Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. (Fattispecie di infortunio occorso all'addetto alla macchina denominata "lupa" durante l'operazione di "lisciatura" manuale effettuata durante il funzionamento della macchina stessa, secondo una prassi illegittima instaurata in fabbrica con il tacito assenso del preposto, in violazione della prescrizione ex art. 49 commi primo e terzo d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 18638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18638 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/01/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 00049
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 033265/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO LO N. IL 07/12/1939;
avverso SENTENZA del 14/03/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Piergiovanni Mori di Pistoia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza della Corte di appello di Firenze del 14 marzo 2003 è stata confermata la sentenza del Tribunale di Prato di condanna a tre mesi di reclusione con la condizionale di PO RC, amministratore unico della "PO Filatura srl", per le lesioni colpose gravissime cagionate al dipendente Li UM FO, consistite nel maciullamento della mano e di parte dell'avambraccio destro con conseguente amputazione che rendeva inservibile l'arto; il PO era altresì condannato al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore al quale era assegnata una provvisionale di lire 300 milioni.
L'incidente si era verificato in data 15.10.1999 allorché Li UM, nella sua qualità di "allupino", cioè di addetto alla macchina denominata "lupa", procedeva alla lisciatura manuale, con carta vetrata, dei cilindri della macchina in movimento, per eliminare le rigature che si erano verificate durante la lavorazione e che avrebbero compromesso la buona riuscita del prodotto. I giudici di merito hanno ravvisato a carico del PO la responsabilità per l'infortunio verificatosi per omissione del dovere di formazione e informazione del lavoratore e per mancanza di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instaurata nella lavorazione. Ricorre per Cassazione il PO formulando, attraverso il difensore di fiducia, i seguenti motivi: 1) omessa e/o illogica motivazione in relazione alla violazione degli artt. 21 e 22 D. L.vo 626/94 ed alla ritenuta prassi aziendale di tolleranza rispetto alla violazione di norme di sicurezza;
i giudici fiorentini non avrebbero indicato gli elementi da cui deducono l'inosservanza degli obblighi in questione e avrebbero trascurato di considerare che prima dell'incidente al Li UM era stato ordinato di fermare la macchina;
2) violazione dell'art. 521 c.p.p. e mancanza di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza circa la ritenuta prassi di lavoro scorretta;
3) omessa e/o contraddittoria motivazione circa l'identificazione del soggetto destinatario delle norme contestate. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Occorre in primo luogo prendere in esame la questione circa la violazione dell'art. 521 c.p.p. che si sostiene per avere i giudici fondato la responsabilità dell'imputato sull'esistenza di una prassi di lavoro scorretta, contraria alle norme di sicurezza, senza che di ciò vi fosse puntuale menzione nel capo di imputazione. La questione è già stata presa in considerazione con la sentenza impugnata che ha messo in luce come la contestazione mossa al PO di inosservanza dell'art. 49, co. 1 e 3 d.p.r. n. 547 del 1955 - che vieta di compiere qualsiasi operazione di riparazione o registrazione su organi in movimento, e stabilisce che di ciò devono essere resi edotti i lavoratori con avvisi chiaramente visibili - comprendesse sia le condotte commissive che quelle omissive, cioè quelle, come nella specie, di non curare l'osservanza del divieto da parte dei dipendenti e tollerare che taluno di essi sollecitasse altri a provvedere con modalità non corrette, con ciò realizzando la compiuta contestazione del fatto. Quanto alla responsabilità, la Corte di Firenze ha correttamente motivato il suo convincimento evidenziando espressamente gli elementi probatori acquisiti a carico dell'imputato e logicamente apprezzando gli stessi. In particolare è risultata l'esistenza di una prassi (evidenziata dalle testimonianze della parte lesa, del teste ES e dello stesso capo reparto AT) secondo la quale, allorché si verificavano inconvenienti modesti e circoscritti (rigature di scarsa entità), anziché smontare gli "ingollini" (i cilindri) per farli "rettificare" (cioè lisciare) con le apposite macchine, si provvedeva alla "rettifica manuale" sul posto e cioè alla lisciatura con carta vetrata degli stessi, facendoli ruotare all'indietro; la Corte ha logicamente evidenziato come l'operazione, onde riuscire sufficientemente efficace, richiedeva che almeno i cilindri, se non tutta la macchina, fossero posti in funzione (ossia in rotazione) donde la pericolosità della condotta, in ogni caso vietata dalla legge, anche in dipendenza di possibili errori nell'azionamento dei comandi ed ha osservato come evidentemente ciò è avvenuto nel contesto in esame, atteso che il braccio della parte lesa fu trascinato all'interno della macchina. La difesa sostiene che si sarebbe però trascurato di considerare che nella specie il Li UM operò sulla macchina nonostante il divieto del capo reparto AT;
ma di tale profilo la sentenza impugnata si è invece fatta carico, pervenendo tuttavia - sulla base della deposizione dei predetti Li UM e ES - ad una ricostruzione dei fatti, diversa da quella sostenuta dal ricorrente, secondo cui AT disse all'operaio di fare come si faceva di solito, e solo ove nemmeno così si fosse riusciti a risolvere il problema, si sarebbe provveduto il giorno successivo;
la differente versione resa da AT è stata dalla Corte di Firenze ritenuta inattendibile per l'evidente interesse difensivo che ispirava il teste. Quanto all'inosservanza del dovere di informazione e formazione dei lavoratori, è corretta la valutazione della Corte che - rifacendosi alla documentazione prodotta dalla difesa - ha ritenuto insufficiente la mera predisposizione di cartelli che facevano divieto di operare sulle macchine in movimento e di una lettera informativa ai lavoratori che vietava la manomissione o la rimozione delle protezioni presenti sulle macchine. È giurisprudenza pacifica di questa Corte quella secondo la quale gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, e ciò vale anche in tema di informazione e formazione, non sono limitati ad un rispetto meramente formale, come può essere quello derivante dalla predisposizione di opuscoli e lettere informative e dalla apposizione di cartelli, ma esigono che vi sia una positiva azione del datore di lavoro volta ad assicurarsi che le regole in questione vengano assimilate dai lavoratori e vengano rispettate nella ordinaria prassi di lavoro. È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette. Sotto tale ultimo profilo può richiamarsi un precedente di questa sezione(sez. 4^ 16.11.1998 n. 17491, Raho m.u. 182857) secondo cui "In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro, così come il dirigente, deve controllare acché il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per sè, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche".
Da ultimo è solo il caso di aggiungere che non possono essere presi in considerazione le censure mosse, peraltro assai genericamente, in merito alla qualità del PO di destinatario della normativa in materia di sicurezza, non risultando dedotte con i motivi di appello.
P.T.M.
LA CORTE - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004