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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV^Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 4 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 18845 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1
Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avv. Sergio Massimo Mancusi che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso;
ricorrente
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
resistente OGGETTO: opposizione ad A.T.P.;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2024 Parte_1
- esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura
[...]
amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ed esponendo di aver altresì esperito procedimento giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e di aver contestate tempestivamente le conclusioni del
Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il relativo requisito medico legale – ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al CP_2
pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. L CP_1
ritualmente citato si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto.
Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'udienza in data 4 febbraio 2025 con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è inammissibile.
Si evidenzia che parte ricorrente non ha specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero rispondenti alle sue reali condizioni di salute, caratterizzate dalla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80. Secondo parte attrice, tale condizione sarebbe da ritenere sussistente in considerazione dell'omessa valutazione complessiva di tutte le patologie da cui il ricorrente sarebbe affetto;
per tale ragione, il CTU non avrebbe ritenuto non sussistente il requisito sanitario prescritto per la provvidenza oggetto di giudizio. Tale tesi non risulta condivisibile.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, e in particolare dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante dal quale è risultato affetto il ricorrente, ritenendola tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito richiesto per ottenere la prestazione oggetto di causa. Dette conclusioni, come detto, non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene l'erroneità della valutazione espressa dal perito nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, senza alcun confronto con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale, limitandosi a riconsiderare in termini favorevoli alla ricorrente le certificazioni mediche in atti. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda, in considerazione della genericità delle censure sopra riportate. Le spese devono essere dichiarate irripetibili in considerazione del reddito percepito dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso.
- Spese irripetibili.
Roma, 4 febbraio 2025 Il Giudice
Paola Crisanti