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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 400/2024 promossa da:
DE. (P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Teresa Doria e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Beatrice Bertacca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Arese, Via Achille Varzi, 1
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mara Ratti e Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avv. Alessandro Rigamonti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cantù,
Via XXIV Maggio, 6
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare che le somme richieste – in tutto o in parte – in via monitoria non sono dovute a motivo dell'inadempimento contrattuale da ravvisarsi a carico della convenuta opposta per non avere la stessa adempiuto alle obbligazioni su di essa incombenti. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1884/2023 emesso dal Tribunale di Como, dichiarandolo invalido, inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di poter accogliere le istanze formulate in via principale, in ogni caso accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di con condanna di al pagamento delle Controparte_1 Parte_2 somme che dovessero risultare eque e di giustizia alla luce dell'inadempimento contrattuale dell'opposta e tenuto conto dei danni conseguentemente subiti dall'opponente. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta opposta
pagina 1 di 6 Nel merito ed in via principale: Parte rigettarsi l'opposizione proposta da nonché ogni altra domanda dalla stessa Pt_1 dedotta, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto e per l'effetto: confermarsi il decreto ingiuntivo opposto nr. 1884/23, RG 4235/23 emesso in data
19.12.2023 dal Tribunale di Como, con ogni ulteriore conseguenza di legge, dando atto che, Parte nelle more del giudizio ha versato, in data 10.10.2024, la minor somma di € Pt_1
3.000,00; condannarsi, in ogni caso, l'opponente al pagamento dell'importo di € 38.621,46, detratto l'acconto di € 3.000,00 (da imputarsi ex art. 1194, comma 2, c.c. agli interessi), oggetto delle fatture di cui al procedimento monitorio, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo e alle spese del procedimento monitorio, già liquidate in € 1.896,00 di cui €
1.400,00 per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA, oltre alle successive occorrende.
Con vittoria di spese, onorari e diritti per il presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) "Vero che il Signor ha ritirato le conferme d'ordine che mi si Testimone_1 Part rammostrano (documenti 1,5,10 di parte opposta), indirizzate a presso gli uffici CP_2 di nel mese di ottobre 2022? " Controparte_1
2) "Vero che il Signor ha sottoscritto le conferme d'ordine che mi si Testimone_1 rammostrano (doc. 3 e 9 parte opposta)?"
Si indica quale testimone:
- presso Testimone_2 Controparte_1
Ci si oppone ai mezzi di prova dedotti da controparte Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate dall'altra parte.
Motivi della decisione
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, al ha proposto opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 1884/2023 del 19.12.2023, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a la somma di € 38.621,46, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, a titolo di prezzo della vendita delle merci descritte in cinque fatture azionate in via monitoria.
Part A fondamento dell'opposizione, al ha dedotto che: Pt_1
- le società opponente e opposta intrattenevano rapporti commerciali da alcuni anni;
- la pretesa creditoria azionata in via monitoria sarebbe infondata in quanto l'opposta avrebbe applicato in fattura di prezzi diversi e maggiori di quelli concordati tra le parti, avrebbe consegnato le merci in ritardo e le cose consegnate sarebbero affette da vizi o, comunque, non corrisponderebbero a quanto ordinato dall'attrice;
- in particolare, quanto alla fattura n. 313/2022 (commessa c.d. , l'opposta Pt_3
avrebbe omesso di applicare lo sconto concordato e avrebbe consegnato persiane con i travetti superiori aperti e con le squadrette non adeguatamente fissate, sicché
l'opponente era dovuta intervenire per provvedere alla sistemazione;
pagina 2 di 6 - quanto alla fattura n. 42/2023 (commessa c.d. ), il prezzo applicato alla Pt_4
consegna della merce, nel maggio 2023, sarebbe stato superiore al preventivo presentato nel luglio 2021 alla società “Spring 2000”; inoltre la consegna sarebbe stata incompleta, risultando le serrante sprovviste delle necessarie serrature;
- quanto alla fattura n. 16/2023 (commessa c.d. ), l'opposta avrebbe consegnato Pt_5
merce in parte “errata”, e, cioè, due persiane a battente fisso in luogo di una snodata e una a battente fisso e, comunque, tutte le persiane avrebbero montato maniglie ad un'altezza troppo bassa;
inoltre, l'opposta non avrebbe applicato lo sconto concordato;
- quanto alla fattura n. 11/2023 (commessa c.d. , l'opposta non avrebbe Pt_6
applicato lo sconto concordato e la merce sarebbe stata consegnata in ritardo;
inoltre, mancava una persiana;
- quanto alla fattura n. 69 (commessa c.d. , l'opposta non avrebbe applicato lo Pt_7
sconto concordato e, comunque, l'ordinativo della merce si sarebbe reso necessario in quanto la convenuta aveva omesso di consegnare la persiana insieme all'intera commessa, sicché non sarebbe comunque dovuta la maggiorazione di € 60,00 per commessa inferiore ai 100kg.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- i prezzi applicati nelle fatture azionate in via monitoria sarebbero quelli concordati sulla base dei preventivi accettati dall'opponente e nessuno sconto sarebbe stato mai promesso all'acquirente;
- l'opponente non avrebbe mai prima del giudizio contestato ritardi, né vizi e difetti delle merci, né nel termine ex art. 1495 c.c., né in quello di dieci giorni stabilito nei
DDT di accompagnamento della merce e, comunque, non avrebbe provato l'esistenza dei vizi, genericamente allegati;
- nelle condizioni generali di vendita allegate alle conferme d'ordine sarebbe comunque prevista la clausola solve et repete.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c. la prima udienza, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
pagina 3 di 6 All'esito della prima udienza del 03.07.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 06.06.2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
*** Part ha agito in via monitoria per sentir condannare al Controparte_1 Parte_1
pagamento del prezzo di vendita delle merci meglio descritte in cinque fatture azionate in via monitoria (n. 313/2022; n. 11/2023; n. 16/2023 n. 42/2023 e n. 69/2023).
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso di specie, è incontestata la stipula, tra le parti, dei contratti di vendita aventi ad oggetto i beni mobili meglio descritti nelle fatture prodotte con il ricorso monitorio.
Inoltre, quanto ai contratti aventi ad oggetto le merci descritte nelle fatture, nn. 313/22,
16/23, 11/23, 69/23, l'opponente, da una parte, non ha specificamente contestato l'applicazione dei prezzi pattuiti, dall'altra parte, non ha fornito prova dei dedotti accordi su eventuali sconti promessi dall'opposta e da operarsi al momento della fatturazione.
Appaiono, poi, generiche le contestazioni in merito agli allegati ritardi nelle consegne e alla mancanza di parte della merce (con particolare riferimento alla fattura n. 11/2023) e, quanto alle allegazioni attoree di vizi e difetti, l'attrice non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei vizi delle merci lamentati e il fatto che gli stessi rendessero i beni inidonei all'uso a cui erano destinati, circostanza, peraltro, ragionevolmente da escludersi, considerato che è pacifico che l'opponente abbia ricevuto i beni senza mai contestare alcunché prima dell'odierno giudizio. Va infatti ricordato che, se è vero che il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., anche senza esercitare le azioni edilizie, è comunque necessario che dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, posto che il rifiuto di pagamento del prezzo deve risultare giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass., n. 14986/2021; Cass. n. 17878/2023)
pagina 4 di 6 e che, in ogni caso, l'onere della prova dell'esistenza dei vizi della cosa venduta grava sul compratore (cfr., Cass. S.S.U.U. n. 11748/2019).
Quanto, invece, al credito oggetto della fattura n. 42/2023, pari ad € 14.017,86, non comprensivo di spese di trasporto e IVA esclusa, ribaditi i rilievi sopra svolti quanto all'infondatezza dell'eccezione di inadempimento svolta dall'attrice, l'opponente ha contestato, anche in relazione alle merci di cui a tale ultima commessa, la corrispondenza ai patti contrattuali dei prezzi applicati.
A fronte di quanto sopra, l'opposta ha prodotto in giudizio, sub doc. n. 3, una conferma d'ordine del 29.10.2022, recante l'indicazione del prezzo pattuito per la fornitura in complessivi € 14.107,86, comprensiva di spese di trasporto di € 90,00, ed IVA esclusa, apparentemente sottoscritta per accettazione dall'attrice, la quale, tuttavia, nella memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., ha disconosciuto la sottoscrizione, siccome non corrispondente alla firma del proprio legale rappresentate.
L'avvenuto disconoscimento del documento appare tuttavia scarsamente rilevante ai fini della risoluzione della controversia.
Difatti, è incontestato che le parti stipularono un contratto di vendita avente ad oggetto le merci di cui alla fattura n. 42/2023 e parimenti è incontestata l'avvenuta consegna di tutte le merci ivi descritte. Parte opponente, inoltre, non ha provato di aver contestato, prima del giudizio, gli importi esposti nella fattura azionata, deducendo, solo con la citazione, che il prezzo pattuito tra le parti per la vendita delle merci di cui alla fattura sarebbe quello risultante da un preventivo del 09.07.2021, intestato a diversa società ( Controparte_3
(cfr., doc. n. 4 attrice).
Tale ricostruzione dei fatti appare tuttavia scarsamente plausibile, considerata sia la diversa
Part intestazione del preventivo, alla società , e non a al sia la Controparte_3 Pt_1
distanza temporale tra il medesimo e la consegna della merce, avvenuta il 07.02.2023 (cfr., doc. 4 convenuta). Al contrario, considerato che la conferma d'ordine del 29.10.2022 prevede un corrispettivo pari (dedotte le spese di trasporto, non applicate) a quello esposto nella fattura n. 42/2023, e che, come detto, l'opponente non ha provato di aver contestato il prezzo esposto in fattura prima del giudizio, siccome asseritamente non conforme a quello del preventivo, appare più probabile che le parti abbiano raggiunto l'accordo sul prezzo di cui alla conferma d'ordine sub doc. n. 3 dell'opposta, indipendentemente dalla formale apposizione sul documento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'attrice.
pagina 5 di 6 Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata. Part Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto al S.r.l.s. deve essere condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - Controparte_1
a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Part 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1884/2023 del 19.12.2023 e, per l'effetto, lo conferma;
Part 2) condanna al a rifondere a le spese sostenute per il Pt_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
9 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 400/2024 promossa da:
DE. (P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Teresa Doria e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Beatrice Bertacca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Arese, Via Achille Varzi, 1
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mara Ratti e Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avv. Alessandro Rigamonti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cantù,
Via XXIV Maggio, 6
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare che le somme richieste – in tutto o in parte – in via monitoria non sono dovute a motivo dell'inadempimento contrattuale da ravvisarsi a carico della convenuta opposta per non avere la stessa adempiuto alle obbligazioni su di essa incombenti. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1884/2023 emesso dal Tribunale di Como, dichiarandolo invalido, inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di poter accogliere le istanze formulate in via principale, in ogni caso accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di con condanna di al pagamento delle Controparte_1 Parte_2 somme che dovessero risultare eque e di giustizia alla luce dell'inadempimento contrattuale dell'opposta e tenuto conto dei danni conseguentemente subiti dall'opponente. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta opposta
pagina 1 di 6 Nel merito ed in via principale: Parte rigettarsi l'opposizione proposta da nonché ogni altra domanda dalla stessa Pt_1 dedotta, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto e per l'effetto: confermarsi il decreto ingiuntivo opposto nr. 1884/23, RG 4235/23 emesso in data
19.12.2023 dal Tribunale di Como, con ogni ulteriore conseguenza di legge, dando atto che, Parte nelle more del giudizio ha versato, in data 10.10.2024, la minor somma di € Pt_1
3.000,00; condannarsi, in ogni caso, l'opponente al pagamento dell'importo di € 38.621,46, detratto l'acconto di € 3.000,00 (da imputarsi ex art. 1194, comma 2, c.c. agli interessi), oggetto delle fatture di cui al procedimento monitorio, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo e alle spese del procedimento monitorio, già liquidate in € 1.896,00 di cui €
1.400,00 per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA, oltre alle successive occorrende.
Con vittoria di spese, onorari e diritti per il presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) "Vero che il Signor ha ritirato le conferme d'ordine che mi si Testimone_1 Part rammostrano (documenti 1,5,10 di parte opposta), indirizzate a presso gli uffici CP_2 di nel mese di ottobre 2022? " Controparte_1
2) "Vero che il Signor ha sottoscritto le conferme d'ordine che mi si Testimone_1 rammostrano (doc. 3 e 9 parte opposta)?"
Si indica quale testimone:
- presso Testimone_2 Controparte_1
Ci si oppone ai mezzi di prova dedotti da controparte Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate dall'altra parte.
Motivi della decisione
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, al ha proposto opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 1884/2023 del 19.12.2023, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a la somma di € 38.621,46, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, a titolo di prezzo della vendita delle merci descritte in cinque fatture azionate in via monitoria.
Part A fondamento dell'opposizione, al ha dedotto che: Pt_1
- le società opponente e opposta intrattenevano rapporti commerciali da alcuni anni;
- la pretesa creditoria azionata in via monitoria sarebbe infondata in quanto l'opposta avrebbe applicato in fattura di prezzi diversi e maggiori di quelli concordati tra le parti, avrebbe consegnato le merci in ritardo e le cose consegnate sarebbero affette da vizi o, comunque, non corrisponderebbero a quanto ordinato dall'attrice;
- in particolare, quanto alla fattura n. 313/2022 (commessa c.d. , l'opposta Pt_3
avrebbe omesso di applicare lo sconto concordato e avrebbe consegnato persiane con i travetti superiori aperti e con le squadrette non adeguatamente fissate, sicché
l'opponente era dovuta intervenire per provvedere alla sistemazione;
pagina 2 di 6 - quanto alla fattura n. 42/2023 (commessa c.d. ), il prezzo applicato alla Pt_4
consegna della merce, nel maggio 2023, sarebbe stato superiore al preventivo presentato nel luglio 2021 alla società “Spring 2000”; inoltre la consegna sarebbe stata incompleta, risultando le serrante sprovviste delle necessarie serrature;
- quanto alla fattura n. 16/2023 (commessa c.d. ), l'opposta avrebbe consegnato Pt_5
merce in parte “errata”, e, cioè, due persiane a battente fisso in luogo di una snodata e una a battente fisso e, comunque, tutte le persiane avrebbero montato maniglie ad un'altezza troppo bassa;
inoltre, l'opposta non avrebbe applicato lo sconto concordato;
- quanto alla fattura n. 11/2023 (commessa c.d. , l'opposta non avrebbe Pt_6
applicato lo sconto concordato e la merce sarebbe stata consegnata in ritardo;
inoltre, mancava una persiana;
- quanto alla fattura n. 69 (commessa c.d. , l'opposta non avrebbe applicato lo Pt_7
sconto concordato e, comunque, l'ordinativo della merce si sarebbe reso necessario in quanto la convenuta aveva omesso di consegnare la persiana insieme all'intera commessa, sicché non sarebbe comunque dovuta la maggiorazione di € 60,00 per commessa inferiore ai 100kg.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- i prezzi applicati nelle fatture azionate in via monitoria sarebbero quelli concordati sulla base dei preventivi accettati dall'opponente e nessuno sconto sarebbe stato mai promesso all'acquirente;
- l'opponente non avrebbe mai prima del giudizio contestato ritardi, né vizi e difetti delle merci, né nel termine ex art. 1495 c.c., né in quello di dieci giorni stabilito nei
DDT di accompagnamento della merce e, comunque, non avrebbe provato l'esistenza dei vizi, genericamente allegati;
- nelle condizioni generali di vendita allegate alle conferme d'ordine sarebbe comunque prevista la clausola solve et repete.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c. la prima udienza, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
pagina 3 di 6 All'esito della prima udienza del 03.07.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 06.06.2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
*** Part ha agito in via monitoria per sentir condannare al Controparte_1 Parte_1
pagamento del prezzo di vendita delle merci meglio descritte in cinque fatture azionate in via monitoria (n. 313/2022; n. 11/2023; n. 16/2023 n. 42/2023 e n. 69/2023).
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso di specie, è incontestata la stipula, tra le parti, dei contratti di vendita aventi ad oggetto i beni mobili meglio descritti nelle fatture prodotte con il ricorso monitorio.
Inoltre, quanto ai contratti aventi ad oggetto le merci descritte nelle fatture, nn. 313/22,
16/23, 11/23, 69/23, l'opponente, da una parte, non ha specificamente contestato l'applicazione dei prezzi pattuiti, dall'altra parte, non ha fornito prova dei dedotti accordi su eventuali sconti promessi dall'opposta e da operarsi al momento della fatturazione.
Appaiono, poi, generiche le contestazioni in merito agli allegati ritardi nelle consegne e alla mancanza di parte della merce (con particolare riferimento alla fattura n. 11/2023) e, quanto alle allegazioni attoree di vizi e difetti, l'attrice non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei vizi delle merci lamentati e il fatto che gli stessi rendessero i beni inidonei all'uso a cui erano destinati, circostanza, peraltro, ragionevolmente da escludersi, considerato che è pacifico che l'opponente abbia ricevuto i beni senza mai contestare alcunché prima dell'odierno giudizio. Va infatti ricordato che, se è vero che il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., anche senza esercitare le azioni edilizie, è comunque necessario che dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, posto che il rifiuto di pagamento del prezzo deve risultare giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass., n. 14986/2021; Cass. n. 17878/2023)
pagina 4 di 6 e che, in ogni caso, l'onere della prova dell'esistenza dei vizi della cosa venduta grava sul compratore (cfr., Cass. S.S.U.U. n. 11748/2019).
Quanto, invece, al credito oggetto della fattura n. 42/2023, pari ad € 14.017,86, non comprensivo di spese di trasporto e IVA esclusa, ribaditi i rilievi sopra svolti quanto all'infondatezza dell'eccezione di inadempimento svolta dall'attrice, l'opponente ha contestato, anche in relazione alle merci di cui a tale ultima commessa, la corrispondenza ai patti contrattuali dei prezzi applicati.
A fronte di quanto sopra, l'opposta ha prodotto in giudizio, sub doc. n. 3, una conferma d'ordine del 29.10.2022, recante l'indicazione del prezzo pattuito per la fornitura in complessivi € 14.107,86, comprensiva di spese di trasporto di € 90,00, ed IVA esclusa, apparentemente sottoscritta per accettazione dall'attrice, la quale, tuttavia, nella memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., ha disconosciuto la sottoscrizione, siccome non corrispondente alla firma del proprio legale rappresentate.
L'avvenuto disconoscimento del documento appare tuttavia scarsamente rilevante ai fini della risoluzione della controversia.
Difatti, è incontestato che le parti stipularono un contratto di vendita avente ad oggetto le merci di cui alla fattura n. 42/2023 e parimenti è incontestata l'avvenuta consegna di tutte le merci ivi descritte. Parte opponente, inoltre, non ha provato di aver contestato, prima del giudizio, gli importi esposti nella fattura azionata, deducendo, solo con la citazione, che il prezzo pattuito tra le parti per la vendita delle merci di cui alla fattura sarebbe quello risultante da un preventivo del 09.07.2021, intestato a diversa società ( Controparte_3
(cfr., doc. n. 4 attrice).
Tale ricostruzione dei fatti appare tuttavia scarsamente plausibile, considerata sia la diversa
Part intestazione del preventivo, alla società , e non a al sia la Controparte_3 Pt_1
distanza temporale tra il medesimo e la consegna della merce, avvenuta il 07.02.2023 (cfr., doc. 4 convenuta). Al contrario, considerato che la conferma d'ordine del 29.10.2022 prevede un corrispettivo pari (dedotte le spese di trasporto, non applicate) a quello esposto nella fattura n. 42/2023, e che, come detto, l'opponente non ha provato di aver contestato il prezzo esposto in fattura prima del giudizio, siccome asseritamente non conforme a quello del preventivo, appare più probabile che le parti abbiano raggiunto l'accordo sul prezzo di cui alla conferma d'ordine sub doc. n. 3 dell'opposta, indipendentemente dalla formale apposizione sul documento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'attrice.
pagina 5 di 6 Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata, siccome infondata. Part Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto al S.r.l.s. deve essere condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - Controparte_1
a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Part 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1884/2023 del 19.12.2023 e, per l'effetto, lo conferma;
Part 2) condanna al a rifondere a le spese sostenute per il Pt_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
9 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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