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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2024, n. 8771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8771 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PP GE (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di PAOLA udita la relazione svolta dal Dott. LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8771 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 03/10/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento deliberato il 1° marzo 2023, il Tribunale di Paola rigettava l'istanza presentata nell'interesse di UG Di PO, tendente ad ottenere la rideterminazione della pena che era stata inflitta a costui con la sentenza emessa dal menzionato Tribunale il 7 febbraio 2019, divenuta irrevocabile. 2. La difesa di UG Di PO ha proposto ricorso per cassazione, con atto datato 17 marzo 2023 in cui deduce violazioni di legge. 3. Con atto in data 8 settembre 2023, il difensore e procuratore speciale di UG Di PO ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, per carenza di interesse derivante dall'accoglimento di un ricorso straordinario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo a quanto dichiarato dal difensore e procuratore speciale del ricorrente. 2. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 3 ottobre 2023.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8771 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 03/10/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento deliberato il 1° marzo 2023, il Tribunale di Paola rigettava l'istanza presentata nell'interesse di UG Di PO, tendente ad ottenere la rideterminazione della pena che era stata inflitta a costui con la sentenza emessa dal menzionato Tribunale il 7 febbraio 2019, divenuta irrevocabile. 2. La difesa di UG Di PO ha proposto ricorso per cassazione, con atto datato 17 marzo 2023 in cui deduce violazioni di legge. 3. Con atto in data 8 settembre 2023, il difensore e procuratore speciale di UG Di PO ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, per carenza di interesse derivante dall'accoglimento di un ricorso straordinario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo a quanto dichiarato dal difensore e procuratore speciale del ricorrente. 2. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 3 ottobre 2023.