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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30591/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 30591/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avvocatura Parte_1
Generale dello Stato come in atti.
ATTORE
E
con l'Avv. Domenico Rossi come in atti. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio Parte_1
in riassunzione essendo stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
amministrativo esponendo che era proprietario della strada di via di Crescenza aperta al transito di automezzi privati che l'Amministrazione Comunale in occasione dei lavori di consolidamento del ponte ne realizzava uno nuovo parallelo a quello esistente su un'area di esclusiva proprietà del e senza autorizzazione, per la viabilità provvisoria ma ancora utilizzato. CP_2
Ciò premesso chiedeva che fosse accertata l'acquisizione da parte del per effetto CP_3
della sua irreversibile trasformazione, dell'immobile di proprietà del con la condanna del CP_2
medesimo al risarcimento dei danni subiti per l'impossibilità per l'Ente di usufruire del CP_3
bene per i suoi fini istituzionali, e il mancato uso. si costituiva chiedendo accertarsi l'intervenuta acquisizione delle aree oggetto di CP_1
causa in capo all'Amministrazione comunale.
La domanda attrice è fondata per quanto di ragione.
pagina1 di 3 L'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dai terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno (Cass., n. 735 del 2015).
Orbene, il CTU all'esito di approfondita ed esauriente analisi alla quale si rinvia ha accertato che a)
è avvenuta l'irreversibile trasformazione dell'area occupata da per la realizzazione CP_1
del nuovo ponte in calcestruzzo i cui lavori si sono svolti dal 19/07/2001 (data di effettiva occupazione delle aree, ai primi mesi del 2004 b) nell'area occupata dal nuovo ponte, e nelle aree limitrofe, risulta impossibile per effettuare qualsivoglia ulteriore opera di modifica del CP_2
sedime o di ripristino delle condizioni originarie per propri fini istituzionali c) rispetto all'iniziale superficie strettamente afferente al ponte di nuova costruzione, ai tratti stradali di estremità e alle fasce laterali di rispetto e pertinenza stradale, l'area considerata come oggetto di trasformazione ed esclusa dalla possibilità di fruizione del suo legittimo proprietario ( ), risulti CP_2
considerevolmente più ampia (pag. 7 - 8) che Detta superficie è pari a 4.842 m2 e risulta compresa all'interno dei seguenti mappali: Foglio 210 NCEU partt. 16, 17, 573, 575, 578; CP_1
Foglio 214 NCEU partt. 4, 84, 108; che la caratterizzazione urbanistica dell'area in CP_1
oggetto è di tipo “non edificabile” e il suo valore di mercato è pari ad €/m2 10,00, risultando complessivamente pari ad € 48.420,00 (pag. 9); che nel periodo intercorso tra l'inizio dei lavori per la realizzazione del ponte in cemento armato (19/07/2001) e l'attualità, l'area oggetto di contenzioso sia stata sottratta all'utilizzo da parte del suo legittimo proprietario, in
[...]
che Applicando le disposizioni del D.P.R. Controparte_4
08/06/2001, art. 50, che prevedono che l'indennità di occupazione venga calcolata nella misura “per ogni anno pari a 1/12 del valore di esproprio dell'area” (che nel nostro caso coincide con il valore di mercato dell'area calcolato con il metodo sintetico - comparativo), si ha: € (48.420,00 / 12) * 20 = €
80.700,00 (pag. 10).
Per cui non trova conferma nella CTU quanto affermato da parte attrice ovvero che solamente una parte dell'area stimata in circa 2.388 mq può essere considerata irreversibilmente trasformata
(conclusionale in replica).
In ogni caso Il non ha formulato nei termini alcuna domanda restitutoria. CP_2
pagina2 di 3 Ne deriva che deve essere dichiarato l'acquisto da parte di dell'area indicata dalla CP_1
CTU come ricompresa all'interno dei seguenti mappali: Foglio 210 NCEU partt. CP_1
16, 17, 573, 575, 578; Foglio 214 NCEU partt. 4, 84, 108, e in essa meglio CP_1
descritta, condannandosi al risarcimento del danno come determinato dal CTU, da CP_1
intendersi in moneta attuale aoltre agli interessi legali dalla sentenza.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, non oggetto di specifica domanda (Cass.
n. 10376 del 2024).
Le spese legali liquidate come in dispositivo oltre alle spese di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal Parte_1
e per l'effetto a) Dichiara l'acquisto da parte di
[...] CP_1
dell'area indicata dalla CTU come ricompresa all'interno dei seguenti mappali: Foglio 210 NCEU
partt. 16, 17, 573, 575, 578; Foglio 214 NCEU partt. 4, 84, 108, in CP_1 CP_1
essa meglio descritta b) Condanna al pagamento in favore del CP_1 [...]
della complessiva somma di euro Parte_1
129120,00, a tiolo di risarcimento del danno in moneta attuale oltre agli interessi legali dalla sentenza c) Condanna al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in euro 8500,00, CP_1
per compensi oltre accessori come previsti per legge ed oltre spese di CTU.
Roma, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 30591/2018 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avvocatura Parte_1
Generale dello Stato come in atti.
ATTORE
E
con l'Avv. Domenico Rossi come in atti. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio Parte_1
in riassunzione essendo stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1
amministrativo esponendo che era proprietario della strada di via di Crescenza aperta al transito di automezzi privati che l'Amministrazione Comunale in occasione dei lavori di consolidamento del ponte ne realizzava uno nuovo parallelo a quello esistente su un'area di esclusiva proprietà del e senza autorizzazione, per la viabilità provvisoria ma ancora utilizzato. CP_2
Ciò premesso chiedeva che fosse accertata l'acquisizione da parte del per effetto CP_3
della sua irreversibile trasformazione, dell'immobile di proprietà del con la condanna del CP_2
medesimo al risarcimento dei danni subiti per l'impossibilità per l'Ente di usufruire del CP_3
bene per i suoi fini istituzionali, e il mancato uso. si costituiva chiedendo accertarsi l'intervenuta acquisizione delle aree oggetto di CP_1
causa in capo all'Amministrazione comunale.
La domanda attrice è fondata per quanto di ragione.
pagina1 di 3 L'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dai terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno (Cass., n. 735 del 2015).
Orbene, il CTU all'esito di approfondita ed esauriente analisi alla quale si rinvia ha accertato che a)
è avvenuta l'irreversibile trasformazione dell'area occupata da per la realizzazione CP_1
del nuovo ponte in calcestruzzo i cui lavori si sono svolti dal 19/07/2001 (data di effettiva occupazione delle aree, ai primi mesi del 2004 b) nell'area occupata dal nuovo ponte, e nelle aree limitrofe, risulta impossibile per effettuare qualsivoglia ulteriore opera di modifica del CP_2
sedime o di ripristino delle condizioni originarie per propri fini istituzionali c) rispetto all'iniziale superficie strettamente afferente al ponte di nuova costruzione, ai tratti stradali di estremità e alle fasce laterali di rispetto e pertinenza stradale, l'area considerata come oggetto di trasformazione ed esclusa dalla possibilità di fruizione del suo legittimo proprietario ( ), risulti CP_2
considerevolmente più ampia (pag. 7 - 8) che Detta superficie è pari a 4.842 m2 e risulta compresa all'interno dei seguenti mappali: Foglio 210 NCEU partt. 16, 17, 573, 575, 578; CP_1
Foglio 214 NCEU partt. 4, 84, 108; che la caratterizzazione urbanistica dell'area in CP_1
oggetto è di tipo “non edificabile” e il suo valore di mercato è pari ad €/m2 10,00, risultando complessivamente pari ad € 48.420,00 (pag. 9); che nel periodo intercorso tra l'inizio dei lavori per la realizzazione del ponte in cemento armato (19/07/2001) e l'attualità, l'area oggetto di contenzioso sia stata sottratta all'utilizzo da parte del suo legittimo proprietario, in
[...]
che Applicando le disposizioni del D.P.R. Controparte_4
08/06/2001, art. 50, che prevedono che l'indennità di occupazione venga calcolata nella misura “per ogni anno pari a 1/12 del valore di esproprio dell'area” (che nel nostro caso coincide con il valore di mercato dell'area calcolato con il metodo sintetico - comparativo), si ha: € (48.420,00 / 12) * 20 = €
80.700,00 (pag. 10).
Per cui non trova conferma nella CTU quanto affermato da parte attrice ovvero che solamente una parte dell'area stimata in circa 2.388 mq può essere considerata irreversibilmente trasformata
(conclusionale in replica).
In ogni caso Il non ha formulato nei termini alcuna domanda restitutoria. CP_2
pagina2 di 3 Ne deriva che deve essere dichiarato l'acquisto da parte di dell'area indicata dalla CP_1
CTU come ricompresa all'interno dei seguenti mappali: Foglio 210 NCEU partt. CP_1
16, 17, 573, 575, 578; Foglio 214 NCEU partt. 4, 84, 108, e in essa meglio CP_1
descritta, condannandosi al risarcimento del danno come determinato dal CTU, da CP_1
intendersi in moneta attuale aoltre agli interessi legali dalla sentenza.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, non oggetto di specifica domanda (Cass.
n. 10376 del 2024).
Le spese legali liquidate come in dispositivo oltre alle spese di CTU seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal Parte_1
e per l'effetto a) Dichiara l'acquisto da parte di
[...] CP_1
dell'area indicata dalla CTU come ricompresa all'interno dei seguenti mappali: Foglio 210 NCEU
partt. 16, 17, 573, 575, 578; Foglio 214 NCEU partt. 4, 84, 108, in CP_1 CP_1
essa meglio descritta b) Condanna al pagamento in favore del CP_1 [...]
della complessiva somma di euro Parte_1
129120,00, a tiolo di risarcimento del danno in moneta attuale oltre agli interessi legali dalla sentenza c) Condanna al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in euro 8500,00, CP_1
per compensi oltre accessori come previsti per legge ed oltre spese di CTU.
Roma, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3