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza non definitiva, n. 205/2025 - pubblicata il 25 febbraio 2025, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 2 ottobre 2025.Disposto un rinvio all'udienza del 06.11.25 , i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti.
Il relatore ha riservato la causa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In via preliminare la domanda è procedibile, essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, per il caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché dalla legge n. 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta mediante udienza cartolare del 20 febbraio 2025) nel giudizio di separazione conclusosi con la summenzionata sentenza - passata in cosa giudicata - che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre, dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate nell'atto introduttivo e richiamate nella sentenza di separazione che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
pagina 2 di 6 2. La casa familiare in Orta di EL (CE) alla via Vittorio Bachelet n.1 rimarrà assegnata alla moglie, che la abiterà con i figli minori e . Il sig. provvederà a Per_1 Per_2 Parte_1 trasferire la propria residenza entro 15 giorni dalla data della emananda sentenza, con l'impegno a lasciare l'abitazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
mentre la signora
[...]
provvederà a volturare tutte le utenze entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
CP_1
3. I minori e rimarranno affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la residenza materna e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé nell'osservanza del piano genitoriale redatto ed allegato al presente ricorso di cui costituisce parte integrante e al quale i genitori si riportano al fine di favorire una genitorialità condivisa e attenta alle necessità dei figli secondo un corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
4. Il diritto di visita settimanale, la permanenza durante le vacanze estive, natalizie, compleanni e altre festività è lasciata alla comune decisione dei coniugi tenuto conto anche degli impegni lavorativi di
, la cui attività si svolge con turni settimanali dalle ore 06:00 alle 14:00 e dalle Parte_1
14:00 alle 22:00, oltre a quelli scolastici e sportivi dei ragazzi. Inoltre, ogni qual volta i minori ne faranno richiesta, il padre potrà stare con loro presso la casa familiare anche al di fuori dei giorni in cui eserciterà il diritto di visita. Solo in caso di disaccordo si applicherà il seguente calendario:
a) il padre potrà tenere con sé i figli il lunedì e il venerdì dalle ore 17,00 alle 20,00. Fermo restando i giorni infrasettimanali e gli orari sopra indicati, il padre, a week end alterni terrà con sé i figli dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, con pernotto presso la di lui abitazione. Eventuali spostamenti di giorni e orari per sopravvenute esigenze lavorative dei genitori o dei minori saranno comunicate a mezzo messaggistica WhatsApp con adeguato anticipo, che si individua in due giorni prima dell'incontro al fine consentire una riorganizzazione degli impegni. Durante il turno pomeridiano, non potendo esercitare il proprio diritto/dovere di visita nei giorni stabiliti (lunedì e venerdì), il padre potrà accompagnare i figli a scuola tutte le mattine della settimana di riferimento;
b) durante le Vacanze Natalizie: i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni dal 23 al 26 dicembre con un genitore ed i giorni dal 30 dicembre al 02 gennaio con l'altro genitore. Ad anni alterni trascorreranno con i genitori la giornata dell'Epifania dalle ore 10,00 alle 20,00;
c) durante le vacanze Pasquali: i minori trascorreranno, ad anni alterni, la giornata di Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre;
d) durante le vacanze estive: terminata la scuola, i ragazzi trascorreranno le vacanze estive a Bacoli, presso i nonni materni. Durante questo periodo, non potendo esercitare il proprio diritto/dovere di visita nelle settimane in cui è previsto il turno pomeridiano, il padre potrà stare con i figli il lunedì, pagina 3 di 6 martedì, giovedì e venerdì della settimana in cui lavora di mattina. Inoltre, i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, tra luglio e agosto con il padre, da concordarsi, preventivamente, entro il 15 giugno di ciascun anno con l'altro genitore;
e) festa del Papà: i minori trascorreranno la giornata con il padre a prescindere dal calendario di visite, secondo l'orario ordinario di visita o diverso orario previo accordo con l'altro genitore tre giorni prima mediante messaggistica WhatsApp. Qualora la ricorrenza dovesse capitare durante il turno pomeridiano, il padre potrà stare con i figli in un giorno della settimana successiva oltre a quelli stabiliti dal calendario;
f) festa della Mamma: i minori trascorreranno la giornata con la madre a prescindere dal calendario di visite;
g) compleanno dei minori: il padre potrà stare con i minori tre ore durante la giornata del compleanno diverse da quelle che trascorrerà con la madre, da concordarsi tra i due genitori. Qualora le ricorrenze dovessero capitare durante il turno pomeridiano, il padre potrà stare con i figli in un giorno della settimana successiva oltre a quelli stabiliti dal calendario;
h) onomastico e compleanno del padre: i minori trascorreranno la giornata con il padre a prescindere dal calendario di visite, secondo l'orario ordinario di visita o diverso orario previo accordo con l'altro genitore. Qualora le ricorrenze dovessero capitare durante il turno pomeridiano, il padre potrà stare con i figli in un giorno della settimana successiva oltre a quelli stabiliti dal calendario;
i) onomastico e compleanno della madre: i minori trascorreranno la giornata con la madre a prescindere dal calendario di visite.
5. Il sig. corrisponderà, entro il primo di ogni mese, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per i figli minori e la somma mensile di € 300,00 Per_1 Per_2 ciascuno(trecento/00). La detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge;
6. Il sig. dichiara di rinunciare al 50% di sua spettanza dell'assegno unico erogato Parte_1 dall'Inps in favore della sig.ra che provvederà a farne domanda quale Controparte_1 integrazione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e;
Per_1 Per_2
7. I coniugi stabiliscono di comune accordo che rimarranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, tutte le spese di natura straordinaria, medico ludico e scolastica, eventualmente necessarie per i figli, giusta quanto stabilito dal Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli Nord;
8. Il sig. corrisponderà, entro il primo di ciascun mese un assegno mensile di Parte_1
Part mantenimento per il coniuge, sig.ra , pari ad € 300,00 (trecento/00);
9. Il sig. Controparte_1
pagina 4 di 6 lascerà in uso alla sig.ra l'autovettura a lei intestata. Il sig. Parte_1 CP_1 Parte_1 acconsente a lasciare la contraenza dell'assicurazione a lui intestata e che di fatto sarà regolarmente pagata dalla sig.ra , la quale si impegna a fornire quietanza di pagamento alle scadenze CP_1 previste;
10. I coniugi si impegnano ad intraprendere un percorso terapeutico di sostegno della genitorialità e di sostegno psicologico dei minori durante la separazione scegliendo di comune accordo il professionista a cui affidarsi;
11. Entrambi i coniugi autorizzano le competenti autorità amministrative a rilasciare, prorogare e mantenere in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni e si obbligano a prestare ogni ulteriore consenso e ad esplicare ogni ulteriore attività necessaria a tale scopo.”.
Va, quindi, pronunciato il divorzio tra le parti alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura congiunta del ricorso nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in Bacoli (NA) il 16 settembre 2010 (Atto n. 78, Parte II, Serie A - Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010), tra (nato a [...] il [...]) e (nata Parte_1 Controparte_1
a Napoli il 01.07.1977), alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla per le spese
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Maria grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4338 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto “separazione consensuale personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio congiunto”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura alle liti apposta in atti, dall'avv. Nicomede Di Michele (C.F.
), presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla via Giacomo Leopardi n. C.F._2
12, elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa, giusta procura alle liti apposta in atti, dall'Avv. Teresa D'Errico (C.F. ), C.F._4 presso il cui studio in CR (NA) al vico Chiesa n. 14, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 All'udienza del 6/11/2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto confermarsi le condizioni del ricorso
Il Pubblico Ministero con il visto reso il 27 agosto 2025 nulla ha opposto.
FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis – 49 e 51 c.p.c. depositato il 13 novembre 2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Bacoli (NA) il 16 settembre 2010, dal quale sono nati due figli, (nata a [...] il Persona_1
21.02.2011) e (nato a [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la Persona_2 separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 legge 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza non definitiva, n. 205/2025 - pubblicata il 25 febbraio 2025, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 2 ottobre 2025.Disposto un rinvio all'udienza del 06.11.25 , i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti.
Il relatore ha riservato la causa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In via preliminare la domanda è procedibile, essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, per il caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché dalla legge n. 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta mediante udienza cartolare del 20 febbraio 2025) nel giudizio di separazione conclusosi con la summenzionata sentenza - passata in cosa giudicata - che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre, dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate nell'atto introduttivo e richiamate nella sentenza di separazione che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
pagina 2 di 6 2. La casa familiare in Orta di EL (CE) alla via Vittorio Bachelet n.1 rimarrà assegnata alla moglie, che la abiterà con i figli minori e . Il sig. provvederà a Per_1 Per_2 Parte_1 trasferire la propria residenza entro 15 giorni dalla data della emananda sentenza, con l'impegno a lasciare l'abitazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
mentre la signora
[...]
provvederà a volturare tutte le utenze entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
CP_1
3. I minori e rimarranno affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, con domicilio privilegiato presso la residenza materna e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé nell'osservanza del piano genitoriale redatto ed allegato al presente ricorso di cui costituisce parte integrante e al quale i genitori si riportano al fine di favorire una genitorialità condivisa e attenta alle necessità dei figli secondo un corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
4. Il diritto di visita settimanale, la permanenza durante le vacanze estive, natalizie, compleanni e altre festività è lasciata alla comune decisione dei coniugi tenuto conto anche degli impegni lavorativi di
, la cui attività si svolge con turni settimanali dalle ore 06:00 alle 14:00 e dalle Parte_1
14:00 alle 22:00, oltre a quelli scolastici e sportivi dei ragazzi. Inoltre, ogni qual volta i minori ne faranno richiesta, il padre potrà stare con loro presso la casa familiare anche al di fuori dei giorni in cui eserciterà il diritto di visita. Solo in caso di disaccordo si applicherà il seguente calendario:
a) il padre potrà tenere con sé i figli il lunedì e il venerdì dalle ore 17,00 alle 20,00. Fermo restando i giorni infrasettimanali e gli orari sopra indicati, il padre, a week end alterni terrà con sé i figli dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, con pernotto presso la di lui abitazione. Eventuali spostamenti di giorni e orari per sopravvenute esigenze lavorative dei genitori o dei minori saranno comunicate a mezzo messaggistica WhatsApp con adeguato anticipo, che si individua in due giorni prima dell'incontro al fine consentire una riorganizzazione degli impegni. Durante il turno pomeridiano, non potendo esercitare il proprio diritto/dovere di visita nei giorni stabiliti (lunedì e venerdì), il padre potrà accompagnare i figli a scuola tutte le mattine della settimana di riferimento;
b) durante le Vacanze Natalizie: i minori trascorreranno ad anni alterni i giorni dal 23 al 26 dicembre con un genitore ed i giorni dal 30 dicembre al 02 gennaio con l'altro genitore. Ad anni alterni trascorreranno con i genitori la giornata dell'Epifania dalle ore 10,00 alle 20,00;
c) durante le vacanze Pasquali: i minori trascorreranno, ad anni alterni, la giornata di Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre;
d) durante le vacanze estive: terminata la scuola, i ragazzi trascorreranno le vacanze estive a Bacoli, presso i nonni materni. Durante questo periodo, non potendo esercitare il proprio diritto/dovere di visita nelle settimane in cui è previsto il turno pomeridiano, il padre potrà stare con i figli il lunedì, pagina 3 di 6 martedì, giovedì e venerdì della settimana in cui lavora di mattina. Inoltre, i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, tra luglio e agosto con il padre, da concordarsi, preventivamente, entro il 15 giugno di ciascun anno con l'altro genitore;
e) festa del Papà: i minori trascorreranno la giornata con il padre a prescindere dal calendario di visite, secondo l'orario ordinario di visita o diverso orario previo accordo con l'altro genitore tre giorni prima mediante messaggistica WhatsApp. Qualora la ricorrenza dovesse capitare durante il turno pomeridiano, il padre potrà stare con i figli in un giorno della settimana successiva oltre a quelli stabiliti dal calendario;
f) festa della Mamma: i minori trascorreranno la giornata con la madre a prescindere dal calendario di visite;
g) compleanno dei minori: il padre potrà stare con i minori tre ore durante la giornata del compleanno diverse da quelle che trascorrerà con la madre, da concordarsi tra i due genitori. Qualora le ricorrenze dovessero capitare durante il turno pomeridiano, il padre potrà stare con i figli in un giorno della settimana successiva oltre a quelli stabiliti dal calendario;
h) onomastico e compleanno del padre: i minori trascorreranno la giornata con il padre a prescindere dal calendario di visite, secondo l'orario ordinario di visita o diverso orario previo accordo con l'altro genitore. Qualora le ricorrenze dovessero capitare durante il turno pomeridiano, il padre potrà stare con i figli in un giorno della settimana successiva oltre a quelli stabiliti dal calendario;
i) onomastico e compleanno della madre: i minori trascorreranno la giornata con la madre a prescindere dal calendario di visite.
5. Il sig. corrisponderà, entro il primo di ogni mese, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per i figli minori e la somma mensile di € 300,00 Per_1 Per_2 ciascuno(trecento/00). La detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge;
6. Il sig. dichiara di rinunciare al 50% di sua spettanza dell'assegno unico erogato Parte_1 dall'Inps in favore della sig.ra che provvederà a farne domanda quale Controparte_1 integrazione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e;
Per_1 Per_2
7. I coniugi stabiliscono di comune accordo che rimarranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, tutte le spese di natura straordinaria, medico ludico e scolastica, eventualmente necessarie per i figli, giusta quanto stabilito dal Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli Nord;
8. Il sig. corrisponderà, entro il primo di ciascun mese un assegno mensile di Parte_1
Part mantenimento per il coniuge, sig.ra , pari ad € 300,00 (trecento/00);
9. Il sig. Controparte_1
pagina 4 di 6 lascerà in uso alla sig.ra l'autovettura a lei intestata. Il sig. Parte_1 CP_1 Parte_1 acconsente a lasciare la contraenza dell'assicurazione a lui intestata e che di fatto sarà regolarmente pagata dalla sig.ra , la quale si impegna a fornire quietanza di pagamento alle scadenze CP_1 previste;
10. I coniugi si impegnano ad intraprendere un percorso terapeutico di sostegno della genitorialità e di sostegno psicologico dei minori durante la separazione scegliendo di comune accordo il professionista a cui affidarsi;
11. Entrambi i coniugi autorizzano le competenti autorità amministrative a rilasciare, prorogare e mantenere in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni e si obbligano a prestare ogni ulteriore consenso e ad esplicare ogni ulteriore attività necessaria a tale scopo.”.
Va, quindi, pronunciato il divorzio tra le parti alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura congiunta del ricorso nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in Bacoli (NA) il 16 settembre 2010 (Atto n. 78, Parte II, Serie A - Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010), tra (nato a [...] il [...]) e (nata Parte_1 Controparte_1
a Napoli il 01.07.1977), alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (NA) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla per le spese
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 6
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