Sentenza breve 4 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 04/03/2021, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2021
N. 00301/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Vantini, Laura Sette, Mattia Lancerotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale rifiuto al rilascio di altra tipologia di soggiorno ordinario, emesso in data 16.07.2020 dal Questore di -OMISSIS- e notificato all'interessato in data 14.10.2020, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al medesimo rilasciato in data 6.5.2014, negando, altresì, il rilascio di un permesso ordinario.
Il suddetto provvedimento risulta fondato sui seguenti rilievi: -sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, ex art. 444 c.p.p, del 10.7.2017, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e 300 euro di multa, per il reato di -OMISSIS-in concorso con il proprio coniuge; -segnalazione all’Autorità giudiziaria per il reato di circonvenzione di incapace in concorso; -il reato commesso è indice di pericolosità sociale e non integrazione, considerato che pur avendo regolare occupazione, è stata posta in essere, in concorso, la condotta penalmente rilevante; -al coniuge del ricorrente è stato notificato nel 2018 il rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari; - non è rilasciato il permesso di soggiorno ex art. 9, comma 9, del D.Lgs n. 286/1998 in quanto la condanna riportata è ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del medesimo Decreto.
Il ricorrente, premesso, in punto di fatto, di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di famiglia nel 2009 (in quanto cugino di cittadino italiano), di aver ottenuto il permesso per soggiornanti di lungo periodo nel 2014, di essere stato raggiunto in Italia dalla propria moglie circa sette anni fa per ricongiungimento familiare e di lavorare regolarmente in Italia fin dal suo ingresso, ha articolato, in estrema sintesi, i seguenti motivi di diritto: 1).A) -la Questura avrebbe illegittimamente assimilato l’ipotesi contemplata dal comma 4 dell’art. 9 del TUI a quella prevista dal comma 3 dell’art. 4, che però riguarda il permesso di soggiorno ordinario; -presupposto per la revoca del permesso per lungo soggiornanti ex comma 7 dell’art. 9 è solo la pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, che non sarebbe stata adeguatamente valutata, ma solo dedotta, in via automatica, sulla base di un sentenza di condanna; - mancata considerazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale, dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo; 1).B) – violazione dell’art. 9, comma 4, TUI che non contemplerebbe le sentenze ex art. 444 c.p.p. come quella evidenziata dall’Amministrazione, a differenza di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, TUI; - l’Amministrazione, nel bilanciamento degli interessi, avrebbe illegittimamente considerato a sfavore elementi, invece, positivi, quali la regolare attività lavorativa svolta e il reddito idoneo; 1).C) violazione dell’art. 9, comma 4, TUI per irrilevanza, ai fini della pericolosità, del giudizio penale pendente (peraltro nemmeno sussistente); 1).D) violazione dell’art. 9, commi 9 e 10, TUI per mancata concessione del permesso di soggiorno ordinario; -il ricorrente aveva ottenuto il suo primo permesso di soggiorno per motivi familiari, per cui nei suoi confronti avrebbe dovuto essere applicata la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, del TUI; 2).A). eccesso di potere per falsità dei presupposti e carenza istruttoria per mancata considerazione del primo titolo di soggiorno rilasciato per motivi familiari e della presenza di legami familiari; 2).B). difetto istruttorio in relazione all’intervenuta archiviazione (prima dell’assunzione del provvedimento gravato) del procedimento penale indicato dall’Amministrazione come pendente; - giudizio di pericolosità sociale non fondato sugli indici che la normativa ritiene sintomatici di pericolosità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Le censure di parte ricorrente –che possono essere esaminate unitamente, essendo all’evidenza connesse- sono fondate e vanno accolte, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
La fattispecie di cui si discute è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998, il quale dispone che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il suddetto comma 4, prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.
La giurisprudenza, con orientamento costante, ha, dunque, evidenziato che la revoca del permesso di soggiorno in esame deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più elementi, e in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 437; id., Sez. II, 8 gennaio 2020, n. 151; id., Sez. III 7 gennaio 2020, n. 123 ).
Applicando tali principi al caso in esame, risulta l’illegittimità del provvedimento di revoca gravato, il quale, in disparte il richiamo a generiche e astratte formule di stile in ordine alla pericolosità sociale dell’interessato, risulta sostanzialmente fondato (solo e unicamente) sulla sentenza di condanna, ex art. 444 c.p.p., riportata il 10.7.2017 e dalla quale emerge che il ricorrente era imputato “ per essersi impossessato di svariati articoli alimentari e non alimentari sottraendoli all’interno -OMISSIS- …” e perché, in concorso con il coniuge con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, “ si impossessavano di un -OMISSIS-, di un ulteriore giubbotto del valore di euro 19,56 prelevandolo dal-OMISSIS-, di un paio di pantaloni e di una maglia per il valore di euro 27,51 sottraendoli dal negozio -OMISSIS- ”. L’Amministrazione, richiamato tale precedente, ha omesso qualunque valutazione delle specifiche circostanze inerenti al reato commesso, senza effettuare una effettiva, concreta e attuale valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, della sua complessiva personalità e della sua condotta di vita.
Inoltre, l’Amministrazione non compie alcuna considerazione in ordine alla durata del soggiorno in Italia del ricorrente –anche alla luce dell’ingresso nel territorio italiano e del primo titolo di soggiorno rilasciato per motivi familiari, in quanto cugino di cittadino italiano -, né svolge alcuna valutazione della situazione familiare –limitandosi ad evidenziare il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia opposto al coniuge dello straniero -, dell’inserimento e dell’integrazione sociale dell’interessato, dello svolgimento di regolare attività lavorativa, tutti elementi che, al contrario, avrebbero dovuto essere soppesati e contrapposti alla (solo asserita) pericolosità sociale.
Il provvedimento risulta, altresì, inficiato da difetto istruttorio nella parte in cui richiama la pendenza di un procedimento penale che, come documentato dal ricorrente e non contestato dall’Amministrazione resistente, appare definito prima dell’adozione della revoca qui gravata.
Il provvedimento gravato, infine, risulta ulteriormente inficiato dal mancato rilascio del permesso di soggiorno ordinario, erroneamente fondato sulla natura ostativa dell’evidenziata condanna ai sensi dell’art. 4, comma 3, del TUI. Deve essere, al contrario, rilevato che il comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs n. 286/1998 dispone che “ Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico ”: ebbene, non risulta che l’Amministrazione abbia evidenziato come sussistenti, nei confronti dell’interessato, le ipotesi per le quali l’espulsione è normativamente prevista (comma 10, art. 9 TUI).
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, potendo essere assorbite le ulteriori questioni sollevate dalla parte ricorrente.
Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, giusta la particolarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.