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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3567/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ERRICO Parte_1
FRANCESCO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DORO MARINA, Controparte_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 21/10/2025, le parti, comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui al verbale d'udienza.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 23.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/07/2024, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 20/08/2003 con
, che dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1 Persona_1
il 23/11/2003 e il 19/05/2009 e che in data
[...] Persona_2
26/10/2015 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
All'udienza del 08/10/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato il quale, con ordinanza del 12/05/2025, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.; all'udienza del 21/10/2025 le parti, comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 26/10/2015.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni riportate a verbale all'udienza del 21/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31/07/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/08/2003 in Taranto da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 12/12/1973, e , nata a [...] il Controparte_1
26/04/1978, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno
2003, parte 2, serie A, numero 100;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza telematico del 21/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
IN VO
IL GIUDICE EST.
AN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3567/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ERRICO Parte_1
FRANCESCO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DORO MARINA, Controparte_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 21/10/2025, le parti, comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui al verbale d'udienza.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 23.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/07/2024, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 20/08/2003 con
, che dalla loro unione erano nate le figlie Controparte_1 Persona_1
il 23/11/2003 e il 19/05/2009 e che in data
[...] Persona_2
26/10/2015 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
All'udienza del 08/10/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato il quale, con ordinanza del 12/05/2025, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.; all'udienza del 21/10/2025 le parti, comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 26/10/2015.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni riportate a verbale all'udienza del 21/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31/07/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/08/2003 in Taranto da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 12/12/1973, e , nata a [...] il Controparte_1
26/04/1978, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno
2003, parte 2, serie A, numero 100;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza telematico del 21/10/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
IN VO
IL GIUDICE EST.
AN AR