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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2984/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, residente in [...], loc. Lago, di S. Maria, largo Belvedere C.F._1
dei trezeni n. 3 rappresentato e difeso giusta mandato in calce dall'avv. Alfonso
Landi (cod. fisc. ), presso lo studio del quale, in CodiceFiscale_2
Battipaglia, alla via Gen. Gonzaga, n. 81, è elettivamente domiciliato;
- OPPONENTE –
- CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente
[...]
del C.d.A., suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Iorio giusta mandato in ATTI
OPPOSTA
NONCHE'
società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri n. Controparte_2 di procura in atti, dall'Avv. Antonella Merola con studio legale in Napoli, Via
Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143;
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24.03.2018 proponeva opposizione Parte_1
avverso decreto ingiuntivo n. 0026/18 (r.g. n. 11389/17), munito di provvisoria esecutività, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla
[...]
la somma di €. 95.437,59 oltre interessi, le spese Controparte_3
del monitorio, liquidate in €. 300,00 per esborsi, in €. 1.200,00 per compensi professionali oltre accessori e rimborso spese generali. A fondamento dello spiegato gravame l'opponente eccepiva: l'inidoneità delle dichiarazioni di prodotte dall'opposta a provare l'esistenza ed ammontare del credito,
l'infondatezza delle pretese;
l'illegittimità delle operazioni di calcolo dell'ammontare dell'asserita somma spettante. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) revocare e/o dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo impugnato;
2) accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che la convenuta ha sin dall'origine applicato ai rapporti di conto corrente ed alle aperture di credito intrattenute con l'attore condizioni difformi da quelle previste, ha operato indebitamente il calcolo degli interessi ad un tasso penalizzante, nonché l'anatocismo trimestrale degli interessi,
l'addebito e l'anatocismo di ulteriori somme per commissioni varie, indebite decurtazioni di valute, ed addebiti di spese in danno del concludente;
3)
accertare e dichiarare che la parte convenuta ha, più in generale, gestito la relazione creditizia con il concludente in maniera illegittima, contraria a correttezza e senza la diligenza necessaria, in danno del concludente;
4) Di
conseguenza, previo ricalcolo, a mezzo di C.T.U. contabile che sin d'ora si richiede, dei corretti saldi debitori o creditori relativi a tutti i rapporti nel tempo intrattenuti dal concludente con la convenuta condannare, l'opposta, in persona del legale rappresentante, al pagamento di quanto indebitamente percepito a titolo di commissioni, spese, valute non dovute, nonché del saldo finale eventualmente creditore. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con clausola di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In data 19.06.2018 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato stante l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente.
Successivamente in giudizio interveniva la e per essa Controparte_2
quale cessionaria del credito portato dal provvedimento CP_5
monitorio oggetto di gravame, contestando le avverse domande, chiedendo l'integrale rigetto della opposizione e conferma del provvedimento monitorio.
Instaurato il contraddittorio, conclusasi con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 30.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione.
L'eccezione non è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Parte opposta ha eccepito la tardiva proposizione dell'atto di opposizione per essere stato lo stesso notificato oltre il termine di giorni 40 ( art. 641 cpc).
Parte opponente contesta tale circostanza deducendo di aver ricevuto la notifica del ricorso e del decreto soltanto in data 15-2-2018 e che quindi l'opposizione,
notificata in data 26-3-2018 è da ritenersi tempestiva.
Parte opposta, invece, deduce che la notifica per il si è perfezionata Parte_1
solo in data 5.2.2018 con termine per proporre opposizione fino al 17.3.2018. La tardività dell'opposizione non risulta adeguatamente provata in quanto parte opposta per documentare l'eccezione sollevata avrebbe dovuto produrre il CAD come ormai stabilito dalla granitica giurisprudenza della Suprema
Corte. Peraltro sul punto sono anche intervenute le Sezioni Unite che recentemente hanno affermato il seguente principio di diritto: “ In tema di notifica
di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni
della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario
per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per
assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della
procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la
produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non
essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata
medesima. (Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012). In assenza di tale documento deve ritenersi infondata l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Ugualmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata da parte opponente per mancata partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione risultando dagli atti di causa e dal verbale negativo di mediazione il rilascio di procura speciale.
Invero fermo il principio "delegatus delegare non potest", la comparizione personale della parte al primo incontro di mediazione, ex art. 8 D.
Lgs. 28/2010, è attività che può essere delegata dalla parte a terzi (compreso il suo difensore) solo mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale.
Venendo alla costituzione della in qualità di cessionaria Controparte_2
della deve essere rigetta l'eccezione sollevata da parte Controparte_4
opponente di carenza di legittimazione attiva della cessionaria. Nello specifico ha dedotto di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di
[...]
. Parte opponente sin dal primo atto ha eccepito la carenza di Controparte_4
legittimazione attiva della cessionaria .
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità,
non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società
cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto,
è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in
ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito. L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n.
5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B.
e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità
di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che,
come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ.,
n. 15884/2019).
Quindi la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata da parte interventrice si rinviene la copia della
Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 140 del 25.11.2021 l'elenco dei debitori ceduti e il contratto di cessione . Risulta depositata documentazione idonea a comprovare l'intervenuto trasferimento del credito da – Controparte_1
originario titolare del credito – e CP_2
Pertanto, poiché è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in capo alla cessionaria ne consegue che va dichiarata la Controparte_6
legittimazione ad agire di questa.
Venendo al merito, si osserva in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Pertanto quando la banca rivendichi la sussistenza e la legittimità del proprio credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria, in quanto attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, ha l'onere di fornire la prova della fondatezza di una tale pretesa, attraverso la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conto relativi all'intero rapporto di conto corrente oggetto della sua rivendicazione e dell'avversa contestazione. Tale prova non può essere, invece, assolta nella fase di cognizione con la produzione di una certificazione ex art. 50 TUB.
Nel caso concreto parte opposta ha inoltrato la richiesta monitoria sulla base di contratto di apertura di credito in conto corrente depositando esclusivamente il titolo contrattuale e non anche gli estratti conto. Risulta depositata unitamente alla memoria 183 comma VI n. 2 cpc un file denominato “estratti conto” ma è
vuoto. La produzione degli estratti conto dalla data di stipula del rapporto regolato in conto corrente è necessaria per provare il quantum e tale prova non può ritenersi assolta mediante il deposito della sola certificazione ex art. 50 TUB
necessaria e sufficiente solo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma inidonea a fondare la domanda nella successiva fase di merito. L'estratto conto, infatti, è
un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti (cioè la ed il correntista), la natura del rapporto bancario, il CP_1
numero e la data del conto corrente, nonchè la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo. Di
talchè gli estratti conto, tanto ordinari, quanto scalari, costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l”an” ed il “quantum” della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'opposta, consentendo al Giudice –
se del caso anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio contabile – di verificare come il credito asseritamente vantato si sia formato nel corso di tutta la durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, ad elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva, con ogni evidenza, che non avendo la parte opposta depositato neppure un solo estratto conto – ordinario e/o scalare – in relazione al contratto di conto corrente su cui
è stata erogata l'apertura di credito il cui saldo asseritamente debitore ha attivato mediante ricorso monitorio, non può ritenersi assolto da parte di quest'ultima il relativo “onus probandi” quanto all'esistenza stessa, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento per ingiunzione.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di giudizio sono poste a carico di parte opposta e della cessionaria in solido, poiché soccombenti nel presente giudizio e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 come aggiornato in complessivi euro 7.052 (di cui euro 1276 per la fase di studio, euro
814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria e euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opponente con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv.
Alfonso Landi.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo. 2) condanna e in solido al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 7.052 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa,
oltre contributo unificato, come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Alfonso Landi.
Salerno, 19.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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