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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5511/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harrys 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001580433000 CONTR.COD.STRAD 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001580433000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001580433000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110041631736000 CONTR.COD.STRAD 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110041631736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110041631736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata limitatamente all'impugnazione della pretesa tributaria, inammissibile nel resto.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che la citata pretesa si è estinta per lo spirare del termine di prescrizione triennale non essendo stata data prova della rituale interruzione medio tempore.
Ne consegue la pronuncia in dispositivo.
Spese compensate per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione nei sensi che seguono e per l'effetto dichiara estinta per prescrizione la pretesa tributaria opposta;
compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5511/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harrys 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001580433000 CONTR.COD.STRAD 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001580433000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001580433000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110041631736000 CONTR.COD.STRAD 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110041631736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110041631736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata limitatamente all'impugnazione della pretesa tributaria, inammissibile nel resto.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che la citata pretesa si è estinta per lo spirare del termine di prescrizione triennale non essendo stata data prova della rituale interruzione medio tempore.
Ne consegue la pronuncia in dispositivo.
Spese compensate per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione nei sensi che seguono e per l'effetto dichiara estinta per prescrizione la pretesa tributaria opposta;
compensa le spese.