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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/01/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Francesco S. Filocamo Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 797\2021, trattenuta in decisione all'udienza del
08.02.2023 e promossa
DA
e rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Parte_1 Parte_2
Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Macè, in forza di mandato Controparte_1 rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado e riprodotta in allegato alla comparsa di costituzione in appello.
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 430\2021, pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 26.04.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Teramo n. 430/2021: 1) Riformare integralmente la sentenza n. 430 emessa dal Tribunale di
1 Teramo il 26 Aprile 2021 e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata in primo grado dalla
Sig.ra ritenendo inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9 D.M. 1444/1968 e Controparte_1
6 N.T.A. del P.R.G.. 2) In via subordinata, dichiarare che la costruzione realizzata dai Sig.ri
– è rispettosa delle prescrizioni dettate in tema di rapporti di vicinato Parte_1 Parte_2 dall'art. 873 c.c.. 3) In ulteriore subordine, disporre l'arretramento della porzione immobiliare dell'altezza di ml. 1,48 posta alle distanze di ml. 1,91 dall'edificio 4) Con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Per l'appellata:
“1) Rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e poiché Parte_1 Parte_2 infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza di 1° grado.2) Condannare gli appellanti alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di e e nell'integrato contraddittorio con il Parte_1 Parte_2
(terzo chiamato dalla parte attrice, onerata in tal senso da Controparte_2 ordine del giudice), all'esito della espletata CTU in corso di causa, ha disapplicato, in via incidentale, il permesso di costruire n. 5630 rilasciato dal Comune ai convenuti in data
19.06.2006 per la non conformità alla normativa locale (NTA del PRG del Comune) e nazionale (D.M. LL. PP. n. 1444\1968), quanto alle distanze minime della realizzata costruzione dal confine ed alle distanze tra edifici confinanti, ed ha disposto la riduzione in pristino, ex art. 872 c.c., della distanza di metri cinque dal confine dell'attrice e di metri dieci dai rispettivi edifici delle parti in causa, di tutte le opere eseguite in violazione delle norme indicate e, quanto meno, della porzione sopraelevata rispetto al preesistente fabbricato, ordinandone l'abbattimento nelle parti illegittimamente realizzate.
Ha, infine, condannato i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, ponendo altresì a loro definitivo carico le spese di CTU.
1.1 Le ragioni del decidere esplicitate nella motivazione sono consistite, preliminarmente, nel rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_2
, terzo chiamato;
nel merito, il decidente ha aderito alle conclusioni della CTU, in
[...] special modo di quella integrativa, con cui il tecnico ha confermato la violazione delle norme sulle distanze legali tra i fabbricati, anche all'esito dell'apposizione di inferriate sulle aperture presenti, nella costruzione dei convenuti, a piano terra, siccome opera che non modifica la natura di “costruzione” del fabbricato e così derivandone il principio di inderogabilità dell'art. 2 9 del D.M. n. 1444\1968, e delle distanze ivi indicate, attesane la sua prevalenza su norme regolamentari e di pianificazione locale.
2. Avversano la sentenza e i quali – a fini di riforma – la Parte_1 Parte_2 censurano per motivi così sinteticamente riassumibili:
a) nella parte in cui, con erronea motivazione, è stata reputata sussistente la violazione delle norme sulle distanze tra i fabbricati con riferimento al D.M. n. 1444\1968 ed all'art. 6 N.T.A. del P.R.G. del benché disposizioni inapplicabili alla Controparte_2 fattispecie siccome recessive rispetto alla disciplina dettata dall'art. 10 del P.R.R.U., nel cui ambito ed in esecuzione e conformità del quale è stato realizzato l'intervento edilizio da parte degli appellanti;
lamentano, in via ulteriore, la contraddittorietà della motivazione resa in dichiarata adesione della CTU, la quale – diversamente – ha dato atto della inapplicabilità delle richiamate norme e dell'assoggettamento della costruzione alla sola disciplina codicistica indicata nel P.R.R.U.;
b) nella parte in cui, attesa la conformità dell'attività edificatoria posta in essere dagli appellanti con la convenzione e con il progetto costruttivo, si è ritenuta la violazione degli artt. 872 e segg. c.c., tuttavia insussistente attesane l'inapplicabilità per trattarsi - in specie – di edifici già originariamente in aderenza e, pertanto, non soggetti al rispetto delle indicate distanze codicistiche;
ciò a valersi anche per la parte sopraelevata, edificata in prosecuzione verticale della costruzione sottostante e, pertanto, trovando applicazione il principio di prevenzione, e, viepiù, per la parte realizzata in prosecuzione orizzontale sul confine per la quale non trova applicazione la distanza tra costruzioni ex art. 873 c.c. per mancanza di edifici sul fondo contiguo (di proprietà dell'appellata).
c) nella parte in cui si è valutata la corrispondenza dell'iniziativa edificatoria al disposto di cui all'art. 873 c.c., benchè l'attrice in primo grado non avesse dedotto la violazione sotto tale profilo, sì da dover essere annullata la pronuncia, sic et simpliciter, ove accolto il primo motivo di impugnazione con declaratoria di inapplicabilità delle disposizioni normative che sono state poste a fondamento della decisione.
3. Si è costituita , la quale ribadito, in termini di premesse, che l'immobile di Controparte_1 sua proprietà non era ricompreso nel P.R.R.U., con conseguenze in ordine alla inapplicabilità di qualsivoglia deroga ivi contenuta riguardo alle distanze tra gli edifici, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4. All'udienza del 08.02.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..
5. L'appello è infondato e va respinto. 3 6. Dirimente, ai fini del decidere, è la delibazione del primo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti ribadiscono che l'intervento edilizio da loro realizzato si pone in piena conformità ai parametri fissati dal P.R.R.U. (Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana) approvato dal Comune di con Delibera C.C. n. 17\2005, nel cui Controparte_2 comparto edificatorio A26 (alla Tav. 25) è localizzato il loro fabbricato.
Sostengono, a tal proposito, che, dato l'inserimento dell'immobile nel suddetto piano, solo alla disciplina recata dallo strumento urbanistico in questione deve farsi riferimento in tema di distanze tra i fabbricati e non già alle N.T.A. del P.R.G. vigente o al D.M. 1444\68, di cui aveva lamentato la violazione e che, per tale, è stata ritenuta sussistente dal Controparte_1 primo giudice.
6.1 A tal proposito, lamentano viepiù l'obiettiva contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il decidente ha affermato che la violazione delle norme locali e della disciplina introdotta dal D.M. avrebbe trovato conferma nell'elaborato peritale d'ufficio, ove – diversamente –
l'officiato consulente aveva accertato l'inapplicabilità sia delle N.T.A. del P.R.G. che del D.M. n.
1444\1968, essendo la costruzione assoggettata – ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.R.U
– alle sole norme codicistiche ed avendo condotto, pertanto, l'indagine sotto il profilo della sussistente o meno violazione in tal senso.
7. Trattasi di censura nel suo complesso infondata.
8. E' d'uopo, a fini di sistematica trattazione, un breve inquadramento della controversia alla luce delle circostanze di fatto pacifiche e non contestate tra le parti, delle norme di riferimento nella specifica materia e della loro applicabilità in specie.
9. Nessun dubbio in ordine al fatto, provato per tabulas, che il fabbricato interessato dall'opera di demolizione ed ampliamento, di proprietà degli appellanti, sia inserito in uno dei comparti edificatori (A26) di cui al Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana approvato dal Comune di con delibera C.C. n. 17\2005 e che la concessione del permesso di Controparte_2 costruire (di cui è stata disposta la disapplicazione, in via incidentale, nella sentenza gravata) è stata emanata sulla base di quanto previsto dal P.R.R.U..
Altrettanto non a dirsi per l'immobile di proprietà di che, secondo quanto Controparte_1 allegato negli atti difensivi e non contestato dai convenuti in primo grado (odierni appellanti), non fa parte delle aree soggette al P.R.R.U..
10. Ciò premesso e per quanto di rilievo in questa sede, in tema di distanze tra costruzioni, neppure trova contestazione l'efficacia di legge dello Stato attribuita al D.M. n. 1444\1968 e, segnatamente, all'art. 9 che disciplina i limiti di distanza tra i fabbricati, sicché “le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti e\o diverse previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass. Sez. 4 Unite, n. 14953 del 2011; Cass. n. 8987 del 2023; n. 624 del 2021; n. 27558 del 2014)” (Cass. Ord.
n. 236\2024).
Il comma 3 della richiamata norma contempla, per vero l'ipotesi derogatoria che consente ai
Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione.
10.1 Ancora per quanto attiene alla fattispecie per cui è causa, viene in rilievo l'art. 6 della
N.T.A. del P.R.G. del Comune di , prevedente nello specifico una Controparte_2 distanza minima dal confine pari a mt. 5 e pari a mt. 10 dai rispettivi edifici, nonché la necessità di una scrittura privata inter partes, registrata e trascritta, ai fini della costruzione – in deroga - su confine.
10.2 Quanto al Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana approvato dal
[...]
nel 2005 e che gli appellanti, come già detto, ritengono unicamente Controparte_2 applicabile in specie, giova – seppure in breve – precisare come i piani di recupero, introdotti dal legislatore con la L. n. 457\1978, siano specifici strumenti pianificatori di natura essenzialmente esecutiva ed attuativa delle scelte contenute nel P.R.G. che si pongono, quasi come un tertium genus, nell'ambito dei piani particolareggiati dai quali si differenziano in quanto finalizzati non alla complessiva trasformazione del territorio, ma alla conservazione, ricostruzione e migliore strutturazione territoriale comunale in senso “riparativo”, attraverso il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.
Sotto tale profilo, è indubbia la portata derogatoria dei suddetti piani alla disciplina in tema delle distanze stabilita dalle norme nazionali e locali ed, effettivamente, il P.R.R.U. del Comune di così recita: “l'attività costruttiva in merito alle distanze ed ai distacchi resta Controparte_2 assoggettata alla disciplina codicistica”.
11. A tale disciplina il CTU ha ritenuto soggetta la costruzione degli appellanti, verificando la violazione delle distanze di cui all'art. 873 c.c. nella parte sopraelevata del ricostruito (ed ampliato) edificio e per il tratto in cui il fabbricato è in aderenza con quello di CP_1
.
[...]
12. Invero, nella sentenza impugnata viene preso a riferimento, in via esclusiva, l'elaborato integrativo - resosi necessario a seguito di ulteriore eseguite opere da parte degli odierni appellanti con presentata in corso di causa (apposizione di grate metalliche sulle aperture CP_3 poste al piano terra dell'edificio) – nel quale l'officiato tecnico esclude che le opere realizzate modifichino la natura dell'opera principale, sempre qualificabile come “costruzione” e conclude per la sussistenza “come già riportato nella precedente relazione, ancora di opere in violazione delle norme sulle distanze legali dai fabbricati ai sensi della normativa civilistica”. (pag. 6 consulenza integrativa). 5 In assenza di specifico richiamo normativo ed atteso il tenore delle affermazioni del tecnico, deve ritenersi che il riferimento al principio di inderogabilità di cui all'art. 9 D.M.n. 1444\1968 sia stato operato – nella sentenza impugnata - in via esclusiva dal decidente, essendosi l'officiato tecnico limitatosi a confermare quanto già dedotto con l'elaborato principale in merito alla ritenuta sussistente violazione delle norme sulle distanze e, pertanto, avuto riguardo alle sole prescrizioni di cui al P.R.R.U..
13. Sotto tale profilo, quindi, effettivamente, la Corte rileva una certa contraddittorietà della pronuncia impugnata, non obiettivizzandosi alcuna adesione alla CTU, attesi i termini e le conclusioni di cui all'accertamento.
13.1 Ciononostante, questa pur patente contraddittorietà non è sufficiente ai fini della invocata riforma della pronuncia, giacché non si riverbera sull'impianto complessivo motivazionale che deve trovare conferma, quanto alla ritenuta sussistente violazione delle distanze ai sensi dell'art. 9 del D.M. 1444\1968 e delle N.T.A. Del P.R.G. del per le ragioni che seguono. CP_2
14. A ben vedere, la fattispecie per cui è causa, contrariamente a quanto indicato dal
Consulente d'Ufficio e non condiviso dal Collegio, non è disciplinata dal P.R.R.U. - nella previsione del rispetto delle norme codicistiche quanto alle distanze legali - non ricorrendo l'ipotesi derogatoria contemplata dall'ultimo comma dell'art. 9 D.M. n. 1444\1968.
15. Secondo consolidato principio espresso dalla Suprema Corte (si veda, Cass. Sez. Unite, n.
1486\1997 e Cass. n. 26354\2017) e da cui non vi è motivo alcuno di dissentire “agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato” (da ultimo, anche Cass. ord. n. 236\2024).
15.1 Ipotesi che, con evidenza ricorre in specie, giacché solo l'edificio degli appellanti, ma non già quello dell'appellata, è incluso nel P.R.R.U. del . Controparte_2
16. Da ciò consegue l'incontestabile applicabilità della disciplina – in tema di distanze – dettata dalla legislazione nazionale (D.M. n. 1444\1968) e dalla normativa locale (N.T.A. Del P.R.G. del Comune).
16. Deve, viepiù, osservarsi come, sotto tale profilo, gli appellanti, nel limitarsi a ribadire l'applicabilità del P.R.R.U., nessuna argomentazione spendano per contrastare la sussistenza delle violazioni accertate con riferimento al compendio normativo effettivamente applicabile.
6 17. Il rigetto della censura, alla stregua di tutte le ragioni che precedono, comporta l'assorbimento degli ulteriori articolati motivi di impugnazione.
18. L'appello, in conclusione, va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte (e, pertanto, con esclusione, per il presente grado, della fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria), in base ai parametri medi di cui al d.m. 147\2022.
19. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Controparte_1
Teramo n. 430\2021, depositata in data 26.04.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.950,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Francesco S. Filocamo Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 797\2021, trattenuta in decisione all'udienza del
08.02.2023 e promossa
DA
e rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Parte_1 Parte_2
Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Macè, in forza di mandato Controparte_1 rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado e riprodotta in allegato alla comparsa di costituzione in appello.
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 430\2021, pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 26.04.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Teramo n. 430/2021: 1) Riformare integralmente la sentenza n. 430 emessa dal Tribunale di
1 Teramo il 26 Aprile 2021 e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata in primo grado dalla
Sig.ra ritenendo inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9 D.M. 1444/1968 e Controparte_1
6 N.T.A. del P.R.G.. 2) In via subordinata, dichiarare che la costruzione realizzata dai Sig.ri
– è rispettosa delle prescrizioni dettate in tema di rapporti di vicinato Parte_1 Parte_2 dall'art. 873 c.c.. 3) In ulteriore subordine, disporre l'arretramento della porzione immobiliare dell'altezza di ml. 1,48 posta alle distanze di ml. 1,91 dall'edificio 4) Con vittoria di CP_1 spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Per l'appellata:
“1) Rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri e poiché Parte_1 Parte_2 infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza di 1° grado.2) Condannare gli appellanti alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 nei confronti di e e nell'integrato contraddittorio con il Parte_1 Parte_2
(terzo chiamato dalla parte attrice, onerata in tal senso da Controparte_2 ordine del giudice), all'esito della espletata CTU in corso di causa, ha disapplicato, in via incidentale, il permesso di costruire n. 5630 rilasciato dal Comune ai convenuti in data
19.06.2006 per la non conformità alla normativa locale (NTA del PRG del Comune) e nazionale (D.M. LL. PP. n. 1444\1968), quanto alle distanze minime della realizzata costruzione dal confine ed alle distanze tra edifici confinanti, ed ha disposto la riduzione in pristino, ex art. 872 c.c., della distanza di metri cinque dal confine dell'attrice e di metri dieci dai rispettivi edifici delle parti in causa, di tutte le opere eseguite in violazione delle norme indicate e, quanto meno, della porzione sopraelevata rispetto al preesistente fabbricato, ordinandone l'abbattimento nelle parti illegittimamente realizzate.
Ha, infine, condannato i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, ponendo altresì a loro definitivo carico le spese di CTU.
1.1 Le ragioni del decidere esplicitate nella motivazione sono consistite, preliminarmente, nel rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_2
, terzo chiamato;
nel merito, il decidente ha aderito alle conclusioni della CTU, in
[...] special modo di quella integrativa, con cui il tecnico ha confermato la violazione delle norme sulle distanze legali tra i fabbricati, anche all'esito dell'apposizione di inferriate sulle aperture presenti, nella costruzione dei convenuti, a piano terra, siccome opera che non modifica la natura di “costruzione” del fabbricato e così derivandone il principio di inderogabilità dell'art. 2 9 del D.M. n. 1444\1968, e delle distanze ivi indicate, attesane la sua prevalenza su norme regolamentari e di pianificazione locale.
2. Avversano la sentenza e i quali – a fini di riforma – la Parte_1 Parte_2 censurano per motivi così sinteticamente riassumibili:
a) nella parte in cui, con erronea motivazione, è stata reputata sussistente la violazione delle norme sulle distanze tra i fabbricati con riferimento al D.M. n. 1444\1968 ed all'art. 6 N.T.A. del P.R.G. del benché disposizioni inapplicabili alla Controparte_2 fattispecie siccome recessive rispetto alla disciplina dettata dall'art. 10 del P.R.R.U., nel cui ambito ed in esecuzione e conformità del quale è stato realizzato l'intervento edilizio da parte degli appellanti;
lamentano, in via ulteriore, la contraddittorietà della motivazione resa in dichiarata adesione della CTU, la quale – diversamente – ha dato atto della inapplicabilità delle richiamate norme e dell'assoggettamento della costruzione alla sola disciplina codicistica indicata nel P.R.R.U.;
b) nella parte in cui, attesa la conformità dell'attività edificatoria posta in essere dagli appellanti con la convenzione e con il progetto costruttivo, si è ritenuta la violazione degli artt. 872 e segg. c.c., tuttavia insussistente attesane l'inapplicabilità per trattarsi - in specie – di edifici già originariamente in aderenza e, pertanto, non soggetti al rispetto delle indicate distanze codicistiche;
ciò a valersi anche per la parte sopraelevata, edificata in prosecuzione verticale della costruzione sottostante e, pertanto, trovando applicazione il principio di prevenzione, e, viepiù, per la parte realizzata in prosecuzione orizzontale sul confine per la quale non trova applicazione la distanza tra costruzioni ex art. 873 c.c. per mancanza di edifici sul fondo contiguo (di proprietà dell'appellata).
c) nella parte in cui si è valutata la corrispondenza dell'iniziativa edificatoria al disposto di cui all'art. 873 c.c., benchè l'attrice in primo grado non avesse dedotto la violazione sotto tale profilo, sì da dover essere annullata la pronuncia, sic et simpliciter, ove accolto il primo motivo di impugnazione con declaratoria di inapplicabilità delle disposizioni normative che sono state poste a fondamento della decisione.
3. Si è costituita , la quale ribadito, in termini di premesse, che l'immobile di Controparte_1 sua proprietà non era ricompreso nel P.R.R.U., con conseguenze in ordine alla inapplicabilità di qualsivoglia deroga ivi contenuta riguardo alle distanze tra gli edifici, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4. All'udienza del 08.02.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..
5. L'appello è infondato e va respinto. 3 6. Dirimente, ai fini del decidere, è la delibazione del primo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti ribadiscono che l'intervento edilizio da loro realizzato si pone in piena conformità ai parametri fissati dal P.R.R.U. (Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana) approvato dal Comune di con Delibera C.C. n. 17\2005, nel cui Controparte_2 comparto edificatorio A26 (alla Tav. 25) è localizzato il loro fabbricato.
Sostengono, a tal proposito, che, dato l'inserimento dell'immobile nel suddetto piano, solo alla disciplina recata dallo strumento urbanistico in questione deve farsi riferimento in tema di distanze tra i fabbricati e non già alle N.T.A. del P.R.G. vigente o al D.M. 1444\68, di cui aveva lamentato la violazione e che, per tale, è stata ritenuta sussistente dal Controparte_1 primo giudice.
6.1 A tal proposito, lamentano viepiù l'obiettiva contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il decidente ha affermato che la violazione delle norme locali e della disciplina introdotta dal D.M. avrebbe trovato conferma nell'elaborato peritale d'ufficio, ove – diversamente –
l'officiato consulente aveva accertato l'inapplicabilità sia delle N.T.A. del P.R.G. che del D.M. n.
1444\1968, essendo la costruzione assoggettata – ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A. del P.R.R.U
– alle sole norme codicistiche ed avendo condotto, pertanto, l'indagine sotto il profilo della sussistente o meno violazione in tal senso.
7. Trattasi di censura nel suo complesso infondata.
8. E' d'uopo, a fini di sistematica trattazione, un breve inquadramento della controversia alla luce delle circostanze di fatto pacifiche e non contestate tra le parti, delle norme di riferimento nella specifica materia e della loro applicabilità in specie.
9. Nessun dubbio in ordine al fatto, provato per tabulas, che il fabbricato interessato dall'opera di demolizione ed ampliamento, di proprietà degli appellanti, sia inserito in uno dei comparti edificatori (A26) di cui al Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana approvato dal Comune di con delibera C.C. n. 17\2005 e che la concessione del permesso di Controparte_2 costruire (di cui è stata disposta la disapplicazione, in via incidentale, nella sentenza gravata) è stata emanata sulla base di quanto previsto dal P.R.R.U..
Altrettanto non a dirsi per l'immobile di proprietà di che, secondo quanto Controparte_1 allegato negli atti difensivi e non contestato dai convenuti in primo grado (odierni appellanti), non fa parte delle aree soggette al P.R.R.U..
10. Ciò premesso e per quanto di rilievo in questa sede, in tema di distanze tra costruzioni, neppure trova contestazione l'efficacia di legge dello Stato attribuita al D.M. n. 1444\1968 e, segnatamente, all'art. 9 che disciplina i limiti di distanza tra i fabbricati, sicché “le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti e\o diverse previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass. Sez. 4 Unite, n. 14953 del 2011; Cass. n. 8987 del 2023; n. 624 del 2021; n. 27558 del 2014)” (Cass. Ord.
n. 236\2024).
Il comma 3 della richiamata norma contempla, per vero l'ipotesi derogatoria che consente ai
Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione.
10.1 Ancora per quanto attiene alla fattispecie per cui è causa, viene in rilievo l'art. 6 della
N.T.A. del P.R.G. del Comune di , prevedente nello specifico una Controparte_2 distanza minima dal confine pari a mt. 5 e pari a mt. 10 dai rispettivi edifici, nonché la necessità di una scrittura privata inter partes, registrata e trascritta, ai fini della costruzione – in deroga - su confine.
10.2 Quanto al Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana approvato dal
[...]
nel 2005 e che gli appellanti, come già detto, ritengono unicamente Controparte_2 applicabile in specie, giova – seppure in breve – precisare come i piani di recupero, introdotti dal legislatore con la L. n. 457\1978, siano specifici strumenti pianificatori di natura essenzialmente esecutiva ed attuativa delle scelte contenute nel P.R.G. che si pongono, quasi come un tertium genus, nell'ambito dei piani particolareggiati dai quali si differenziano in quanto finalizzati non alla complessiva trasformazione del territorio, ma alla conservazione, ricostruzione e migliore strutturazione territoriale comunale in senso “riparativo”, attraverso il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.
Sotto tale profilo, è indubbia la portata derogatoria dei suddetti piani alla disciplina in tema delle distanze stabilita dalle norme nazionali e locali ed, effettivamente, il P.R.R.U. del Comune di così recita: “l'attività costruttiva in merito alle distanze ed ai distacchi resta Controparte_2 assoggettata alla disciplina codicistica”.
11. A tale disciplina il CTU ha ritenuto soggetta la costruzione degli appellanti, verificando la violazione delle distanze di cui all'art. 873 c.c. nella parte sopraelevata del ricostruito (ed ampliato) edificio e per il tratto in cui il fabbricato è in aderenza con quello di CP_1
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[...]
12. Invero, nella sentenza impugnata viene preso a riferimento, in via esclusiva, l'elaborato integrativo - resosi necessario a seguito di ulteriore eseguite opere da parte degli odierni appellanti con presentata in corso di causa (apposizione di grate metalliche sulle aperture CP_3 poste al piano terra dell'edificio) – nel quale l'officiato tecnico esclude che le opere realizzate modifichino la natura dell'opera principale, sempre qualificabile come “costruzione” e conclude per la sussistenza “come già riportato nella precedente relazione, ancora di opere in violazione delle norme sulle distanze legali dai fabbricati ai sensi della normativa civilistica”. (pag. 6 consulenza integrativa). 5 In assenza di specifico richiamo normativo ed atteso il tenore delle affermazioni del tecnico, deve ritenersi che il riferimento al principio di inderogabilità di cui all'art. 9 D.M.n. 1444\1968 sia stato operato – nella sentenza impugnata - in via esclusiva dal decidente, essendosi l'officiato tecnico limitatosi a confermare quanto già dedotto con l'elaborato principale in merito alla ritenuta sussistente violazione delle norme sulle distanze e, pertanto, avuto riguardo alle sole prescrizioni di cui al P.R.R.U..
13. Sotto tale profilo, quindi, effettivamente, la Corte rileva una certa contraddittorietà della pronuncia impugnata, non obiettivizzandosi alcuna adesione alla CTU, attesi i termini e le conclusioni di cui all'accertamento.
13.1 Ciononostante, questa pur patente contraddittorietà non è sufficiente ai fini della invocata riforma della pronuncia, giacché non si riverbera sull'impianto complessivo motivazionale che deve trovare conferma, quanto alla ritenuta sussistente violazione delle distanze ai sensi dell'art. 9 del D.M. 1444\1968 e delle N.T.A. Del P.R.G. del per le ragioni che seguono. CP_2
14. A ben vedere, la fattispecie per cui è causa, contrariamente a quanto indicato dal
Consulente d'Ufficio e non condiviso dal Collegio, non è disciplinata dal P.R.R.U. - nella previsione del rispetto delle norme codicistiche quanto alle distanze legali - non ricorrendo l'ipotesi derogatoria contemplata dall'ultimo comma dell'art. 9 D.M. n. 1444\1968.
15. Secondo consolidato principio espresso dalla Suprema Corte (si veda, Cass. Sez. Unite, n.
1486\1997 e Cass. n. 26354\2017) e da cui non vi è motivo alcuno di dissentire “agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato” (da ultimo, anche Cass. ord. n. 236\2024).
15.1 Ipotesi che, con evidenza ricorre in specie, giacché solo l'edificio degli appellanti, ma non già quello dell'appellata, è incluso nel P.R.R.U. del . Controparte_2
16. Da ciò consegue l'incontestabile applicabilità della disciplina – in tema di distanze – dettata dalla legislazione nazionale (D.M. n. 1444\1968) e dalla normativa locale (N.T.A. Del P.R.G. del Comune).
16. Deve, viepiù, osservarsi come, sotto tale profilo, gli appellanti, nel limitarsi a ribadire l'applicabilità del P.R.R.U., nessuna argomentazione spendano per contrastare la sussistenza delle violazioni accertate con riferimento al compendio normativo effettivamente applicabile.
6 17. Il rigetto della censura, alla stregua di tutte le ragioni che precedono, comporta l'assorbimento degli ulteriori articolati motivi di impugnazione.
18. L'appello, in conclusione, va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte (e, pertanto, con esclusione, per il presente grado, della fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria), in base ai parametri medi di cui al d.m. 147\2022.
19. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2 Controparte_1
Teramo n. 430\2021, depositata in data 26.04.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.950,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
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