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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14994 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 30761/2024 RGACC, promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via di Pt_1 Parte_2
Pallacorda 7, presso lo studio dell'avv. Claudia PASQUALE, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in [...] Controparte_1
( ); C.F._1
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 5 OGGETTO: rilascio di immobile occupato senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti:
Per parte attorea: “1. accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo alcuno
l'immobile descritto in premessa quantomeno sin dal 2016 o da diversa data ritenuta di giustizia alla luce delle risultanze processuali e per l'effetto condannare la medesima occupante, nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell' del predetto immobile sito in Roma alla Via Flavio Pt_1
Stilicone n. 179, Scala D, Piano 05, Int. 16A, libero da cose e persone;
2. accertare e dichiarare il diritto dell'Ente istante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima occupazione e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell' e per esso della Romeo Gestioni Spa delle somme 4 dovute a titolo Pt_1
di indennità di occupazione, maturate dall'inizio dell'occupazione e fino alla data dell'effettivo rilascio, per l'importo complessivo pari ad euro 23.664,39 maturato al mese di giugno 2024, oltre a quelle successive maturande fino alla pubblicazione della sentenza, ovvero per quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda CTU determinativa del valore locativo dell'immobile de quo, con riferimento ad immobili aventi caratteristiche similari a quello per cui è causa, con riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno in separato giudizio;
3. condannare, inoltre, la convenuta a corrispondere all'INPS e per esso alla Romeo
Gestioni Spa, la somma di euro 285,65, oltre rivalutazione, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
con condanna alla rifusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per Legge.”.
pagina 2 di 5 CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -e per essa “Romeo Gestioni” s.p.a.- espone e documenta essere proprietaria di immobile sito in Roma alla via Flavio Stilicone n. 179, Scala D, Piano 5,
Int. 16A. Afferma che il medesimo è illegittimamente occupato, senza alcuna titolazione causale, dalla convenuta sin dal 2016 e argomenta su proprio diritto a ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno (a tal fine l'istante indica e documenta un valore locativo di € 285,65 aggiornato al giugno del 2024) e rende tabella di indennità dovuta dal 2016 al giugno del 2024 (per un totale di € 23.664,39).
Rende le conclusioni sopra riportate.
Parte convenuta è rimasta contumace (v. ordinanza del 6/2/2025).
Con la medesima ordinanza è stata ammessa prova documentale e prova per interpello della convenuta, che non ha dato risposta all'ud. 18/9/2025 nonostante rituale notifica dell'ordinanza ammissiva (della mancata risposta si è dato atto su richiesta di parte attorea).
Osserva il decidente che l'istante agisce in revindica nei confronti della controparte.
Avendo la parte dimostrato documentalmente il diritto di proprietà e non avendo la convenuta dato risposta all'interpello (come sopra precisato), va anzitutto -in base ai dati di prova evincibili dalla ulteriore documentazione prodotta- ordinato il rilascio del bene, fissando a tal fine la data del 30/1/2026.
L'occupazione “de quo” ha determinato il mancato godimento del bene da parte del proprietario, con posta contabile creditoria di risarcimento (Cass. S.U. 33645/2022 e
Cass. 30984/2023): è infatti addirittura fatto notorio che l'istituto di previdenza sociale - proprietario di amplissimo parco immobiliare- ha tra i suoi doveri mettere a reddito i beni. pagina 3 di 5 Peraltro, a rigore nemmeno rileva la circostanza che il proprietario abbia o no avuto intenzione di porre a reddito il cespite, atteso che (a prescindere da tale ben suggestiva indagine sulle intenzioni, che peraltro nel caso di specie dà anche esito negativo, per quanto appena sopra detto) ciò che rileva è l'attitudine del bene a produrre reddito, ed essa è stata negata dall'altrui illecito.
In punto di quantificazione del danno, l'indennità di occupazione mensile calcolata dalla parte attorea si fonda su dati oggettivi confacenti e può farsi richiamo alle tabelle di cui alle pagg.
2-3 della citazione.
Va quindi emessa sentenza di condanna della convenuta al pagamento di € 23.664,39 per indennità di occupazione fino al giugno del 2024; oltre a maggior somma (come richiesta) di € 285,65 mensili da luglio del 2024 e fino al rilascio;
con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/2014
(valore indeterminabile;
valori minimi e ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –nella contumacia della convenuta e in composizione monocratica- nella causa civile iscritta al n° 30761/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• condanna ( ) al rilascio -in favore di Controparte_1 C.F._1
parte attorea- dell'immobile sito in Roma alla via Flavio Stilicone n. 179, Scala D,
Piano 5, Int. 16A; a tal fine fissa la data del 30/1/2026;
• condanna la convenuta al pagamento -in favore di parte attorea- di € 23.664,39 per indennità di occupazione fino al giugno del 2024; oltre a maggior somma pagina 4 di 5 (come richiesta) di € 285,65 mensili da luglio del 2024 e fino al rilascio;
con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute da parte attorea, liquidate in € 2.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato e di spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 24/10/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 30761/2024 RGACC, promossa con citazione e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via di Pt_1 Parte_2
Pallacorda 7, presso lo studio dell'avv. Claudia PASQUALE, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in [...] Controparte_1
( ); C.F._1
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 5 OGGETTO: rilascio di immobile occupato senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti:
Per parte attorea: “1. accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo alcuno
l'immobile descritto in premessa quantomeno sin dal 2016 o da diversa data ritenuta di giustizia alla luce delle risultanze processuali e per l'effetto condannare la medesima occupante, nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell' del predetto immobile sito in Roma alla Via Flavio Pt_1
Stilicone n. 179, Scala D, Piano 05, Int. 16A, libero da cose e persone;
2. accertare e dichiarare il diritto dell'Ente istante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima occupazione e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell' e per esso della Romeo Gestioni Spa delle somme 4 dovute a titolo Pt_1
di indennità di occupazione, maturate dall'inizio dell'occupazione e fino alla data dell'effettivo rilascio, per l'importo complessivo pari ad euro 23.664,39 maturato al mese di giugno 2024, oltre a quelle successive maturande fino alla pubblicazione della sentenza, ovvero per quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda CTU determinativa del valore locativo dell'immobile de quo, con riferimento ad immobili aventi caratteristiche similari a quello per cui è causa, con riserva di richiedere il risarcimento del maggior danno in separato giudizio;
3. condannare, inoltre, la convenuta a corrispondere all'INPS e per esso alla Romeo
Gestioni Spa, la somma di euro 285,65, oltre rivalutazione, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
con condanna alla rifusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per Legge.”.
pagina 2 di 5 CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -e per essa “Romeo Gestioni” s.p.a.- espone e documenta essere proprietaria di immobile sito in Roma alla via Flavio Stilicone n. 179, Scala D, Piano 5,
Int. 16A. Afferma che il medesimo è illegittimamente occupato, senza alcuna titolazione causale, dalla convenuta sin dal 2016 e argomenta su proprio diritto a ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno (a tal fine l'istante indica e documenta un valore locativo di € 285,65 aggiornato al giugno del 2024) e rende tabella di indennità dovuta dal 2016 al giugno del 2024 (per un totale di € 23.664,39).
Rende le conclusioni sopra riportate.
Parte convenuta è rimasta contumace (v. ordinanza del 6/2/2025).
Con la medesima ordinanza è stata ammessa prova documentale e prova per interpello della convenuta, che non ha dato risposta all'ud. 18/9/2025 nonostante rituale notifica dell'ordinanza ammissiva (della mancata risposta si è dato atto su richiesta di parte attorea).
Osserva il decidente che l'istante agisce in revindica nei confronti della controparte.
Avendo la parte dimostrato documentalmente il diritto di proprietà e non avendo la convenuta dato risposta all'interpello (come sopra precisato), va anzitutto -in base ai dati di prova evincibili dalla ulteriore documentazione prodotta- ordinato il rilascio del bene, fissando a tal fine la data del 30/1/2026.
L'occupazione “de quo” ha determinato il mancato godimento del bene da parte del proprietario, con posta contabile creditoria di risarcimento (Cass. S.U. 33645/2022 e
Cass. 30984/2023): è infatti addirittura fatto notorio che l'istituto di previdenza sociale - proprietario di amplissimo parco immobiliare- ha tra i suoi doveri mettere a reddito i beni. pagina 3 di 5 Peraltro, a rigore nemmeno rileva la circostanza che il proprietario abbia o no avuto intenzione di porre a reddito il cespite, atteso che (a prescindere da tale ben suggestiva indagine sulle intenzioni, che peraltro nel caso di specie dà anche esito negativo, per quanto appena sopra detto) ciò che rileva è l'attitudine del bene a produrre reddito, ed essa è stata negata dall'altrui illecito.
In punto di quantificazione del danno, l'indennità di occupazione mensile calcolata dalla parte attorea si fonda su dati oggettivi confacenti e può farsi richiamo alle tabelle di cui alle pagg.
2-3 della citazione.
Va quindi emessa sentenza di condanna della convenuta al pagamento di € 23.664,39 per indennità di occupazione fino al giugno del 2024; oltre a maggior somma (come richiesta) di € 285,65 mensili da luglio del 2024 e fino al rilascio;
con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/2014
(valore indeterminabile;
valori minimi e ridotti per la effettiva consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –nella contumacia della convenuta e in composizione monocratica- nella causa civile iscritta al n° 30761/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• condanna ( ) al rilascio -in favore di Controparte_1 C.F._1
parte attorea- dell'immobile sito in Roma alla via Flavio Stilicone n. 179, Scala D,
Piano 5, Int. 16A; a tal fine fissa la data del 30/1/2026;
• condanna la convenuta al pagamento -in favore di parte attorea- di € 23.664,39 per indennità di occupazione fino al giugno del 2024; oltre a maggior somma pagina 4 di 5 (come richiesta) di € 285,65 mensili da luglio del 2024 e fino al rilascio;
con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute da parte attorea, liquidate in € 2.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato e di spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 24/10/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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