TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Mario Venditti Presidente
- dott. Giulio Bovicelli Giudice
- dott.ssa Cristina Nicolò Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2289/2021, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in P.IVA_1
Roma, Via Cicerone n. 66 presso lo studio dell'Avv. CARLO SANVITALE che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. MONICA LOZZI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC
; Email_1
Oggetto: querela di falso incidentale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 7.2.2025 e in data
10.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio incidentale per querela di falso si innesta nell'ambito del procedimento R.G.
2289/2021, introdotto dinanzi a questo Tribunale di Grosseto, da e la Parte_1 [...]
- che hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza dirigenziale n. Parte_2
516 registrata il 22.7.2021- nei confronti del . Controparte_1
Per quel che qui più rileva occorre allora rilevare che in quel procedimento all'udienza del 18.1.2023
parte ricorrente proponeva personalmente querela di falso del verbale di accertamento o contestazione datato 26/7/2016, redatto dal Dr. Persona_1
Con note del 10.1.2023 il , contestava le note difensive e rappresentava, alla luce Controparte_1
della proposta querela di falso, l'intenzione dell'Ente di avvalersi del documento nel giudizio.
A ciò ha fatto seguito il decreto del 7.3.2023 con il quale veniva fissata l'udienza per gli adempimenti di cui all'art. 221 c.p.c.
Alla successiva udienza del 16.6.2023 il giudice, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.,
consegnava i documenti nelle mani del cancelliere affinché provvedesse alla custodia in cassaforte,
previa apposizione delle sottoscrizioni da parte del giudice, del PM e del cancelliere stesso e all'esito veniva disposto un rinvio per procedere all'escussione del teste . Testimone_1
All'udienza del 28.11.2023 veniva escusso il teste e disposto un rinvio per sentire l'ulteriore teste
Persona_1
All'udienza del 16.4.2024 si procedeva all'escussione del teste e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'11.2.2025, all'esito dello scambio di note scritte la causa veniva riservata al
Collegio.
*****
La querela di falso proposta dai ricorrenti deve essere respinta in quanto inammissibile.
Nell'esame della querela proposta occorre, invero “tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra:
a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità
della dichiarazione medesima. I primi due concetti attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo
contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione
grafica. L'autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il
sottoscrittore attribuisce a sé stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come
sottoscrittore. La genuinità attiene invece più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è
la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella
formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne
è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo invece nella modificazione
delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione. Veridicità della dichiarazione
è, infine, ancora diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la «verità del documento» nei sensi detti e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni
manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo
attraverso cui esse sono manifestate. Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come
credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma […] Per restare sul piano delle
puntualizzazioni lessicali, va ora detto che, per converso, il concetto di falsità del documento può investire
tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo
caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione
falsa nel suo contenuto […]. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario
vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità
del documento e alla veridicità del suo contenuto. Occorre, infatti, tener presente che la principale caratteristica
della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento
a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba
riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 cod. civ.. Il che significa anche
che essa investe — e si rende necessaria in quanto si tratti di investire — l'efficacia probatoria dell'atto
pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) «nei rispettivi limiti di operatività» (Cass.
n. 47 del 11/01/1988). Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere
necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico
ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso:
art. 2700 cod. civ.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di
ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza.
Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è
oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione:
poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di
base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela
di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14/05/2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del
13/04/1987; n. 3042 del 04/05/1983; n. 2857 del 18/05/1979; n. 534 del 06/02/1978) […]. Nel caso, dunque,
della scrittura privata riconosciuta, o non disconosciuta, la querela di falso è (l'unico) rimedio volto (e idoneo)
ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore;
ad escludere cioè che la sua apparenza
corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo
stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente
autore. Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità
intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987, cit., cui adde Cass n. 2284
del 19/03/1996; n. 2483 del 09/04/1986; n. 1224 del 19/02/1980) ovvero un mero errore materiale che non
incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626 del 18/09/2020; n. 8925 del 02/07/2001; n.
6375 del 25/11/1982) o per denunziare una violazione fiscale (Cass. n. 5515 del 27/10/1984), fatti tutti
suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova" (Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18328 del
2022).
La querela di falso è, dunque, esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (cfr. anche Cass. n.
35649/2022 che richiama Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 14/05/2019).
Su questa scorta deve allora osservarsi che, con la querela promossa, i ricorrenti hanno espressamente impugnato di falso il verbale di Accertamento e Contestazione Violazioni
Amministrative del 26.7.2016 del Controparte_2
luoghi di lavoro, nella parte in cui si dà atto “il sottoscritto dr
[...] Persona_1
del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Toscana sud est operativa di a seguito
[...] CP_1
della delega ricevuta […] dopo aver esaminato la documentazione acquisita nel corso dei sopralluoghi, hanno
accertato quanto segue […]”, nonché che “il prodotto…..denominato era messo in commercio senza Per_2
trasmettere la scheda di dati di sicurezza (SDS) relativa”
Pur evocando la non genuinità del verbale, invero, i ricorrenti non allegano in alcun modo che il verbale di contestazione sia stato oggetto di contraffazioni o alterazioni (con formazione ex novo del documento, in modo tale da apparire formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore o in data o in luogo diverso da quello vero, ovvero con modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione).
Quello che invero, effettivamente, risulta aver contestato parte ricorrente con la querela dispiegata
è, dunque, soltanto, il contenuto intrinseco della dichiarazione contenuta nel verbale citato, che è
stata quindi censurata solo nel suo significato e non anche nel suo significante, che è il mezzo attraverso cui l'affermazione stessa si manifesta
Come detto, però, deve escludersi l'ammissibilità della querela di falso per contestare la veridicità
intrinseca delle dichiarazioni rese, giacché l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza,
che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti.
La querela di falso va, dunque, rigettata con le pronunce consequenziali ex art. 226 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore indeterminabile della controversia tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la querela di falso;
2) ordina la restituzione del documento fatto oggetto della querela previa menzione sullo stesso, a cura della cancelleria, della presente sentenza;
3) condanna i ricorrenti al pagamento della pena pecuniaria pari ad € 20,00;
4) Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio incidentale in favore del che si liquidano in € 3.800,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott. Mario Venditti Presidente
- dott. Giulio Bovicelli Giudice
- dott.ssa Cristina Nicolò Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2289/2021, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in P.IVA_1
Roma, Via Cicerone n. 66 presso lo studio dell'Avv. CARLO SANVITALE che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. MONICA LOZZI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC
; Email_1
Oggetto: querela di falso incidentale;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 7.2.2025 e in data
10.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio incidentale per querela di falso si innesta nell'ambito del procedimento R.G.
2289/2021, introdotto dinanzi a questo Tribunale di Grosseto, da e la Parte_1 [...]
- che hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza dirigenziale n. Parte_2
516 registrata il 22.7.2021- nei confronti del . Controparte_1
Per quel che qui più rileva occorre allora rilevare che in quel procedimento all'udienza del 18.1.2023
parte ricorrente proponeva personalmente querela di falso del verbale di accertamento o contestazione datato 26/7/2016, redatto dal Dr. Persona_1
Con note del 10.1.2023 il , contestava le note difensive e rappresentava, alla luce Controparte_1
della proposta querela di falso, l'intenzione dell'Ente di avvalersi del documento nel giudizio.
A ciò ha fatto seguito il decreto del 7.3.2023 con il quale veniva fissata l'udienza per gli adempimenti di cui all'art. 221 c.p.c.
Alla successiva udienza del 16.6.2023 il giudice, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.,
consegnava i documenti nelle mani del cancelliere affinché provvedesse alla custodia in cassaforte,
previa apposizione delle sottoscrizioni da parte del giudice, del PM e del cancelliere stesso e all'esito veniva disposto un rinvio per procedere all'escussione del teste . Testimone_1
All'udienza del 28.11.2023 veniva escusso il teste e disposto un rinvio per sentire l'ulteriore teste
Persona_1
All'udienza del 16.4.2024 si procedeva all'escussione del teste e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'11.2.2025, all'esito dello scambio di note scritte la causa veniva riservata al
Collegio.
*****
La querela di falso proposta dai ricorrenti deve essere respinta in quanto inammissibile.
Nell'esame della querela proposta occorre, invero “tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra:
a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità
della dichiarazione medesima. I primi due concetti attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo
contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione
grafica. L'autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il
sottoscrittore attribuisce a sé stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come
sottoscrittore. La genuinità attiene invece più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è
la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella
formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne
è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo invece nella modificazione
delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione. Veridicità della dichiarazione
è, infine, ancora diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la «verità del documento» nei sensi detti e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni
manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo
attraverso cui esse sono manifestate. Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come
credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma […] Per restare sul piano delle
puntualizzazioni lessicali, va ora detto che, per converso, il concetto di falsità del documento può investire
tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo
caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione
falsa nel suo contenuto […]. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario
vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità
del documento e alla veridicità del suo contenuto. Occorre, infatti, tener presente che la principale caratteristica
della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento
a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba
riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 cod. civ.. Il che significa anche
che essa investe — e si rende necessaria in quanto si tratti di investire — l'efficacia probatoria dell'atto
pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) «nei rispettivi limiti di operatività» (Cass.
n. 47 del 11/01/1988). Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere
necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico
ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso:
art. 2700 cod. civ.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di
ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza.
Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è
oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione:
poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di
base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela
di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14/05/2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del
13/04/1987; n. 3042 del 04/05/1983; n. 2857 del 18/05/1979; n. 534 del 06/02/1978) […]. Nel caso, dunque,
della scrittura privata riconosciuta, o non disconosciuta, la querela di falso è (l'unico) rimedio volto (e idoneo)
ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore;
ad escludere cioè che la sua apparenza
corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo
stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente
autore. Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità
intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987, cit., cui adde Cass n. 2284
del 19/03/1996; n. 2483 del 09/04/1986; n. 1224 del 19/02/1980) ovvero un mero errore materiale che non
incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626 del 18/09/2020; n. 8925 del 02/07/2001; n.
6375 del 25/11/1982) o per denunziare una violazione fiscale (Cass. n. 5515 del 27/10/1984), fatti tutti
suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova" (Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18328 del
2022).
La querela di falso è, dunque, esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (cfr. anche Cass. n.
35649/2022 che richiama Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020; v. anche Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 14/05/2019).
Su questa scorta deve allora osservarsi che, con la querela promossa, i ricorrenti hanno espressamente impugnato di falso il verbale di Accertamento e Contestazione Violazioni
Amministrative del 26.7.2016 del Controparte_2
luoghi di lavoro, nella parte in cui si dà atto “il sottoscritto dr
[...] Persona_1
del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Toscana sud est operativa di a seguito
[...] CP_1
della delega ricevuta […] dopo aver esaminato la documentazione acquisita nel corso dei sopralluoghi, hanno
accertato quanto segue […]”, nonché che “il prodotto…..denominato era messo in commercio senza Per_2
trasmettere la scheda di dati di sicurezza (SDS) relativa”
Pur evocando la non genuinità del verbale, invero, i ricorrenti non allegano in alcun modo che il verbale di contestazione sia stato oggetto di contraffazioni o alterazioni (con formazione ex novo del documento, in modo tale da apparire formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore o in data o in luogo diverso da quello vero, ovvero con modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione).
Quello che invero, effettivamente, risulta aver contestato parte ricorrente con la querela dispiegata
è, dunque, soltanto, il contenuto intrinseco della dichiarazione contenuta nel verbale citato, che è
stata quindi censurata solo nel suo significato e non anche nel suo significante, che è il mezzo attraverso cui l'affermazione stessa si manifesta
Come detto, però, deve escludersi l'ammissibilità della querela di falso per contestare la veridicità
intrinseca delle dichiarazioni rese, giacché l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza,
che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti.
La querela di falso va, dunque, rigettata con le pronunce consequenziali ex art. 226 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore indeterminabile della controversia tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la querela di falso;
2) ordina la restituzione del documento fatto oggetto della querela previa menzione sullo stesso, a cura della cancelleria, della presente sentenza;
3) condanna i ricorrenti al pagamento della pena pecuniaria pari ad € 20,00;
4) Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio incidentale in favore del che si liquidano in € 3.800,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Cristina Nicolo' dott. Mario Venditti