Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 18638
CASS
Sentenza 16 gennaio 2004

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In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. (Fattispecie di infortunio occorso all'addetto alla macchina denominata "lupa" durante l'operazione di "lisciatura" manuale effettuata durante il funzionamento della macchina stessa, secondo una prassi illegittima instaurata in fabbrica con il tacito assenso del preposto, in violazione della prescrizione ex art. 49 commi primo e terzo d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 18638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18638
Data del deposito : 16 gennaio 2004

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