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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1609/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 11:25 innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi: per l'avv. AR AUGUSTO;
Parte_1
nessuno per Controparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e contestualmente chiede di essere esonerato dall'attesa della lettura della sentenza. Il Giudice autorizza quanto richiesto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 11:45.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1609/2025 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Baruffi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Olivi n. 34;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
c.f.: P.IVA_1
- resistente contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Condannare la società al pagamento in favore dell'avv. della somma di € Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 5 23.450,01, ovvero, in via subordinata, della diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
Condannare la società all'integrale rifusione di spese e compensi professionali. Controparte_1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ., l'avv. conveniva in giudizio la società Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 23.450,01 a titolo di Controparte_1
compenso per plurime attività professionali di natura stragiudiziale che assumeva di aver svolto in suo favore. A fondamento della propria domanda, produceva sette preavvisi di parcella e una lettera di diffida inviata a mezzo pec in data 4.10.2023.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la società convenuta non si costituiva in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 19.6.2025, ne veniva stata dichiarata la contumacia.
In suddetta ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava il procedimento per la discussione orale e per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Il ricorrente precisava le proprie conclusioni in data 2.10.2025 e in tale sede discuteva oralmente la causa.
Il Giudice pronunciava la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
La domanda attorea deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Orbene, grava sulla parte che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di fornire la prova non solo della fonte (legale o contrattuale) del proprio diritto, ma anche dell'esatto adempimento della propria prestazione, quale fatto costitutivo della pretesa.
Nel caso di un contratto d'opera intellettuale, il professionista che richiede il pagamento del compenso è
pagina 3 di 5 tenuto a dimostrare di aver effettivamente e diligentemente espletato le attività oggetto dell'incarico ricevuto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto a sostegno della propria domanda sette preavvisi di parcella e una successiva diffida di pagamento.
Ritiene questo Giudice che tale documentazione sia inidonea a soddisfare il rigoroso onere probatorio che grava sull'attore.
I preavvisi di parcella, infatti, costituiscono documenti di natura fiscale e contabile formati unilateralmente dalla stessa parte creditrice. Essi, sebbene possano indicare l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria, non possono assurgere a prova dell'effettivo compimento delle prestazioni professionali in essi elencate.
Trattasi di mere allegazioni di parte, trasfuse in un documento auto-prodotto, che restano prive di un riscontro probatorio oggettivo.
Allo stesso modo, la diffida inviata a mezzo pec prova unicamente l'avvenuta comunicazione di una richiesta di pagamento alla società debitrice, ma nulla prova circa la fondatezza nel merito di tale richiesta.
Il silenzio serbato dalla a fronte di tale missiva non può, in alcun modo, essere equiparato ad un CP_1
riconoscimento del debito.
Né la contumacia della parte resistente può giovare alla posizione dell'attore. È principio consolidato che la contumacia non costituisce un'ammissione dei fatti dedotti dalla controparte, né determina un'inversione dell'onere della prova. Essa è una mera scelta processuale che non esime l'attore dal dover compiutamente dimostrare la fondatezza della propria domanda sulla base di prove certe e oggettive.
L'attore avrebbe potuto e dovuto fornire la prova del proprio operato con altri mezzi, quali, a titolo esemplificativo, la produzione di corrispondenza intercorsa con la cliente, la trasmissione di pareri scritti o bozze di atti, ovvero attraverso la richiesta di prove testimoniali dei propri collaboratori o di terzi che avessero avuto cognizione delle attività svolte.
Nulla di tutto ciò è stato fatto nel presente giudizio.
pagina 4 di 5 Peraltro, la documentazione prodotta, sebbene inidonea a fondare una decisione di merito in questa sede, avrebbe potuto costituire idonea prova scritta per agire in via monitoria, strumento processuale appositamente previsto per simili fattispecie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda deve essere rigettata per non avere il ricorrente fornito prova sufficiente dei fatti posti a fondamento della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Tuttavia, poiché la parte resistente non si è costituita in giudizio e non ha, pertanto, sostenuto spese, nulla deve disporsi a riguardo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, la domanda proposta dall'avv. Parte_1
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Treviso, 2 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
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