TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/08/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 530 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 530/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosalinda Paolini, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sabrina CP_1 C.F._2
Ciarrocchi, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio Via Simonetti, n. 70, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.04.2025, chiedeva la dichiarazione Parte_1 di cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio contratto con CP_2
[...
[...] , in data 27.07.2014 a Massignano, trascritto nel registro degli atti dello Stato civile del
[...] medesimo Comune con Atto n. 3, Parte I, Serie , Ufficio 1, Anno 2014.
La ricorrente, a sostegno della domanda e per quanto di interesse in questa sede, rappresentava che:
- dall'unione coniugale era nato, in data 05.08.2015, ; CP_3
- il Tribunale di Fermo con sentenza n. 112/2024 del 18.07.2024, pubblicata in data
20.07.2024, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e omologato le condizioni concordate tra loro, inerenti alla prole e ai rapporti economici relativi alle parti;
- vi erano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio attesa la mancata riconciliazione delle parti.
La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) La casa coniugale sita in Massignano (AP), C.da Montecantino 95/B, di proprietà della sig.ra
, viene assegnata alla moglie (C.F. ) nata Parte_1 Parte_1 C.F._1 il 28.09.1982 in Bologna e residente in [...] C.da Montecantino 95/B, con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il minore manterrà la residenza con la madre e presso la detta abitazione.
2)Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da garantire un rapporto CP_3 equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e consentire allo stesso di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. La responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie stesse;
3) la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione potrà essere esercitata separatamente.
4) Il minore vivrà in maniera alternata con la madre e con il padre spostandosi nelle rispettive abitazioni dei genitori secondo la seguente turnazione bisettimanale:
2 -il tutto salvo diversa esigenza dei genitori o del bambino medesimo, restando in ogni caso le parti libere di stabilire di comune accordo modalità e tempi di collocazione diversi;
-ciascun genitore provvederà ad accompagnare il minore a scuola o alle attività extrascolastiche nel giorno in cui il bambino sarà presso di lui;
5) Quanto alle festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale con la seguente organizzazione: il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio. Le vacanze pasquali, dal giorno di chiusura delle scuole al giorno di riapertura ad anni alterni con il padre e con la madre l'anno successivo (salvo diversi accordi);
6) durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi, con pernottamento, in un periodo da individuare concordemente tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Le altre festività infrasettimanali seguiranno il criterio degli anni alterni;
inoltre, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso;
7) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui lo stesso abiterà presso di lui, provvedendo anche all'acquisto paritario di abbigliamento, scarpe, corredo scolastico ordinario, farmaci, spese di trasporto, ecc.. ;
L'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
8)le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e la individuazione e regolamentazione delle stesse dovrà essere quella di cui alla premessa del presente atto.
9) i genitori avranno l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura.”
, costituitosi in giudizio, dava atto del raggiungimento di un accordo tra le CP_1 parti in ordine alle condizioni di divorzio.
All' udienza di prima comparizione del 10.07.2025, venivano liberamente sentite le parti, personalmente comparse, le quali rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.07.2014 tra i SIg.ri e in Massignano (AP), matrimonio trascritto presso Parte_1 CP_1 il Comune di Massignano, anno 2014, Numero 3, parte I, Ufficio 1;
2) La casa coniugale sita in Massignano (AP), C.da Montecantino 95/B, di proprietà della sig.ra
, viene assegnata alla moglie (C.F. ) nata Parte_1 Parte_1 C.F._1 il 28.09.1982 in Bologna e residente in [...] C.da Montecantino 95/B, con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il SI. si è già trasferito in un'altra abitazione stabilendosi in una zona limitrofa. Le parti si CP_1 obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura;
3 3) Il minore manterrà la residenza e la collocazione privilegiata con la madre e presso la detta abitazione sita in Massignano (AP), C.da Montecantino 95/B.
4) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da garantire un rapporto CP_3 equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e consentire allo stesso di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Si concorda, pertanto, che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
5) la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione potrà essere esercitata separatamente nei rispettivi periodi di turnazione.
6) Il minore vivrà in maniera alternata con la madre e con il padre spostandosi nelle rispettive abitazioni dei genitori secondo la seguente turnazione bisettimanale:
Lunedì madre
Martedì padre
Mercoledì Padre
Giovedì Madre
Venerdì Madre
Sabato Madre
Domenica Madre
Lunedì Padre
Martedì Madre
Mercoledì Madre
Giovedì Madre
Venerdì Padre
Sabato Padre
Domenica Padre
7) il tutto salvo diversa esigenza dei genitori o del bambino medesimo, restando in ogni caso le parti libere di stabilire di comune accordo modalità e tempi di collocazione diversi;
8) ciascun genitore provvederà ad accompagnare il minore a scuola o alle attività extrascolastiche nel giorno in cui il bambino sarà presso di lui;
9) Quanto alle festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale con la seguente organizzazione: il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio. Le vacanze pasquali, dal giorno di chiusura delle scuole al giorno di riapertura ad anni alterni con il padre e con la madre l'anno successivo (salvo diversi accordi);
4 10) durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi, con pernottamento, in un periodo da individuare concordemente tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Le altre festività infrasettimanali seguiranno il criterio degli anni alterni;
inoltre, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso;
11) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui lo stesso abiterà presso di lui, provvedendo anche all'acquisto paritario di abbigliamento, scarpe, corredo scolastico ordinario, farmaci, spese di trasporto, ecc.. Si concorda di non procedere a stabilire un assegno perequativo;
12) assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
13) spese straordinarie per il figlio, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% - come stabilito dal Protocollo Distrettuale “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia” siglato in data 10/07/2024 e recepito dal Tribunale di Fermo, che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia dai rispettivi difensori;
14) la SI.ra dà atto della volontà di rimettere la querela sporta in data 26.01.2024 e Pt_1 corrispondente al proc. penale N.227/2024, eventualmente rilasciando procura speciale al suo difensore, entro e non oltre 10 giorni dopo l'udienza del 10.07.2025 o dalla successiva udienza (o successive udienze) che dovesse essere fissata per qualunque ragione da intendersi in ogni caso che il termine decorrerà dall'udienza in cui le parti avranno manifestato la volontà di sciogliere il matrimonio alle condizioni di cui al presente atto ed il Tribunale trattenga la causa in decisione. Il sig. si impegna ad accettare la rimessone di querela;
CP_1
15) I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento.
16) I coniugi dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello economico patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale;
17) In virtù degli accordi così raggiunti dalle parti, finalizzati alla bonaria soluzione della vertenza, i difensori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 della Nuova Legge
Professionale, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
All'esito, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473- bis.21 c.p.c..
* * *
La domanda svolta dalle parti tesa ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù della sentenza del Tribunale di Fermo n. 112/2024 del 18.07.2024, pubblicata in data
5 20.07.2024, divenuta definitiva, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Quanto alle domande inerenti all'assegnazione della casa coniugale, nonché all'affidamento, al collocamento, al mantenimento ed al diritto di visita del figlio minore, il
Collegio rileva come le stesse non siano contrarie all'ordine pubblico e a norme imperative e siano conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Collegio, infine, prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai nn. 14-17 sopra riportate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni del divorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 530/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, in data 27.07.2014, a Massignano, trascritto negli atti dello Stato civile del CP_1 medesimo Comune;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Massignano (AP) - Atto n. 3, Parte I, Serie , Ufficio 1, Anno 2014;
3. dispone che le condizioni di divorzio concernenti l'assegnazione della casa coniugale, nonché l'affidamento, il collocamento, il mantenimento ed il diritto di visita del figlio minore siano quelle di cui ai nn.
2-13 della parte motiva, da intendersi ivi CP_3 integralmente trascritte;
4. dà atto delle condizioni di divorzio di cui ai nn. 14-17 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
6 5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 530/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosalinda Paolini, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sabrina CP_1 C.F._2
Ciarrocchi, elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio Via Simonetti, n. 70, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.04.2025, chiedeva la dichiarazione Parte_1 di cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio contratto con CP_2
[...
[...] , in data 27.07.2014 a Massignano, trascritto nel registro degli atti dello Stato civile del
[...] medesimo Comune con Atto n. 3, Parte I, Serie , Ufficio 1, Anno 2014.
La ricorrente, a sostegno della domanda e per quanto di interesse in questa sede, rappresentava che:
- dall'unione coniugale era nato, in data 05.08.2015, ; CP_3
- il Tribunale di Fermo con sentenza n. 112/2024 del 18.07.2024, pubblicata in data
20.07.2024, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e omologato le condizioni concordate tra loro, inerenti alla prole e ai rapporti economici relativi alle parti;
- vi erano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio attesa la mancata riconciliazione delle parti.
La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) La casa coniugale sita in Massignano (AP), C.da Montecantino 95/B, di proprietà della sig.ra
, viene assegnata alla moglie (C.F. ) nata Parte_1 Parte_1 C.F._1 il 28.09.1982 in Bologna e residente in [...] C.da Montecantino 95/B, con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il minore manterrà la residenza con la madre e presso la detta abitazione.
2)Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da garantire un rapporto CP_3 equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e consentire allo stesso di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. La responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie stesse;
3) la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione potrà essere esercitata separatamente.
4) Il minore vivrà in maniera alternata con la madre e con il padre spostandosi nelle rispettive abitazioni dei genitori secondo la seguente turnazione bisettimanale:
2 -il tutto salvo diversa esigenza dei genitori o del bambino medesimo, restando in ogni caso le parti libere di stabilire di comune accordo modalità e tempi di collocazione diversi;
-ciascun genitore provvederà ad accompagnare il minore a scuola o alle attività extrascolastiche nel giorno in cui il bambino sarà presso di lui;
5) Quanto alle festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale con la seguente organizzazione: il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio. Le vacanze pasquali, dal giorno di chiusura delle scuole al giorno di riapertura ad anni alterni con il padre e con la madre l'anno successivo (salvo diversi accordi);
6) durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi, con pernottamento, in un periodo da individuare concordemente tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Le altre festività infrasettimanali seguiranno il criterio degli anni alterni;
inoltre, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso;
7) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui lo stesso abiterà presso di lui, provvedendo anche all'acquisto paritario di abbigliamento, scarpe, corredo scolastico ordinario, farmaci, spese di trasporto, ecc.. ;
L'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
8)le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e la individuazione e regolamentazione delle stesse dovrà essere quella di cui alla premessa del presente atto.
9) i genitori avranno l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura.”
, costituitosi in giudizio, dava atto del raggiungimento di un accordo tra le CP_1 parti in ordine alle condizioni di divorzio.
All' udienza di prima comparizione del 10.07.2025, venivano liberamente sentite le parti, personalmente comparse, le quali rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.07.2014 tra i SIg.ri e in Massignano (AP), matrimonio trascritto presso Parte_1 CP_1 il Comune di Massignano, anno 2014, Numero 3, parte I, Ufficio 1;
2) La casa coniugale sita in Massignano (AP), C.da Montecantino 95/B, di proprietà della sig.ra
, viene assegnata alla moglie (C.F. ) nata Parte_1 Parte_1 C.F._1 il 28.09.1982 in Bologna e residente in [...] C.da Montecantino 95/B, con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il SI. si è già trasferito in un'altra abitazione stabilendosi in una zona limitrofa. Le parti si CP_1 obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura;
3 3) Il minore manterrà la residenza e la collocazione privilegiata con la madre e presso la detta abitazione sita in Massignano (AP), C.da Montecantino 95/B.
4) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da garantire un rapporto CP_3 equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e consentire allo stesso di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Si concorda, pertanto, che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
5) la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione potrà essere esercitata separatamente nei rispettivi periodi di turnazione.
6) Il minore vivrà in maniera alternata con la madre e con il padre spostandosi nelle rispettive abitazioni dei genitori secondo la seguente turnazione bisettimanale:
Lunedì madre
Martedì padre
Mercoledì Padre
Giovedì Madre
Venerdì Madre
Sabato Madre
Domenica Madre
Lunedì Padre
Martedì Madre
Mercoledì Madre
Giovedì Madre
Venerdì Padre
Sabato Padre
Domenica Padre
7) il tutto salvo diversa esigenza dei genitori o del bambino medesimo, restando in ogni caso le parti libere di stabilire di comune accordo modalità e tempi di collocazione diversi;
8) ciascun genitore provvederà ad accompagnare il minore a scuola o alle attività extrascolastiche nel giorno in cui il bambino sarà presso di lui;
9) Quanto alle festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale con la seguente organizzazione: il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio. Le vacanze pasquali, dal giorno di chiusura delle scuole al giorno di riapertura ad anni alterni con il padre e con la madre l'anno successivo (salvo diversi accordi);
4 10) durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi, con pernottamento, in un periodo da individuare concordemente tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi periodi di ferie, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Le altre festività infrasettimanali seguiranno il criterio degli anni alterni;
inoltre, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso;
11) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il periodo in cui lo stesso abiterà presso di lui, provvedendo anche all'acquisto paritario di abbigliamento, scarpe, corredo scolastico ordinario, farmaci, spese di trasporto, ecc.. Si concorda di non procedere a stabilire un assegno perequativo;
12) assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
13) spese straordinarie per il figlio, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% - come stabilito dal Protocollo Distrettuale “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia” siglato in data 10/07/2024 e recepito dal Tribunale di Fermo, che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia dai rispettivi difensori;
14) la SI.ra dà atto della volontà di rimettere la querela sporta in data 26.01.2024 e Pt_1 corrispondente al proc. penale N.227/2024, eventualmente rilasciando procura speciale al suo difensore, entro e non oltre 10 giorni dopo l'udienza del 10.07.2025 o dalla successiva udienza (o successive udienze) che dovesse essere fissata per qualunque ragione da intendersi in ogni caso che il termine decorrerà dall'udienza in cui le parti avranno manifestato la volontà di sciogliere il matrimonio alle condizioni di cui al presente atto ed il Tribunale trattenga la causa in decisione. Il sig. si impegna ad accettare la rimessone di querela;
CP_1
15) I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento.
16) I coniugi dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello economico patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale;
17) In virtù degli accordi così raggiunti dalle parti, finalizzati alla bonaria soluzione della vertenza, i difensori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13 della Nuova Legge
Professionale, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
All'esito, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473- bis.21 c.p.c..
* * *
La domanda svolta dalle parti tesa ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù della sentenza del Tribunale di Fermo n. 112/2024 del 18.07.2024, pubblicata in data
5 20.07.2024, divenuta definitiva, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Quanto alle domande inerenti all'assegnazione della casa coniugale, nonché all'affidamento, al collocamento, al mantenimento ed al diritto di visita del figlio minore, il
Collegio rileva come le stesse non siano contrarie all'ordine pubblico e a norme imperative e siano conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Collegio, infine, prende atto delle ulteriori condizioni di cui ai nn. 14-17 sopra riportate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni del divorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 530/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, in data 27.07.2014, a Massignano, trascritto negli atti dello Stato civile del CP_1 medesimo Comune;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Massignano (AP) - Atto n. 3, Parte I, Serie , Ufficio 1, Anno 2014;
3. dispone che le condizioni di divorzio concernenti l'assegnazione della casa coniugale, nonché l'affidamento, il collocamento, il mantenimento ed il diritto di visita del figlio minore siano quelle di cui ai nn.
2-13 della parte motiva, da intendersi ivi CP_3 integralmente trascritte;
4. dà atto delle condizioni di divorzio di cui ai nn. 14-17 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
6 5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
7