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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
ND Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 4864/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. CARUNA LAURA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. CARUNA LAURA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.2.2025) Per_
“Pronunciare la sentenza di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
1 Per_
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia. Il padre potrà tenere con sè la figlia con le seguenti modalità:
-una sera infrasettimanale dalle ore 19,00 alle ore 22.00, individuata nel mercoledì; weekend alternati tra i genitori dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
-vacanze estive: la minore trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà con il padre, alternando di anno in anno con la madre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al 30 Dicembre oppure otto giorni includendo Capodanno fino all'Epifania nel turno annuale che non prevede di trascorrere il Natale con il padre;
tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di
Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore;
Le modalità sopra concordate potranno subire delle variazioni, in considerazione dell'attività lavorativa esercitata dal sig. talvolta impegnato in trasferte estere che lo tengono lontano da Pt_1
casa anche per tutta la settimana. Pertanto, i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali della figlia e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
2) La casa coniugale, sita in Corte Franca (BS), via Giovanni XXIII n.25, in locazione, è assegnata alla moglie, con tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono -che sono da intendersi di proprietà della sig.ra in quanto i coniugi hanno già suddiviso tutti i beni-. La CP_1
sig.ra i impegna a corrispondere il canone di locazione della casa familiare. CP_1
Per_ 3) Considerate le esigenze della figlia il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di
Per_ convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza di presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra CP_1
il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di euro 750,00#
(settecentocinquanta/00); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di pronuncia del divorzio.
Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia (doc.5).
2 L'assegno unico verrà richiesto e trattenuto per intero dalla sig.ra CP_1
4) Attesa la sostanziale autosufficienza degli altri figli ed ND, non viene previsto alcun Per_2
assegno quale contributo al loro mantenimento;
resta tuttavia inteso sin da ora che qualora, per qualsiasi ragione, dovesse cessare l'attività lavorativa, i genitori concorderanno un contributo Per_2
al mantenimento del figlio.
5) Viene fatto salvo l'impegno, già assunto dal sig. in sede di separazione, di contribuire nel Pt_1
pagamento del canone di locazione della casa coniugale, in ragione di euro 400,00# mensili sino al mese di marzo 2025 (compreso). Dopo tale data nulla verrà più versato dal marito
6) I coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile.
7) Le parti si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche
Per_ per la figlia
8) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CAZZAGO SAN MARTINO (BS) in data
1.2.1997, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1997.
Dall'unione sono nati in data il 10.7.1997 il figlio , il 6.1.2004 la figlia – Per_2 Persona_3
Per_ entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - e il 12.12.2014 la figlia
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 387/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Il
Collegio non ha ritenuto di disporre l'audizione della minore in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
3
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
ND Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 4864/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. CARUNA LAURA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. CARUNA LAURA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.2.2025) Per_
“Pronunciare la sentenza di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso;
le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
1 Per_
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia. Il padre potrà tenere con sè la figlia con le seguenti modalità:
-una sera infrasettimanale dalle ore 19,00 alle ore 22.00, individuata nel mercoledì; weekend alternati tra i genitori dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
-vacanze estive: la minore trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre, fatti salvi impegni scolastici;
i periodi di vacanza estiva saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà con il padre, alternando di anno in anno con la madre, otto giorni per le vacanze natalizie a partire dalla sera del 23 Dicembre fino al 30 Dicembre oppure otto giorni includendo Capodanno fino all'Epifania nel turno annuale che non prevede di trascorrere il Natale con il padre;
tre giorni per le vacanze pasquali a partire, in via alternata di anno in anno, dal giovedì sera alla domenica di Pasqua in serata, oppure tre giorni a partire dalla sera di
Pasqua al mercoledì sera seguente, alternando i periodi festivi così suddivisi con l'altro genitore;
Le modalità sopra concordate potranno subire delle variazioni, in considerazione dell'attività lavorativa esercitata dal sig. talvolta impegnato in trasferte estere che lo tengono lontano da Pt_1
casa anche per tutta la settimana. Pertanto, i coniugi potranno in qualsiasi momento prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali della figlia e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
2) La casa coniugale, sita in Corte Franca (BS), via Giovanni XXIII n.25, in locazione, è assegnata alla moglie, con tutti gli arredi, elettrodomestici e suppellettili che la compongono -che sono da intendersi di proprietà della sig.ra in quanto i coniugi hanno già suddiviso tutti i beni-. La CP_1
sig.ra i impegna a corrispondere il canone di locazione della casa familiare. CP_1
Per_ 3) Considerate le esigenze della figlia il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di
Per_ convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche delle parti, la maggiore permanenza di presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla sig.ra CP_1
il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di euro 750,00#
(settecentocinquanta/00); il contributo al mantenimento sarà dovuto dal padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e l'importo sarà rivalutato ex lege annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di pronuncia del divorzio.
Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno predetto, verranno sostenute al 50% tra i genitori, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia (doc.5).
2 L'assegno unico verrà richiesto e trattenuto per intero dalla sig.ra CP_1
4) Attesa la sostanziale autosufficienza degli altri figli ed ND, non viene previsto alcun Per_2
assegno quale contributo al loro mantenimento;
resta tuttavia inteso sin da ora che qualora, per qualsiasi ragione, dovesse cessare l'attività lavorativa, i genitori concorderanno un contributo Per_2
al mantenimento del figlio.
5) Viene fatto salvo l'impegno, già assunto dal sig. in sede di separazione, di contribuire nel Pt_1
pagamento del canone di locazione della casa coniugale, in ragione di euro 400,00# mensili sino al mese di marzo 2025 (compreso). Dopo tale data nulla verrà più versato dal marito
6) I coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile.
7) Le parti si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche
Per_ per la figlia
8) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CAZZAGO SAN MARTINO (BS) in data
1.2.1997, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1997.
Dall'unione sono nati in data il 10.7.1997 il figlio , il 6.1.2004 la figlia – Per_2 Persona_3
Per_ entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - e il 12.12.2014 la figlia
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 387/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Il
Collegio non ha ritenuto di disporre l'audizione della minore in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
3
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 13.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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