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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1935/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalla parte ricorrente;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 aprile 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 1935/2022 R.G. promossa da nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Carcione Preside n. 6, c.f. , elettivamente domiciliata a Caltagirone in Via CodiceFiscale_1
V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
, c.f. , in persona del Commissario Controparte_1 P.IVA_1
Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Moceri
(C.F. ), domiciliata presso il Servizio legale dell' sito in Viale C.F._2 CP_2 CP_1
Diaz n. 7; resistente
Avente ad oggetto: retribuzione.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti depositati telematicamente. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
A fondamento del diritto al compenso per l'attività di compilazione periodica dei libretti sanitari dei propri assistiti in relazione agli anni 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 la ricorrente invoca il disposto dell'art. 4 lettera c) dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria, il quale testualmente prevede: “Allo scopo di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le Pt_2
devono predisporre la stampa del nuovo libretto sanitario individuale che deve essere quindi
[...]
distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di
scelta/revoca delle CP_2
I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto
individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle
parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età
evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri
operatori sanitari.
La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita ed aggiornata dal Comitato regionale di
pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Parte_2
Ai pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per
ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011.
Le A.S.P. predisporranno gli opportuni controlli per la verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dello
strumento".
Cont L' contesta il diritto al pagamento della somma oggetto di domanda, sostenendo che la previsione contrattuale della “quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico” si riferisce a un compenso da corrispondere una tantum, conformemente all'interpretazione contenuta nella nota dell'Assessorato Regionale alla Salute – Servizio 2 - prot. 79423 del 18.10.2013, nella quale è
precisato che "il compenso dovuto al pediatra di libera scelta primo compilatore del libretto
pediatrico, pari alla cifra di € 10,00, dovrà essere limitato ad uno solo anno". Cont L' contesta altresì il quantum del credito preteso dalla parte opposta sulla base dei conteggi allegati al ricorso , deducendo che la creditrice non avrebbe dato prova, né del compimento dell'attività di compilazione, né del numero di assistiti in carico per ciascun anno che avrebbero ipoteticamente anche potuto revocare la scelta in favore della dott.ssa Pt_1
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
E' solo in parte fondata la preliminare eccezione di prescrizione dei pretesi crediti giacchè risulta versato in atti atto di diffida.
Cont Invero in data 12.06.2018, la ricorrente, tramite pec, ha inviato all' di atto interruttivo della CP_1
prescrizione.
Di contro sono prescritti gli importi richiesti relativamente al periodo antecedente al quinquennio da calcolarsi a ritroso dalla data della pec ovvero gli importi richiesti dal 12.06.2013 a ritroso.
Va ora premesso che la dott.ssa è medico pediatra di libera scelta, come tale con rapporto in Pt_1
convenzione con il SSN. Come di recente ricostruito dalla Corte di Cassazione (vd. sent. nn.
11566/2021; 26264/2021) la disciplina del rapporto dei medici in convenzione è stata configurata sin dalla legge n. 833 del 1978, in termini di uniformità sul territorio nazionale, realizzata attraverso la piena conformità delle convenzioni alle previsioni dettate dagli accordi collettivi, come si evince in particolare dall'art. 48 della legge citata, che ha sancito che l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali.
Il d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria ha ribadito, all'art. 8, il ruolo centrale dell'accordo collettivo, assegnando allo stesso il compito di definire, fra l'altro, «la struttura
del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato,
corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione, e una quota
variabile in funzione delle prestazioni e attività previste negli accordi di livello regionale» ( lett. f della formulazione originaria). La disposizione in commento è stata più volte modificata ed integrata dal legislatore e, a partire dal d.lgs. n. 299/1999, la distinzione, contenuta nella lett. f), fra quota fissa e quota variabile è stata sostituita da quella inserita nella lett. d) che, oltre a distinguere il compenso fisso da quello variabile, opera un'ulteriore suddivisione fra la quota variabile connessa al raggiungimento di obiettivi e quella, parimenti variabile, legata da nesso di corrispettività a prestazioni, previste dagli accordi nazionali e regionali, funzionali allo sviluppo di specifici programmi adottati dalle aziende sanitarie locali (la riformulata lett. d) recita: “ridefinire la struttura
del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua
lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione;
una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in
considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f)...”).
Questo ruolo centrale degli accordi collettivi è stato, poi, ribadito dall'art. 2 nonies del d.l. n. 81/2004,
convertito dalla legge n. 138/2004, secondo cui «il contratto del personale sanitario a rapporto
convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con
l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano previsto dall' articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata
Conferenza permanente, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Parte Il rapporto di lavoro professionale tra la e il medico in convenzione trova la sua regolamentazione nel contratto individuale che, pur ponendosi al di fuori del lavoro pubblico contrattualizzato, mutua il proprio contenuto obbligatorio per le parti dalla contrattazione collettiva,
che si impone alle parti medesime atteso che l'ordinamento nazionale, ai sensi, in particolare, dell'art. 8 del d.lgs. 11.502 del 1992, demanda alla fonte negoziale collettiva la definizione di tale contenuto.
Dunque anche per il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con il servizio sanitario nazionale, il legislatore ha riconosciuto il ruolo della contrattazione collettiva come “imprescindibile fonte" alla quale sono rimessi aspetti di notevole rilievo (si v. Corte
cost., sentenza n. 178 del 2015), atteso che così come nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, vengono parimenti in evidenza le medesime esigenze di regolamentazione uniforme atteso che la disciplina specifica dei rapporti in convenzione è costituita da una forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale (con una rigorosa delimitazione degli ambiti dell'ulteriore contrattazione decentrata), secondo schemi comuni agli altri settori del pubblico impiego (cfr., Corte cost., n. 186 del 2016, n. 157 del 2019).
Parte Con la stipula del contratto individuale, sorge a carico della l'obbligazione sinallagmatica di corrispondere al medico in convenzione sia il trattamento economico di parte fissa, sia quello di parte variabile, secondo le previsioni dell'ACN e dell'AIR. Naturalmente quanto al compenso variabile,
devono essersi verificate le condizioni legali e fattuali in presenza delle quali ne è prevista l'attribuzione.
Nella fattispecie in esame viene in rilievo l'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria approvato recepito nel decreto del 29.6.2011 e la previsione in esso contenuta dell'indennità di libretto sanitario pediatrico, regolamentata quale trattamento accessorio, quota variabile in considerazione dei
compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto
funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f)...).
Il compenso infatti è previsto per l'attività richiesta al pediatra di libera scelta, di compilazione periodica del libretto sanitario pediatrico, reintrodotto nella regione siciliana quale parte integrante
del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione
irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari.
La quota variabile è determinata in misura forfettaria, con riferimento a un importo unitario “annuo”
di € 10,00 per ciascun assistito nato dopo l'1.1.2011.
Cont L'interpretazione che l' vorrebbe dare alla disposizione contrattuale, di previsione di una somma
una tantum, da liquidare limitatamente a un solo anno in favore del “primo compilatore”, come raccomandato dalla nota dell'Assessorato Regionale alla Salute prot. 79423 del 18.10.2013, appare in evidente contrasto con la lettera e con la ratio della stessa, posto che se è vero che l'aggettivo
“annuo”, accanto al significato “che ricorre ogni anno” presenta anche il diverso significato “di durata annuale”, tuttavia il corretto significato da attribuire all'uso dell'aggettivo “annuo” nel caso di specie
è quello che fa riferimento alla ricorrenza annuale del compenso, posto che esso è previsto quale corrispettivo dell'attività “periodica” di compilazione del libretto, che non è limitata alla prima compilazione (I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del
Libretto individuale sanitario pediatrico) anche in funzione dello scopo perseguito, di realizzare il
programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile
tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari.
Cont Neppure convince la difesa dell' nella parte in cui sono genericamente contestati i conteggi allegati al ricorso ed è eccepito il difetto di prova del numero di assistiti e della stessa attività
compilatoria del libretto.
Come è noto, nelle cause di lavoro la parte convenuta non può limitarsi a una contestazione generica dei conteggi allegati dalla controparte, occorrendo invece una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità.
La creditrice ha allegato l'elenco degli assistiti, con indicazione per ciascuno di essi della data di nascita (mai anteriore all'1.1.2011) e della data della scelta del pediatra. Ha poi conteggiato l'indennità annua dividendo la quota capitaria annuale di euro 10,00 per assistito, prevista dal citato
A.I.R., per dodici mesi, ottenendo così la quota capitaria mensile di euro 0,83 per assistito
(10,00/12=0,83); ottenuta la quota capitaria mensile per assistito, essa va moltiplicata per il numero di mensilità complessive non pagate indicate nella tabella riepilogativa allegata, ove per ciascun paziente le “quote mensili” non pagate sono state calcolate sulla base del numero dei mesi successivi alla scelta del pediatra effettuata dall'assistito.
Né la dott.ssa doveva fornire la prova nel presente giudizio di avere adempiuto al compito di Pt_1
compilazione periodica del libretto, posto che il compenso è commisurato non al numero delle annotazioni apposte sui libretti, ma al numero degli assistiti in carico nati dopo l'1.1.2011. Resta Cont fermo naturalmente il potere dell' di predisporre gli opportuni controlli per la verifica
dell'effettivo e corretto utilizzo dello strumento.
Parimenti generico è l'argomento difensivo facente leva sulla mancanza di prova da parte della ricorrente della assenza di eventuali sopravvenute revoche della scelta effettuata in suo favore.
Trattasi infatti di un fatto negativo ed impeditivo dell'esistenza del diritto il cui onere probatorio è a carico della parte che lo allega ( nel caso l'ASP).
Come noto, infatti, dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533/2001, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento de-ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui, come nella presente fattispecie, sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., tra le tante, Cass.
27/01/2023, n. 2554). Dall'applicazione dei principi evocati al caso di specie discende che la dott.ssa ha pienamente assolto l'onere probatorio che grava sul creditore perché l'allegazione Pt_1
dell'inesattezza dell'inadempimento è stata accompagnata non solo dalla produzione dell'AIR da cui scaturisce il suo credito, ma anche dalla produzione di tutti i cedolini relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale, dai quali si ricava il numero dei libretti pediatrici pagati dall' CP_2
nel primo anno di iscrizione dei bambini nati dopo il 1.01.2011, ma non negli anni successivi, nonché
delle liste dei movimenti da cui si evince il numero dei neonati iscritti con la ricorrente in ragione del quale avrebbe dovuto essere corrisposto il compenso di cui all'4. lett. c), AIR in ciascuno degli anni relativi al periodo di riferimento.
Per contro al di là di una generica congettura nulla è stato specificamente allegato, prima ancora che
Cont provato dall' circa eventuali revoche delle scelte. Infine priva di consistenza, per la evidente indeterminatezza appare la censura con cui si denuncia che la documentazione dei movimenti degli assistiti allegata da controparte (allegati dal n. 54 al 60
del ricorso avversario) non riporta alcun collegamento concretamente evincibile con la dott.ssa
ma contiene una lista di assistiti, di cui alcuni evidenziati in giallo che si può solo presumere Pt_1
essere di pertinenza della dott.ssa Pt_1
Essa infatti, costituisce ancora una volta, un rilievo privo di concretezza nella misura in cui da una parte, non è in contestazione l'autenticità dei suddetti documenti giacchè tali liste sono state elaborate
Cont dalla stessa e da questa trasmesse alla Regione Siciliana che, a sua volta, le ha rese disponibili allo stesso pediatra nel Portale Regionale dei Pediatri di Libera Scelta, dal quale sono state estratte e dall'altra, non si formula alcuna specifica contestazione circa la riferibilità di tali liste e dei relativi movimenti alla odierna ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti della ravvisata prescrizione.
Le spese processuali del presente giudizio possono essere compensate per 1/2, stante la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione, per la pare restante seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, l' , in persona del suo Direttore Generale p.t., con sede Controparte_1
a con sede ad in Viale A. Diaz n. 7, a corrispondere alla dott.ssa le CP_1 Parte_1
somme dovutele a titolo di compenso di cui all'art. 4, l. c), AIR 2011, maturati, dal 12 giugno 2013
all'anno 2021, in relazione agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre all'indennità da svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, della L. 23 dicembre 1994, n.
724 e secondo i calcoli effettuati dalla ricorrente.
Dichiara prescritti gli importi rivendicati con riferimento al periodo antecedente al 12.06.2013.
Compensa le spese per 1/ 2 e condanna parte resistente alla refusione delle spese residue liquidate in euro 1004,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge. Enna 8 aprile 2025.