Art. 2.
Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente art. 1 e' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all' art. 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 , l'ulteriore spesa di lire 1.100.000.000.
Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente art. 1 e' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all' art. 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 , l'ulteriore spesa di lire 1.100.000.000.