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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4991/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persola del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Clemente Massimiani;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Marco Luzi;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2025 00003185 55 000 del 09.04.2025 notificato a mezzo PEC il 17.04.2025, ed intimante il pagamento della complessiva somma, comprensiva delle spese di notifica, di Euro 7.494,44, a titolo di pretesi contributi previdenziali della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti afferenti al periodo dal
02/2021 al 09/2024 e relative somme aggiuntive.
A sostegno del ricorso la società opponente eccepiva e deduceva: la infondatezza della pretesa ed il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. in capo all'Istituto previdenziale;
che incombe, pertanto, sull'Istituto previdenziale l'onere di 2
provare i fatti costitutivi della domanda;
che nell'atto avversato, già carente sul versante della motivazione, ci si limita a richiamare per relationem la pregressa diffida Prot. N.
.2100.14/11/2024.0862643, comunicata a mezzo PEC il 15.11.2024; che detta CP_1 diffida, senza che risulti alcun accertamento ispettivo, ma come si vedrà meglio appresso in via automatizzata sulla scorta del codice ATECO, risultava richiedere indietro l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate
“Decontribuzione Sud”, segnatamente per gli unici n. 2 dipendenti della società odierna ricorrente, invero part-time in guisa da integrare complessivamente, ai sensi dell'art. 9
D. Lgs. n. 81/2015, “forza aziendale” pari ad “1”; che già la consistenza occupazionale della società odierna ricorrente dà la misura della abnormità dell'azione dell'Istituto previdenziale;
che la società odierna ricorrente (cfr. allegato 4), infatti, è una microimpresa secondo la definizione eurounitaria delle PMI («Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR»), come scolpita nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (cfr. allegato
5), fatta propria altresì dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai sensi del rispettivo art. 2, punto 2), e del rispettivo Allegato I;
che la odierna opponente, in particolare, all'epoca dei fatti contestati, annoverava soltanto n. 2 rapporti di lavoro subordinato part-time corrispondenti a forza aziendale “1”, e fatturati e totali di bilancio modesti ed ampiamente sotto la soglia eurounitaria testé richiamata;
che a ben vedere, peraltro, negli anni dal 2020 in poi, a causa dei noti effetti economici disastrosi provocati dalla pandemia da COVID-19 e dalle relative misure di lockdown, la odierna opponente riportava soltanto perdite, oppure, quando non le riportava, produceva utili modestissimi;
che l'agevolazione contributiva è risultata richiesta indietro nella fattispecie senza la dovuta verifica del caso concreto, bensì apoditticamente ed automaticamente sulla scorta della erronea assimilazione della microimpresa odierna ricorrente alle «imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C
(2020) 1863 final del 19 marzo 2020»; che appare, a questo punto, opportuno richiamare i contenuti della suddetta comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 del 19.03.2020, posta a base della rispettiva azione dall'Istituto e che tuttavia, in via preliminare, non costituisce atto precettivo né di applicazione diretta nei confronti dei privati, e, in via gradata ed in punto di ratio, persegue finalità risultate disattese e distorte nel caso concreto;
che detta comunicazione, com'è noto, ha 3
sollecitato e descritto un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”; che la comunicazione in questione, al contrario di quanto ritenuto apoditticamente dall' , ha posto la CP_2 necessità di tutelare in maniera rafforzata le PMI, tra cui la odierna opponente;
che nessuna limitazione diretta nei confronti delle imprese come la odierna ricorrente risulta contenere la detta comunicazione, che invero risulta limitarsi a prevedere quanto di seguito al par. 30: «In ogni caso, al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno introdurre alcune salvaguardie in relazione alla possibilità di fornire aiuti indiretti a favore degli enti creditizi o di altri enti finanziari»; che la società odierna ricorrente non è ente creditizio e non è neppure ente finanziario, bensì una modestissima micro-impresa che si occupa, in maniera indipendente, di attività tecnico- peritale di tipo meramente consulenziale;
che risulta del tutto sproporzionato ed abnorme confrontare la odierna ricorrente alle imprese del settore assicurativo, che, solo per citare le principali secondo gli studi statistici “Best Insurance 2023” e “Best
Insurance 2024” pubblicati su Milano Finanza, giungono a vantare patrimoni netti di milioni o centinaia di migliaia di Euro;
che la odierna opponente non soltanto non è un ente creditizio e neppure un ente finanziario, circostanza già sufficiente all'accoglimento del presente ricorso, ma, in aggiunta, per la rispettiva dimensione modestissima, in nessun modo risulta in grado di creare distorsioni nel mercato;
che sotto ogni versante risulta chiaro che ci troviamo di fronte ad una evidente anomalia, di una società che è stata risucchiata automaticamente tra i soggetti forti – quali banche ed assicurazioni – capaci di creare distorsioni nel mercato;
che si tratta, come anzidetto, di una micro-impresa che esegue unicamente ed in maniera indipendente lavori di tipo tecnico, quali le perizie, e non effettua alcun finanziamento o credito od assicurazione a terzi;
che nel merito, dunque, risulta senz'altro meritevole di annullamento l'avviso di addebito avversato, che impone alla odierna ricorrente un sacrificio sproporzionato ed abnorme, neppure previsto dal diritto eurounitario.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare nullo od annullare o disapplicare l'opposto avviso di addebito e dichiarare non dovute le somme come richieste dall' . CP_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 14.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte 4
ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Rileva il decidente che parte opponente deduce che la norma in questione, cioè l'art. 27 del d.l. 104/2020 e successivi, non ha previsto l'esclusione delle imprese esercenti attività di agenzia assicurative dagli aiuti di Stato, ma detta esclusione è stata conseguente all'interpretazione resa dall' convenuto, in merito al rimando ivi CP_2 operato alla “Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”.
Parte ricorrente sostiene, dunque, l'errata applicazione della norma da parte dell' CP_2 convenuto.
L'istituto convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato gli assunti della parte opponente e concluso per il rigetto dell'opposizione.
Osserva il decidente, che il comma 1 dell'art. 27 specificava che la agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo
2020 C (2020) 1863”.
La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 5
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n.126.
L'Istituto opposto con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che “per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”.
Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni
64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente.
In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l'Istituto, dunque, il recupero dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e sarebbe del tutto legittimo.
Al contrario, parte opponente contesta l'interpretazione effettuata dall' al CP_2 riguardo sostenendo che l'Istituto opposto, ha ritenuto erroneamente che la
Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo e che tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”.
Tuttavia, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020,
“gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".
Quindi, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto opposto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì 6
affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
Comunque, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.
Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO 66.21.00, appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto l'operato dell'Istituto opposto in base alla normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
La natura della controversia, la peculiarità della fattispecie e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/10/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4991/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persola del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Clemente Massimiani;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Marco Luzi;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2025 00003185 55 000 del 09.04.2025 notificato a mezzo PEC il 17.04.2025, ed intimante il pagamento della complessiva somma, comprensiva delle spese di notifica, di Euro 7.494,44, a titolo di pretesi contributi previdenziali della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti afferenti al periodo dal
02/2021 al 09/2024 e relative somme aggiuntive.
A sostegno del ricorso la società opponente eccepiva e deduceva: la infondatezza della pretesa ed il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. in capo all'Istituto previdenziale;
che incombe, pertanto, sull'Istituto previdenziale l'onere di 2
provare i fatti costitutivi della domanda;
che nell'atto avversato, già carente sul versante della motivazione, ci si limita a richiamare per relationem la pregressa diffida Prot. N.
.2100.14/11/2024.0862643, comunicata a mezzo PEC il 15.11.2024; che detta CP_1 diffida, senza che risulti alcun accertamento ispettivo, ma come si vedrà meglio appresso in via automatizzata sulla scorta del codice ATECO, risultava richiedere indietro l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate
“Decontribuzione Sud”, segnatamente per gli unici n. 2 dipendenti della società odierna ricorrente, invero part-time in guisa da integrare complessivamente, ai sensi dell'art. 9
D. Lgs. n. 81/2015, “forza aziendale” pari ad “1”; che già la consistenza occupazionale della società odierna ricorrente dà la misura della abnormità dell'azione dell'Istituto previdenziale;
che la società odierna ricorrente (cfr. allegato 4), infatti, è una microimpresa secondo la definizione eurounitaria delle PMI («Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR»), come scolpita nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (cfr. allegato
5), fatta propria altresì dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai sensi del rispettivo art. 2, punto 2), e del rispettivo Allegato I;
che la odierna opponente, in particolare, all'epoca dei fatti contestati, annoverava soltanto n. 2 rapporti di lavoro subordinato part-time corrispondenti a forza aziendale “1”, e fatturati e totali di bilancio modesti ed ampiamente sotto la soglia eurounitaria testé richiamata;
che a ben vedere, peraltro, negli anni dal 2020 in poi, a causa dei noti effetti economici disastrosi provocati dalla pandemia da COVID-19 e dalle relative misure di lockdown, la odierna opponente riportava soltanto perdite, oppure, quando non le riportava, produceva utili modestissimi;
che l'agevolazione contributiva è risultata richiesta indietro nella fattispecie senza la dovuta verifica del caso concreto, bensì apoditticamente ed automaticamente sulla scorta della erronea assimilazione della microimpresa odierna ricorrente alle «imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C
(2020) 1863 final del 19 marzo 2020»; che appare, a questo punto, opportuno richiamare i contenuti della suddetta comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 del 19.03.2020, posta a base della rispettiva azione dall'Istituto e che tuttavia, in via preliminare, non costituisce atto precettivo né di applicazione diretta nei confronti dei privati, e, in via gradata ed in punto di ratio, persegue finalità risultate disattese e distorte nel caso concreto;
che detta comunicazione, com'è noto, ha 3
sollecitato e descritto un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”; che la comunicazione in questione, al contrario di quanto ritenuto apoditticamente dall' , ha posto la CP_2 necessità di tutelare in maniera rafforzata le PMI, tra cui la odierna opponente;
che nessuna limitazione diretta nei confronti delle imprese come la odierna ricorrente risulta contenere la detta comunicazione, che invero risulta limitarsi a prevedere quanto di seguito al par. 30: «In ogni caso, al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno introdurre alcune salvaguardie in relazione alla possibilità di fornire aiuti indiretti a favore degli enti creditizi o di altri enti finanziari»; che la società odierna ricorrente non è ente creditizio e non è neppure ente finanziario, bensì una modestissima micro-impresa che si occupa, in maniera indipendente, di attività tecnico- peritale di tipo meramente consulenziale;
che risulta del tutto sproporzionato ed abnorme confrontare la odierna ricorrente alle imprese del settore assicurativo, che, solo per citare le principali secondo gli studi statistici “Best Insurance 2023” e “Best
Insurance 2024” pubblicati su Milano Finanza, giungono a vantare patrimoni netti di milioni o centinaia di migliaia di Euro;
che la odierna opponente non soltanto non è un ente creditizio e neppure un ente finanziario, circostanza già sufficiente all'accoglimento del presente ricorso, ma, in aggiunta, per la rispettiva dimensione modestissima, in nessun modo risulta in grado di creare distorsioni nel mercato;
che sotto ogni versante risulta chiaro che ci troviamo di fronte ad una evidente anomalia, di una società che è stata risucchiata automaticamente tra i soggetti forti – quali banche ed assicurazioni – capaci di creare distorsioni nel mercato;
che si tratta, come anzidetto, di una micro-impresa che esegue unicamente ed in maniera indipendente lavori di tipo tecnico, quali le perizie, e non effettua alcun finanziamento o credito od assicurazione a terzi;
che nel merito, dunque, risulta senz'altro meritevole di annullamento l'avviso di addebito avversato, che impone alla odierna ricorrente un sacrificio sproporzionato ed abnorme, neppure previsto dal diritto eurounitario.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare nullo od annullare o disapplicare l'opposto avviso di addebito e dichiarare non dovute le somme come richieste dall' . CP_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 14.10.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte 4
ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Rileva il decidente che parte opponente deduce che la norma in questione, cioè l'art. 27 del d.l. 104/2020 e successivi, non ha previsto l'esclusione delle imprese esercenti attività di agenzia assicurative dagli aiuti di Stato, ma detta esclusione è stata conseguente all'interpretazione resa dall' convenuto, in merito al rimando ivi CP_2 operato alla “Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”.
Parte ricorrente sostiene, dunque, l'errata applicazione della norma da parte dell' CP_2 convenuto.
L'istituto convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato gli assunti della parte opponente e concluso per il rigetto dell'opposizione.
Osserva il decidente, che il comma 1 dell'art. 27 specificava che la agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo
2020 C (2020) 1863”.
La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 5
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n.126.
L'Istituto opposto con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che “per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”.
Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni
64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente.
In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l'Istituto, dunque, il recupero dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e sarebbe del tutto legittimo.
Al contrario, parte opponente contesta l'interpretazione effettuata dall' al CP_2 riguardo sostenendo che l'Istituto opposto, ha ritenuto erroneamente che la
Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo e che tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”.
Tuttavia, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020,
“gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".
Quindi, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto opposto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì 6
affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
Comunque, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.
Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO 66.21.00, appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto l'operato dell'Istituto opposto in base alla normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
La natura della controversia, la peculiarità della fattispecie e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta