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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.73898.2022del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
in persona del C.F. Parte_1 Parte_2
, con sede in Roma, P.le di Porta Pia 1; P.IVA_1 [...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Monzambano, 10,
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_2
(C.F. ; PEC , presso i cui uffici P.IVA_3 Email_1
sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; opponente contro
(già , con Controparte_2 Controparte_3
sede in San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni, 1 (c.f. , in P.IVA_4
persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Fabbrani del Foro di Venezia (c.f. – PEC: C.F._1
domicilio eletto presso lo studio in Email_2
Venezia – San Polo 2580, PEC Email_2
convenuto opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 17253/2022 del 03/10/2022 n. r.g.
RG n. 53380/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 28.10.2022 (termine scadenza opposizione: 7/12/22), recante l'ingiunzione al di pagare alla parte ricorrente la somma di € la Parte_1 somma di € 363.518,60 oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 3000,00 per compensi, in € 634,00 per esborsi, oltre accessori.
1 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che la si era dichiarata Controparte_2
creditrice dell'Amministrazione in forza di fatture relative all'erogazione di energia elettrica, asseritamente non pagate dall'Amministrazione statale e quindi aveva ottenuto il d.i. in oggetto. Assumeva che l'Amministrazione CP_2
odierna opponente si sia resa inadempiente ai contratti identificati con i n.
e n. 605402228262 (Cod. cliente 911001233608), non avendo P.IVA_5
corrisposto quanto dovuto relativamente al primo contratto, per la fattura n.
M136931967 emessa l'11.07.2013, dell'importo di € 362,517,84 parzialmente insoluta;
e relativamente al contratto n. 605402228262 il corrispettivo della fornitura di energia elettrica di cui alle fatture n. P170018268 emessa il
28.04.2017, insoluta per l'importo di € 4,00, n. P180009285 emessa il 30.04.2018
e insoluta per l'importo di € 4,00 e la n. P200002089 emessa il 12.03.2020 per l'importo di € 992,76.
Il , Controparte_1
con sede in Roma, via Monzambano 10, aveva stipulato due contratti di fornitura di energia elettrica identificati con n. 505345002073 e n. 605402228262 (cliente
911001233608); il si era reso Parte_1
inadempiente ai suddetti contratti, non avendo pagato:
- relativamente al contratto 505345002073, il corrispettivo della fornitura di energia elettrica di cui alla fattura M136931967 emessa il 11/07/2013 parzialmente insoluta per l'importo di € 362.517,84; - relativamente al contratto
605402228262, il corrispettivo della fornitura di energia elettrica di cui alle seguenti fatture:
P170018268 emessa il 28.04.2017 insoluta per l'importo di € 4,00,
P180009285 emessa il 30.04.2018 insoluta per l'importo di € 4,00,
P200002089 emessa il 12.03.2020 per l'importo di € 992,76 e quindi per l'importo complessivo, a titolo di capitale, di € 363.518,6 (€362.517,84 + €
1.000,76) così come risultava dal prospetto – con relativa certificazione notarile – che si produceva. La diffida 29.10.2021 inviata via PEC in pari data al Parte_1
non aveva ottenuto risultati. In diritto eccepiva:
A) infondatezza delle domande monitorie per insussistenza del credito in capo a – avvenuta cessione del credito – difetto di legittimazione CP_2
2 3
ad agire- violazione dell'art. 633 cpc e dell'art. 1264 cc- difetto di titolarità del credito ingiunto in capo alla parte opposta. In ordine alla fattura n.
M136931967 emessa l'11.07.2013, dell'importo di € 362,517,84, parzialmente insoluta, la stessa era stata emessa per l'ammontare complessivo di € 520.046,43 e che il credito oggetto del decreto ingiuntivo e del quale ne pretende il pagamento risultava ceduto, Controparte_2
unitamente ad altri crediti tra il 04.08.2010 e il 10.03.2016 da a CP_2
A sua volta, con cessione di credito registrata a Milano in CP_4
data 27.09.2018 n. 38529 dal Notaio Dott. aveva Persona_1
ceduto alla , come da atto di cessione che si Parte_3
allegava. Anche le altre fatture erano state cedute;
non sussisteva alcun
Contr credito in capo a in quanto le fatture azionate sono state negli anni oggetto di cessione in blocco sotto forma di factoring;
B) infondatezza della domanda monitoria per inesistenza del credito;
sussisteva l'inesistenza e l'esigibilità del credito azionato in giudizio. Era onere della società ricorrente dimostrare che l'operatore economico abbia concretamente eseguito la prestazione commissionata e, pertanto, provare la natura del credito;
C) non debenza degli interessi, dovuti solo con la prova della spedizione della fattura;
D) prescrizione del credito. Solo con la lettera di diffida dell'avv.to Fabbrani del 29.10.2021, prot. n. 37451 del 02.11.2021, si era invitato il a Parte_1
corrispondere l'importo di € 363.518,60 a titolo di capitale e di €
42.227,91 a titolo di interessi, rappresentando un insoluto solo relativamente al contratto n. 505345002073 senza specificare la singola fattura. Nella nota citata il suddetto difensore nulla riferisce in riferimento alle altre fatture (fatture n. P170018268 emessa il 28.04.2017, insoluta per l'importo di € 4,00, n. P180009285 emessa il 30.04.2018 e insoluta per l'importo di € 4,00 e la n. P200002089 emessa il 12.03.2020 insoluta per l'importo di € 992,76) oggetto del decreto ingiuntivo e che si riferiscono ad un altro contratto (contratto n. 605402228262) e delle quali, anche in tal caso dagli atti dell'Amministrazione non risulta mai pervenuta alcuna
3 4
richiesta formale di pagamento, oltreché interruttiva dei termini di prescrizione.
Concludeva chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza dell'avversaria domanda monitoria. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte opposta e chiariva il credito azionato in via monitoria, pari a complessivi euro 363.518,60. Esso era portato dalle seguenti fatture insolute, generate nell'ambito del rapporto di fornitura associato al POD IT002E4120692A:
1) fattura n. M136931967 dell'11.7.2013 emessa originariamente per euro
520.164,68, ma successivamente ridotta ad euro 362.517,68 (all'esito di un'istruttoria aperta in seguito alla richiesta di verifica dell'Ente ed ingiunta per tale minor importo;
2) fattura n. P170018268 del 28.4.2017, emessa per euro 27.015,20, ingiunta per il minor importo insoluto di euro 4,00;
3) fattura n. P180009285 del 30.4.2018, emessa per euro 14.634,04, rimasta insoluta ed azionata in via monitoria per l'importo di euro 4,00 (doc. 3);
4) fattura n. P200002089 del 12.3.2020 emessa per euro 992,76 ed azionata in via monitoria per il medesimo importo.
Rilevava che la controparte NON aveva contestato il rapporto di fornitura intercorso tra le parti e NON aveva contestato i consumi contabilizzati nelle Contr fatture poste alle base del monitorio. eseguita la propria istruttoria, aveva ridotto l'originario credito portato dalla predetta fattura sub 1, portandolo da euro
Cont 520.046,43 ad euro 362.517,68. Con successiva comunicazione del 30.8.2018 dava atto all'Ente di tale riduzione, comunicando che nella fattura n. M136931967 del 11/07/2013 erano stati addebitati 2.346.896 Kwh dal 01/12/2010 al
30/06/2013 ch'erano stati poi oggetto di conguaglio con la fattura M136989640 del 08/08/2013 con cui venivano restituiti i 2.346.896 Kwh.
Circa le eccezioni sollevate dalla parte opponente deduceva quale replica che:
Contr A) il credito di cui alla fattura sub 1, era tornato nella piena titolarità di sin dal 25 luglio 2019; sussisteva la legittimazione ad agire;
B) gli interessi moratori non erano stati richiesti;
C) la prescrizione era stata più volte interrotta;
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Concludeva chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 17253/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 3.10.2022 (R.G. 53380/2022) e notificato il 28 ottobre 2022; in caso di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare che le parti opponenti sono debitrici nei confronti di dell'importo di euro Controparte_5
€ 363.518,60 in sorte capitale o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo ex
D. Lgs. 231/2002 e, per l'effetto, condannarlo a pagare il predetto importo, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, maggiorato degli interessi come sopra richiesti;
con vittoria di spese e competenze.
Era fissata udienza il 11.7.2023 nella quale il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione alla luce delle contestazioni mosse dalla difesa erariale e alla constatata non liquidità della somma richiesta;
assegnava i termini ex art. 183
c.p.c.
Parte opponente precisava che agli atti dell'Amministrazione non risulta alcuna richiesta formale di pagamento, in riferimento alla fattura sopra detta, pervenuta da parte di tantomeno da parte di né da CP_4 Parte_3
Cont parte di al di là della lettera di diffida dell'avv.to Fabbrani del
29.10.2021(All.3), prot. n. 37451 del 02.11.2021, con la quale si invita a corrispondere l'importo di € 363.518,60 a titolo di capitale e di € 42.227,91 a titolo di interessi, rappresentando un insoluto solo relativamente al contratto n.
505345002073 senza specificare la singola fattura.
All'udienza del 18.11.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla
5 6
pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso e quelle, come si vedrà, rilevabili d'ufficio.
A tal fine, non tutti i temi sollevati dalle parti saranno affrontati in ragione della soluzione - di più rapida evidenza - che attiene alla primaria regolarità formale delle fatture emesse. Ed infatti, la regolarità della emissione della fattura, costituisce eccezione rilevabile d'ufficio in quanto obbligo imposto dettagliatamente dalla legge. A tal proposito si osserva quanto segue:
1) fattura n. M136931967 dell'11.7.2013 emessa originariamente per euro
520.164,68, ma successivamente ridotta ad euro 362.517,68.
Giova premettere che con nota del 14.3.2014 il aveva richiesto al Parte_1
creditore con nota prot. 4233 (doc. 6 della parte opposta) una richiesta di CP_2
informazioni sulle fatture sospese indicando di contattare all'uopo la funzionaria addetta alla Email_3
con nota del 25.6.2015 (doc. 9 parte opposta) aveva richiesto al ministero CP_2
i dati necessari per la fatturazione elettronica: si legge nella lettera di richiesta informazioni, testualmente (per immagine):
Con nota del ministero del 28.7.2015 prot. (doc. 9 parte opposta) il Parte_1
aveva fornito i dati, rilasciati a seguito di specifica formale richiesta da parte di al fine della compilazione delle fatture elettroniche. Quindi il creditore CP_2
odierna parte opposta era già a conoscenza, alla data del 28.7.2015, dell'obbligo di fatturazione elettronica – proprio per il cliente505345002073 - al punto da richiedere i dati necessari alla fatturazione al ministero debitore.
La nota del ministero indica testualmente.
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Il numero 505345002073 è proprio il numero debitore che si riscontra nella fattura n. M136931967 dell'11.7.2013 emessa originariamente per euro 520.164,68, ma successivamente ridotta ad euro 362.517,68.
La fattura non è emessa con la fatturazione elettronica (diversamente, come si dirà, dalle altre 3 inglobate nel medesimo decreto ingiuntivo opposto) e, quindi, essa non è pagabile. Com'è noto infatti il decreto 3 aprile 2013, n. 55
(Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entrato in vigore il
6/6/2013) in relazione alla legge 24.12.2007 n.244 (art.1 commi dal 209 a 211) prevede che le Amministrazioni individuino propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche che rilasciano un codice unico ufficio. I commi dal 209 al 221 recitano:
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213 (n.d.a., entrata in vigore del provvedimento:
06/06/2013), le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
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211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
La fattura n. M136931967 è del 11.7.2013; il regolamento entrato in vigore il
6.6.2013.
Tuttavia, non solo la data di emissione della fattura rileva ai fini della nuova disciplina ma anche la mera trasmissione della fattura stessa, anche in epoca successiva alla sua emissione, richiede necessariamente la forma della fattura elettronica per il suo pagamento. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'art.1 commi sopra indicati della L. n.244 del 2007 e ss.mm.ii. e con il D.M.
n. 55 del 2013 è stato introdotto un regime obbligatorio secondo cui l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le PP.AA., anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs.
n. 52 del 2004 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, con ciò onerandosi i creditori di procedere all'emissione della fattura elettronica e fermo restando che in base all'espresso disposto di cui all'art. 1 c.
210 della citata legge le PP.AA. non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
E di questa circostanza, come si è detto, era sintomaticamente consapevole la stessa parte opposta\creditrice la quale si era premurata di richiedere i dati per la compilazione della fattura elettronica al ministero, anche per le implicazioni fiscali sottese relative al versamento dell'IVA. Che la prima fattura non sia stata emessa in forma elettronica emerge dalla mancata indicazione nel documento contabile (fattura n. M136931967 dell'11.7.2013) dei dati richiesti dalla legge, diversamente dalle altre tre rimanenti.
Circa la eccepita prescrizione essa deve essere rigettata in relazione alla fattura del
2017 e certamente per le altre due fatture infra-quinquennali.
2) fattura n. P170018268 del 28.4.2017, emessa per euro 27.015,20, ma ingiunta per il minor importo insoluto di euro 4,00.
3) fattura n. P180009285 del 30.4.2018, emessa per euro 14.634,04, ma rimasta insoluta ed azionata in via monitoria per l'importo di euro 4,00.
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4) fattura n. P200002089 del 12.3.2020 emessa per euro 992,76 ed azionata in via monitoria per il medesimo importo.
In tutte e tre, diversamente da quella dell'11.7.2013, è espressamente indicato che il documento costituisce allegato della fattura elettronica con identica numerazione emessa ai sensi del Decreto Ministeriale 55/2013. La fattura elettronica è stata inoltrata in forma digitale al Codice Ufficio 6OND69. Il codice identificativo gara (CIG) risulta 3312991EA5.
Questi crediti non sono prescritti e sono estranei alle vicende traslative del credito, esposte nella parte relativa allo svolgimento del processo.
La lettera del difensore di messa in mora datata 29.10.21 recita testualmente: “
[...]
mi ha incaricata di agire giudizialmente nei Vostri confronti al Controparte_3
fine di recuperare gli importi dovuti alla mia cliente a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica 505345002073 con sede di esazione in Roma, via
Monzambano, 10”. La diffida ad adempiere, sebbene indichi il numero di fornitura valido solo per la fattura 1), ossia 505345002073, indica espressamente il luogo di fornitura Roma, via Monzambano, 10.
Inoltre, proprio la trasmissione delle fatture in forma elettronica (quali sono queste tre) implica la definitiva soluzione del tema della esatta fornitura, il contratto sotteso (noto alle parti e richiamato col numero) in uno con l'immediato riconoscimento da parte del debitore del titolo di credito invocato.
Tuttavia, circa gli interessi non si rinviene la data esatta di trasmissione alla P.A. delle tre fatture elettroniche per cui oltre al capitale (certamente ridotto nel capitale insoluto per come richiesto nel d.i.) dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla messa in mora del 29.10.21 e fino al soddisfo.
Per quanto sopra esposto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento degli importi indicati nelle seguenti fatture:
2) fattura n. P170018268 del 28.4.2017, emessa per euro 27.015,20, ma ingiunta per il minor importo insoluto di euro 4,00;
3) fattura n. P180009285 del 30.4.2018, emessa per euro 14.634,04, ma rimasta insoluta ed azionata in via monitoria per l'importo di euro 4,00;
4) fattura n. P200002089 del 12.3.2020 emessa per euro 992,76.
9 10
Tutte e tre le fatture da ultimo indicate con gli interessi legali decorrenti dalla messa in mora 29.10.21 al soddisfo.
Compensa le spese di lite per la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto,
b) condanna parte opponente al pagamento degli importi indicati nelle fatture: n. P170018268 del 28.4.2017 emessa per euro 27.015,20, ma ingiunta per il minor importo insoluto di euro 4,00; n. P180009285 del
30.4.2018, emessa per euro 14.634,04, ma rimasta insoluta ed azionata in via monitoria per l'importo di euro 4,00; n. P200002089 del 12.3.2020 emessa per euro 992,76 con interessi legali decorrenti dalla messa in mora posta al 29.10.21 e fino al soddisfo;
c) compensa le spese di lite.
Roma,24.4.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.73898.2022del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
in persona del C.F. Parte_1 Parte_2
, con sede in Roma, P.le di Porta Pia 1; P.IVA_1 [...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Monzambano, 10,
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_2
(C.F. ; PEC , presso i cui uffici P.IVA_3 Email_1
sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; opponente contro
(già , con Controparte_2 Controparte_3
sede in San Donato Milanese, Piazza Ezio Vanoni, 1 (c.f. , in P.IVA_4
persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Fabbrani del Foro di Venezia (c.f. – PEC: C.F._1
domicilio eletto presso lo studio in Email_2
Venezia – San Polo 2580, PEC Email_2
convenuto opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 17253/2022 del 03/10/2022 n. r.g.
RG n. 53380/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 28.10.2022 (termine scadenza opposizione: 7/12/22), recante l'ingiunzione al di pagare alla parte ricorrente la somma di € la Parte_1 somma di € 363.518,60 oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 3000,00 per compensi, in € 634,00 per esborsi, oltre accessori.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che la si era dichiarata Controparte_2
creditrice dell'Amministrazione in forza di fatture relative all'erogazione di energia elettrica, asseritamente non pagate dall'Amministrazione statale e quindi aveva ottenuto il d.i. in oggetto. Assumeva che l'Amministrazione CP_2
odierna opponente si sia resa inadempiente ai contratti identificati con i n.
e n. 605402228262 (Cod. cliente 911001233608), non avendo P.IVA_5
corrisposto quanto dovuto relativamente al primo contratto, per la fattura n.
M136931967 emessa l'11.07.2013, dell'importo di € 362,517,84 parzialmente insoluta;
e relativamente al contratto n. 605402228262 il corrispettivo della fornitura di energia elettrica di cui alle fatture n. P170018268 emessa il
28.04.2017, insoluta per l'importo di € 4,00, n. P180009285 emessa il 30.04.2018
e insoluta per l'importo di € 4,00 e la n. P200002089 emessa il 12.03.2020 per l'importo di € 992,76.
Il , Controparte_1
con sede in Roma, via Monzambano 10, aveva stipulato due contratti di fornitura di energia elettrica identificati con n. 505345002073 e n. 605402228262 (cliente
911001233608); il si era reso Parte_1
inadempiente ai suddetti contratti, non avendo pagato:
- relativamente al contratto 505345002073, il corrispettivo della fornitura di energia elettrica di cui alla fattura M136931967 emessa il 11/07/2013 parzialmente insoluta per l'importo di € 362.517,84; - relativamente al contratto
605402228262, il corrispettivo della fornitura di energia elettrica di cui alle seguenti fatture:
P170018268 emessa il 28.04.2017 insoluta per l'importo di € 4,00,
P180009285 emessa il 30.04.2018 insoluta per l'importo di € 4,00,
P200002089 emessa il 12.03.2020 per l'importo di € 992,76 e quindi per l'importo complessivo, a titolo di capitale, di € 363.518,6 (€362.517,84 + €
1.000,76) così come risultava dal prospetto – con relativa certificazione notarile – che si produceva. La diffida 29.10.2021 inviata via PEC in pari data al Parte_1
non aveva ottenuto risultati. In diritto eccepiva:
A) infondatezza delle domande monitorie per insussistenza del credito in capo a – avvenuta cessione del credito – difetto di legittimazione CP_2
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ad agire- violazione dell'art. 633 cpc e dell'art. 1264 cc- difetto di titolarità del credito ingiunto in capo alla parte opposta. In ordine alla fattura n.
M136931967 emessa l'11.07.2013, dell'importo di € 362,517,84, parzialmente insoluta, la stessa era stata emessa per l'ammontare complessivo di € 520.046,43 e che il credito oggetto del decreto ingiuntivo e del quale ne pretende il pagamento risultava ceduto, Controparte_2
unitamente ad altri crediti tra il 04.08.2010 e il 10.03.2016 da a CP_2
A sua volta, con cessione di credito registrata a Milano in CP_4
data 27.09.2018 n. 38529 dal Notaio Dott. aveva Persona_1
ceduto alla , come da atto di cessione che si Parte_3
allegava. Anche le altre fatture erano state cedute;
non sussisteva alcun
Contr credito in capo a in quanto le fatture azionate sono state negli anni oggetto di cessione in blocco sotto forma di factoring;
B) infondatezza della domanda monitoria per inesistenza del credito;
sussisteva l'inesistenza e l'esigibilità del credito azionato in giudizio. Era onere della società ricorrente dimostrare che l'operatore economico abbia concretamente eseguito la prestazione commissionata e, pertanto, provare la natura del credito;
C) non debenza degli interessi, dovuti solo con la prova della spedizione della fattura;
D) prescrizione del credito. Solo con la lettera di diffida dell'avv.to Fabbrani del 29.10.2021, prot. n. 37451 del 02.11.2021, si era invitato il a Parte_1
corrispondere l'importo di € 363.518,60 a titolo di capitale e di €
42.227,91 a titolo di interessi, rappresentando un insoluto solo relativamente al contratto n. 505345002073 senza specificare la singola fattura. Nella nota citata il suddetto difensore nulla riferisce in riferimento alle altre fatture (fatture n. P170018268 emessa il 28.04.2017, insoluta per l'importo di € 4,00, n. P180009285 emessa il 30.04.2018 e insoluta per l'importo di € 4,00 e la n. P200002089 emessa il 12.03.2020 insoluta per l'importo di € 992,76) oggetto del decreto ingiuntivo e che si riferiscono ad un altro contratto (contratto n. 605402228262) e delle quali, anche in tal caso dagli atti dell'Amministrazione non risulta mai pervenuta alcuna
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richiesta formale di pagamento, oltreché interruttiva dei termini di prescrizione.
Concludeva chiedendo di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza dell'avversaria domanda monitoria. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte opposta e chiariva il credito azionato in via monitoria, pari a complessivi euro 363.518,60. Esso era portato dalle seguenti fatture insolute, generate nell'ambito del rapporto di fornitura associato al POD IT002E4120692A:
1) fattura n. M136931967 dell'11.7.2013 emessa originariamente per euro
520.164,68, ma successivamente ridotta ad euro 362.517,68 (all'esito di un'istruttoria aperta in seguito alla richiesta di verifica dell'Ente ed ingiunta per tale minor importo;
2) fattura n. P170018268 del 28.4.2017, emessa per euro 27.015,20, ingiunta per il minor importo insoluto di euro 4,00;
3) fattura n. P180009285 del 30.4.2018, emessa per euro 14.634,04, rimasta insoluta ed azionata in via monitoria per l'importo di euro 4,00 (doc. 3);
4) fattura n. P200002089 del 12.3.2020 emessa per euro 992,76 ed azionata in via monitoria per il medesimo importo.
Rilevava che la controparte NON aveva contestato il rapporto di fornitura intercorso tra le parti e NON aveva contestato i consumi contabilizzati nelle Contr fatture poste alle base del monitorio. eseguita la propria istruttoria, aveva ridotto l'originario credito portato dalla predetta fattura sub 1, portandolo da euro
Cont 520.046,43 ad euro 362.517,68. Con successiva comunicazione del 30.8.2018 dava atto all'Ente di tale riduzione, comunicando che nella fattura n. M136931967 del 11/07/2013 erano stati addebitati 2.346.896 Kwh dal 01/12/2010 al
30/06/2013 ch'erano stati poi oggetto di conguaglio con la fattura M136989640 del 08/08/2013 con cui venivano restituiti i 2.346.896 Kwh.
Circa le eccezioni sollevate dalla parte opponente deduceva quale replica che:
Contr A) il credito di cui alla fattura sub 1, era tornato nella piena titolarità di sin dal 25 luglio 2019; sussisteva la legittimazione ad agire;
B) gli interessi moratori non erano stati richiesti;
C) la prescrizione era stata più volte interrotta;
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Concludeva chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 17253/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 3.10.2022 (R.G. 53380/2022) e notificato il 28 ottobre 2022; in caso di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare che le parti opponenti sono debitrici nei confronti di dell'importo di euro Controparte_5
€ 363.518,60 in sorte capitale o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo ex
D. Lgs. 231/2002 e, per l'effetto, condannarlo a pagare il predetto importo, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, maggiorato degli interessi come sopra richiesti;
con vittoria di spese e competenze.
Era fissata udienza il 11.7.2023 nella quale il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione alla luce delle contestazioni mosse dalla difesa erariale e alla constatata non liquidità della somma richiesta;
assegnava i termini ex art. 183
c.p.c.
Parte opponente precisava che agli atti dell'Amministrazione non risulta alcuna richiesta formale di pagamento, in riferimento alla fattura sopra detta, pervenuta da parte di tantomeno da parte di né da CP_4 Parte_3
Cont parte di al di là della lettera di diffida dell'avv.to Fabbrani del
29.10.2021(All.3), prot. n. 37451 del 02.11.2021, con la quale si invita a corrispondere l'importo di € 363.518,60 a titolo di capitale e di € 42.227,91 a titolo di interessi, rappresentando un insoluto solo relativamente al contratto n.
505345002073 senza specificare la singola fattura.
All'udienza del 18.11.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla
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pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso e quelle, come si vedrà, rilevabili d'ufficio.
A tal fine, non tutti i temi sollevati dalle parti saranno affrontati in ragione della soluzione - di più rapida evidenza - che attiene alla primaria regolarità formale delle fatture emesse. Ed infatti, la regolarità della emissione della fattura, costituisce eccezione rilevabile d'ufficio in quanto obbligo imposto dettagliatamente dalla legge. A tal proposito si osserva quanto segue:
1) fattura n. M136931967 dell'11.7.2013 emessa originariamente per euro
520.164,68, ma successivamente ridotta ad euro 362.517,68.
Giova premettere che con nota del 14.3.2014 il aveva richiesto al Parte_1
creditore con nota prot. 4233 (doc. 6 della parte opposta) una richiesta di CP_2
informazioni sulle fatture sospese indicando di contattare all'uopo la funzionaria addetta alla Email_3
con nota del 25.6.2015 (doc. 9 parte opposta) aveva richiesto al ministero CP_2
i dati necessari per la fatturazione elettronica: si legge nella lettera di richiesta informazioni, testualmente (per immagine):
Con nota del ministero del 28.7.2015 prot. (doc. 9 parte opposta) il Parte_1
aveva fornito i dati, rilasciati a seguito di specifica formale richiesta da parte di al fine della compilazione delle fatture elettroniche. Quindi il creditore CP_2
odierna parte opposta era già a conoscenza, alla data del 28.7.2015, dell'obbligo di fatturazione elettronica – proprio per il cliente505345002073 - al punto da richiedere i dati necessari alla fatturazione al ministero debitore.
La nota del ministero indica testualmente.
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Il numero 505345002073 è proprio il numero debitore che si riscontra nella fattura n. M136931967 dell'11.7.2013 emessa originariamente per euro 520.164,68, ma successivamente ridotta ad euro 362.517,68.
La fattura non è emessa con la fatturazione elettronica (diversamente, come si dirà, dalle altre 3 inglobate nel medesimo decreto ingiuntivo opposto) e, quindi, essa non è pagabile. Com'è noto infatti il decreto 3 aprile 2013, n. 55
(Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entrato in vigore il
6/6/2013) in relazione alla legge 24.12.2007 n.244 (art.1 commi dal 209 a 211) prevede che le Amministrazioni individuino propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche che rilasciano un codice unico ufficio. I commi dal 209 al 221 recitano:
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213 (n.d.a., entrata in vigore del provvedimento:
06/06/2013), le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
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211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
La fattura n. M136931967 è del 11.7.2013; il regolamento entrato in vigore il
6.6.2013.
Tuttavia, non solo la data di emissione della fattura rileva ai fini della nuova disciplina ma anche la mera trasmissione della fattura stessa, anche in epoca successiva alla sua emissione, richiede necessariamente la forma della fattura elettronica per il suo pagamento. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'art.1 commi sopra indicati della L. n.244 del 2007 e ss.mm.ii. e con il D.M.
n. 55 del 2013 è stato introdotto un regime obbligatorio secondo cui l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le PP.AA., anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs.
n. 52 del 2004 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, con ciò onerandosi i creditori di procedere all'emissione della fattura elettronica e fermo restando che in base all'espresso disposto di cui all'art. 1 c.
210 della citata legge le PP.AA. non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
E di questa circostanza, come si è detto, era sintomaticamente consapevole la stessa parte opposta\creditrice la quale si era premurata di richiedere i dati per la compilazione della fattura elettronica al ministero, anche per le implicazioni fiscali sottese relative al versamento dell'IVA. Che la prima fattura non sia stata emessa in forma elettronica emerge dalla mancata indicazione nel documento contabile (fattura n. M136931967 dell'11.7.2013) dei dati richiesti dalla legge, diversamente dalle altre tre rimanenti.
Circa la eccepita prescrizione essa deve essere rigettata in relazione alla fattura del
2017 e certamente per le altre due fatture infra-quinquennali.
2) fattura n. P170018268 del 28.4.2017, emessa per euro 27.015,20, ma ingiunta per il minor importo insoluto di euro 4,00.
3) fattura n. P180009285 del 30.4.2018, emessa per euro 14.634,04, ma rimasta insoluta ed azionata in via monitoria per l'importo di euro 4,00.
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4) fattura n. P200002089 del 12.3.2020 emessa per euro 992,76 ed azionata in via monitoria per il medesimo importo.
In tutte e tre, diversamente da quella dell'11.7.2013, è espressamente indicato che il documento costituisce allegato della fattura elettronica con identica numerazione emessa ai sensi del Decreto Ministeriale 55/2013. La fattura elettronica è stata inoltrata in forma digitale al Codice Ufficio 6OND69. Il codice identificativo gara (CIG) risulta 3312991EA5.
Questi crediti non sono prescritti e sono estranei alle vicende traslative del credito, esposte nella parte relativa allo svolgimento del processo.
La lettera del difensore di messa in mora datata 29.10.21 recita testualmente: “
[...]
mi ha incaricata di agire giudizialmente nei Vostri confronti al Controparte_3
fine di recuperare gli importi dovuti alla mia cliente a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica 505345002073 con sede di esazione in Roma, via
Monzambano, 10”. La diffida ad adempiere, sebbene indichi il numero di fornitura valido solo per la fattura 1), ossia 505345002073, indica espressamente il luogo di fornitura Roma, via Monzambano, 10.
Inoltre, proprio la trasmissione delle fatture in forma elettronica (quali sono queste tre) implica la definitiva soluzione del tema della esatta fornitura, il contratto sotteso (noto alle parti e richiamato col numero) in uno con l'immediato riconoscimento da parte del debitore del titolo di credito invocato.
Tuttavia, circa gli interessi non si rinviene la data esatta di trasmissione alla P.A. delle tre fatture elettroniche per cui oltre al capitale (certamente ridotto nel capitale insoluto per come richiesto nel d.i.) dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla messa in mora del 29.10.21 e fino al soddisfo.
Per quanto sopra esposto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento degli importi indicati nelle seguenti fatture:
2) fattura n. P170018268 del 28.4.2017, emessa per euro 27.015,20, ma ingiunta per il minor importo insoluto di euro 4,00;
3) fattura n. P180009285 del 30.4.2018, emessa per euro 14.634,04, ma rimasta insoluta ed azionata in via monitoria per l'importo di euro 4,00;
4) fattura n. P200002089 del 12.3.2020 emessa per euro 992,76.
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Tutte e tre le fatture da ultimo indicate con gli interessi legali decorrenti dalla messa in mora 29.10.21 al soddisfo.
Compensa le spese di lite per la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto,
b) condanna parte opponente al pagamento degli importi indicati nelle fatture: n. P170018268 del 28.4.2017 emessa per euro 27.015,20, ma ingiunta per il minor importo insoluto di euro 4,00; n. P180009285 del
30.4.2018, emessa per euro 14.634,04, ma rimasta insoluta ed azionata in via monitoria per l'importo di euro 4,00; n. P200002089 del 12.3.2020 emessa per euro 992,76 con interessi legali decorrenti dalla messa in mora posta al 29.10.21 e fino al soddisfo;
c) compensa le spese di lite.
Roma,24.4.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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