Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, a norma degli artt. 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale in grado di appello (nella specie pronunciante in sede di impugnazione di provvedimento del Consiglio notarile) deve essere proposto, a pena di inammissibilità, mediante notifica all'altra parte e deposito dell'originale notificato (unitamente agli atti elencati nell'art. 369 cod. proc. civ.) presso la cancelleria della Suprema Corte entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2002, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR ZI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio degli avvocati RODOLFO GUZZI, BIAGIO FRANCESCO LEVATO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NOTARILE DI CATANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL FORO TRAIANO 1/A, presso la studio legale VERUSIO E COSMELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO VACIRCA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PUBBLICO MINISTERO
CONTRO
IL TRIBUNALE DI CATANIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 306/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12101 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
uditi gli avvocati Biagio Francesco LEVATO, Lucio VACIRCA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che chiede l'inammissibilità del ricorso, confermate nella camera di consiglio dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE.
Svolgimento del processo.
Il Consiglio notarile di Catania, a seguito di procedimento disciplinare iniziato il 29 ottobre 1997 contro il notalo IO SI, infliggeva allo stesso la sanzione della censura per avere compiuto attività di illecita concorrenza, come specificato in quattro capi di incolpazione.
Il SI proponeva ricorso al Tribunale di Catania, che, con sentenza depositata il 23 febbraio 1999, rigettava l'impugnazione. Il Tribunale giudicava ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio notarile e lo riteneva competente all'irrogazione della sanzione;
affermava che il principio dell'immutabilità del collegio giudicante non era applicabile al Consiglio notarile, avente natura amministrativa;
nel merito, riteneva sussistenti le violazioni contestate, affermando che il codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del notariato con delibera del 24 febbraio 1994 aveva efficacia, cogente ai fini dell'individuazione degli illeciti disciplinari.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catania il notaio SI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, a cui il Consiglio notarile di Catania ha resistito con controricorso. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Sezione Terza di questa Corte, alla quale il Procuratore generale aveva chiesto di dichiararne l'inammissibilità, è stato rimesso a queste Sezioni unite, avendo la detta Sezione, con ordinanza dell'11 gennaio 2000, rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine al termine di deposito del ricorso per cassazione avverso le sentenze in materia di sanzioni disciplinari contro i notai.
Sia il notaio che il Consiglio notarile di Catania hanno presentato tre memorie, due davanti alla Sezione semplice e la terza davanti alle Sezioni unite.
Motivi della decisione.
1. - Con l'ordinanza dell'1 1 gennaio 2000 menzionata in narrativa la Sezione Terza di questa Corte ha rilevato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, all'interno della stessa Sezione, sul punto "relativo ai termini ed alle modalità di notifica e di deposito dell'impugnazione; avverso la sentenza che pronuncia in materia di applicazione di sanzioni disciplinari notarili, e precisamente tra la sentenza 16 luglio 1997 n. 6552 (ed altre successive ancora inedite) che scinde i due adempimenti, collegando la sanzione della tardività unicamente alla notifica del ricorso e non anche al suo deposito, e le sentenze 30 marzo 1995 n. 3819 e 4 dicembre 1995 n. 12503, che invece considerano unitariamente e inscindibilmente adempimenti e termini".
2. - Il rilevato contrasto attiene all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
I citati articoli si collocano nell'ambito della disciplina sulle sanzioni disciplinari dell'ammenda, della sospensione e della destituzione che possono essere inflitte al notai, su istanza del pubblico, ministero, con sentenza del tribunale civile (precedenti artt. 151/154), contro la quale tanto il notaio quanto il pubblico ministero possono presentare appello (art. 155).
Avverso la sentenza della Corte di appello l'art.156 ammette il ricorso per cassazione, precisando nel secondo comma che "il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente", che concerne l'appello, il quale - afferma l'art. 155, secondo comma - "è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte".
L'art. 156 continua disponendo che le regole dettate per l'appello dell'art. 155 si osservano anche "quanto al procedimento" del giudizio di cassazione.
3. - Al fine di affermare la rilevanza del denunziato contrasto interpretativo sulla decisione del presente ricorso (concernente un caso in cui è stata inflitta la sanzione della censura), occorre innanzitutto osservare che l'art. 156 è ritenuto, dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (sentenze 21 giugno 1993 n. 6860; 16 ottobre 1992 n. 11343; 4 dicembre 1991 n. 13010; 30 luglio 1969 n. 2889), applicabile anche al ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, venga proposto nel procedimento applicativo delle sanzioni dell'avvertimento e della censura. Queste sanzioni, di minore gravità rispetto a quelle qui menzionate nel precedente p. 2, sono irrogate dal consiglio notarile (o dal presidente del tribunale, nella particolare ipotesi in cui siano inflitte al notaio membro dello stesso consiglio: art. 150), con possibilità di "appello" (o di "reclamo", nell'ipotesi dell'art. 150) al tribunale, contro la cui sentenza non è consentita l'impugnazione alla Corte di appello. È ammesso, però, il ricorso per cassazione, che non è previsto dalla legge n. 89 del 1913, ma è proponibile a norma della citata disposizione della Costituzione. Quindi l'art. 156 della legge n. 89 del 1913 è applicabile anche nella presente fattispecie, in cui, come si è detto, al notaio ricorrente è stata inflitta, dal consiglio notarile, la sanzione della censura, impugnata davanti al tribunale, contro la cui sentenza il notaio ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. 4. - In ordine al contrasto interpretativo sul termine entro cui deve avvenire il deposito nella cancelleria di questa Corte del ricorso per cassazione proposto sia dal notaio che dal pubblico ministero, le due sentenze del 1995, citate dalla menzionata ordinanza della Sezione Terza (la n. 3819 e la n. 12503), hanno affermato che tale deposito deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, a pena di "improcedibilità" (secondo la prima delle due sentenze) ovvero di "inammissibilità" (secondo l'altra sentenza) del ricorso per cassazione. L'individuazione del detto termine (di trenta giorni dalla notifica della sentenza) e l'attribuzione ad esso della natura perentoria sono affermate da una lunga e risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 30 marzo 1949 n. 708; 9 giugno 1956 n. 1987. 27 giugno 1956 n. 2329; 12, maggio 1962 n. 967; 21 aprile 1964 n. 935; 6 ottobre 1966 n. 2407; 17 ottobre 1966 n. 2490; 21 febbraio 1969 n. 601; 30 luglio 1969 n. 2889; 17 dicembre 1970 n. 2703; 11 dicembre 1971 n. 3607; 19 novembre 1973 n. 3112; 26 agosto 1975 n. 3015; 24 marzo 1983 n. 2071; 14 dicembre 1991 n. 13010; 21 giugno 1993 n. 6860; 21 ottobre 1993 n. 10589), che pertanto le due richiamate sentenze del 1995 si sono limitate a seguire.
Da questo orientamento giurisprudenziale, che può dirsi tradizionale, si sono discostate, di recente, due sentenze della Sezione Terza, che hanno pertanto determinato il contrasto interpretativo la cui soluzione è rimessa a queste Sezioni unite. 4.1. - La prima sentenza 16 luglio 1997 n. 6529 ha ritenuto che, mentre la notifica del ricorso va effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni, il deposito del ricorso notificato può avvenire oltre detto termine, realizzandosi così una mera "irregolarità" non idonea a vulnerare l'idoneità dell'atto a dare impulso all'impugnazione (nel caso di specie, peraltro, era stato tempestivamente depositato l'originale del ricorso ancora da notificare, mentre tardivo era stato il deposito del ricorso notificato).
La seconda sentenza 17 dicembre 1999 n. 14238 ritiene che entro il termine di trenta giorni imposto dall'art. 156 della legge n. 89 del 1913 debbano avvenire il deposito in originale del ricorso presso la cancelleria della Cassazione e la sua notifica, ma la prova di detta notifica dovrà essere data, e quindi il deposito del ricorso notificato dovrà avvenire, entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. (giorni venti dall'ultima notificazione).
4.2. - Le due sentenze qui considerate, pur discostandosi ambedue dalla tesi tradizionale di questa Corte, non seguono lo stesso orientamento.
La prima, da un lato, ritiene "irregolare" la sequenza in cui, entro il termine di trenta giorni posto dall'art. 156, si abbia la notifica del ricorso ed il deposito dello stesso in originale del ricorso (non notificato); dall'altro, non pone alcun termine al ricorrente per la prova della avvenuta e tempestiva notifica del ricorso all'altra parte, e quindi per il deposito dello stesso con la relazione di notifica.
La seconda sentenza ritiene che il deposito del solo originale del ricorso sia conforme al citato art. 156, ma richiede che esso sia seguito dal deposito del ricorso notificato entro il successivo termine posto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c.. 5. - Le Sezioni unite ritengono che gli orientamenti affermati dalle due sentenze qui riassunte non possano essere condivisi. 6. - La tesi che collega "la sanzione della tardività
unicamente alla notifica del ricorso e non anche al suo deposito", secondo la formulazione ad essa data dall'ordinanza che ha sollevato il contrasto (v. retro, p. 1), si pone in chiaro e netto conflitto con il tenore letterale dell'art. 155 della legge n. 89 del 1913, richiamato dal successivo art. 156, secondo cui "entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza" il ricorso va sia depositato nella cancelleria che notificato all'altra parte. Di guisa che ambedue gli adempimenti (deposito e notifica) vanno compiuti entro il detto termine.
7. - L'unica tesi compatibile con la lettera dei citati artt. 155 e 156 è che entro il termine previsto dalle dette disposizioni (trenta giorni) il ricorso venga depositato in originale e che esso venga altresì notificato, senza però che sia richiesta anche la prova dell'avvenuta sua notifica, prova che pertanto potrà anche essere data successivamente alla scadenza dello stesso termine. In tal senso sembra, anzi, orientare proprio la lettera dell'art. 155 (richiamato dal successivo art. 156), che prevede, prima, il deposito del ricorso in cancelleria e, poi, la sua notifica all'altra parte. Nello stesso senso si è espresso anche un altro precedente della Sezione Terza (sentenza 6 marzo 19 89 n. 122 1), secondo cui gli artt. 15 5 e 156 non comportano che la notifica del ricorso debba avvenire anteriormente al deposito (l'affermazione è, peraltro, non suffragata da argomenti diversi dal mero richiamo letterale all'ordine in cui le due attività sono previste dalla disposizione normativa).
Questa tesi non soddisfa le esigenze che le norme da interpretare intendono soddisfare e contrasta con il sistema processuale entro cui esse si, collocano.
7.1. - Sotto il primo aspetto, va tenuto presente che l'art. 155, dopo avere, nel secondo comma, posto il termine per la proposizione del ricorso (mediante il compimento delle due attività del deposito e della notifica), dispone subito dopo (nel terzo comma) che "il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione".
Se la notifica del ricorso è imposta alla parte che lo propone prima della fissazione dell'udienza di discussione, ad opera del presidente (di sezione) sia della Corte di appello (art. 155) che della Corte di cassazione (art. 156), ovvie esigenze di economia processuale impongono di ritenere che l'instaurazione del contraddittorio, e quindi l'avvenuta notifica del ricorso, possa e debba essere controllata prima della emanazione del decreto presidenziale che fissa la detta udienza. Tale controllo è, d'altro canto, necessario anche per consentire al cancelliere di effettuare la comunicazione del giorno di udienza alle parti, le quali devono avere già ricevuto la notifica del ricorso (si tenga presente che, secondo un orientamento seguito da diverse sentenze di questa Corte e confermato dalle Sezioni unite nella udienza odierna, il processo disciplinare notarile non si svolge soltanto tra il pubblico ministero ed il notaio, ma consente la: partecipazione anche del Consiglio dell'ordine a cui il notaio appartiene).
Il differimento del momento in cui il ricorrente deve provare l'avvenuta e tempestiva notifica del ricorso comporta, pertanto, l'impossibilità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 155, nel senso che il presidente (della corte di appello o di cassazione) non potrebbe fissare il giorno della discussione appena scaduto il termine di trenta giorni posto per la proposizione del ricorso, come è previsto dalla disposizione in precedenza trascritta, ma dovrebbe attendere il successivo deposito, da parte del ricorrente, del ricorso notificato.
Assume rilievo, in proposito, la particolare celerità che la legge conferisce al processo di applicazione delle sanzioni ai notai. Oltre la brevità del termine per proporre l'impugnazione, soprattutto rispetto al codice di rito vigente all'epoca di approvazione della legge n. 89 del 1913, in cui si prevedeva il termine di sessanta giorni per l'appello contro le sentenze deì tribunali in materia civile (art. 485) e quello di novanta giorni per il ricorso per cassazione (art. 518), va ricordato che, secondo l'art. 154, secondo comma, della legge del 1913, la notifica della sentenza alle parti è effettuata a cura del cancelliere e non è lasciata all'iniziativa della parte interessata, così come è affidato al giudice il compito di fissare il giorno della discussione.
Alla celerità del processo si accompagna il particolare ed anomalo regime della prescrizione dell'illecito disciplinare dei notai previsto dalla stessa legge n. 89 del 1913. L'art. 146 di detta legge dispone, infatti, che l'azione disciplinare contro i notai si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione e non è soggetta ad atti interruttivi (fatta salva la causa di sospensione introdotta dalla Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 40, quando sia iniziato contro il notaio procedimento penale), onde non è ammessa alcuna possibilità di interruzione di detta prescrizione (giurisprudenza "consolidata" di questa Corte di legittimità, secondo la qualificazione datane dalla citata sentenza della Corte cost. n. 40/1990, in motivazione). Tra la data dell'illecito e la conclusione definitiva del processo disciplinare (che, per le infrazioni più gravi, ha tre gradi di giudizio), pertanto, occorre, per evitare la prescrizione, che non si superi il periodo di quattro anni, in esso compreso il tempo più o meno lungo che può trascorrere tra la commissione dell'illecito e la sua scoperta, con il conseguente inizio del procedimento disciplinare. Le illustrate caratteristiche del processo disciplinare notarile rivelano l'intenzione del legislatore di sottrarre il notaio, figura che deve godere di una particolare rispettabilità, alla incidenza negativa che sulla stessa può avere l'incertezza a lungo protratta sull'esito di una contestazione disciplinare.
Da qui deriva l'esigenza che, in sede interpretativa, non venga, meno la possibilità di un processo dai tempi abbreviati rispetto a quello ordinano. La tesi della richiamata sentenza 17 dicembre 1999 n. 14238, rendendo applicabile nel presente processo l'art. 369 c.p.c. (termine per il deposito del ricorso notificato), non solo sposta in avanti la possibilità di emanare il decreto di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso (che ne presuppone l'avvenuta e tempestiva notifica), ma consente la proposizione del controricorso nei venti giorni successivi alla scadenza del detto termine (art. 370 c.p.c.), mentre, secondo l'orientamento tradizionale, il termine per il controricorso inizia a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti per la proposizione del ricorso.
7.2. - Sotto l'aspetto sistematico, va osservato che, una volta ritenuto (dalle sentenze qui criticate) non richiesto dalla legge il deposito (entro i trenta giorni previsti dall'art. 155) del ricorso notificato e quindi considerato sufficiente il deposito entro i trenta giorni dell'originale del ricorso non notificato, occorre, per l'ordinato corso del procedimento, che l'interprete individui un termine entro cui deve essere fornita, dal ricorrente, la prova della regolare notifica del ricorso all'altra parte (che deve essere stata effettuata, come si è detto, entro i detti trenta giorni, a pena di inammissibilità del ricorso).
Tale termine non individuato dalla sentenza n. 6529/97, è stato identificato dall'altra sentenza n. 14238/99, come si è visto, in quello previsto dall'art. 369 c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso (venti giorni dall'ultima sua notificazione). Questa tesi presenta, per il giudizio di cassazione, l'anomalia di cumulare due tipi di deposito, l'uno (deposito del solo originale) previsto dalla legge n. 89 del 1913 e l'altro (dell'originale notificato) imposto dal codice di rito (il vigente art. 369 corrisponde all'art. 526 del codice del 1805), mentre la disciplina processuale sul punto, contenuta nella legge speciale, sembra porsi in deroga alla normativa generale.
Ma, soprattutto, il termine individuato per il giudizio di cassazione non può operare per il giudizio di appello, per il quale non è previsto nel codice di rito un analogo deposito dell'atto di impugnazione, e non può neanche essere utilizzato il termine previsto per la costituzione all'appellante, dato che tale costituzione, nei procedimenti in camera di consiglio (come quello disciplinare contro i notai), avviene direttamente con il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo, e quindi con il deposito previsto dalla legge speciale.
La rilevata inidoneità della tesi sostenuta dalla sentenza n. 14238/99 a valere per il giudizio di appello ne rende impossibile l'accoglimento anche per il giudizio di cassazione, perché il disposto normativo dell'art. 155, secondo comma, della legge n. 89 del 1913 è identico per ambedue i tipi di impugnazione, onde non può pervenirsi ad una sua diversa interpretazione a seconda dell'impugnazione proposta.
8. - In sintesi, l'esigenza di celerità sottesa alla disciplina processuale configurata dalla legge n. 89 del 1913 e ragioni di ordine sistematico inducono ad interpretare l'art. 155, secondo comma, della detta legge (richiamato dal successivo art. 156) nel senso che, entro il termine previsto da detta disposizione normativa, il ricorso per cassazione va non solo notificato all'altra parte, ma anche depositato nella cancelleria della Corte con la prova della rituale notifica. Il deposito dovrà, ovviamente, estendersi anche agli altri atti elencati nell'art. 369 c.p.c., che sono tutti necessari per la decisione del ricorso. Tali adempimenti sono imposti a pena di inammissibilità del ricorso, onde noni trova applicazione la distinzione tra la causa di inammissibilità del ricorso prevista dall'art. 366 c.p.c. e la causa di improcedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c.. 9. - Il notaio ricorrente, nella seconda memoria, ha sollevato, per l'ipotesi in cui l'art. 155 citato venga interpretato nel modo qui sostenuto, la questione di legittimità costituzionale della detta disposizione per contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, perché il termine di trenta giorni per notificare il ricorso e depositare il ricorso notificato sarebbe troppo breve per l'esercizio del diritto di difesa, considerato che por l'ordinario ricorso per cassazione il ricorrente dispone di ottanta giorni (sessanta giorni per la notifica del ricorso più venti giorni per il deposito).
La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente manifestamente infondata.
Se è vero che i termini processuali, per rispettare la tutela costituzionale dei diritti di azione e di difesa, devono, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, essere congrui e quindi non possono essere eccessivamente brevi, il termine di trenta giorni per la proposizione di un'impugnazione su una materia del contendere che è stata già delimitata dai precedenti gradi del giudizio non può ritenersi in assoluto inidoneo a consentire l'esercizio di quei diritti, rientrando piuttosto nell'ambito affidato alla discrezionale valutazione del legislatore.
La riduzione del termine in esame rispetto a quello ordinariamente previsto per la stessa attività è giustificata dal già rilevato regime della prescrizione dell'illecito disciplinare dei notai, in cui l'inesistenza radicale di atti interruttivi rappresenta una assoluta anomalia dell'ordinamento che impone, come si è detto in precedenza, tempi particolarmente celeri al giudizio. Al riguardo va tenuto presente che il termine di trenta giorni fissato dalla legge del 1913 era ancora più ridotto se paragonato a quello previsto per il ricorso per cassazione dal codice di rito del 1865, vigente alla data di approvazione della legge speciale: novanta giorni per la notifica del ricorso (art. 518) più trenta giorni per il successivo deposito (art. 526).
Spetta al legislatore di ricondurre nell'ambito delle regole ordinarie lo disciplina sia della prescrizione dell'illecito disciplinare dei notai che del procedimento applicativo delle conseguenti sanzioni, disciplina oggi dettata da una legge di antica data che a quelle regole apporta vistose e numerose deroghe. D'altro canto, l'interpretazione qui data alla disciplina normativa è conforme alla prassi applicativa tradizionalmente seguita da questa Corte, che, come si è detto, ha richiesto, per la regolare instaurazione del giudizio di legittimità, il deposito del ricorso notificato entro il detto termine di trenta giorni. Non è, inutile, infine, precisare che il rispetto del termine di trenta giorni fissato per la proposizione del ricorso per cassazione non impedisce l'applicazione, per i ricorsi notificati a mezzo posta, dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo cui, in questi casi, il deposito del ricorso può
essere limitato all'originale dell'atto restituito dall'ufficiale giudiziario, mentre l'avviso di ricevimento potrà essere depositato anche oltre il detto termine.
10. - Applicandosi i principi in precedenza esposti (v. retro, p. 8) al caso qui giudicato, va rilevato che il presente ricorso, proposto dal notaio SI avverso la sentenza del Tribunale notificata il 12 marzo 1999, stato notificato dal ricorrente al pubblico ministero presso il Tribunale di Catania ed al Consiglio notarile di Catania il 10 aprile 1999. Il 12 aprile 1999 il ricorso non notificato è stato depositato nella cancelleria di questa Corte, "con espressa riserva di depositare nei termini 2^ originale del ricorso notificato, sentenza impugnata, fascicoli fasi di merito ed istanza ex. art. 369 c.p.c.". Il deposito di tutti i detti atti è avvenuto il 20 aprile 1999.
Il ricorso va giudicato inammissibile perché esso è stato depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, non potendosi considerare rituale il deposito dell'originale del ricorso privo della prova della tempestiva notifica e della sentenza impugnata.
Tali atti sono stati, infatti, depositati soltanto il 20 aprile 1999 e quindi oltre il detto termine decorrente dal 12 marzo 1999. Ed infatti il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle prime conclusioni scritte, ha chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso depositato "per mancata instaurazione del contraddittorio" non risultando l'impugnazione "notificata ad alcuno".
11. - L'inammissibilità del ricorso per cassazione, rendendo l'atto inidoneo ad introdurre il nuovo grado del giudizio, impedisce di dichiarare la prescrizione dell'Illecito disciplinare e della conseguente azione, secondo la richiesta che il ricorrente ha formulato nella terza memoria (in tal senso v. Cass. 20 aprile 1998 n. 4000). 12. - L'esistenza del contrasto giurisprudenziale su cui è intervenuta la presente decisione costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso l'inammissibile. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002