Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9532 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, Corso Calatafimi, 377, presso lo studio dell'Avv. MEGLIO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Belmonte Mezzagno (PA), via Don Pino Puglisi, 157/A, presso lo studio dell'Avv. CRINI
ARMANDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudiec delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in BELMONTE MEZZAGNO (PA), in data
24/04/1996, da , nato a [...] in data [...], e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato Controparte_1 civile di detto Comune al n. 2, parte I, serie A, dell'anno 1996; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369; dispone per la prosecuzione come da ordinanza del giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
06/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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