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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9780/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ANTONIA MASSARO Parte_1
RICORRENTE
E CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. DOMENICO LONGO;
RESISTENTE oggetto: accertamento requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/12/2022, il ricorrente in epigrafe indicato, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la pensione di inabilità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite con distrazione. CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Quindi, disposta la riconvocazione del CTU nominato nel procedimento ATP 3422/2021, dott. Per_1
, al fine di fornire chiarimenti relativi al contenuto della relazione depositata nel suddetto
[...] procedimento con riguardo ai motivi del ricorso e per la specificazione dei codici applicati per le patologie accertate, la causa è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito
è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, il CTU chiamato a fornire chiarimenti come disposto con l'ordinanza dell'8.05.2024, ha accertato quanto segue: “Durante l'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto, anche in presenza del CTP
CP_ dell' non vi è stata, da parte del ricorrente, alcuna manifestazione di affanno o dispnea. Inoltre, in nessuno dei certificati prodotti dal ricorrente è riportato tale stato. Vi è di più, negli stessi certificati sanitari ivi prodotti è presente una frazione di eiezione del 55% che determina una buona capacità emodinamica cardiaca. Pertanto nei certificati il soggetto è in un buon stato emodinamico. Dunque non avendo riscontrata alcuna manifestazione di affanno e dispnea e non essendo riportato tale stato in NESSUN CERTIFICATO prodotto, il sottoscritto ha applicato i seguenti codici: cod.6442 percentuale 50%. Tale codice si applica a un soggetto appartenente alla II Classe NYHA che prevede una frazione di eiezione compresa tra i 45% a 50%.”
Il CTU ha, dunque, così concluso: “In conclusione il ricorrente è affetto da “Esiti di IMA in cardiopatia ischemica ipertensiva rivascolarizzata, PTCA di a. discendente anteriore, a. coronarica dx, ramo posteriore laterale con
DES. Pregressa necrosi inferiore” per il quale non è possibile attribuire una percentuale maggiore rispetto a quella già indicata nella relazione peritale del 50%.”.
2.2. Deve anche evidenziarsi che il CTU, nella relazione depositata nel procedimento introdotto ex art. 445 bis cpc, RGL 3422/22, ha compiutamente evidenziato l'esito dell'esame obiettivo svolto sul ricorrente il quale ha presentato deambulazione e passaggi posturali nella norma, antiflessione del busto ed accovacciamento fino ai gradi estremi, Lesegue negativo, muscolatura tonico-trofica, assenza di edemi declivi.
Dette evidenze obiettive hanno comportato, quindi, l'esclusione di una condizione sanitaria connessa alla pensione di inabilità.
2.2. Quanto innanzi evidenziato al c.t.u., si basa su precisi e concreti dati obiettivi e sorretto da esauriente motivazione logica e tecnica, e può senz'altro essere condiviso e fatto proprio dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trova piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
2.3. Le contestazioni sollevate da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico e la valutazione rivendicata dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav.,
n. 2151/2004).
In definitiva, parte ricorrente, in sede di ricorso in opposizione ha manifestato solo un dissenso diagnostico.
e, come tale, inidoneo a chiarire le ragioni secondo cui le patologie accertate dall'ausiliario dovrebbero indurre a ritenere la sussistenza della invalidità (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n.36259).
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011) o un nuovo esame obiettivo del ricorrente.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento della pensione di inabilità civile.
4. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. come da dichiarazione allegata agli atti (cfr. doc. allegato al ricorso). CP_ Le spese di c.t.u. liquidate in atti vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9780/2022, proposto da
[...]
CP_
, nei confronti dell' disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1
provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 21/05/2025
Il GL
Dott.ssa Monica Sgarro