Articolo 9 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 ottobre 1962
Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale.
Per la validita' delle sedute del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
Ogni membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente.
Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1962