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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2551/2021 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Grazia Basile, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- Ricorrente
CONTRO
, nato in [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto.
_______________________________________________________________
Oggetto: IO. Tribunale di Catania - Prima sezione civile 2
_______________________________________________________________ Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025, sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente,
previa assegnazione del termine ridotto a giorni 20 (venti) per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/02/2021, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio da ella contratto l'08.07.2004, in Misterbianco,
con , dalla unione con il quale sono nati i figli (il 13.08. Controparte_2 Persona_1
2004) e (il 06.06.2009). CP_2
La ricorrente ha dedotto che, a causa dell'intollerabilità dell'unione coniugale, il
Tribunale di Catania, con decreto n. 1609/2019 cron. del 07.05.2019, aveva omologato le condizioni della loro separazione consensuale e che quest'ultimi non si erano più riconciliati,
essendo pertanto trascorso il periodo prescritto dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio.
Ha chiesto, quindi, l'affidamento esclusivo a sé di e - all'epoca Persona_1 CP_2
entrambi minorenni - l'assegnazione della casa coniugale e l'onere per il resistente di versarle un assegno mensile pari a € 600,00 per mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50 %
delle spese straordinarie.
Nonostante la notifica, non si è costituito, né è comparso all'udienza Controparte_1
presidenziale del 13.07.2022 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - e neppure ha inteso costituirsi nella successiva fase prettamente contenziosa.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 13.07.2022, attesa la notevole distanza geografica del resistente (trasferitosi a Bogotà per ragioni di lavoro) e la sua assenza fisica dal territorio Tribunale di Catania - Prima sezione civile 3
_______________________________________________________________ italiano per gran parte dell'anno, è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, con collocazione presso la stessa e facoltà per il padre di frequentarli - anche per più giorni consecutivi - nei periodi trascorsi in Sicilia, con il solo onere di garantire un congruo preavviso.
Quindi la causa, sulla base della documentazione acquisita, senza altra attività istruttoria
è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente
[...]
, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. CP_1
2), lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio
2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi - a decorrere dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati - risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 1609/2019, reso dal Tribunale di
Catania il 07.05.2019 nel procedimento recante R.G. n. 19671/2017.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra le parti.
Quanto al regime di affidamento di - ad oggi ancora minorenne, avendo CP_2
nelle more del giudizio raggiunto la maggiore età - in difetto di elementi di novità (non Per_1
allegati dalla ricorrente, né emersi nel corso del giudizio), non può che trovare conferma Tribunale di Catania - Prima sezione civile 4
_______________________________________________________________ quanto già disposto con la citata ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 13.07.2022, evidenziandosi al riguardo che la deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso trova nella fattispecie giustificazione nell'obiettiva distanza geografica del padre, che mal si concilia con le esigenze sottese ad gestione condivisa, potendo pregiudicare la celerità delle decisioni da assumere nell'interesse del minore;
del resto, la scelta processuale del resistente di restare contumace è
indicativa della mancata rivendicazione, da parte dello stesso, del suo diritto ad esercitare il ruolo genitoriale, tant'è che la ricorrente ha dedotto di essersi sempre occupata in via esclusiva di tutte le esigenze della prole.
Affidato in via esclusiva alla madre, va collocato presso quest'ultima, con CP_2
la quale ha sempre convissuto.
In conseguenza di ciò la casa coniugale - che, com'è noto mira, ad assicurare alla prole di mantenere l'habitat in cui è cresciuta - deve restare assegnata alla sig.ra . Pt_1
Anche in punto di regolamentazione degli incontri con il padre, in continuità con quanto disposto in sede presidenziale, il potrà vedere e tenere con sé CP_1 CP_2
previo avviso, ogni volta che farà rientro in Sicilia.
Per quanto concerne, infine, il contributo al mantenimento dei figli dovuto dal
, occorre subito evidenziare che ha già compiuto 21 anni e che la CP_1 Persona_1
ricorrente non ha dedotto alcunché in merito alla mancanza di indipendenza economica della figlia, nulla essendo dato sapere in ordine all'impegno di quest'ultima nella formazione universitaria o della sua ricerca di un impiego professionale, circostanze, queste, idonee a vincere la presunzione all'idoneità al reddito e, di conseguenza, atte a giustificare la permanenza dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Tribunale di Catania - Prima sezione civile 5
_______________________________________________________________ Orbene, la più recente giurisprudenza di legittimità, muovendo dal presupposto che al raggiungimento della maggiore età del figlio se ne presume l'idoneità al conseguimento del reddito e valorizzando il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, ha statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori sino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando successivamente la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto (cfr Cassazione civile sez. I, 08/05/2025, n.12121).
In buona sostanza, raggiunta la maggiore età, si presume dunque l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie (in base alle concrete circostanze del caso) che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
La ricorrente, sentita all'udienza del 22.11.2022, ha dichiarato che la figlia all'epoca aveva compiuto diciotto anni e che frequentava il liceo artistico, ma tale affermazione, oggi,
in assenza di richieste istruttorie o produzioni documentali idonee a dimostrare la perdurante e incolpevole mancanza dell'autosufficienza economica della ragazza, non è sufficiente per l'accoglimento della domanda di contribuzione economica a carico del padre, che va pertanto dichiarato non più tenuto al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il pregresso quanto disposto in sede presidenziale.
Per quanto riguarda invece ancora minorenne, tenuto conto del modesto CP_2
reddito che la ha dichiarato di ricavare dallo svolgimento dell'attività di badante, Pt_1
appare congruo determinare - sempre con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza - in € 350,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto dal per il CP_1 Tribunale di Catania - Prima sezione civile 6
_______________________________________________________________ mantenimento del figlio oltre 50% delle spese straordinarie. CP_2
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Misterbianco in data 08.07.2004, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Misterbianco
dell'anno 2004, al N. 28 della Parte I.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Misterbianco di procedere all'annotazione della presente sentenza;
AFFIDA il figlio minorenne in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la CP_2
stessa e regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre come in parte motiva;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Misterbianco, Corso Martiri Di V. Fani n. 155 alla ricorrente;
di contribuire al mantenimento del figlio versando a Parte_2 CP_2
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
Dichiara non più tenuto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Controparte_1
sentenza, al mantenimento della figlia Persona_1
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu