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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1752 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede che la causa venga Parte_1 posta in decisione e stante l'esito favorevole della CTU, chiede, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di controparte alle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che a tal fine dichiara di non aver ricevuto anticipi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento e Legge 104/1992.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
27/12/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“ipertensione arteriosa;
ipertrofia prostatica benigna;
esiti di terapia radiante per il trattamento di carcinoma infiltrante del rinofaringe (1998) con ipopituitarismo iatrogeno e ipotiroidismo in terapia sostitutiva;
epitelioma recidivante della regione occipitale dx del cuoio capelluto e del viso con esiti di ripetute exeresi;
BPCO con frequenti riacutizzazioni, deficit immunitario con frequenti polmoniti sia di natura virale che batterica;
artrosi polidistrettuale con sindrome midollare da compressione vertebrale L3, L4,L5.; ipoacusia grave. Declino cognitivo.
QUESITO accertare se il ricorrente si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua ed i benefici della legge 104 ART. 3 COMA 3
Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione..
COMMENTO
Le condizioni generali del signor , nato il [...], sono particolarmente gravi ed Parte_1 invalidanti tali da non consentirgli più una vita autonoma, come documentato dai numerosi ricoveri, presenta numerose patologie che richiedono un attento follow up ed un grave declino cognitivo che non gli consente la lucidità necessaria a gestire la terapia i follow up le frequenti visite specialistiche
e infine gli atti essenziali del vivere quotidiano.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui è affetta il signor è una patologia grave ed altamente invalidante, da concretizzare Parte_2 gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104 ART. 3 COMMA 3 data decorrenza: mese luglio
2025 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104 ART. 3 COMA 3 data decorrenza: mese luglio 2025
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento della concessione dell'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104
ART. 3 COMMA 3 data decorrenza: mese luglio 2025
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede che la causa venga Parte_1 posta in decisione e stante l'esito favorevole della CTU, chiede, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di controparte alle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che a tal fine dichiara di non aver ricevuto anticipi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento e Legge 104/1992.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
27/12/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“ipertensione arteriosa;
ipertrofia prostatica benigna;
esiti di terapia radiante per il trattamento di carcinoma infiltrante del rinofaringe (1998) con ipopituitarismo iatrogeno e ipotiroidismo in terapia sostitutiva;
epitelioma recidivante della regione occipitale dx del cuoio capelluto e del viso con esiti di ripetute exeresi;
BPCO con frequenti riacutizzazioni, deficit immunitario con frequenti polmoniti sia di natura virale che batterica;
artrosi polidistrettuale con sindrome midollare da compressione vertebrale L3, L4,L5.; ipoacusia grave. Declino cognitivo.
QUESITO accertare se il ricorrente si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua ed i benefici della legge 104 ART. 3 COMA 3
Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione..
COMMENTO
Le condizioni generali del signor , nato il [...], sono particolarmente gravi ed Parte_1 invalidanti tali da non consentirgli più una vita autonoma, come documentato dai numerosi ricoveri, presenta numerose patologie che richiedono un attento follow up ed un grave declino cognitivo che non gli consente la lucidità necessaria a gestire la terapia i follow up le frequenti visite specialistiche
e infine gli atti essenziali del vivere quotidiano.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui è affetta il signor è una patologia grave ed altamente invalidante, da concretizzare Parte_2 gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104 ART. 3 COMMA 3 data decorrenza: mese luglio
2025 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104 ART. 3 COMA 3 data decorrenza: mese luglio 2025
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento della concessione dell'indennità di accompagnamento ed i benefici della legge 104
ART. 3 COMMA 3 data decorrenza: mese luglio 2025
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini