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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2706/2015 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Donnici,
– attore opponente contro
( , nella qualità di procuratrice Controparte_1 C.F._2 generale di ( ), difesa dall'avv. Antonia Russo, Controparte_2 C.F._3
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al precetto con cui ha Parte_1 Controparte_2 intimato allo stesso, con altri, di demolire, per quanto doveva, un proprio immobile, oltre che di pagare le spese dell'atto.
ha resistito. Controparte_2
Si è costituita nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...]
(è prodotta agli atti la procura rilasciata per atto notarile formato in data CP_2
15.9.2023).
Questo il titolo sotteso al precetto: il Tribunale di Messina, accogliendo parzialmente la domanda di , con la sentenza n. 1183/07, emessa il 10 Controparte_2 luglio 2007, aveva condannato e la (il primo aveva Controparte_3 Controparte_4
1 iniziato su un terreno di sua proprietà, situato di fronte a quello dell'attore, la costruzione di un fabbricato a diverse elevazioni fuori terra, la seconda aveva acquistato terreno e fabbricato in costruzione) «all'arretramento del prospetto est dell'edificio fino a portarlo, in ogni punto, a distanza non inferiore a 10 mt. dalla proiezione verticale della parete finestrata del frontistante fabbricato del », precisando che tale distanza doveva CP_2 essere misurata «in linea perpendicolare a detta proiezione, dal filo esterno dei balconi aggettanti esistenti ai piani superiori»; la Corte d'appello di Messina, con la sentenza n.
7/2015, depositata l'8 gennaio 2015, rigettava l'appello, con sentenza passata in giudicato;
, tra gli altri, acquistava, con atto pubblico stipulato in data Parte_1
5.7.2007, uno degli appartamenti ricadenti nell'edificio, in particolare quello ubicato al quarto piano, identificato nel catasto al foglio 152, la particella 1949, subalterno 78 (ex
39).
Preliminarmente, è da rilevare come sia esclusa – anche solo astrattamente – un'ipotesi di litispendenza tra l'opposizione al precetto e l'opposizione all'esecuzione che l'attore ha proposto nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 999/2015 R.G.E., sospesa e dichiarata estinta con le ordinanze agli atti.
Se – ciò emerge dall'ordinanza – la procedura è stata dichiarata estinta per mancata instaurazione del giudizio di merito, non può sussistere alcuna litispendenza con un'altra, identica causa.
L'opposizione è fondata.
L'attore opponente ha eccepito e sostenuto quanto segue: il suo appartamento, al contrario degli assunti contenuti nel precetto, non fronteggiava il fabbricato del convenuto opposto, sicché non era assoggettabile alla pretesa «all'arretramento»; l'appartamento, difatti, pur essendo localizzato sul lato est dell'edificio («prospetto est»), si trovava non di fronte al fabbricato del , ma di fronte ad un terreno, identificato nel catasto CP_2 dalla particella 276 del foglio 160, intestata ad una associazione di volontariato (Santa
Maria della Strada); l'arretramento imposto dalla sentenza coinvolgeva il prospetto est dell'edificio, fino alla distanza, in ogni punto, non inferiore a dieci metri dalla proiezione verticale del fabbricato del . CP_2
In sostanza, il ha contestato, negandolo, di essere soggetto alla condanna Pt_1 alla demolizione, sul presupposto che il suo appartamento, localizzato nel prospetto ad
Est dell'edificio, non sia antistante rispetto al fabbricato del , sicché non CP_2 dovrebbe, lo stesso, distanziarsi di dieci metri dalla proiezione verticale di detto
2 fabbricato.
È evidente che si tratta di un'opposizione all'esecuzione: il non ha Pt_1 sollevato eccezioni circa la regolarità formale del precetto e titolo esecutivo, ma ha contestato di rientrare, come proprietario di un appartamento localizzato sul prospetto ad
Est, tra i soggetti obbligati, per effetto della sentenza di condanna, alla demolizione (se totale o parziale, non importa).
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis» (Cass. n. 10296/09; Cass. n. 6845/93).
La distinzione è rilevante anche in materia di esecuzione forzata relativa ad un obbligo di fare o di non fare (cfr. Cass. n. 3663/99).
Non si verte, nella specie, su mere difficoltà che, ai sensi dell'art. 613 c.p.c., compete al giudice dell'esecuzione eliminare, né su questioni attinenti a modalità esecutive.
Giova ricordare che, «in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se il risultato indicato dal creditore procedente nel precetto corrisponda a quello prescritto nel titolo esecutivo» e «a tal fine, il giudice interpreta il titolo e ne detta le modalità di esecuzione, determinando quali siano le opere da realizzare coattivamente, poiché la parte esecutata, che avrebbe dovuto eseguirle spontaneamente, è invece rimasta inadempiente» (Cass. n. 15727/11).
E ancora, «spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo» (Cass. n.
32196/18).
Il principio è applicabile, con adattamenti, all'opposizione a precetto (c.d. pre- esecutiva), in cui è il giudice di tale opposizione a dovere verificare se l'efficacia del titolo esecutivo, se contestata, si estenda anche all'intimato, verifica che passa da una
3 analisi rigorosa del titolo stesso, considerando, ove necessario, la situazione di fatto.
Per una esatta soluzione della controversia si devono fissare alcuni principi.
In prima approssimazione, il giudice dell'opposizione al precetto deve accertare contenuto, soggettivo e oggettivo, dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso (cfr. Cass. n. 7124/91, relativamente alle attività del giudice dell'esecuzione).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, inoltre, che «l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all'esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell'esecutato, ove questi abbia la facoltà e quindi l'onere di provvedervi direttamente» (Cass. n. 9280/17).
Riveste una speciale importanza il principio per cui «in materia di esecuzione forzata di un'obbligazione di fare (nella specie, avente ad oggetto la riduzione delle luci e vedute illegittimamente aperte in un edificio), derivante da una sentenza pronunciata nei confronti di più persone (nel caso in esame, comproprietarie dell'immobile), soggetto passivo dell'esecuzione è esclusivamente quella di esse che versa in una situazione possessoria che gli permetta di eseguire l'obbligazione» (Cass. n. 3990/03).
Se non è legittimato passivo all'esecuzione il soggetto che non si trovi in una situazione che gli permetta di eseguire l'obbligazione, a maggior ragione non lo è il soggetto che sia estraneo alla portata obiettiva del titolo esecutivo, ad esempio per non essere proprietario di un bene o di una porzione del bene coinvolti dalla condanna.
È adesso possibile esaminare gli elementi di fatto.
Il consulente tecnico d'ufficio, in esito ad una analisi rigorosa e attenta dei luoghi e dei fabbricati, nonché delle posizioni relative degli stessi, ha accertato, in base ai rilievi effettuati, che l'appartamento del , pur avendo un balcone incassato nel Pt_1 prospetto ad est dell'edificio passibile di demolizione, non è antistante al fabbricato del
, ma ad un terreno di proprietà di un terzo (l'associazione “Santa Maria della CP_2
Strada”), «sicché non sarà necessario demolire né in tutto né in parte» il detto appartamento (pag. 8 della relazione).
La situazione dei luoghi è raffigurata nella planimetria e rappresentata nelle fotografie, allegate alla relazione: l'appartamento del – è la descrizione del Pt_1 consulente – «non è ubicato frontalmente» al fabbricato del (pag. 9 della CP_2 relazione), ma ad un terreno di proprietà di terzi.
4 Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerate le risultanze dell'indagine tecnica, l'opposizione va accolta, con il conseguente annullamento del precetto.
Non può essere riconosciuto all'attore opponente, sotto forma di risarcimento del danno, il rimborso del costo della perizia stragiudiziale.
Si deve osservare che il costo o al spesa per prestazioni stragiudiziali di cui si sia avvalsa la parte per supportare la propria iniziativa processuale integrano un «danno emergente» (cfr. Cass. n. 6422/17; Cass. n. 9548/17).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente», «con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova» (Cass. n.
24481/20, in relazione alle prestazioni del legale: ma il principio è valido, a maggior ragione, per le prestazioni tecniche).
Se integrano un danno, le spese devono essere state effettivamente sostenute, perché, in caso contrario, si ammetterebbe il risarcimento di un danno eventuale, se non ipotetico, e comunque inattuale.
Agli atti è prodotta la fattura del tecnico che ha redatto la perizia prodotta dall'attore opponente, ma non c'è prova dell'effettivo, avvenuto pagamento del corrispettivo (euro
761,28, accessori inclusi).
La domanda in questione, perciò, è da intendere rigettata.
Non può essere accolta la domanda di condanna del convenuto opposto ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., avanzata dall'attore opponente.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne effettivamente l'esistenza e tali da consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa
(Cass. n. 27383/05; in senso analogo, Cass. n. 21798/15).
Manca una prova adeguata, e prima ancora finanche un'allegazione precisa, di danni causati dall'iniziativa del convenuto opposto, non integrati dalla mera infondatezza della pretesa e non riconducibili – ovviamente – all'instaurazione di una procedura esecutiva (sospesa ed estinta, per quanto asserito e documentato).
Le spese seguono la soccombenza – sulle questioni più importanti – e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore:
5 indeterminabile: si prende a riferimento lo scaglione fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e annulla il precetto opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore opponente le spese di lite che liquida in euro 552,42 per spese vive ed euro 5.331,20 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2706/2015 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Donnici,
– attore opponente contro
( , nella qualità di procuratrice Controparte_1 C.F._2 generale di ( ), difesa dall'avv. Antonia Russo, Controparte_2 C.F._3
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al precetto con cui ha Parte_1 Controparte_2 intimato allo stesso, con altri, di demolire, per quanto doveva, un proprio immobile, oltre che di pagare le spese dell'atto.
ha resistito. Controparte_2
Si è costituita nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1 [...]
(è prodotta agli atti la procura rilasciata per atto notarile formato in data CP_2
15.9.2023).
Questo il titolo sotteso al precetto: il Tribunale di Messina, accogliendo parzialmente la domanda di , con la sentenza n. 1183/07, emessa il 10 Controparte_2 luglio 2007, aveva condannato e la (il primo aveva Controparte_3 Controparte_4
1 iniziato su un terreno di sua proprietà, situato di fronte a quello dell'attore, la costruzione di un fabbricato a diverse elevazioni fuori terra, la seconda aveva acquistato terreno e fabbricato in costruzione) «all'arretramento del prospetto est dell'edificio fino a portarlo, in ogni punto, a distanza non inferiore a 10 mt. dalla proiezione verticale della parete finestrata del frontistante fabbricato del », precisando che tale distanza doveva CP_2 essere misurata «in linea perpendicolare a detta proiezione, dal filo esterno dei balconi aggettanti esistenti ai piani superiori»; la Corte d'appello di Messina, con la sentenza n.
7/2015, depositata l'8 gennaio 2015, rigettava l'appello, con sentenza passata in giudicato;
, tra gli altri, acquistava, con atto pubblico stipulato in data Parte_1
5.7.2007, uno degli appartamenti ricadenti nell'edificio, in particolare quello ubicato al quarto piano, identificato nel catasto al foglio 152, la particella 1949, subalterno 78 (ex
39).
Preliminarmente, è da rilevare come sia esclusa – anche solo astrattamente – un'ipotesi di litispendenza tra l'opposizione al precetto e l'opposizione all'esecuzione che l'attore ha proposto nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 999/2015 R.G.E., sospesa e dichiarata estinta con le ordinanze agli atti.
Se – ciò emerge dall'ordinanza – la procedura è stata dichiarata estinta per mancata instaurazione del giudizio di merito, non può sussistere alcuna litispendenza con un'altra, identica causa.
L'opposizione è fondata.
L'attore opponente ha eccepito e sostenuto quanto segue: il suo appartamento, al contrario degli assunti contenuti nel precetto, non fronteggiava il fabbricato del convenuto opposto, sicché non era assoggettabile alla pretesa «all'arretramento»; l'appartamento, difatti, pur essendo localizzato sul lato est dell'edificio («prospetto est»), si trovava non di fronte al fabbricato del , ma di fronte ad un terreno, identificato nel catasto CP_2 dalla particella 276 del foglio 160, intestata ad una associazione di volontariato (Santa
Maria della Strada); l'arretramento imposto dalla sentenza coinvolgeva il prospetto est dell'edificio, fino alla distanza, in ogni punto, non inferiore a dieci metri dalla proiezione verticale del fabbricato del . CP_2
In sostanza, il ha contestato, negandolo, di essere soggetto alla condanna Pt_1 alla demolizione, sul presupposto che il suo appartamento, localizzato nel prospetto ad
Est dell'edificio, non sia antistante rispetto al fabbricato del , sicché non CP_2 dovrebbe, lo stesso, distanziarsi di dieci metri dalla proiezione verticale di detto
2 fabbricato.
È evidente che si tratta di un'opposizione all'esecuzione: il non ha Pt_1 sollevato eccezioni circa la regolarità formale del precetto e titolo esecutivo, ma ha contestato di rientrare, come proprietario di un appartamento localizzato sul prospetto ad
Est, tra i soggetti obbligati, per effetto della sentenza di condanna, alla demolizione (se totale o parziale, non importa).
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis» (Cass. n. 10296/09; Cass. n. 6845/93).
La distinzione è rilevante anche in materia di esecuzione forzata relativa ad un obbligo di fare o di non fare (cfr. Cass. n. 3663/99).
Non si verte, nella specie, su mere difficoltà che, ai sensi dell'art. 613 c.p.c., compete al giudice dell'esecuzione eliminare, né su questioni attinenti a modalità esecutive.
Giova ricordare che, «in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se il risultato indicato dal creditore procedente nel precetto corrisponda a quello prescritto nel titolo esecutivo» e «a tal fine, il giudice interpreta il titolo e ne detta le modalità di esecuzione, determinando quali siano le opere da realizzare coattivamente, poiché la parte esecutata, che avrebbe dovuto eseguirle spontaneamente, è invece rimasta inadempiente» (Cass. n. 15727/11).
E ancora, «spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo» (Cass. n.
32196/18).
Il principio è applicabile, con adattamenti, all'opposizione a precetto (c.d. pre- esecutiva), in cui è il giudice di tale opposizione a dovere verificare se l'efficacia del titolo esecutivo, se contestata, si estenda anche all'intimato, verifica che passa da una
3 analisi rigorosa del titolo stesso, considerando, ove necessario, la situazione di fatto.
Per una esatta soluzione della controversia si devono fissare alcuni principi.
In prima approssimazione, il giudice dell'opposizione al precetto deve accertare contenuto, soggettivo e oggettivo, dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso (cfr. Cass. n. 7124/91, relativamente alle attività del giudice dell'esecuzione).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, inoltre, che «l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all'esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell'esecutato, ove questi abbia la facoltà e quindi l'onere di provvedervi direttamente» (Cass. n. 9280/17).
Riveste una speciale importanza il principio per cui «in materia di esecuzione forzata di un'obbligazione di fare (nella specie, avente ad oggetto la riduzione delle luci e vedute illegittimamente aperte in un edificio), derivante da una sentenza pronunciata nei confronti di più persone (nel caso in esame, comproprietarie dell'immobile), soggetto passivo dell'esecuzione è esclusivamente quella di esse che versa in una situazione possessoria che gli permetta di eseguire l'obbligazione» (Cass. n. 3990/03).
Se non è legittimato passivo all'esecuzione il soggetto che non si trovi in una situazione che gli permetta di eseguire l'obbligazione, a maggior ragione non lo è il soggetto che sia estraneo alla portata obiettiva del titolo esecutivo, ad esempio per non essere proprietario di un bene o di una porzione del bene coinvolti dalla condanna.
È adesso possibile esaminare gli elementi di fatto.
Il consulente tecnico d'ufficio, in esito ad una analisi rigorosa e attenta dei luoghi e dei fabbricati, nonché delle posizioni relative degli stessi, ha accertato, in base ai rilievi effettuati, che l'appartamento del , pur avendo un balcone incassato nel Pt_1 prospetto ad est dell'edificio passibile di demolizione, non è antistante al fabbricato del
, ma ad un terreno di proprietà di un terzo (l'associazione “Santa Maria della CP_2
Strada”), «sicché non sarà necessario demolire né in tutto né in parte» il detto appartamento (pag. 8 della relazione).
La situazione dei luoghi è raffigurata nella planimetria e rappresentata nelle fotografie, allegate alla relazione: l'appartamento del – è la descrizione del Pt_1 consulente – «non è ubicato frontalmente» al fabbricato del (pag. 9 della CP_2 relazione), ma ad un terreno di proprietà di terzi.
4 Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerate le risultanze dell'indagine tecnica, l'opposizione va accolta, con il conseguente annullamento del precetto.
Non può essere riconosciuto all'attore opponente, sotto forma di risarcimento del danno, il rimborso del costo della perizia stragiudiziale.
Si deve osservare che il costo o al spesa per prestazioni stragiudiziali di cui si sia avvalsa la parte per supportare la propria iniziativa processuale integrano un «danno emergente» (cfr. Cass. n. 6422/17; Cass. n. 9548/17).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente», «con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova» (Cass. n.
24481/20, in relazione alle prestazioni del legale: ma il principio è valido, a maggior ragione, per le prestazioni tecniche).
Se integrano un danno, le spese devono essere state effettivamente sostenute, perché, in caso contrario, si ammetterebbe il risarcimento di un danno eventuale, se non ipotetico, e comunque inattuale.
Agli atti è prodotta la fattura del tecnico che ha redatto la perizia prodotta dall'attore opponente, ma non c'è prova dell'effettivo, avvenuto pagamento del corrispettivo (euro
761,28, accessori inclusi).
La domanda in questione, perciò, è da intendere rigettata.
Non può essere accolta la domanda di condanna del convenuto opposto ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., avanzata dall'attore opponente.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne effettivamente l'esistenza e tali da consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa
(Cass. n. 27383/05; in senso analogo, Cass. n. 21798/15).
Manca una prova adeguata, e prima ancora finanche un'allegazione precisa, di danni causati dall'iniziativa del convenuto opposto, non integrati dalla mera infondatezza della pretesa e non riconducibili – ovviamente – all'instaurazione di una procedura esecutiva (sospesa ed estinta, per quanto asserito e documentato).
Le spese seguono la soccombenza – sulle questioni più importanti – e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore:
5 indeterminabile: si prende a riferimento lo scaglione fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e annulla il precetto opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attore opponente le spese di lite che liquida in euro 552,42 per spese vive ed euro 5.331,20 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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