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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 30 MAGGIO 2025
N.R.G. 1141/2025
All'udienza del 30 maggio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:23 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 9 Aprile 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone, per il ricorrente collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per CP_1
delega dell'Avv. A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Enrica Grazioli per collegato tramite CP_2
piattaforma teams;
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:28, il G.O.P. si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:14 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,18;
Il G.O.P.
2 Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza del 30 maggio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 1141/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
3 in persona del suo Direttore, legale CP_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D. Adornato e A. M. Laganà:
E in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall' avvocato
Enrica Grazioli;
resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:14,, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 Aprile 2025, regolarmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione al credito portato dalla intimazione di pagamento N. 094 2024 90168581 65/000 notificata il 20.2.25, limitatamente al sotteso avviso di addebito N. 394 2016 0002548644 000, presuntivamente notificato il 27.10.2016 afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l' anno 2015, gestione
4 lavoratore autonomo, in carico presso la sede CP_1
di Reggio Calabria.
deduceva che il credito di cui Controparte_4
all'atto impugnato, era stato già dichiarato prescritto e, conseguentemente annullata la correlata iscrizione a ruolo, giusta Sentenza n.
941/2023, resa dall'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 1.09.2023.
Si costituiva in giudizio dando atto che il CP_1
credito portato dall'AV impugnato era stato dichiarato prescritto con la sentenza citata in ricorso, deduceva, tuttavia, la tardività dell'opposizione e la responsabilità di che, CP_2
avrebbe dovuto dar corso alla sentenza dichiarativa della prescrizione.
Si costituiva pure deducendo la tardività CP_2
dell'opposizione, nonché il difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte la causa è stata trattenuta a sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da entrambi i resistenti.
5 Quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
Infatti, l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei
40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24
d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso, formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sempre in via preliminare, va estromesso dal giudizio il concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 24 c. 5° del D.Lges. 46/1999, avendo la
6 ricorrente dedotto questioni attinenti al merito, ovvero lo sgravio delle somme portate dalle cartelle, che, ex lege è di competenza dell'ente impositore.( cfr.Cass. SS.UU. n. 7514 dell'8 maro 2022).
Quanto al merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite del ruolo di cui all'avviso opposto, sono state dichiarate prescritte con la sentenza n. 941/2023.
La declaratoria di prescrizione del credito impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
Quanto alle spese di lite, ritenuto che le condizioni per la cancellazione del carico di ruolo opposto, erano sussistenti prima della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, si ritiene equo addivenire alla liquidazione delle stesse in ragione del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n. 5555),
7
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Estromette dal giudizio CP_2
- Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, in CP_1
favore di parte ricorrente, che, liquida in €.
1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, che, distrae in favore del procuratore antistatario.
Cosi deciso in Palmi lì 30 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott. ssa Maria D. Romeo
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 30 MAGGIO 2025
N.R.G. 1141/2025
All'udienza del 30 maggio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:23 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 9 Aprile 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone, per il ricorrente collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per CP_1
delega dell'Avv. A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Enrica Grazioli per collegato tramite CP_2
piattaforma teams;
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:28, il G.O.P. si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:14 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,18;
Il G.O.P.
2 Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza del 30 maggio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 1141/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
3 in persona del suo Direttore, legale CP_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D. Adornato e A. M. Laganà:
E in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall' avvocato
Enrica Grazioli;
resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:14,, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 Aprile 2025, regolarmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione al credito portato dalla intimazione di pagamento N. 094 2024 90168581 65/000 notificata il 20.2.25, limitatamente al sotteso avviso di addebito N. 394 2016 0002548644 000, presuntivamente notificato il 27.10.2016 afferente contributi IVS Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l' anno 2015, gestione
4 lavoratore autonomo, in carico presso la sede CP_1
di Reggio Calabria.
deduceva che il credito di cui Controparte_4
all'atto impugnato, era stato già dichiarato prescritto e, conseguentemente annullata la correlata iscrizione a ruolo, giusta Sentenza n.
941/2023, resa dall'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 1.09.2023.
Si costituiva in giudizio dando atto che il CP_1
credito portato dall'AV impugnato era stato dichiarato prescritto con la sentenza citata in ricorso, deduceva, tuttavia, la tardività dell'opposizione e la responsabilità di che, CP_2
avrebbe dovuto dar corso alla sentenza dichiarativa della prescrizione.
Si costituiva pure deducendo la tardività CP_2
dell'opposizione, nonché il difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte la causa è stata trattenuta a sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da entrambi i resistenti.
5 Quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
Infatti, l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei
40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24
d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso, formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sempre in via preliminare, va estromesso dal giudizio il concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 24 c. 5° del D.Lges. 46/1999, avendo la
6 ricorrente dedotto questioni attinenti al merito, ovvero lo sgravio delle somme portate dalle cartelle, che, ex lege è di competenza dell'ente impositore.( cfr.Cass. SS.UU. n. 7514 dell'8 maro 2022).
Quanto al merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tutte le partite del ruolo di cui all'avviso opposto, sono state dichiarate prescritte con la sentenza n. 941/2023.
La declaratoria di prescrizione del credito impedisce a questo giudice la valutazione della domanda oggetto di giudizio essendo stata eliminata la posizione di contrasto fra le parti e, di conseguenza, è venuta meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice.
Quanto alle spese di lite, ritenuto che le condizioni per la cancellazione del carico di ruolo opposto, erano sussistenti prima della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, si ritiene equo addivenire alla liquidazione delle stesse in ragione del principio della soccombenza “ virtuale” in favore di parte istante ( Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 21 marzo 2016, n. 5555),
7
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Estromette dal giudizio CP_2
- Dichiara la cessazione della materia del contendere, per le causali di cui in parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, in CP_1
favore di parte ricorrente, che, liquida in €.
1.305,50, per onorari, €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, che, distrae in favore del procuratore antistatario.
Cosi deciso in Palmi lì 30 maggio 2025.
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Dott. ssa Maria D. Romeo
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