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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 916/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINOTTI Parte_1 C.F._1
MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA IGNAZIO GUIDI 44 ROMA presso il difensore avv.
RUFFINOTTI MATTEO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALCAGNI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA' N.1 15121 CP_1
presso il difensore avv. CALCAGNI ROBERTO appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 10.07.2025
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
• Accogliere il presente appello, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, riformare la Sentenza n. 100/2024 resa dal Tribunale di Alessandria, nella persona del Giudice, Dott.ssa
Antonella Dragotto, il 26.01.2024, nel procedimento n. 1190/22 R.G., pubblicata in data 01/02/2024,
pagina 1 di 8 nella parte in cui ha condannato il sig. a pagare al a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno, la somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
• Riformare, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il sig. alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dal in primo grado, con conseguente Controparte_1
condanna del al pagamento delle spese di entrambe le fasi di giudizio. CP_1
In via del tutto subordinata e per la sola ipotesi (non creduta) in cui l'Ecc.ma Corte non ritenesse di accogliere integralmente il gravame, si chiede:
• Ridurre la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in proporzione alla concreta offensività del fatto e in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con salvezza di ogni altro diritto”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI TORINO dichiarare la condotta del CP_2
( CF ) nato in [...] [...] e residente in [...]in
[...] CodiceFiscale_2 CP_1
Vicolo Stanchi 9 palesemente illecita e diffamatoria nei confronti del : Controparte_1
- Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado perché non motivata e carente dei requisiti di legge;
- Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto in ogni sua difesa e/o eccezione e/o deduzione e/o conclusione;
- Confermare integralmente la sentenza nr. 100 /2024 pubblicata in data
1/02/2024 del Tribunale di Alessandria.
Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio il Controparte_1
sig. lamentando diffamatorio il messaggio che questi aveva trasmesso in data 19 Parte_1
novembre 2020 su un gruppo Facebook con cui, in termini ironici assai offensivi nei confronti del stigmatizzava un asserito errore commesso dai funzionari addetti al recupero Tributi, CP_1 nell'inviargli, in qualità di erede del padre , un avviso di accertamento del mancato Persona_1 pagamento della Tassa rifiuti per l'immobile di , via Sebastiano Rivolta n. 41, per gli anni CP_1
dal 2014 al 2017.
Poiché era deceduto da molti anni si prendeva gioco della Persona_1 Parte_1
CP_
“professionalità” dei funzionari del Comune evidenziando come la non fosse dovuta da un morto,
pagina 2 di 8 e chiudeva il messaggio dicendo tra l'altro “ Grazie della professionalità e lungimiranza a voler a tutti i costi fare cassa”.
A seguito del messaggio, inviato dal sig. sul Gruppo Facebook “Svegliati Alessandria”, molti Pt_1
iscritti al Gruppo avevano risposto in toni scandalizzati e con frasi vagamente offensive e minacciose nei confronti del e delle persone che per l'Ente avevano agito. CP_1
Riteneva perciò il che il tenore del messaggio non rispettasse i canoni per il corretto esercizio CP_1
del diritto di cronaca e di critica e ne esorbitasse invece i limiti, chiedendo perciò ristoro del danno all'onorabilità e all'immagine subito, che quantificava nella somma di € 26.000.
Si costituiva in giudizio il convenuto, assumendo che il giudizio fosse stato promosso per mera
“ripicca” a seguito del procedimento da lui stesso promosso nei confronti dell'Assessore Per_2
che aveva risposto al messaggio da lui trasmesso, senza peraltro aver mai previamente
[...]
invitato l'esponente a moderare i toni o a eliminare il “post”. Nel merito rilevava peraltro come la Tari richiestagli in pagamento non fosse comunque dovuta in quanto egli aveva cambiato residenza e non abitava più nell'immobile che già era del padre, tanto che aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento fiscale. Assumeva peraltro di aver solo esercitato, con il messaggio denunciato, il diritto costituzionale di libera manifestazione del proprio pensiero e di critica, tra l'altro in modo fondato, poiché le imposte richiesta da non erano effettivamente dovute. CP_1
Con sentenza n. 100/2024, pubblicata in data 01.02.2024, il Tribunale di Alessandria, ritenuto il carattere obiettivamente e inutilmente diffamatorio del messaggio trasmesso su Facebook dal sig.
nei confronti del per i toni marcatamente ironici e canzonatori con cui il mittente si Pt_1 CP_1
era preso gioco della “professionalità” degli impiegati comunali, condannava il convenuto al risarcimento del danno subito dal per un importo di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla CP_1
pubblicazione della sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il sig. , evidenziando, con primo Pt_1
motivo di gravame, come, a seguito della pubblicazione del messaggio in contestazione sul menzionato gruppo Facebook, il Presidente del Consiglio Comunale, dott. e Persona_3
l'assessore dott.ssa indicati come riguardati dal messaggio, avessero risposto l'uno Persona_2
senza lamentare alcun tono diffamatorio e l'altra omettendo comunque alcun rilievo rispetto a ipotetiche offese subite dal CP_1
Assume perciò che il non si sarebbe mai realmente sentito diffamato dal suo post , ma CP_1
si sarebbe piuttosto risentito della richiesta danni dal medesimo formulata nei confronti del in CP_1
giudizio promosso parimenti dinanzi al Tribunale di Alessandria nell'ambito del procedimento iscritto pagina 3 di 8 a R.G. n. 2756/2001 – successivamente estinto per accordo delle parti - per l'accusa di evasione CP_ dell'obbligo di pagamento della che l'assessore dr.ssa avrebbe formulato Persona_2 rispondendo al messaggio in questione. Sul punto evidenzia l'appellante che se davvero il CP_1
avesse realmente reputato il post diffamatorio, come ritenuto dal Tribunale, di certo non avrebbe atteso un'azione giudiziaria da parte del medesimo, ma avrebbe esso stesso esordito quanto meno intimando all'autore di eliminare il messaggio, laddove il ha richiesto invece nel presente giudizio CP_1
unicamente ristoro monetario per un importo pari a quello richiesto nel parallelo giudizio celebrato inter partes e promosso dall'esponente.
Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il primo giudice non abbia piuttosto ravvisato nella condotta dell'esponente un legittimo esercizio del diritto di critica, quale manifestazione della libertà di espressione sancita dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Richiamata generica giurisprudenza e dottrina che ammetterebbero la legittimità dell'esercizio del diritto di critica quale espressione della libera manifestazione del pensiero, anche con toni aspri e taglienti, con i soli limiti costituiti dalla veridicità dei fatti, dalla continenza e dall'interesse sociale alla conoscenza, che assume in specie rispettati, il sig.
sottolinea come, essendo chiaramente irritato per aver ricevuto un illegittimo avviso di Pt_1
pagamento indirizzato al padre deceduto, abbia voluto perciò scrivere il messaggio con l'intento di sollecitare in tempi brevi una risposta degli esponenti del poi ottenuta. Controparte_1
Lamenta peraltro che il Tribunale abbia contraddittoriamente ritenuto la condotta del signor Pt_1
del tutto sproporzionata rispetto a quanto accaduto e, nel contempo abbia comunque riconosciuto, nel motivare la riduzione del ristoro riconosciuto al rispetto a quello richiesto, il carattere poco CP_1
incisivo, localizzato e di efficacia offensiva ben modesta a fronte dell'assuefazione ormai diffusa alla pubblicazione di commenti anche malevoli sui canali web, concludendo col condannare comunque il sig. a risarcire il danno al per diffamazione. Contesta peraltro di aver Pt_1 Controparte_1
voluto identificare il come Ente teso ad incassare somme anche non dovute in Controparte_1
maniera impropria e illecita, sottolineando invece come egli avesse ben ragione nel criticarne l'operato in quella specifica circostanza;
allega a conferma di tale assunto il link al sito web YouTube, ove reperibile la pubblica registrazione della seduta del Consiglio comunale del 26.11.2020, nella quale, in due specifici momenti, l' assessore al bilancio, dr.ssa Cinzia Lumera, avrebbe spiegato che le difficoltà ereditate dalla precedente amministrazione avevano determinato un errato invio degli avvisi di pagamento e riconoscerebbe quindi gli errori commessi dall'Ente in talune situazioni.
L'appellante chiede comunque, in via subordinata, qualificarsi la condotta censurata del sig. Pt_1
come meramente ingiuriosa e non diffamatoria, in applicazione del criterio discretivo evidenziato in pagina 4 di 8 giurisprudenza in ragione della presenza o meno della persona offesa tra i destinatari delle comunicazioni offensive e della contestualità tra comunicazione dell'offesa e percezione della sua lesività da parte dell'offeso. Assume infatti che il sia da ritenere soggetto Controparte_1
presente alla condotta offensiva, avendo il sig. , in sede di pubblicazione del post, indicato Pt_1
come destinatari del proprio messaggio il Presidente del Consiglio Comunale, sig. , Persona_3
l'allora Consigliere sig. Giovanni Barosini e l'assessore allora in carica dr.ssa Persona_2
Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia in specie ritenuto raggiunta la prova del danno subito dal pure in carenza di prova alcuna in merito alla CP_1
stessa condotta lesiva ed al pregiudizio conseguente riportato, non essendosi del resto svolta alcuna attività istruttoria in merito.
L'appellante ha chiesto comunque sospendersi l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, assumendo la manifesta fondatezza del gravame ed invocando genericamente la sussistenza di un periculum in mora .
Si è costituito nel giudizio di impugnazione il eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del primo motivo d'appello per violazione dei requisiti di cui agli artt.
342 co. II nr. 2) e 3) c.p.c., chiedendo comunque rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza nonché l'appello stesso, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese di lite.
Il Consigliere Istruttore ha esperito preliminarmente un tentativo di conciliazione proponendo che il attendesse l'esito del presente giudizio senza promuovere nelle more l'esecuzione della CP_1 sentenza impugnata e che l'appellante corrispondesse a definizione della controversia, l'importo onnicomprensivo di € 3.000,00 con integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio;
parte appellante ha desistito quindi dall'istanza di sospensiva promossa, ma la proposta conciliativa in discussione è stata infine respinta da entrambe le parti.
Rimessa quindi la causa in decisione, dopo il deposito delle difese di rito essa perviene all'esame del
Collegio.
Ritiene la Corte, per ragioni evidenti di economia processuale, di addivenire previamente alla disamina del secondo dei motivi di gravame formulati dall'odierno appellante, risultando tale valutazione di portata risolutiva ai fini della decisione, con efficacia assorbente rispetto alle ulteriori censure svolte dalla parte impugnante.
Rileva infatti il Collegio che il messaggio inserito dal sig. sul canale Facebook “Svegliati Pt_1
Alessandria” - all'evidenza riconducibile a sede di confronto, denuncia e dibattito fra i cittadini interessati alla segnalazione ed al superamento di disservizi, disfunzioni e carenze tali da pregiudicare pagina 5 di 8 lo sviluppo ed il benessere degli abitanti della cittadina interessata – riveste palesemente valenza non già solo di notizia, ma soprattutto di critica dell'operato dei funzionari comunali nella gestione di una pratica di recupero di imposte Tari non versate. Non è dato dubitare infatti che la “pubblicazione” di un commento, apertamente ironico e finanche sarcastico, relativo alla ricezione di raccomandata relativa ad avviso di pagamento dell'imposta inviato “all'erede” di persona nella realtà ormai deceduta da diversi anni ed indicata anche con data di nascita errata, non è da intendersi finalizzato alla mera diffusione di conoscenza di un evento per sé banale, ma piuttosto alla “denuncia” di una modalità censurabile di gestione della pratica in questione da parte dei funzionari comunali competenti.
Orbene, “il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 38215 del 03/12/2021 ).
Peraltro, in tema di danni da diffamazione, l'uso di una piattaforma come "twitter", o altre equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato;
il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13411 del 16/05/2023 ).
In particolare “il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11767 del
12/04/2022 ).
Nondimeno lo stesso requisito della “continenza” della forma usata nella divulgazione di un messaggio apertamente connotato dal carattere di critica lato sensu politica – intesa come critica alla gestione di funzioni pubbliche – deve essere in concreto valutato anche in considerazione della tipologia del
“forum” divulgativo prescelto dal dichiarante e della sua valenza diffusiva.
In specie risulta che il sig. ha ritenuto di inviare il suo messaggio di aperta denuncia di Pt_1
gestione superficiale e scorretta di una funzione pubblica ( recupero di imposte non pagate ) da parte pagina 6 di 8 dei funzionari comunali su un forum dichiaratamente volto a segnalazione e discussione di problematiche relative alla città di , di interesse quindi limitato alla cerchia dei cittadini di CP_1
appartenenza, e finalizzato, come evidente dalla stessa denominazione, proprio alla denuncia di disfunzioni e carenze riscontrabili in tale ambito cittadino.
Il Collegio non ravvisa quindi il carattere diffamatorio della comunicazione in esame, proprio in ragione del sito prescelto per la diffusione del messaggio e del tono di denuncia, non connotato tuttavia da toni apertamente offensivi o censure nominativamente espresse nei riguardi di alcuno dei funzionari riguardati, unicamente e dichiaratamente volto a provocare discussione dei concittadini in merito.
Addivenendosi pertanto, in accoglimento del secondo motivo di gravame formulato dall'appellante e in totale riforma della sentenza impugnata, al rigetto della domanda risarcitoria promossa dal in CP_1
primo grado, resta assorbita ogni altra doglianza pure svolta dalla parte impugnante.
Deve in conseguenza riesaminarsi anche la pronuncia relativa al riparto delle spese processuali dei due gradi del giudizio.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Pertanto le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza della parte attrice ora appellata e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, ridotti tuttavia del 20% in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia, da valutarsi in riferimento al petitum della domanda attorea, ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti pagina 7 di 8 nel giudizio, che ha comportato, sia in primo grado sia nel gravame, pieno svolgimento delle sole fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, esclusa invece ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria formulata dal in primo grado;
Controparte_1
2) Condanna il in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1
del sig. delle spese del giudizio, che liquida per il procedimento di primo grado in Parte_1 complessivi € 2.717,60 per compensi e per il gravame in € 3.172,80 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso complessivo liquidato, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINOTTI Parte_1 C.F._1
MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA IGNAZIO GUIDI 44 ROMA presso il difensore avv.
RUFFINOTTI MATTEO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALCAGNI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTA' N.1 15121 CP_1
presso il difensore avv. CALCAGNI ROBERTO appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 10.07.2025
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
• Accogliere il presente appello, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, riformare la Sentenza n. 100/2024 resa dal Tribunale di Alessandria, nella persona del Giudice, Dott.ssa
Antonella Dragotto, il 26.01.2024, nel procedimento n. 1190/22 R.G., pubblicata in data 01/02/2024,
pagina 1 di 8 nella parte in cui ha condannato il sig. a pagare al a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno, la somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
• Riformare, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il sig. alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dal in primo grado, con conseguente Controparte_1
condanna del al pagamento delle spese di entrambe le fasi di giudizio. CP_1
In via del tutto subordinata e per la sola ipotesi (non creduta) in cui l'Ecc.ma Corte non ritenesse di accogliere integralmente il gravame, si chiede:
• Ridurre la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in proporzione alla concreta offensività del fatto e in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con salvezza di ogni altro diritto”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI TORINO dichiarare la condotta del CP_2
( CF ) nato in [...] [...] e residente in [...]in
[...] CodiceFiscale_2 CP_1
Vicolo Stanchi 9 palesemente illecita e diffamatoria nei confronti del : Controparte_1
- Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado perché non motivata e carente dei requisiti di legge;
- Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto in ogni sua difesa e/o eccezione e/o deduzione e/o conclusione;
- Confermare integralmente la sentenza nr. 100 /2024 pubblicata in data
1/02/2024 del Tribunale di Alessandria.
Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio il Controparte_1
sig. lamentando diffamatorio il messaggio che questi aveva trasmesso in data 19 Parte_1
novembre 2020 su un gruppo Facebook con cui, in termini ironici assai offensivi nei confronti del stigmatizzava un asserito errore commesso dai funzionari addetti al recupero Tributi, CP_1 nell'inviargli, in qualità di erede del padre , un avviso di accertamento del mancato Persona_1 pagamento della Tassa rifiuti per l'immobile di , via Sebastiano Rivolta n. 41, per gli anni CP_1
dal 2014 al 2017.
Poiché era deceduto da molti anni si prendeva gioco della Persona_1 Parte_1
CP_
“professionalità” dei funzionari del Comune evidenziando come la non fosse dovuta da un morto,
pagina 2 di 8 e chiudeva il messaggio dicendo tra l'altro “ Grazie della professionalità e lungimiranza a voler a tutti i costi fare cassa”.
A seguito del messaggio, inviato dal sig. sul Gruppo Facebook “Svegliati Alessandria”, molti Pt_1
iscritti al Gruppo avevano risposto in toni scandalizzati e con frasi vagamente offensive e minacciose nei confronti del e delle persone che per l'Ente avevano agito. CP_1
Riteneva perciò il che il tenore del messaggio non rispettasse i canoni per il corretto esercizio CP_1
del diritto di cronaca e di critica e ne esorbitasse invece i limiti, chiedendo perciò ristoro del danno all'onorabilità e all'immagine subito, che quantificava nella somma di € 26.000.
Si costituiva in giudizio il convenuto, assumendo che il giudizio fosse stato promosso per mera
“ripicca” a seguito del procedimento da lui stesso promosso nei confronti dell'Assessore Per_2
che aveva risposto al messaggio da lui trasmesso, senza peraltro aver mai previamente
[...]
invitato l'esponente a moderare i toni o a eliminare il “post”. Nel merito rilevava peraltro come la Tari richiestagli in pagamento non fosse comunque dovuta in quanto egli aveva cambiato residenza e non abitava più nell'immobile che già era del padre, tanto che aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento fiscale. Assumeva peraltro di aver solo esercitato, con il messaggio denunciato, il diritto costituzionale di libera manifestazione del proprio pensiero e di critica, tra l'altro in modo fondato, poiché le imposte richiesta da non erano effettivamente dovute. CP_1
Con sentenza n. 100/2024, pubblicata in data 01.02.2024, il Tribunale di Alessandria, ritenuto il carattere obiettivamente e inutilmente diffamatorio del messaggio trasmesso su Facebook dal sig.
nei confronti del per i toni marcatamente ironici e canzonatori con cui il mittente si Pt_1 CP_1
era preso gioco della “professionalità” degli impiegati comunali, condannava il convenuto al risarcimento del danno subito dal per un importo di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla CP_1
pubblicazione della sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il sig. , evidenziando, con primo Pt_1
motivo di gravame, come, a seguito della pubblicazione del messaggio in contestazione sul menzionato gruppo Facebook, il Presidente del Consiglio Comunale, dott. e Persona_3
l'assessore dott.ssa indicati come riguardati dal messaggio, avessero risposto l'uno Persona_2
senza lamentare alcun tono diffamatorio e l'altra omettendo comunque alcun rilievo rispetto a ipotetiche offese subite dal CP_1
Assume perciò che il non si sarebbe mai realmente sentito diffamato dal suo post , ma CP_1
si sarebbe piuttosto risentito della richiesta danni dal medesimo formulata nei confronti del in CP_1
giudizio promosso parimenti dinanzi al Tribunale di Alessandria nell'ambito del procedimento iscritto pagina 3 di 8 a R.G. n. 2756/2001 – successivamente estinto per accordo delle parti - per l'accusa di evasione CP_ dell'obbligo di pagamento della che l'assessore dr.ssa avrebbe formulato Persona_2 rispondendo al messaggio in questione. Sul punto evidenzia l'appellante che se davvero il CP_1
avesse realmente reputato il post diffamatorio, come ritenuto dal Tribunale, di certo non avrebbe atteso un'azione giudiziaria da parte del medesimo, ma avrebbe esso stesso esordito quanto meno intimando all'autore di eliminare il messaggio, laddove il ha richiesto invece nel presente giudizio CP_1
unicamente ristoro monetario per un importo pari a quello richiesto nel parallelo giudizio celebrato inter partes e promosso dall'esponente.
Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il primo giudice non abbia piuttosto ravvisato nella condotta dell'esponente un legittimo esercizio del diritto di critica, quale manifestazione della libertà di espressione sancita dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Richiamata generica giurisprudenza e dottrina che ammetterebbero la legittimità dell'esercizio del diritto di critica quale espressione della libera manifestazione del pensiero, anche con toni aspri e taglienti, con i soli limiti costituiti dalla veridicità dei fatti, dalla continenza e dall'interesse sociale alla conoscenza, che assume in specie rispettati, il sig.
sottolinea come, essendo chiaramente irritato per aver ricevuto un illegittimo avviso di Pt_1
pagamento indirizzato al padre deceduto, abbia voluto perciò scrivere il messaggio con l'intento di sollecitare in tempi brevi una risposta degli esponenti del poi ottenuta. Controparte_1
Lamenta peraltro che il Tribunale abbia contraddittoriamente ritenuto la condotta del signor Pt_1
del tutto sproporzionata rispetto a quanto accaduto e, nel contempo abbia comunque riconosciuto, nel motivare la riduzione del ristoro riconosciuto al rispetto a quello richiesto, il carattere poco CP_1
incisivo, localizzato e di efficacia offensiva ben modesta a fronte dell'assuefazione ormai diffusa alla pubblicazione di commenti anche malevoli sui canali web, concludendo col condannare comunque il sig. a risarcire il danno al per diffamazione. Contesta peraltro di aver Pt_1 Controparte_1
voluto identificare il come Ente teso ad incassare somme anche non dovute in Controparte_1
maniera impropria e illecita, sottolineando invece come egli avesse ben ragione nel criticarne l'operato in quella specifica circostanza;
allega a conferma di tale assunto il link al sito web YouTube, ove reperibile la pubblica registrazione della seduta del Consiglio comunale del 26.11.2020, nella quale, in due specifici momenti, l' assessore al bilancio, dr.ssa Cinzia Lumera, avrebbe spiegato che le difficoltà ereditate dalla precedente amministrazione avevano determinato un errato invio degli avvisi di pagamento e riconoscerebbe quindi gli errori commessi dall'Ente in talune situazioni.
L'appellante chiede comunque, in via subordinata, qualificarsi la condotta censurata del sig. Pt_1
come meramente ingiuriosa e non diffamatoria, in applicazione del criterio discretivo evidenziato in pagina 4 di 8 giurisprudenza in ragione della presenza o meno della persona offesa tra i destinatari delle comunicazioni offensive e della contestualità tra comunicazione dell'offesa e percezione della sua lesività da parte dell'offeso. Assume infatti che il sia da ritenere soggetto Controparte_1
presente alla condotta offensiva, avendo il sig. , in sede di pubblicazione del post, indicato Pt_1
come destinatari del proprio messaggio il Presidente del Consiglio Comunale, sig. , Persona_3
l'allora Consigliere sig. Giovanni Barosini e l'assessore allora in carica dr.ssa Persona_2
Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia in specie ritenuto raggiunta la prova del danno subito dal pure in carenza di prova alcuna in merito alla CP_1
stessa condotta lesiva ed al pregiudizio conseguente riportato, non essendosi del resto svolta alcuna attività istruttoria in merito.
L'appellante ha chiesto comunque sospendersi l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, assumendo la manifesta fondatezza del gravame ed invocando genericamente la sussistenza di un periculum in mora .
Si è costituito nel giudizio di impugnazione il eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del primo motivo d'appello per violazione dei requisiti di cui agli artt.
342 co. II nr. 2) e 3) c.p.c., chiedendo comunque rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza nonché l'appello stesso, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese di lite.
Il Consigliere Istruttore ha esperito preliminarmente un tentativo di conciliazione proponendo che il attendesse l'esito del presente giudizio senza promuovere nelle more l'esecuzione della CP_1 sentenza impugnata e che l'appellante corrispondesse a definizione della controversia, l'importo onnicomprensivo di € 3.000,00 con integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio;
parte appellante ha desistito quindi dall'istanza di sospensiva promossa, ma la proposta conciliativa in discussione è stata infine respinta da entrambe le parti.
Rimessa quindi la causa in decisione, dopo il deposito delle difese di rito essa perviene all'esame del
Collegio.
Ritiene la Corte, per ragioni evidenti di economia processuale, di addivenire previamente alla disamina del secondo dei motivi di gravame formulati dall'odierno appellante, risultando tale valutazione di portata risolutiva ai fini della decisione, con efficacia assorbente rispetto alle ulteriori censure svolte dalla parte impugnante.
Rileva infatti il Collegio che il messaggio inserito dal sig. sul canale Facebook “Svegliati Pt_1
Alessandria” - all'evidenza riconducibile a sede di confronto, denuncia e dibattito fra i cittadini interessati alla segnalazione ed al superamento di disservizi, disfunzioni e carenze tali da pregiudicare pagina 5 di 8 lo sviluppo ed il benessere degli abitanti della cittadina interessata – riveste palesemente valenza non già solo di notizia, ma soprattutto di critica dell'operato dei funzionari comunali nella gestione di una pratica di recupero di imposte Tari non versate. Non è dato dubitare infatti che la “pubblicazione” di un commento, apertamente ironico e finanche sarcastico, relativo alla ricezione di raccomandata relativa ad avviso di pagamento dell'imposta inviato “all'erede” di persona nella realtà ormai deceduta da diversi anni ed indicata anche con data di nascita errata, non è da intendersi finalizzato alla mera diffusione di conoscenza di un evento per sé banale, ma piuttosto alla “denuncia” di una modalità censurabile di gestione della pratica in questione da parte dei funzionari comunali competenti.
Orbene, “il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 38215 del 03/12/2021 ).
Peraltro, in tema di danni da diffamazione, l'uso di una piattaforma come "twitter", o altre equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato;
il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13411 del 16/05/2023 ).
In particolare “il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11767 del
12/04/2022 ).
Nondimeno lo stesso requisito della “continenza” della forma usata nella divulgazione di un messaggio apertamente connotato dal carattere di critica lato sensu politica – intesa come critica alla gestione di funzioni pubbliche – deve essere in concreto valutato anche in considerazione della tipologia del
“forum” divulgativo prescelto dal dichiarante e della sua valenza diffusiva.
In specie risulta che il sig. ha ritenuto di inviare il suo messaggio di aperta denuncia di Pt_1
gestione superficiale e scorretta di una funzione pubblica ( recupero di imposte non pagate ) da parte pagina 6 di 8 dei funzionari comunali su un forum dichiaratamente volto a segnalazione e discussione di problematiche relative alla città di , di interesse quindi limitato alla cerchia dei cittadini di CP_1
appartenenza, e finalizzato, come evidente dalla stessa denominazione, proprio alla denuncia di disfunzioni e carenze riscontrabili in tale ambito cittadino.
Il Collegio non ravvisa quindi il carattere diffamatorio della comunicazione in esame, proprio in ragione del sito prescelto per la diffusione del messaggio e del tono di denuncia, non connotato tuttavia da toni apertamente offensivi o censure nominativamente espresse nei riguardi di alcuno dei funzionari riguardati, unicamente e dichiaratamente volto a provocare discussione dei concittadini in merito.
Addivenendosi pertanto, in accoglimento del secondo motivo di gravame formulato dall'appellante e in totale riforma della sentenza impugnata, al rigetto della domanda risarcitoria promossa dal in CP_1
primo grado, resta assorbita ogni altra doglianza pure svolta dalla parte impugnante.
Deve in conseguenza riesaminarsi anche la pronuncia relativa al riparto delle spese processuali dei due gradi del giudizio.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Pertanto le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza della parte attrice ora appellata e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, ridotti tuttavia del 20% in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia, da valutarsi in riferimento al petitum della domanda attorea, ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti pagina 7 di 8 nel giudizio, che ha comportato, sia in primo grado sia nel gravame, pieno svolgimento delle sole fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, esclusa invece ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria formulata dal in primo grado;
Controparte_1
2) Condanna il in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1
del sig. delle spese del giudizio, che liquida per il procedimento di primo grado in Parte_1 complessivi € 2.717,60 per compensi e per il gravame in € 3.172,80 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso complessivo liquidato, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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