Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2025, proposto dalla società Ascensori di Gregorio Gabriele s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato OL Palmiotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini 107;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 281/2024, pubblicata il 27.09.2024 e divenuta esecutiva in data 27.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- l’odierno ricorso è stato proposto dalla società Ascensori Di Gregorio Gabriele s.r.l. per conseguire l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 281/2024 del 27.09.2024, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata avverso il decreto ingiuntivo n. 822/2023 emesso dal medesimo giudice e confermato, appunto, il detto provvedimento monitorio, con cui era stato a sua volta ingiunto all’Amministrazione in seguito opponente il “ pagamento della somma di € 6.421,55, oltre interessi di mora fino al soddisfo, i compensi professionali per € 567,00 ed € 118,00 per esborsi, oltre all’iva e cpa ” (cfr. ricorso, pag. 2);
- con il ricorso in epigrafe si è lamentato che:
1) “ il 05.11.2024 la ricorrente ha notificato al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche sia la sentenza n. 281/24 che il decreto ingiuntivo n. 822/23 -entrambi in forma esecutiva-, ai fini del decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/996, conv. in legge n. 30/1997- e s.m.i. (all. 3/4);
2) “ successivamente, vista la totale inerzia del Provveditorato OO.PP. e decorso il termine dilatorio per l’eventuale esecuzione, la stessa ricorrente ha notificato all’Amministrazione resistente, il 10.04.2025, un atto di precetto per la somma di € 8.492,90 (all. 5), ma anche tale ulteriore notifica è stata del tutto ignorata. Ad oggi, infatti, nessun pagamento è stato effettuato in favore della Ascensori Di Gregorio Gabriele Srl.” ;
3) “ stante la prolungata ed incomprensibile inerzia dell’Amministrazione è interesse della odierna ricorrente agire per l'ottemperanza della menzionata sentenza ” (cfr. ricorso, pag. 2);
- si è costituito in giudizio il competente Provveditorato per le opere pubbliche, che ha versato in atti: a) il decreto dirigenziale n. 638 del 15.9.2025 a firma del Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, recante l’autorizzazione al pagamento delle somme riconosciute in favore della ricorrente in virtù del decisum in epigrafe (cfr. produzione documentale di parte resistente del 18.9.2025);
b) la nota del 14.11.2025 a firma del dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per l’Edilizia statale e gli Interventi speciali con cui “ si comunica che, in esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace n. 284 del 27.09.2024 è stato emesso lo speciale ordine di pagamento a favore dell’Impresa ascensori Di Gregorio Gabriele s.r.l. di € 1,107,89 regolarmente esitato ” (cfr. produzione documentale di parte resistente del 2.12.2025);
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 17.12.2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese della presente lite, nonché alla restituzione del contributo unificato già versato; la difesa resistente ha, dal canto suo, chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite; e infine, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo sia al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di pace di Campobasso in epigrafe (come da attestazione della cancelleria del 19.6.2025), sia alla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm. (difatti, quest’ultimo è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”);
Reputato che le inequivocabili conclusioni della parte ricorrente in udienza rendono effettivamente doverosa la definizione del giudizio mediante declaratoria della sopraggiunta cessazione della materia del contendere tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., essendo emerso come la pretesa che era stata azionata nel presente giudizio ha trovato, nel frattempo, spontanea e completa esecuzione;
Ritenuto, nondimeno, che le spese processuali debbano essere poste a carico dell’Amministrazione intimata, tenuto conto del fatto che l’ottemperanza dovuta ha avuto luogo solo ben dopo la proposizione dell’odierno ricorso, depositato il 24 luglio 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00, oltre agli altri accessori dovuti per legge e al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OC | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO