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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4713 del 2023 (cui sono riuniti i giudizi n. 2475 del 2024 e 25476 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza)
TRA
(cod. fisc.: ), nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
(SA), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Oliva (cod. fisc.: ), in forza di procura C.F._2 in atti, unitamente al quale elettivamente domicilia, in San Marzano sul Sarno (Sa), alla Via
Cesare Battisti, 1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
, rappresentata e difesa come in atti Controparte_2
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con originario ricorso, depositato in data 24.7.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 7/7/2023, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (doc. n. 07176202200006088000), emessa dall' Controparte_3
, avente per oggetto n. 12 cartelle di pagamento, con la quale si intimava, sotto
[...] pena in mancanza di esecuzione forzata, il pagamento della somma complessiva di € 53.490,45 e, per quanto qui rileva, sui seguenti avvisi di addebito: n.
37120170013895032000, di euro 13.952,90, presumibilmente notificato il 02/01/2018 contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento 2014; - avviso di addebito n. 37120170013895739000, di euro 824,30, omesso pagamento dei contributi
IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento 2016; avviso di addebito n. 37120180019106853000, di euro 12.438,76, per omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno 2017; avviso di addebito n.
37120190023579732000, di euro 10.486,76, omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento 2017; avviso di addebito n.
37120210000533179000, di euro 344,79, omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento 2018-2021; - avviso di addebito n.
37120210000533684000, di euro 3.617,66, omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento 2018-2021, per una somma
1 complessiva di euro 41.665,17, deducendo la omessa notifica degli avvisi, la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione dei crediti.
Con successivo ricorso, depositato il 26.4.2024, contraddistinto dal n. 2475 del 2024, il ricorrente impugnava l' intimazione di pagamento n. 07120249012411049/000, emessa dall' , notificata il 5.4.2024, avente per oggetto n. Controparte_3 11 cartelle di pagamento, con la quale si intimava della somma complessiva di € 59.336,13 e, nello specifico, per i seguenti avvisi: - avviso di addebito n. 37120170013895032000, di euro 15.221,94, presumibilmente notificato il 02/01/2018, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2014; - avviso di addebito n.
37120170013895739000, di euro 946,82, presumibilmente notificato il 02/01/2018, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2016; - avviso di addebito n. 37120180019106853000, di euro 14.445,93, presumibilmente notificato il 30/01/2019, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2017; - avviso di addebito n. 37120190023579732000, di euro 12.276,97, presumibilmente notificato il 04/02/2020, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2017;
- avviso di addebito n. 37120210000533179000, di euro 398,45, presumibilmente notificato il 04/11/2021, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito
2018-2021; - avviso di addebito n. 37120210000533684000, di euro 4.193,59, presumibilmente notificato il 04/11/2021, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2018-2021; per una somma complessiva di euro 47.486,70. L' istante reiterava le difese spiegate e chiedeva dichiararsi nulla dovuto all' , CP_1 per i predetti crediti. Con successivo ricorso, contraddistinto dal n. 2476 del 2024, depositato sempre il
26.4.2024, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239029698857/000, notificata in data 4.4.2024, emessa dall' , avente per Controparte_3 oggetto n. 12 cartelle di pagamento, con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di € 58.471,23, fondata, per quanto qui rileva, sui seguenti crediti: avviso di addebito n. 37120170013895032000, di euro 15.063,86, presumibilmente notificato il 02/01/2018, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2014;
- avviso di addebito n. 37120170013895739000, di euro 936,46, presumibilmente notificato il 02/01/2018, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2016;
- avviso di addebito n. 37120180019106853000, di euro 14.276,74, presumibilmente notificato il 30/01/2019, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2017; - avviso di addebito n. 37120190023579732000, di euro 11.773,76, presumibilmente notificato il 04/02/2020, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2017; - avviso di addebito n. 37120210000533179000, di euro
382,81, presumibilmente notificato il 04/11/2021, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2018-2021; avviso di addebito n.
2 37120210000533684000, di euro 4.025,64, presumibilmente notificato il 04/11/2021, che trova fondamento e presupposto giuridico nell'omesso pagamento dei contributi IVS, oltre somme aggiuntive e spese notifica, anno di riferimento del debito 2018-2021; per una somma complessiva di euro 46.459,27.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, passando ad esaminare i motivi di impugnazione, occorre distinguere tra le contestazioni afferenti alla regolarità formale della procedura da quelle inerenti al merito della pretesa.
Ebbene, le contestazioni di vizi formali sono qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi e devono, pertanto, essere proposte, nei termini di cui all'art. 617 c.p.c..
Tale impostazione trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione.
Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (ora 20 gg) dalla notificazione dell'atto. Alla luce di tali rilievi, il motivo dell'opposizione inerente alla regolarità formale (illegittimità della comunicazione preventiva per mancata individuazione dell'immobile) deve reputarsi tardivo, in quanto non formulato nel ricorso introduttivo (cfr. ricorso rg 4713 del 2023, la relativa eccezione è stata formulata solo con le note depositate il 22.5.2024). Parimenti deve ritenersi tardiva l'eccezione formale di difetto di rappresentanza dell'agente di riscossione, formulata solo in data 18.11.2024. Tanto premesso, ai fini di una computa individuazione del thema decidendum, va rilevato che con il ricorso n. 4713 del 2023, l'istante ha chiesto di accertare l'inesistenza del credito portato dagli avvisi di addebito n. 37120170013895032000, 37120170013895739000, n. 37120180019106853000, n. 37120190023579732000, n.
37120210000533179000 e n. 37120210000533684000 emessi da Controparte_3
, in quanto asseritamente mai notificati e per l'effetto dichiarare la inefficacia e
[...] la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la decadenza dell'Ente impositore dalla riscossione;
- in via subordinata, dichiarare la prescrizione dei crediti risalenti agli anni dal 2014 al 2017 e per l'effetto dichiarare non fondato il diritto a ottenere le relative somme, e, qualora fosse provata la notifica degli avvisi di addebito, dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito dei crediti n.
37120170013895032000 e n. 37120170013895739000 e, per l'effetto, dichiarare non fondato il diritto a ottenere le relative somme.
I medesimi avvisi di addebito, oggetto di intimazioni di pagamento, risultano impugnati nei ricorsi nn. 2475/2024 e 2476/2024.
Ebbene, gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati: avviso di addebito n.
37120170013895032000, notificato il 02.01.2018 (all.ti nn. 1 e 2); avviso di addebito n. 37120170013895739000, notificato il 02.01.2018 (all.ti nn. 3 e 4); - avviso di addebito n.
37120180019106853000, notificato il 30.01.2019 (all.ti nn. 5 e 6); - avviso di addebito n.
3 37120190023579732000, notificato il 04.02.2020 (all.ti nn. 7 e 8); - avviso di addebito n.
37120210000533179000, notificato il 04.11.2021 (all.ti nn. 9 e 10); - avviso di addebito n.
37120210000533684000, notificato il 04.11.2021 (all.ti nn. 11 e 12). Il ricorrente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica dei titoli e la conseguente estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei titoli medesimi. Come si può pacificamente evincere dalla documentazione prodotta dall' , i CP_1 titoli in questione sono stati regolarmente notificati;
pertanto, eventuali eccezioni attinenti al merito delle pretese, compresa quella preliminare di prescrizione e decadenza, rimangono processualmente precluse e, dunque inammissibili, per i periodi anteriori alla data di rispettiva notifica degli avvisi di addebito, giusta la violazione dei termini perentori di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 e la consequenziale irretrattabilità nel merito dei crediti incorporati.
Riguardo alla produzione della documentazione relativa alla notifica, va rilevato che il ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di ricevimento A/R n. 66546372367-3, inerente all'avviso di addebito n. 37120170013895032000, A./R. n. 66546372368-4 concernente la notifica dell'avviso di addebito n. 37120170013895739000; A./R. n. 68954255864-7 relativo l'avviso di addebito n. 37120180019106853000; A./R. n. 68957918180-0 relativo la notifica dell'avviso di addebito n. 37020190023579732000; n. 68952045336-9 relativo CP_4 l'avviso di addebito n. 37120210000533179000; n. 68952045337-0 relativo l'avviso di CP_4 addebito n. 3712021000053368400, in quanto nella parte retrostante l'avviso di ricevimento, cioè quella riservata alla sottoscrizione del destinatario, non veniva riportato nessun codice identificativo con la raccomandata oggetto di spedizione, né veniva riportato il numero dell'atto/avviso di addebito oggetto di notificazione. Ha anche eccepito la nullità dell'avviso di ricevimento A/R n. 66546372367-3, prodotto dall' di Nola, inerente all'avviso di addebito n. 37120170013895032000, in CP_1 quanto depositato in semplice copia e senza alcuna attestazione di conformità all'originale. Ha, altresì dedotto, la nullità della notifica nel caso di notifica a familiare convivente o al portiere, in assenza della raccomandata informativa.
Le eccezioni sono infondate.
Le contestazioni relative alla regolarità di tali notifiche, sollevate dalla parte paiono destituite di ogni fondamento, alla luce della normativa vigente, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza. L'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al “Potenziamento dei processi di riscossione ..“, dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante CP_1 la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” (comma 1). Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (primo periodo). La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010). Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è avvalso a giusto titolo l'
. CP_1
La notificazione appare, dunque, conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982.
4 Invero, la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e, dunque, di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ.; spetta, di conseguenza, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e, dunque, la mancata conoscenza dell'atto (Sez. 3, Sentenza n. 23920 del
22/10/2013). Peraltro, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982 all' art. 7 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare che si sia trovato in casa del destinatario al momento della notifica e abbia preso in consegna l'atto, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza (Cass. civ., 1^, 20 luglio 2001, n. 9928), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia, che riceve il piego, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, non comporta alcuna nullità (confr. Cass. civ.,
2^, 14 novembre 2007, n. 23578 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del 30/10/2009).
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del
22/11/2006, Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014). Il ricorrente ha, inoltre, contestato genericamente la non conformità all'originale delle copie prodotte dall'ente. Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che: “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Nella specie la S.C., in applicazione del citato principio, ha escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia di alcuni assegni, l'efficacia della contestazione della stessa formulata con l'espressione "nella forma e nella sostanza", considerando tale formula di mero stile e, perciò, non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali)- cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009).
Ebbene, nella ipotesi al vaglio, la contestazione è del tutto generica ed inidonea a privare i documenti della efficacia probatoria, che gli è propria.
Ciò posto, tenuto conto della rituale notifica degli avvisi, può trovare ingresso nella presente sede solo la disamina di fatti estintivi successivi alla notifica degli avvisi di addebito.
5 Ebbene, con riferimento al termine di prescrizione da applicarsi a crediti portati da cartelle o avvisi non opposti, questo Tribunale intende uniformarsi a quanto statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 23397/16. Quanto all'eccezione di prescrizione, deve osservarsi che il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo
37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) a seguito della emergenza COVID-19. L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal
31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). (v.circolare n. 126 CP_1 del 10/08/2021, punto 4.3). Ciò posto, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del
7.7.2023, tenendo conto della sospensione covid, di cui innanzi si è detto, alcuna prescrizione è maturata, atteso che gli avvisi di addebito più risalenti
37120170013895032000 e 37120170013895739000, sono stati notificati il 2.01.2018. Spese secondo soccombenza, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e avendo la parte depositato solo dichiarazione di esenzione dal contributo unificato.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta i ricorsi;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000, in favore di ciascuna parte convenuta, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 13.5.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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