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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/12/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 172 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. John Gai Antonio Li Causi e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_3
Parte resistente, CONTUMACE e
in persona del legale Controparte_3 rappresentante Terzo chiamato, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 299 2022 9006149943/000, notificata il 12.12.2022, col quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 13 cartelle di pagamento e a n. 9 avvisi di addebito, quantificate in complessivi € 642.197,89. In particolare, l'opponente ha dedotto:
- La mancata notificazione dei titoli presupposti;
- La decadenza ex art. 3 co. 9 L. 335/95;
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto la chiamata in causa dell' e, CP_1 CP_3 nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
E' invece rimasto contumace l' . CP_2
1 L' , chiamata a partecipare al giudizio su richiesta Controparte_3 dell' è anch'essa rimasta contumace. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va senza dubbio accolto con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti a crediti , per le quali, stante la contumacia dell' , non è CP_2 Controparte_4 stata data prova della notificazione del titolo (né degli atti interruttivi del quinquennio di prescrizione). Peraltro, la simultanea contumacia dell' ha CP_2 precluso la possibilità di emettere ordinanza di esibizione della documentazione non presente in giudizio. In sostanza, l'intimazione opposta va annullata relativamente a quelle parti che riguardano i crediti portati dalle cartelle nn. 299 2004 0036168255/000, 299 2011 0018259055/000, 299 2012 0023427818/000, 299 2014 0002252686/000, 299 2014 0013578470/000, 299 2015 0021853938/000, 299 2016 0023697947/000. Per tali cartelle va pure dichiarata la prescrizione dei relativi crediti, posto che questi sono maturati oltre 5 anni prima della notificazione dell'intimazione di pagamento. Va invece rigettata l'eccezione di prescrizione in ordine all'ultima delle cartelle sopra menzionate (la n. 299 2017 0008390433/000), limitatamente alle rate di premio per l'anno 2017. Tali rate, infatti, andavano pagate entro il 20.2.2017 e, quindi CP_2 la prescrizione si sarebbe verificata il 29.12.2022 (tenuto conto della sospensione per n. 311 giorni ad opera della normativa emergenziale emanata in tempo di pandemia da COVID19). Pertanto, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (la quale, sebbene sia annullabile come atto dell'esecuzione, conserva pieno valore di atto interruttivo della prescrizione, non essendo previsti specifici requisiti formali per gli atti di costituzione in mora), ovvero al 12.12.2022, il quinquennio non era ancora decorso.
Per quanto poi concerne le cartelle di pagamento (inerenti a contributi numeri CP_1
29920100023139047/000, 29920100025820477/000, 29920100030456430/000, 29920110005061446/000 e 29920110007009800/000, va detto che, dalla documentazione depositata il 30.11.2025 a seguito di esibizione, risulta che l'odierna opponente aveva presentato, il 10.5.2023, domanda di “rottamazione” dei titoli in questione. Va quindi rigettato il ricorso, dal momento che la presentazione della istanza di rottamazione implica riconoscimento del debito e rinuncia ad avvalersi della prescrizione eventualmente già maturata.
Venendo infine agli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione opposta:
• L'AVA n. 599 2015 0000172591/000: avuto riguardo alla documentazione prodotta, non può essere affermato con certezza che lo stesso sia stato ritualmente notificato (non potendosi comprendere, dal doc. 2 allegato dall CP_1 quale si stato il contenuto della PEC trasmessa al destinatario). Va pertanto annullata, nella parte corrispondente, l'intimazione di pagamento. Va però rigettata l'eccezione di prescrizione, posto che, come emerge dalla
2 documentazione prodotta dall al momento della costituzione in giudizio, CP_1 in data 10.10.2018 è stata eseguito un pagamento parziale del debito (doc. 1 pag. 5).
• L'AVA n. 599 2015 0000311990/000: come detto nel punto precedente, va annullata l'intimazione di pagamento, non potendosi affermare con certezza l'avvenuta notificazione del titolo, ma va rigettata l'eccezione di prescrizione, posto che, dall'estratto contributivo depositato dall , risulta che vi è stato CP_1 un pagamento parziale in data 10.10.2018.
• In ordine agli Avvisi di Addebito nn. 599 2015 0001825365/000, 599 2015 0002057259/000, 599 2016 0001280890/000 e 599 2016 0001773285/000: in assenza di certezza dell'avvenuta notificazione va annullata l'intimazione di pagamento;
peraltro, non essendo stati eseguiti pagamenti spontanei, va pure accolta l'eccezione di prescrizione.
• L'AVA n. 599 2016 0002989262/000 è stato notificato a mezzo PEC il 22.12.2016 (doc. 3 fasc. . La prescrizione è quindi maturata, tenuto conto della CP_1 sospensione per n. 311 giorni durante il periodo pandemico, il 30.10.2022; pertanto, l'intimazione di pagamento oggi contestata (notificata il 12.12.2022) risulta tardiva. Va quindi dichiarata la prescrizione del credito.
• L'AVA n. 599 2017 0000099470/000 è stato notificato il 16.2.2017 a mezzo PEC (cfr. doc. 3 , quindi, l'opposizione va rigettata, dal momento che, tenuto CP_1 conto del periodo di sospensione per 311 giorni del termine di prescrizione stabilito dalla normativa emergenziale, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento (12.12.22), l'estinzione del credito non si era ancora verificata.
• L'AVA n. 599 2017 0002494022/000 è stato notificato a mezzo PEC il 16.12.2017, quindi, anche per tale credito l'opposizione va rigettata.
In definitiva, l'intimazione di pagamento va annullata per quanto concerne i crediti portati dalle cartelle per crediti nn. 299 2004 0036168255/000, 299 2011 CP_2
0018259055/000, 299 2012 0023427818/000, 299 2014 0002252686/000, 299 2014 0013578470/000, 299 2015 0021853938/000. Per tali crediti va pure dichiarata la prescrizione. Del pari, in ordine alla cartella per crediti n. 299 2016 0023697947/000, CP_2
l'intimazione va annullata, ma l'eccezione di prescrizione va accolta solo limitatamente ai crediti per gli anni 2015 e 2016, mentre per l'anno 2017 il quinquennio non era ancora maturato al momento della notifica della costituzione in mora (12.12.2022). Per quanto concerne le cartelle di pagamento relative a crediti l'opposizione va CP_1 rigettata, essendo stata presentata domanda di rottamazione nel 2023. In ordine agli Avvisi di Addebito, poi, l'opposizione va accolta integralmente, tanto per quanto attiene all'impugnazione dell'intimazione di pagamento, quanto per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione, per gli avvisi nn. 599 2015 0001825365/000, 599 2015 0002057259/000, 599 2016 0001280890/000, 599 2016 0001773285/000 e 599 2016 0002989262/000.
3 L'opposizione è solo parzialmente fondata in ordine agli avvisi nn. 599 2015 0000172591/000 e 599 2015 0000311990/000, in quanto è fondata la doglianza inerente all'invalidità dell'intimazione di pagamento, ma va rigettata l'eccezione di prescrizione. Va invece rigettata del tutto l'opposizione con riferimento agli AVA nn. 599 2017 0000099470/000 e 599 2017 0002494022/000.
Le spese di lite vanno compensate, stante la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento relativamente alle seguenti titoli:
o Cartella n. 29920040036168255/000,
o Cartella n. 29920110018259055/000,
o Cartella n. 29920120023427818/000,
o Cartella n. 29920140002252686/000,
o Cartella n. 29920140013578470/000,
o Cartella n. 29920150021853938/000,
o Cartella n. 29920160023697947/000,
o AVA n. 599 2015 0000172591/000,
o AVA n .599 2015 0000311990/000,
o AVA n. 599 2015 0001825365/000,
o AVA n. 599 2015 0002057259/000,
o AVA n. 599 2016 0001280890/000,
o AVA n. 599 2016 0001773285/000,
o AVA n. 599 2016 0002989262/000;
- Dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle per crediti sopra CP_2 menzionate, ad eccezione di quelli menzionati nella cartella n. 299 2016 0023697947/000, che sono prescritte solo limitatamente agli anni 2015 e 2016;
- Dichiara prescritti i crediti portati dagli AVA nn. 599 2015 0001825365/000, 599 2015 0002057259/000, 599 2016 0001280890/000, 599 2016 0001773285/000 e 599 2016 0002989262/000;
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 5.12.2025 Il giudice
RO US
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO US in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. John Gai Antonio Li Causi e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_3
Parte resistente, CONTUMACE e
in persona del legale Controparte_3 rappresentante Terzo chiamato, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 299 2022 9006149943/000, notificata il 12.12.2022, col quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 13 cartelle di pagamento e a n. 9 avvisi di addebito, quantificate in complessivi € 642.197,89. In particolare, l'opponente ha dedotto:
- La mancata notificazione dei titoli presupposti;
- La decadenza ex art. 3 co. 9 L. 335/95;
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto la chiamata in causa dell' e, CP_1 CP_3 nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
E' invece rimasto contumace l' . CP_2
1 L' , chiamata a partecipare al giudizio su richiesta Controparte_3 dell' è anch'essa rimasta contumace. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va senza dubbio accolto con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti a crediti , per le quali, stante la contumacia dell' , non è CP_2 Controparte_4 stata data prova della notificazione del titolo (né degli atti interruttivi del quinquennio di prescrizione). Peraltro, la simultanea contumacia dell' ha CP_2 precluso la possibilità di emettere ordinanza di esibizione della documentazione non presente in giudizio. In sostanza, l'intimazione opposta va annullata relativamente a quelle parti che riguardano i crediti portati dalle cartelle nn. 299 2004 0036168255/000, 299 2011 0018259055/000, 299 2012 0023427818/000, 299 2014 0002252686/000, 299 2014 0013578470/000, 299 2015 0021853938/000, 299 2016 0023697947/000. Per tali cartelle va pure dichiarata la prescrizione dei relativi crediti, posto che questi sono maturati oltre 5 anni prima della notificazione dell'intimazione di pagamento. Va invece rigettata l'eccezione di prescrizione in ordine all'ultima delle cartelle sopra menzionate (la n. 299 2017 0008390433/000), limitatamente alle rate di premio per l'anno 2017. Tali rate, infatti, andavano pagate entro il 20.2.2017 e, quindi CP_2 la prescrizione si sarebbe verificata il 29.12.2022 (tenuto conto della sospensione per n. 311 giorni ad opera della normativa emergenziale emanata in tempo di pandemia da COVID19). Pertanto, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (la quale, sebbene sia annullabile come atto dell'esecuzione, conserva pieno valore di atto interruttivo della prescrizione, non essendo previsti specifici requisiti formali per gli atti di costituzione in mora), ovvero al 12.12.2022, il quinquennio non era ancora decorso.
Per quanto poi concerne le cartelle di pagamento (inerenti a contributi numeri CP_1
29920100023139047/000, 29920100025820477/000, 29920100030456430/000, 29920110005061446/000 e 29920110007009800/000, va detto che, dalla documentazione depositata il 30.11.2025 a seguito di esibizione, risulta che l'odierna opponente aveva presentato, il 10.5.2023, domanda di “rottamazione” dei titoli in questione. Va quindi rigettato il ricorso, dal momento che la presentazione della istanza di rottamazione implica riconoscimento del debito e rinuncia ad avvalersi della prescrizione eventualmente già maturata.
Venendo infine agli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione opposta:
• L'AVA n. 599 2015 0000172591/000: avuto riguardo alla documentazione prodotta, non può essere affermato con certezza che lo stesso sia stato ritualmente notificato (non potendosi comprendere, dal doc. 2 allegato dall CP_1 quale si stato il contenuto della PEC trasmessa al destinatario). Va pertanto annullata, nella parte corrispondente, l'intimazione di pagamento. Va però rigettata l'eccezione di prescrizione, posto che, come emerge dalla
2 documentazione prodotta dall al momento della costituzione in giudizio, CP_1 in data 10.10.2018 è stata eseguito un pagamento parziale del debito (doc. 1 pag. 5).
• L'AVA n. 599 2015 0000311990/000: come detto nel punto precedente, va annullata l'intimazione di pagamento, non potendosi affermare con certezza l'avvenuta notificazione del titolo, ma va rigettata l'eccezione di prescrizione, posto che, dall'estratto contributivo depositato dall , risulta che vi è stato CP_1 un pagamento parziale in data 10.10.2018.
• In ordine agli Avvisi di Addebito nn. 599 2015 0001825365/000, 599 2015 0002057259/000, 599 2016 0001280890/000 e 599 2016 0001773285/000: in assenza di certezza dell'avvenuta notificazione va annullata l'intimazione di pagamento;
peraltro, non essendo stati eseguiti pagamenti spontanei, va pure accolta l'eccezione di prescrizione.
• L'AVA n. 599 2016 0002989262/000 è stato notificato a mezzo PEC il 22.12.2016 (doc. 3 fasc. . La prescrizione è quindi maturata, tenuto conto della CP_1 sospensione per n. 311 giorni durante il periodo pandemico, il 30.10.2022; pertanto, l'intimazione di pagamento oggi contestata (notificata il 12.12.2022) risulta tardiva. Va quindi dichiarata la prescrizione del credito.
• L'AVA n. 599 2017 0000099470/000 è stato notificato il 16.2.2017 a mezzo PEC (cfr. doc. 3 , quindi, l'opposizione va rigettata, dal momento che, tenuto CP_1 conto del periodo di sospensione per 311 giorni del termine di prescrizione stabilito dalla normativa emergenziale, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento (12.12.22), l'estinzione del credito non si era ancora verificata.
• L'AVA n. 599 2017 0002494022/000 è stato notificato a mezzo PEC il 16.12.2017, quindi, anche per tale credito l'opposizione va rigettata.
In definitiva, l'intimazione di pagamento va annullata per quanto concerne i crediti portati dalle cartelle per crediti nn. 299 2004 0036168255/000, 299 2011 CP_2
0018259055/000, 299 2012 0023427818/000, 299 2014 0002252686/000, 299 2014 0013578470/000, 299 2015 0021853938/000. Per tali crediti va pure dichiarata la prescrizione. Del pari, in ordine alla cartella per crediti n. 299 2016 0023697947/000, CP_2
l'intimazione va annullata, ma l'eccezione di prescrizione va accolta solo limitatamente ai crediti per gli anni 2015 e 2016, mentre per l'anno 2017 il quinquennio non era ancora maturato al momento della notifica della costituzione in mora (12.12.2022). Per quanto concerne le cartelle di pagamento relative a crediti l'opposizione va CP_1 rigettata, essendo stata presentata domanda di rottamazione nel 2023. In ordine agli Avvisi di Addebito, poi, l'opposizione va accolta integralmente, tanto per quanto attiene all'impugnazione dell'intimazione di pagamento, quanto per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione, per gli avvisi nn. 599 2015 0001825365/000, 599 2015 0002057259/000, 599 2016 0001280890/000, 599 2016 0001773285/000 e 599 2016 0002989262/000.
3 L'opposizione è solo parzialmente fondata in ordine agli avvisi nn. 599 2015 0000172591/000 e 599 2015 0000311990/000, in quanto è fondata la doglianza inerente all'invalidità dell'intimazione di pagamento, ma va rigettata l'eccezione di prescrizione. Va invece rigettata del tutto l'opposizione con riferimento agli AVA nn. 599 2017 0000099470/000 e 599 2017 0002494022/000.
Le spese di lite vanno compensate, stante la fondatezza solo parziale dell'opposizione.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento relativamente alle seguenti titoli:
o Cartella n. 29920040036168255/000,
o Cartella n. 29920110018259055/000,
o Cartella n. 29920120023427818/000,
o Cartella n. 29920140002252686/000,
o Cartella n. 29920140013578470/000,
o Cartella n. 29920150021853938/000,
o Cartella n. 29920160023697947/000,
o AVA n. 599 2015 0000172591/000,
o AVA n .599 2015 0000311990/000,
o AVA n. 599 2015 0001825365/000,
o AVA n. 599 2015 0002057259/000,
o AVA n. 599 2016 0001280890/000,
o AVA n. 599 2016 0001773285/000,
o AVA n. 599 2016 0002989262/000;
- Dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle per crediti sopra CP_2 menzionate, ad eccezione di quelli menzionati nella cartella n. 299 2016 0023697947/000, che sono prescritte solo limitatamente agli anni 2015 e 2016;
- Dichiara prescritti i crediti portati dagli AVA nn. 599 2015 0001825365/000, 599 2015 0002057259/000, 599 2016 0001280890/000, 599 2016 0001773285/000 e 599 2016 0002989262/000;
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 5.12.2025 Il giudice
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