Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 145/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 145/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , con sede in Roma, via Savoia n. Parte_1 P.IVA_1
78, in persona degli amministratori giudiziari, e c.f. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Natale Carbone ed C.F._1
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, alla Via Possidonea, 46/B
nei confronti di
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Dieni, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Del Gelsomino, 35
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
La impugnano la sentenza n. 1102/2018, Parte_1 Parte_2
pubblicata il 9/7/2018, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio
Calabria nell'ambito del procedimento n. 3853/2009 R.G. con la quale sono stati condannati alla restituzione, in favore della della somma di € CP_2
195.000,00, di cui € 105.000,00 a carico di e 90.000,00 a Parte_2
carico della Parte_1
Il liquidatore della società appellata, infatti, ha adito il Tribunale sostenendo che la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha accertato la sussistenza di trasferimenti di denaro, mediante assegni bancari, in favore della
[...]
e di , in assenza di alcuna giustificazione Parte_1 Parte_2
commerciale. La ed il hanno indicato a fondamento dei Pt_1 Pt_2 versamenti l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita di un'unità immobiliare sita in Reggio Calabria alla Via Quartiere Militare.
Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata questa difesa, in quanto il contratto preliminare è privo di data certa e nessuna documentazione fiscale, in data compatibile con gli assegni, è stata acquisita a comprova della destinazione della somma. Inoltre, ha rilevato che il contratto è radicalmente nullo essendo l'immobile realizzato abusivamente e senza concessione.
- Domanda degli appellanti
Con il primo motivo d'appello, la e criticano la sentenza in Pt_1 Pt_2
quanto non ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione.
Deducono in proposito che, per quanto riguarda la società, l'atto non è stato
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notificato presso la sede, sita in Roma in via Savoia n. 78, bensì a Reggio
Calabria alla via Vecchia Provinciale Archi n. 77, che erroneamente il giudice ha ritenuto sede effettiva della società.
Per quanto riguarda il , deducono che questi non ha mai ricevuto il Pt_2
plico, perché la notifica è stata effettuata presso un indirizzo diverso dalla reale residenza.
Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti eccepiscono la genericità della domanda atteso che la T Medical ha effettuato solo generici ed inconsistenti riferimenti agli accadimenti in punto di fatto, perciò, limitando la difesa dei convenuti.
Con il terzo motivo di appello la criticano la sentenza nella CP_1 Pt_2
parte in cui ha omesso la valutazione, ai sensi dell'art. 2704 c.c., della sussistenza di un fatto idoneo a dimostrare la data certa del contratto preliminare. Deducono in proposito che le dichiarazioni testimoniali hanno confermato la stipula del contratto preliminare di compravendita nell'anno
2005 e, perciò, i trasferimenti di denaro possono considerarsi giustificati sulla scorta di questo.
Quanto alla nullità del contratto preliminare, osservano che questa causa non sia invocabile nel caso di specie perché afferente esclusivamente a contratti con effetti traslativi e non obbligatori, come il contratto preliminare.
- Difese di CP_1
[...] educe l'infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
[...]
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, deduce che ha Parte_2
rifiutato il ricevimento del plico che, pertanto, è stato depositato presso la casa comunale.
Per quanto riguarda la notifica nei confronti della società, l'appellata osserva che la notificazione è stata effettuata presso la sede indicata dal certificato camerale del 16/09/2009. In ogni caso, deduce che la costituzione e la difesa in giudizio hanno determinato il raggiungimento dello scopo, sanando così ogni eventuale irregolarità.
In ordine alla dedotta genericità dell'atto di citazione, la a presente CP_1
che vi è stata una puntuale difesa per contrastare la pretesa avversaria.
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In merito all'opponibilità del contratto preliminare, la sostiene che CP_1
gli elementi addotti dagli appellanti non sono idonei a legittimare un giudizio di verosimiglianza circa la datazione del contratto preliminare, atteso che le dichiarazioni dei testi sono generiche, non fornendo supporto alla riconducibilità del trasferimento di denaro ad un preciso contratto preliminare.
Inoltre, in merito alla nullità del contratto preliminare per abusività dell'immobile, la ileva la causa si può ricondurre anche ai contratti CP_1
preliminari e che gli appellanti non hanno fornito alcuna prova in merito alla rimozione della causa ostativa al valido perfezionarsi del vincolo.
***
1.- Sulla nullità delle notifiche
1. Con il primo motivo d'appello, la e criticano la Pt_1 Parte_2
sentenza per non avere rilevato la nullità della notifica dell'atto di citazione.
Deducono in proposito che, per quanto riguarda la società, l'atto non è stato notificato presso la sede, sita in Roma in via Savoia n. 78, bensì a Reggio
Calabria alla via Vecchia Provinciale Archi n. 77, che erroneamente il giudice ha ritenuto sede effettiva della società.
Per quanto riguarda , deducono che questi non ha mai Parte_2
ricevuto il plico perché la notifica è stata effettuata presso un indirizzo diverso dalla reale residenza.
2. Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda , ad una prima notifica, eseguita in Reggio Parte_2
Calabria alla via Calveri n. 49, non andata a buon fine in ragione del trasferimento del destinatario, è seguita la sua rinnovazione, sulla scorta del certificato di residenza.
Questa seconda notifica è stata eseguita a Roma alla via Goffredo Mameli n.
17, proprio presso la via in cui il stesso, nell'atto di appello, dichiara di Pt_2
risiedere.
Il plico, tuttavia, è ritornato al mittente in considerazione del rifiuto dell'invio e, pertanto, l'atto è da intendersi validamente notificato.
Tra l'altro si è costituito all'udienza del 17 febbraio 2010 al Parte_2 solo fine di rilevare l'irritualità della notifica.
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aveva preso conoscenza legale della notifica quanto meno in Parte_2
data 18 dicembre 2009, data in cui aveva rilasciato la procura al difensore, come dichiarato da quest'ultimo all'udienza del 21 dicembre 2009; alla quale udienza il difensore del aveva chiesto termine per esporre ogni difesa. Pt_2
In accoglimento di tale richiesta la causa era stata rinviata all'udienza del 17 febbraio 2010, facendo salvi i diritti di prima udienza.
Quindi l'asserita nullità della notifica è stata comunque sanata.
3. Per quanto riguarda la notifica dell'atto di citazione di primo grado alla si rileva che la dopo il mancato Parte_1 CP_1
perfezionamento della prima notifica, ha rinnovato la notificazione alla via
Vecchia Provinciale, sede legale risultante dall'estratto del registro delle imprese del 16/09/2009.
All'esito della notifica, la si è costituita in giudizio al Parte_1
fine di contestare esclusivamente la regolarità della notifica, producendo una visura storica del 12/02/2010, da cui è risultato che, al momento della notifica, diversa era la sede legale della società convenuta.
3.1. La visura storica prodotta dalla non ha valore di Parte_1
certificazione, come riportato nelle visura stessa.
Pertanto deve riconoscersi attendibile il dato risultante del documento estratto dal registro delle imprese del 16 settembre 2009, da cui risulta che a quella data la sede legale della si trovava in Reggio Calabria, Parte_1
via Vecchia Provinciale 77, Archi.
Pertanto la notifica è valida.
Comunque la si è costituita nel giudizio di primo grado, Parte_1 sanando quindi l'asserita nullità della notifica.
Inoltre – come detto – , legale rappresentante della società, Parte_2
aveva preso conoscenza legale della notifica quanto meno in data 18 dicembre 2009, data in cui aveva rilasciato la procura al difensore, come dichiarato da quest'ultimo all'udienza del 21 dicembre 2009; in tale udienza il difensore del (lo stesso della società) aveva chiesto termine per Pt_2
esporre ogni difesa.
La conoscenza legale del rappresentante della società determina il raggiungimento dello scopo della notifica anche nei confronti della società.
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Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
2.- Sulla genericità dell'atto di citazione
1. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti eccepiscono la genericità della domanda, atteso che la T ha effettuato solo generici ed CP_1
inconsistenti riferimenti agli accadimenti in punto di fatto, così limitando la difesa dei convenuti.
2. Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'atto di citazione di primo grado della si comprende CP_1
pienamente che il liquidatore della società ha agito in giudizio per ottenere dalla da la restituzione delle somme che erano state Pt_1 Parte_2
erogate dalla n assenza di una giustificazione. CP_1
Il , a giustificazione dei versamenti ricevuti dalla società attrice, ha Pt_2
dedotto l'esistenza del contratto preliminare. Ha, altresì, articolato richieste istruttorie finalizzate a dimostrare le proprie ragioni. Il che dimostra che l'appellante è stato in grado di comprendere pienamente la domanda e di approntare le proprie difese. Conseguentemente non è ravvisabile un'effettiva lesione del diritto di difesa.
3.- Sulla nullità del contratto
1. Con il terzo motivo di appello la criticano Parte_3 Pt_2
la sentenza la sentenza in quanto ha omesso la valutazione, ai sensi dell'art. 2704 c.c., della sussistenza di un fatto idoneo a dimostrare la data certa del contratto preliminare. Deducono in proposito che le dichiarazioni testimoniali hanno confermato la stipulazione del contratto preliminare di compravendita nell'anno 2005; conseguentemente, secondo gli appellanti, i trasferimenti di denaro possono considerarsi giustificati.
In ordine alla nullità del contratto preliminare, osservano che questa nullità non è invocabile nel caso di specie perché riguardante esclusivamente i contratti con effetti traslativi e non obbligatori, come il contratto preliminare.
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2. In forza del principio della ragione più liquida, va esaminato il motivo riguardante la nullità – ritenuta dal giudice di prime cure – del contratto, siccome avente ad oggetto un immobile abusivo.
Il principio invocato dalla parte appellante presuppone che il contratto abbia effetti meramente obbligatori. Si veda ad es. Cass. n. 17028/2012, secondo cui la sanzione di nullità prevista dalla legge n. 47/1985, art. 40 secondo comma, trova applicazione per i soli contratti ad effetti reali e non può essere estesa anche ai contratti con efficacia meramente obbligatoria, quali i preliminari di vendita.
Il principio si spiega con la circostanza che la sanatoria potrebbe intervenire successivamente alla stipula del contratto preliminare (contratto con effetti meramente obbligatori), prima della stipula del contratto definitivo (contratto con effetti reali).
Il principio invocato dall'appellante pertanto non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto al contratto prodotto dagli odierni appellanti, privo di data certa, gli effetti riconducibili al contratto non possono ritenersi meramente obbligatori.
Infatti, da quanto dichiarato da , rappresentante della Parte_4 CP_1 dal teste e dal teste – e non contestato dagli Tes_1 Testimone_2 appellanti – l'immobile è stato consegnato alla . Pt_4
Il teste , ha riferito di avere consegnato le chiavi dell'immobile alla Tes_1
, all'epoca amministratore della e a , Pt_4 Controparte_1 Testimone_2 nell'aprile-maggio 2005, aggiungendo che da quella data l'immobile è stato nella disponibilità di questi ultimi ( e ). Pt_4 Tes_2
Il teste ha riferito che la è andata ad abitare nell'immobile Tes_2 Pt_4
per cui è causa nel 2005 e che, a quanto gli risulta, il corrispettivo è stato pagato.
Non risulta – non è neanche allegata – la stipula di un ulteriore contratto.
Il contratto prodotto prevedeva la stipulazione di un atto notarile, entro il 30 maggio 2005, ma non è stata allegata né documentata la stipulazione di alcun atto notarile né comunque di un contratto definitivo.
Quindi è stata effettuata la consegna all'acquirente – rappresentante della dell'immobile in assenza di un contratto definitivo. CP_1
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Tale circostanza rende evidente che le parti hanno ritenuto il contratto prodotto in atti, senza data, come contratto definitivo. Il comportamento dei contraenti posteriore al contratto è inequivoco in tal senso.
Il contratto senza data non prevedeva effetti anticipati, ossia l'immissione nel possesso del bene dell'acquirente sin dalla stipulazione del contratto preliminare. Quindi la consegna del bene si spiega con il carattere definitivo del contratto.
In tale direzione milita anche la differenza della somma versata all'acquirente, notevolmente superiore rispetto all'importo il cui versamento era stabilito nel contratto senza data.
Nel contratto era previsto che, alla stipula, si sarebbe dovuto corrispondere la somma di € 80.000,00 e, entro il 20 aprile 2005, un ulteriore acconto di
50.000,00; quindi complessivamente un importo di € 130.000.
Invece risulta versata una somma di importo notevolmente superiore (€
195.000) e corrispondente alla maggior parte del corrispettivo.
Quindi è ragionevole ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo, non un contratto preliminare;
comunque un contratto con effetti non meramente obbligatori. Come detto, il comportamento dei contraenti successivo al contratto, costituisce argomento inequivoco in tal senso.
Dunque, a) la consegna del bene, pur in mancanza di una previsione contrattuale di effetti anticipati;
b) la corresponsione di una somma notevolmente superiore rispetto a quella prevista nel contratto senza data, e
c) la mancata successiva stipulazione di un contratto definitivo;
sono tutte circostanze non conciliabili con una qualificazione del contratto in termini di contratto preliminare, ad effetti meramente obbligatori.
Tali circostanze sono invece coerenti con la qualificazione dell'accordo in termini di contratto ad effetti (anche) reali.
La consegna del bene è incompatibile con la configurazione del contratto in termini di contratto con effetti meramente obbligatori, essendo riconducibile all'effetto reale – ancorché anticipato – del contratto. Diversamente si potrebbe agevolmente eludere la finalità sottesa alla nullità dei contratti reali aventi ad oggetto immobili abusivi.
Non è decisiva in senso contrario la qualificazione data al contratto dai contraenti, essendo la qualificazione questione da risolversi tenendo conto del
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reale intento delle parti, accertato sulla base dell'interpretazione del contratto.
Nell'interpretazione del contratto, secondo un principio acquisito in giurisprudenza, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca dell'effettiva volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi della relativa causa concreta (ex plurimis, Cass. n. 13799/2024).
A norma del secondo comma dell'art. 1362 c.c., per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. E – come detto – il comportamento delle parti non appare coerente con la qualificazione dell'accordo in questione come contratto ad effetti meramente obbligatori.
Pertanto va confermata la decisione impugnata secondo cui il contratto invocato dagli odierni appellanti è nullo.
Conseguentemente sono da ritenersi senza causa – e dunque indebiti – i versamenti posti in essere dalla ggetto della domanda accolta. CP_1
Pertanto l'appello va rigettato.
4.- Spese processuali
In considerazione della peculiarità e controvertibilità della controversia, si ravvisano ragioni per procedere alla compensazione delle spese processuali del secondo grado.
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria stanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello
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[... proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado.
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Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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