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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11711/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Arnaldo Todisco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. Controparte_1
e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Morrone
RESISTENTE
E in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2023, proponeva impugnativa avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120239000681847000, notificata in data 11.9.2023, limitatamente al seguente avviso di addebito n.: -37120160000669843000, inerente a contributi I.V.S. per anno
2015, per un importo di euro 2.677,24.
Ella deduceva la mancata notifica dell'avviso summenzionato e la violazione dell'art. 50 DPR 672-
1973.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“1) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'avviso di addebito a fondamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica secondo modalità di legge;
e per effetto
2) Accertare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento;
3) Dichiarare la responsabilità dei resistenti per aver azionato illegittimo procedimento;
- Con vittoria di pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore per fattone anticipo”.
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al ricorso Controparte_1 CP_2
con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Non si costituiva in giudizio la nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e pertanto CP_3
se ne dichiara la contumacia.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
3 Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente
Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per
180 gg dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l. 76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
4 Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva sia per i vizi di merito sia per quelli formali.
Residua, quindi, la legittimazione passiva della convenuta perché, in quanto titolare della CP_4 procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
Deve essere dichiarato, invece, il difetto di legittimazione passiva della poiché il giudizio ha CP_3
ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che l'avviso di addebito n. 37120160000669843000 è stato notificato in data 12.4.2016 e, successivamente, è stato contenuto nel preavviso di fermo amministrativo n. 07180201600041433000 notificato in data 24.2.2017. In seguito, l'avviso in questione è stato oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 30/4/2019
(prot. W-2019043001350701). Al riguardo, come eccepito in memoria dall' Controparte_1
“la Suprema Corte con la sentenza n.9221/2024 dell'8.4.2024 ha ribadito il principio di diritto secondo cui la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi configura un riconoscimento del debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione trattandosi di atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che richiede in chi lo compie la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito e non una specifica intenzione ricognitiva”.
L'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato comporta il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria nei confronti dell' e Controparte_1 dell' , mentre non sono dovute nei confronti della ttesa la sua contumacia. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
5 - Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano in CP_2
euro 886,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Nulla per le spese nei confronti della CP_3
Aversa, 5.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11711/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Arnaldo Todisco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. Controparte_1
e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Morrone
RESISTENTE
E in persona del Presidente legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2023, proponeva impugnativa avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120239000681847000, notificata in data 11.9.2023, limitatamente al seguente avviso di addebito n.: -37120160000669843000, inerente a contributi I.V.S. per anno
2015, per un importo di euro 2.677,24.
Ella deduceva la mancata notifica dell'avviso summenzionato e la violazione dell'art. 50 DPR 672-
1973.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“1) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'avviso di addebito a fondamento dell'intimazione di pagamento per omessa notifica secondo modalità di legge;
e per effetto
2) Accertare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento;
3) Dichiarare la responsabilità dei resistenti per aver azionato illegittimo procedimento;
- Con vittoria di pagamento di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore per fattone anticipo”.
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al ricorso Controparte_1 CP_2
con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Non si costituiva in giudizio la nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e pertanto CP_3
se ne dichiara la contumacia.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
3 Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente
Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per
180 gg dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18 d.l. 76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
4 Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva sia per i vizi di merito sia per quelli formali.
Residua, quindi, la legittimazione passiva della convenuta perché, in quanto titolare della CP_4 procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
Deve essere dichiarato, invece, il difetto di legittimazione passiva della poiché il giudizio ha CP_3
ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che l'avviso di addebito n. 37120160000669843000 è stato notificato in data 12.4.2016 e, successivamente, è stato contenuto nel preavviso di fermo amministrativo n. 07180201600041433000 notificato in data 24.2.2017. In seguito, l'avviso in questione è stato oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 30/4/2019
(prot. W-2019043001350701). Al riguardo, come eccepito in memoria dall' Controparte_1
“la Suprema Corte con la sentenza n.9221/2024 dell'8.4.2024 ha ribadito il principio di diritto secondo cui la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi configura un riconoscimento del debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione trattandosi di atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che richiede in chi lo compie la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito e non una specifica intenzione ricognitiva”.
L'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato comporta il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria nei confronti dell' e Controparte_1 dell' , mentre non sono dovute nei confronti della ttesa la sua contumacia. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
5 - Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano in CP_2
euro 886,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Nulla per le spese nei confronti della CP_3
Aversa, 5.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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