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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/11/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. SA LL Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA AZ Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 680 dell'anno 2024
T R A
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 22.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 680 dell'anno 2024
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._2
sul minore (c.f. ), elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._3
Cerignola (FG), alla via Gubbio n. 10, presso e nello studio dell'avv. Sabina Ditommaso (c.f. ) che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, C.F._4
conferita su separato foglio;
-appellanti-
CONTRO
– (P. Controparte_1
IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppina Norma Bortone (c.f.
) e dall'avv. Andrea Ricchiuti (c.f. ), con C.F._5 C.F._6
loro elettivamente domiciliata in , alla via Protano n. 13, in virtù di procura alle CP_1
liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 22.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e , in proprio ed in qualità di esercenti la Parte_3 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , hanno convenuto in giudizio Persona_1 innanzi al Tribunale di Foggia la , deducendo che: CP_1
a) in data 02.01.2011 è stata ricoverata presso il reparto di Parte_3
Ginecologia e Ostetricia del , attesa la rottura Controparte_2 prematura delle membrane, e ha partorito naturalmente un feto di sesso maschile e che in data 05.01.2011, il piccolo è stato dimesso con la Per_1 diagnosi “paresi arto superiore destro” e, successivamente alle dimissioni, il bambino, in ragione dei danni permanenti riportati, è stato sottoposto ad innumerevoli terapie, cure e visite specialistiche;
b) a causa di tale grave handicap, necessita di controlli costanti e di cicli Per_1 continui di riabilitazione motoria, risultando in trattamento presso il Centro di
Riabilitazione di Cerignola al fine di superare, nel limite del possibile, il grave pag. 2/16 deficit di cui lo stesso è portatore ma, nonostante le terapie riabilitative, continua ad avere notevoli difficoltà di movimento;
c) la causa della paralisi è da imputarsi al comportamento imperito e negligente dei sanitari del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell' Controparte_3 che hanno assistito la durante il parto, nonché alle incongrue ed Parte_3 inopportune manovre da essi effettuate sul corpo di durante il parto. Per_1
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito di dichiarare l'esclusiva responsabilità dei
Sanitari facenti parte del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell' Controparte_3 per le lesioni subite da e di condannare la al risarcimento dei Persona_1 CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia dal minore che dai genitori, quantificati nella somma complessiva di e 260.000,00, oltre interesse e spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , la quale, deducendo l'assenza di negligenza in capo CP_1 ai sanitari del , ha contestato il quantum risarcitorio e Controparte_2 richiesto il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Istruita con prove documentali e TU medica, la causa è stata decisa con la sentenza n.
677/2024, con la quale il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda e condannato gli attori in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in € 7.052,00, e di quelle di TU.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , in Parte_3 Parte_2 proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, evidenziando con un unico motivo di appello l' illogicità e la nullità della Per_1 sentenza impugnata per aver il Giudice di Prime Cure erroneamente escluso che i sanitari dell abbiano posto in essere una condotta imperita e/o negligente, CP_1 ritenendo che la paresi subita dal neonato sia una conseguenza della condizione di distocia nella quale lo stesso si è trovato al momento del parto.
Sul punto hanno segnalato che il Tribunale ha rigettato la domanda, discostandosi, senza fornire idonea motivazione, dalle risultanze sia della cartella clinica del bambino sia della TU, da cui non è emerso che, dopo il verificarsi della distocia di spalla, la successione delle manovre sia stata eseguita dal personale sanitario con perizia e prudenza, sicché la lesione del plesso brachiale e della clavicola sarebbero da attribuire ad una erronea attuazione delle stesse manovre.
pag. 3/16 Hanno richiesto, pertanto, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e in riforma della stessa, la condanna dell al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti, pari ad 49.224,00 euro, del danno non patrimoniale parentale e del danno per spese ed assistenza medica da calcolarsi equitativamente, nonché del danno patrimoniale lavorativo in considerazione dell'età del minore, oltre spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la , la quale, contestando l'avversa richiesta di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha dedotto, preliminarmente, che le doglianze di controparte in punto di illogicità e nullità della sentenza non individuano un effettivo vizio di validità della stessa, atteso che l'affermazione secondo cui il Giudice di Prime Cure ha rigettato la domanda senza valutare le risultanze della cartella clinica e della TU non tratteggia quella mancanza di un requisito essenziale in grado di realizzare la cosiddetta “nullità diretta” e, parimenti,
l'errore che gli appellanti attribuiscono al Tribunale di essersi discostato dagli esiti della TU non pare configurare quella “nullità derivata” determinata dal ripercuotersi sull'atto conclusivo del procedimento dell'invalidità di un atto anteriore.
Ha segnalato, nel merito, l'infondatezza dei motivi di impugnazione, in quanto gli appellanti non hanno adempiuto all'onere di fornire la dimostrazione di tutti gli elementi fondanti la pretesa risarcitoria, non avendo provato che l'attuazione delle manovre del personale medico sia stata erronea, e che il percorso motivazionale del
Giudice di Prime è logico ed immune da vizi. Pt_4
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio e accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 10.10.2024, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22.10.2025, previa concessione alle parti di termine per note.
******
Unico motivo di appello: illogicità e nullità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice, dopo aver formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc quantificando il danno biologico sulla base dell'espletata TU medica, ne sovverte
l'esito, discostandosi dalle conclusioni del TU e modificando il contenuto della cartella clinica in atti, senza fornire motivazioni alla base di tale determinazione.
pag. 4/16 Il motivo di appello è fondato.
Richiamando l'insegnamento consolidato della giurisprudenza avallato dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), lo statuto normativo applicabile alla rapporto fra paziente e struttura ospedaliera è quello proprio della responsabilità da inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1218 c.civ., poiché il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura.
Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 28987/2019).
Nel caso di specie non è contestato che la sia stata ricoverata presso il Parte_3 nosocomio di Cerignola e che presso detta struttura abbia dato alla luce il piccolo
, dimesso dopo il parto con la diagnosi di “paresi dell'arto superiore destro”, Per_1 danno fisico ritenuto dagli appellanti ritenuto conseguenza delle errate manovre ostetriche compiute dai sanitari al momento del parto.
Quanto poi all'onere della prova “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio
pag. 5/16 onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. 28991/2019 e Cass. 28992/2019).
Pertanto, incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute;
diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
Va poi aggiunto che la circostanza “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227
c.civ., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218;
21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”.
Sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”. Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.civ.
Alla luce di quanto precede, grava sul creditore la prova della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento (nel quale è inglobata la causalità materiale) secondo ovvero quanto costantemente ribadito a partire dalla già richiamate Sezioni Unite, 30.10.2001,
n. 13533.
La Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”. Ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello
pag. 6/16 strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”. Conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma
l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto”.
Pertanto, l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento.
Detto altrimenti, “la violazione delle regole di diligenza professionale non ha un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento, poiché l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti nella violazione delle leges artis e possono avere una diversa eziologia”.
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico.
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore.
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare.
Chiariscono le pronunce di San Martino che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato
pag. 7/16 determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.civ. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.civ.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.
In conclusione, ove, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che non vedrà respinte le sue istanze risarcitorie. Ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne.
Chiarito quanto precede, si osserva che il Giudice di Prime Cure ha ritenuto non provato l'inadempimento della struttura sanitaria foggiana, asserendo che:
- nella cartella clinica viene riportato che durante il parto si verificò una difficoltà di disimpegno della spalla destra del feto , a cui si rimediò Persona_1 praticando una epifisiotoma medio-laterale destra con assistenza “in posizione di
McDonald”, dicitura chiarita con la seguente locuzione *disimpegno della spalla con pressione sovrapubica1; 1 Con Stralcio della cartella clinica esibito dalla pag. 8/16 - sebbene la cartella clinica indichi che la gestante sia stata posta in “posizione
McDonald”, quanto riportato è stato ritenuto dal Giudice di frutto Parte_5 di errore materiale del redattore, dovendosi la dicitura intendersi quale
“posizione McRobert” (inventore della tecnica di disimpegno della spalla);
- il consulente ha riferito che in caso di distocia della spalla bisogna effettuare un'ampia epifisiotomia medio-laterale, esercitare una modica trazione sulla testa mentre un assistente esegue pressione sovrapubica sulla gestante ed eseguire una manovra ER;
- nella cartella clinica è risultato che la è stata sottoposta a tale Parte_3 manovra e che a seguito di tanto vi è stato il disimpegno della spalla del Cont bambino, con conseguente assenza di responsabilità della
Orbene, va specificatamente chiarito – trattandosi di questione rilevante nella fattispecie che qui ci occupa – che in tema di responsabilità professionale sanitaria la cartella clinica è un atto pubblico a rilevanza giuridica, e come tale deve contenere una rappresentazione “veritiera, completa, immediata e cronologicamente ordinata” degli eventi clinici rilevanti (Cass. Sent. n. 27547/2025).
L'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno
(Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16737 e Cass. n. 27561 del 2017; Cass. n. 26428 del 2020 ivi richiamate).
Trattasi di esplicitazione del principio della vicinanza alla prova, secondo il quale "in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non
pag. 9/16 può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente" (Cass. n. 6209 del 2016).
L'incompletezza della cartella ha ricadute, cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza;
la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale. Entro i rigorosi limiti citati, la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità.
Peraltro, "il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche
e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale" (Cass., 18 settembre 2009 n. 20101conf., ad es., Cass., 26 gennaio 2010 n. 1538 e Cass., 5 luglio 2004
n. 12273).
Alla luce di quanto precede, risulta evidente che il Giudice di Primo Grado non ha fatto buon governo dei principi qui segnalati, tenuto conto che il consulente tecnico d'ufficio, nel descrivere le manovre da compiersi in caso di distocia della spalla del feto per il disimpegno dell'arto (pag. 9 TU), ha precisato che deve procedersi a:
a) compiere un'ampia epifisiotomia medio-laterale;
b) esercitare una modica trazione sulla testa mentre un assistente esegue pressione sovrapubica;
c) svolgere primariamente una manovra di ER (consistente nella flessione delle gambe della partoriente verso l'addome al fine di aumentare il diametro della pelvi).
pag. 10/16 Il TU ha poi precisato che l'indicazione “Mc Donald” contenuta nella cartella clinica si riferisce non ad una posizione da eseguirsi in occasione del parto ma ad una forma di cerchiaggio, mentre nella cartella clinica viene descritta la sola esecuzione di epifisiotomia e di disimpegno della spalla con pressione sovrapubica senza riportare quale sia stata la successione delle manovre ostetriche effettivamente praticate tra quelle più comunemente note in letteratura (pagg. 9 e 10 TU) che richiedono anche la modica trazione sulla testa contemporaneamente alla pressione sovrapubica (punto b)
e (punto c) la flessione delle gambe sull'addome (posizione , attività di cui Per_2 nulla viene riportato.
Alla luce di quanto precede, è evidente che la modalità di redazione della cartella clinica impedisce di poter verificare in modo “veritiero, completo ed efficace” quali siano state le manovre eseguite in occasione del parto e se tra queste vi siano state effettivamente le operazioni indicate in premessa le quali, ove effettivamente eseguite, avrebbero consentito di verificare se i sanitari si sono comportati con la prudenza e perizia richieste in occasione della difficoltà sorta nel cosro del parto.
Pertanto, la mancata menzione della sequenza esatta delle azioni compiute in occasione del parto della e le modalità di compilazione della cartella clinica indicano Parte_3 piuttosto la mancata esecuzione della manovra ER, non potendosi ritenere che detta manovra sia da intendersi nella diversa dicitura “Mc Donald”, sia per la valenza della cartella clinica quale atto pubblico (che non ammette “sostituzioni di frase” da parte di chi la legge), sia perché nella descrizione della “posizione” si riferisce della sola pressione sovrapubica ma nulla circa la posizione che doveva farsi assumere alla paziente all'atto dell'espulsione del feto.
La cennata grave carenza nella compilazione della cartella clinica non consente, pertanto, di far ritenere che la partoriente sia stata posta in posizione Per_2 manovra indispensabile per il disimpegno corretto della spalla del nascituro ed omissione che risulta sicuro indice di imprudenza ed imperizia dei sanitari (vedi pagg.
10 e 11 della TU) e tale da far ritenere che la paresi dell'arto superiore destro e gli esiti riscontrati dal TU siano riconducibili ad una manovra erronea compiuta da costoro all'atto del parto, che, ove eseguita secondo le modalità descritte dal TU, non avrebbe
- secondo il criterio del più probabile che non - comportato la paresi della spalla riscontrata e avrebbe ovviato alla distocia presentatasi nel corso del parto, mancando secondo il TU qualsivoglia fattore di rischio materno per distocia e/o per possibili patologie neonatali (pag. 11 TU).
pag. 11/16 Il motivo di appello risulta, pertanto, fondato ed acclarata la responsabilità dei sanitari dell' per i danni fisici riportati. Controparte_3
Passando adesso alla quantificazione dei danni patiti, va osservato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sono state richieste le seguenti voci di danno:
a) Per il minore danno biologico, morale e danno emergente futuro (connesso alle lunghe ed estenuanti sedute di rieducazione neuro-motoria a cui il bambino dovrà sottoporsi), danno esistenziale e danno patrimoniale lavorativo;
b) danno morale ai genitori quale danno riflesso (danno alla salute del figlio che ha modificato l'equilibrio del nucleo familiare) e danno per spese ed assistenza medica (da liquidarsi in via equitativa, considerando i continui spostamenti che gli attori hanno dovuto e dovranno effettuare per portare il figlio ai vari centri di riabilitazione);
c) Danno morale in favore della , poiché dalla nascita del bambino non Parte_3 ha più potuto svolgere attività lavorativa e dovrà avvalersi di collaboratrici domestiche per assistere il figlio, ovvero per espletare attività lavorative all'interno della casa familiare.
Quanto alla prima voce di danno, si osserva che il nominato TU (pag. 14 della relazione in atti) ha patito “un periodo di inabilità temporanea assoluta quantificabile nella misura di giorni 30 (trenta) necessari al superamento della fase acuta della patologia seguiti da ulteriori giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea al 50% necessari alla riabilitazione dei distretti funzionali traumatizzati (trattamenti riabilitativi eseguiti negli anni successivi e visite di controllo). Si deve ritenere che nella specie il piccolo Per_1 ebbe a patire un danno biologico, individuabile quale maggior danno, quantificabile nella misura del 12% (dodici per cento) della totale in considerazione della buona ripresa funzionale dell'arto interessato”:
Applicando nel caso di specie le tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata all'anno 2024, il danno patito dal minore va così liquidato:
- ITT : gg. 30 x € 115,00 (valore punto base) = € 3.450,00
- ITP : gg 60 x € 115,00 x 50% = € 3.450,00
- postumi permanenti quantificati nel 12% su di un soggetto che alla data dell'evento dannoso è entrato nel primo anno di età con un punto di € 2.851,87 incrementato per sofferenza soggettiva del 28% (aumento questo che consente pag. 12/16 di ritenere compresa sia la voce di danno morale, non risultando provato il danno esistenziale come espressamente chiarito da Cass. 2056/2018) per un valore finale di € 3.650,39 x 12 punti = € 43.804,68 + € 3.450,00 + € 3.450,00 = €
50.704,68.
Di contro, non si ritiene di applicare al danno biologico permanente alcun aumento per personalizzazione, non espressamente richiesto e in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive del minore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
In proposito, la Suprema Corte ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione (cfr. Cass. sez. III, 11 novembre 2019 n.28988, Cass. ord. n 4 marzo
2021 n.5865). Orbene, nel caso in esame, non sono state allegate prima ancora che provate alterazioni delle abitudini, stile di vita, rapporti sociali e sentimentali che sarebbero derivate dalle lesioni subite dal minore: in assenza di tale attività assertiva, non è neppure possibile stabilire quale parte dei pregiudizi lamentati costituiscano conseguenze dannose straordinarie rispetto al novero dei danni statisticamente derivanti dal fatto illecito e quale altra parte sia in rapporto causale con le lesioni in esame.
Nulla puo' riconoscersi per danno emergente futuro, non risultando tra l'altro neppure agli atti con che frequenza il minore dovrà in futuro sottoporsi alla sedete di rieducazione neuro-motoria, nulla emergendo dalla certificazione sanitaria del
18.03.2022 depositata il 17.01.2024 ed essendo presente (doc. 2 fasc. appellante pag. 2) una mera certificazione della Casa Sollievo della Sofferenza del lontano 2012 in cui si attesta che il minore è stato sottoposto ad una serie di sedute di riabilitazione nel corso di quell'anno.
Nessuna somma spetta poi al minore per danno patrimoniale lavorativo, anche ove si tenga conto che costui risulta affetto (secondo la produzione documentale in atti di cui al doc. 2 fasc. appellante) da “sindrome da alterazione globale dello sviluppo” per “disturbo del neurosviluppo, comunicazione e relazione” come da certificato del Dipartimento di pag. 13/16 Neuroscienze – Neurospichiatria infantile degli OO.RR. di del 18.10.2013 CP_1 richiamato nel verbale della Commissione Invalidità Civili di del 07.08.2014 e CP_1 certificato del 16.10.2017 che attesta la presenza di “ritardo cognitivo e del linguaggio.
Disturbi misti delle abilità accademiche” (pag. 2 doc. 3 fasc. appellante in grado di appello), patologie che non attengono alla presente controversia e che devono ritenersi
“assorbenti” per gravità sulla capacità futura del ragazzo di svolgere attività lavorativa.
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito (coincidente con la data del parto), via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata per danni fisici è stata determinata alla data della presente sentenza, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat da tale data a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria
(così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996,
n. 339).
Nulla spetta ai genitori (punto b che precede) per danno riflesso patito in conseguenza della menomazione fisica riportata dal figlio, tenuto conto che tale pregiudizio, non dimostrato in concreto dagli genitori del piccolo anche se dimostrabile per Per_1 presunzioni, richiede comunque che la cd “vittima primaria” abbia riportato pag. 14/16 gravissime lesioni (Cassazione sent. n. 10579/2021), non riscontrabili nel caso di specie sulla base dell'entità dei postumi permanenti riscontrati, pari ad appena il 12%.
Nulla va poi riconosciuto alla (punto c) a titolo di danno patrimoniale per Parte_3 non aver potuto svolgere attività lavorativa e per la necessità di avvalersi di collaboratrici per la gestione del menage familiare, anche tenuto conto che la parte non documenta, né chiarisce la tipologia di assistenza da prestare al figlio (non avendo precisato neppure con che frequenza questi debba continuare a svolgere attività riabilitativa, nulla emergendo nell'ultimo certificato in atti), anche tenuto conto della patologia neuropsichiatrica di cui il minore è affetto.
Va, infine, rigettata la domanda di rimborso per spese mediche, tenuto conto che non risultano documentati gli spostamenti che i genitori dovranno affrontare per far svolgere attività riabilitativa al figlio, che il ragazzino ad oggi risulta seguito (vedi certificazione del 18.03.2022) presso centro riabilitativo in Cerignola, città di residenza del nucleo familiare (vedi residenza riportata sull'epigrafe dell'atto di appello) e che la richiesta di rimborso per spese mediche risulta fondata su scontrini che non chiariscono quale tipologia di farmaco sia stata acquistata per il minore e su fatture e scontrini per analisi (p.es. antibiogramma) che non risultano pertinenti con la patologia riscontrata ovvero riferite a soggetti diversi dal minore (ecografia della mammella e aspirazione percutanea prescritte alla e scontrini per farmaci destinati a Parte_3
come da codice fiscale riportato su alcuni di essi). Parte_2
L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto, in considerazione dell'esito complessivo della lite (implicante il rigetto delle domande proposte dai genitori del minore e del rifiuto della proposta conciliativa formulata in primo grado), comporta la compensazione tra le parti per metà delle spese processuali di primo e secondo grado, con condanna dell'appellata al pagamento della residua metà liquidata come in dispositivo sulla base del DM 147/2022, dell'importo riconosciuto al minore, ai medi di tariffa e con tutte e quattro le fasi per il giudizio di appello, essendosi esaminata l'istanza di sospensione (Cassazione sent. n. 7343/2025), da distrarsi in favore dell'avv. Ditommaso, antistataria.
Le spese della TU espletata in primo grado sulla persona del minore, visto l'esito della lite, vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellata soccombente.
PQM
pag. 15/16 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in proprio e quali Parte_3 Parte_2 genitori esercenti la potestà sul minore avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Foggia n. 677/2024, del 04.03.2024 e pubblicata il 05.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento, in favore di , dell'importo di € 50.704,68, Persona_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
➢ Compensa tra le parti per metà le spese processuali, condannando la parte appellata al pagamento della residua metà, liquidata per il primo grado in € 393,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge, e per il giudizio di appello in € 388,50 per borsuali e in € 2.904,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ditommaso, dichiaratasene antistataria;
➢ Pone in via definitiva le spese di TU, liquidate come in atti, a carico di parte appellata.
Così deciso in Bari il 05.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
RA AZ SA LL
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. SA LL Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA AZ Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 680 dell'anno 2024
T R A
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 22.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 680 dell'anno 2024
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._2
sul minore (c.f. ), elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._3
Cerignola (FG), alla via Gubbio n. 10, presso e nello studio dell'avv. Sabina Ditommaso (c.f. ) che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, C.F._4
conferita su separato foglio;
-appellanti-
CONTRO
– (P. Controparte_1
IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppina Norma Bortone (c.f.
) e dall'avv. Andrea Ricchiuti (c.f. ), con C.F._5 C.F._6
loro elettivamente domiciliata in , alla via Protano n. 13, in virtù di procura alle CP_1
liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 22.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e , in proprio ed in qualità di esercenti la Parte_3 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , hanno convenuto in giudizio Persona_1 innanzi al Tribunale di Foggia la , deducendo che: CP_1
a) in data 02.01.2011 è stata ricoverata presso il reparto di Parte_3
Ginecologia e Ostetricia del , attesa la rottura Controparte_2 prematura delle membrane, e ha partorito naturalmente un feto di sesso maschile e che in data 05.01.2011, il piccolo è stato dimesso con la Per_1 diagnosi “paresi arto superiore destro” e, successivamente alle dimissioni, il bambino, in ragione dei danni permanenti riportati, è stato sottoposto ad innumerevoli terapie, cure e visite specialistiche;
b) a causa di tale grave handicap, necessita di controlli costanti e di cicli Per_1 continui di riabilitazione motoria, risultando in trattamento presso il Centro di
Riabilitazione di Cerignola al fine di superare, nel limite del possibile, il grave pag. 2/16 deficit di cui lo stesso è portatore ma, nonostante le terapie riabilitative, continua ad avere notevoli difficoltà di movimento;
c) la causa della paralisi è da imputarsi al comportamento imperito e negligente dei sanitari del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell' Controparte_3 che hanno assistito la durante il parto, nonché alle incongrue ed Parte_3 inopportune manovre da essi effettuate sul corpo di durante il parto. Per_1
Hanno richiesto, pertanto, al Tribunale adito di dichiarare l'esclusiva responsabilità dei
Sanitari facenti parte del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell' Controparte_3 per le lesioni subite da e di condannare la al risarcimento dei Persona_1 CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia dal minore che dai genitori, quantificati nella somma complessiva di e 260.000,00, oltre interesse e spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , la quale, deducendo l'assenza di negligenza in capo CP_1 ai sanitari del , ha contestato il quantum risarcitorio e Controparte_2 richiesto il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Istruita con prove documentali e TU medica, la causa è stata decisa con la sentenza n.
677/2024, con la quale il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda e condannato gli attori in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in € 7.052,00, e di quelle di TU.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , in Parte_3 Parte_2 proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, evidenziando con un unico motivo di appello l' illogicità e la nullità della Per_1 sentenza impugnata per aver il Giudice di Prime Cure erroneamente escluso che i sanitari dell abbiano posto in essere una condotta imperita e/o negligente, CP_1 ritenendo che la paresi subita dal neonato sia una conseguenza della condizione di distocia nella quale lo stesso si è trovato al momento del parto.
Sul punto hanno segnalato che il Tribunale ha rigettato la domanda, discostandosi, senza fornire idonea motivazione, dalle risultanze sia della cartella clinica del bambino sia della TU, da cui non è emerso che, dopo il verificarsi della distocia di spalla, la successione delle manovre sia stata eseguita dal personale sanitario con perizia e prudenza, sicché la lesione del plesso brachiale e della clavicola sarebbero da attribuire ad una erronea attuazione delle stesse manovre.
pag. 3/16 Hanno richiesto, pertanto, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e in riforma della stessa, la condanna dell al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti, pari ad 49.224,00 euro, del danno non patrimoniale parentale e del danno per spese ed assistenza medica da calcolarsi equitativamente, nonché del danno patrimoniale lavorativo in considerazione dell'età del minore, oltre spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la , la quale, contestando l'avversa richiesta di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha dedotto, preliminarmente, che le doglianze di controparte in punto di illogicità e nullità della sentenza non individuano un effettivo vizio di validità della stessa, atteso che l'affermazione secondo cui il Giudice di Prime Cure ha rigettato la domanda senza valutare le risultanze della cartella clinica e della TU non tratteggia quella mancanza di un requisito essenziale in grado di realizzare la cosiddetta “nullità diretta” e, parimenti,
l'errore che gli appellanti attribuiscono al Tribunale di essersi discostato dagli esiti della TU non pare configurare quella “nullità derivata” determinata dal ripercuotersi sull'atto conclusivo del procedimento dell'invalidità di un atto anteriore.
Ha segnalato, nel merito, l'infondatezza dei motivi di impugnazione, in quanto gli appellanti non hanno adempiuto all'onere di fornire la dimostrazione di tutti gli elementi fondanti la pretesa risarcitoria, non avendo provato che l'attuazione delle manovre del personale medico sia stata erronea, e che il percorso motivazionale del
Giudice di Prime è logico ed immune da vizi. Pt_4
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio e accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 10.10.2024, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22.10.2025, previa concessione alle parti di termine per note.
******
Unico motivo di appello: illogicità e nullità dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice, dopo aver formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc quantificando il danno biologico sulla base dell'espletata TU medica, ne sovverte
l'esito, discostandosi dalle conclusioni del TU e modificando il contenuto della cartella clinica in atti, senza fornire motivazioni alla base di tale determinazione.
pag. 4/16 Il motivo di appello è fondato.
Richiamando l'insegnamento consolidato della giurisprudenza avallato dalle Sezioni
Unite della Cassazione (sent. 1/7/2002 n. 9556 e sent. 11/1/2008 n. 577), lo statuto normativo applicabile alla rapporto fra paziente e struttura ospedaliera è quello proprio della responsabilità da inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1218 c.civ., poiché il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura.
Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 28987/2019).
Nel caso di specie non è contestato che la sia stata ricoverata presso il Parte_3 nosocomio di Cerignola e che presso detta struttura abbia dato alla luce il piccolo
, dimesso dopo il parto con la diagnosi di “paresi dell'arto superiore destro”, Per_1 danno fisico ritenuto dagli appellanti ritenuto conseguenza delle errate manovre ostetriche compiute dai sanitari al momento del parto.
Quanto poi all'onere della prova “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio
pag. 5/16 onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. 28991/2019 e Cass. 28992/2019).
Pertanto, incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute;
diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
Va poi aggiunto che la circostanza “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227
c.civ., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218;
21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”.
Sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”. Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.civ.
Alla luce di quanto precede, grava sul creditore la prova della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento (nel quale è inglobata la causalità materiale) secondo ovvero quanto costantemente ribadito a partire dalla già richiamate Sezioni Unite, 30.10.2001,
n. 13533.
La Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”. Ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello
pag. 6/16 strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”. Conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma
l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto”.
Pertanto, l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento.
Detto altrimenti, “la violazione delle regole di diligenza professionale non ha un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento, poiché l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti nella violazione delle leges artis e possono avere una diversa eziologia”.
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico.
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore.
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare.
Chiariscono le pronunce di San Martino che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato
pag. 7/16 determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.civ. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.civ.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.
In conclusione, ove, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che non vedrà respinte le sue istanze risarcitorie. Ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne.
Chiarito quanto precede, si osserva che il Giudice di Prime Cure ha ritenuto non provato l'inadempimento della struttura sanitaria foggiana, asserendo che:
- nella cartella clinica viene riportato che durante il parto si verificò una difficoltà di disimpegno della spalla destra del feto , a cui si rimediò Persona_1 praticando una epifisiotoma medio-laterale destra con assistenza “in posizione di
McDonald”, dicitura chiarita con la seguente locuzione *disimpegno della spalla con pressione sovrapubica1; 1 Con Stralcio della cartella clinica esibito dalla pag. 8/16 - sebbene la cartella clinica indichi che la gestante sia stata posta in “posizione
McDonald”, quanto riportato è stato ritenuto dal Giudice di frutto Parte_5 di errore materiale del redattore, dovendosi la dicitura intendersi quale
“posizione McRobert” (inventore della tecnica di disimpegno della spalla);
- il consulente ha riferito che in caso di distocia della spalla bisogna effettuare un'ampia epifisiotomia medio-laterale, esercitare una modica trazione sulla testa mentre un assistente esegue pressione sovrapubica sulla gestante ed eseguire una manovra ER;
- nella cartella clinica è risultato che la è stata sottoposta a tale Parte_3 manovra e che a seguito di tanto vi è stato il disimpegno della spalla del Cont bambino, con conseguente assenza di responsabilità della
Orbene, va specificatamente chiarito – trattandosi di questione rilevante nella fattispecie che qui ci occupa – che in tema di responsabilità professionale sanitaria la cartella clinica è un atto pubblico a rilevanza giuridica, e come tale deve contenere una rappresentazione “veritiera, completa, immediata e cronologicamente ordinata” degli eventi clinici rilevanti (Cass. Sent. n. 27547/2025).
L'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno
(Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16737 e Cass. n. 27561 del 2017; Cass. n. 26428 del 2020 ivi richiamate).
Trattasi di esplicitazione del principio della vicinanza alla prova, secondo il quale "in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non
pag. 9/16 può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente" (Cass. n. 6209 del 2016).
L'incompletezza della cartella ha ricadute, cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza;
la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale. Entro i rigorosi limiti citati, la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità.
Peraltro, "il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche
e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale" (Cass., 18 settembre 2009 n. 20101conf., ad es., Cass., 26 gennaio 2010 n. 1538 e Cass., 5 luglio 2004
n. 12273).
Alla luce di quanto precede, risulta evidente che il Giudice di Primo Grado non ha fatto buon governo dei principi qui segnalati, tenuto conto che il consulente tecnico d'ufficio, nel descrivere le manovre da compiersi in caso di distocia della spalla del feto per il disimpegno dell'arto (pag. 9 TU), ha precisato che deve procedersi a:
a) compiere un'ampia epifisiotomia medio-laterale;
b) esercitare una modica trazione sulla testa mentre un assistente esegue pressione sovrapubica;
c) svolgere primariamente una manovra di ER (consistente nella flessione delle gambe della partoriente verso l'addome al fine di aumentare il diametro della pelvi).
pag. 10/16 Il TU ha poi precisato che l'indicazione “Mc Donald” contenuta nella cartella clinica si riferisce non ad una posizione da eseguirsi in occasione del parto ma ad una forma di cerchiaggio, mentre nella cartella clinica viene descritta la sola esecuzione di epifisiotomia e di disimpegno della spalla con pressione sovrapubica senza riportare quale sia stata la successione delle manovre ostetriche effettivamente praticate tra quelle più comunemente note in letteratura (pagg. 9 e 10 TU) che richiedono anche la modica trazione sulla testa contemporaneamente alla pressione sovrapubica (punto b)
e (punto c) la flessione delle gambe sull'addome (posizione , attività di cui Per_2 nulla viene riportato.
Alla luce di quanto precede, è evidente che la modalità di redazione della cartella clinica impedisce di poter verificare in modo “veritiero, completo ed efficace” quali siano state le manovre eseguite in occasione del parto e se tra queste vi siano state effettivamente le operazioni indicate in premessa le quali, ove effettivamente eseguite, avrebbero consentito di verificare se i sanitari si sono comportati con la prudenza e perizia richieste in occasione della difficoltà sorta nel cosro del parto.
Pertanto, la mancata menzione della sequenza esatta delle azioni compiute in occasione del parto della e le modalità di compilazione della cartella clinica indicano Parte_3 piuttosto la mancata esecuzione della manovra ER, non potendosi ritenere che detta manovra sia da intendersi nella diversa dicitura “Mc Donald”, sia per la valenza della cartella clinica quale atto pubblico (che non ammette “sostituzioni di frase” da parte di chi la legge), sia perché nella descrizione della “posizione” si riferisce della sola pressione sovrapubica ma nulla circa la posizione che doveva farsi assumere alla paziente all'atto dell'espulsione del feto.
La cennata grave carenza nella compilazione della cartella clinica non consente, pertanto, di far ritenere che la partoriente sia stata posta in posizione Per_2 manovra indispensabile per il disimpegno corretto della spalla del nascituro ed omissione che risulta sicuro indice di imprudenza ed imperizia dei sanitari (vedi pagg.
10 e 11 della TU) e tale da far ritenere che la paresi dell'arto superiore destro e gli esiti riscontrati dal TU siano riconducibili ad una manovra erronea compiuta da costoro all'atto del parto, che, ove eseguita secondo le modalità descritte dal TU, non avrebbe
- secondo il criterio del più probabile che non - comportato la paresi della spalla riscontrata e avrebbe ovviato alla distocia presentatasi nel corso del parto, mancando secondo il TU qualsivoglia fattore di rischio materno per distocia e/o per possibili patologie neonatali (pag. 11 TU).
pag. 11/16 Il motivo di appello risulta, pertanto, fondato ed acclarata la responsabilità dei sanitari dell' per i danni fisici riportati. Controparte_3
Passando adesso alla quantificazione dei danni patiti, va osservato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sono state richieste le seguenti voci di danno:
a) Per il minore danno biologico, morale e danno emergente futuro (connesso alle lunghe ed estenuanti sedute di rieducazione neuro-motoria a cui il bambino dovrà sottoporsi), danno esistenziale e danno patrimoniale lavorativo;
b) danno morale ai genitori quale danno riflesso (danno alla salute del figlio che ha modificato l'equilibrio del nucleo familiare) e danno per spese ed assistenza medica (da liquidarsi in via equitativa, considerando i continui spostamenti che gli attori hanno dovuto e dovranno effettuare per portare il figlio ai vari centri di riabilitazione);
c) Danno morale in favore della , poiché dalla nascita del bambino non Parte_3 ha più potuto svolgere attività lavorativa e dovrà avvalersi di collaboratrici domestiche per assistere il figlio, ovvero per espletare attività lavorative all'interno della casa familiare.
Quanto alla prima voce di danno, si osserva che il nominato TU (pag. 14 della relazione in atti) ha patito “un periodo di inabilità temporanea assoluta quantificabile nella misura di giorni 30 (trenta) necessari al superamento della fase acuta della patologia seguiti da ulteriori giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea al 50% necessari alla riabilitazione dei distretti funzionali traumatizzati (trattamenti riabilitativi eseguiti negli anni successivi e visite di controllo). Si deve ritenere che nella specie il piccolo Per_1 ebbe a patire un danno biologico, individuabile quale maggior danno, quantificabile nella misura del 12% (dodici per cento) della totale in considerazione della buona ripresa funzionale dell'arto interessato”:
Applicando nel caso di specie le tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata all'anno 2024, il danno patito dal minore va così liquidato:
- ITT : gg. 30 x € 115,00 (valore punto base) = € 3.450,00
- ITP : gg 60 x € 115,00 x 50% = € 3.450,00
- postumi permanenti quantificati nel 12% su di un soggetto che alla data dell'evento dannoso è entrato nel primo anno di età con un punto di € 2.851,87 incrementato per sofferenza soggettiva del 28% (aumento questo che consente pag. 12/16 di ritenere compresa sia la voce di danno morale, non risultando provato il danno esistenziale come espressamente chiarito da Cass. 2056/2018) per un valore finale di € 3.650,39 x 12 punti = € 43.804,68 + € 3.450,00 + € 3.450,00 = €
50.704,68.
Di contro, non si ritiene di applicare al danno biologico permanente alcun aumento per personalizzazione, non espressamente richiesto e in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive del minore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
In proposito, la Suprema Corte ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione (cfr. Cass. sez. III, 11 novembre 2019 n.28988, Cass. ord. n 4 marzo
2021 n.5865). Orbene, nel caso in esame, non sono state allegate prima ancora che provate alterazioni delle abitudini, stile di vita, rapporti sociali e sentimentali che sarebbero derivate dalle lesioni subite dal minore: in assenza di tale attività assertiva, non è neppure possibile stabilire quale parte dei pregiudizi lamentati costituiscano conseguenze dannose straordinarie rispetto al novero dei danni statisticamente derivanti dal fatto illecito e quale altra parte sia in rapporto causale con le lesioni in esame.
Nulla puo' riconoscersi per danno emergente futuro, non risultando tra l'altro neppure agli atti con che frequenza il minore dovrà in futuro sottoporsi alla sedete di rieducazione neuro-motoria, nulla emergendo dalla certificazione sanitaria del
18.03.2022 depositata il 17.01.2024 ed essendo presente (doc. 2 fasc. appellante pag. 2) una mera certificazione della Casa Sollievo della Sofferenza del lontano 2012 in cui si attesta che il minore è stato sottoposto ad una serie di sedute di riabilitazione nel corso di quell'anno.
Nessuna somma spetta poi al minore per danno patrimoniale lavorativo, anche ove si tenga conto che costui risulta affetto (secondo la produzione documentale in atti di cui al doc. 2 fasc. appellante) da “sindrome da alterazione globale dello sviluppo” per “disturbo del neurosviluppo, comunicazione e relazione” come da certificato del Dipartimento di pag. 13/16 Neuroscienze – Neurospichiatria infantile degli OO.RR. di del 18.10.2013 CP_1 richiamato nel verbale della Commissione Invalidità Civili di del 07.08.2014 e CP_1 certificato del 16.10.2017 che attesta la presenza di “ritardo cognitivo e del linguaggio.
Disturbi misti delle abilità accademiche” (pag. 2 doc. 3 fasc. appellante in grado di appello), patologie che non attengono alla presente controversia e che devono ritenersi
“assorbenti” per gravità sulla capacità futura del ragazzo di svolgere attività lavorativa.
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito (coincidente con la data del parto), via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata per danni fisici è stata determinata alla data della presente sentenza, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat da tale data a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria
(così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996,
n. 339).
Nulla spetta ai genitori (punto b che precede) per danno riflesso patito in conseguenza della menomazione fisica riportata dal figlio, tenuto conto che tale pregiudizio, non dimostrato in concreto dagli genitori del piccolo anche se dimostrabile per Per_1 presunzioni, richiede comunque che la cd “vittima primaria” abbia riportato pag. 14/16 gravissime lesioni (Cassazione sent. n. 10579/2021), non riscontrabili nel caso di specie sulla base dell'entità dei postumi permanenti riscontrati, pari ad appena il 12%.
Nulla va poi riconosciuto alla (punto c) a titolo di danno patrimoniale per Parte_3 non aver potuto svolgere attività lavorativa e per la necessità di avvalersi di collaboratrici per la gestione del menage familiare, anche tenuto conto che la parte non documenta, né chiarisce la tipologia di assistenza da prestare al figlio (non avendo precisato neppure con che frequenza questi debba continuare a svolgere attività riabilitativa, nulla emergendo nell'ultimo certificato in atti), anche tenuto conto della patologia neuropsichiatrica di cui il minore è affetto.
Va, infine, rigettata la domanda di rimborso per spese mediche, tenuto conto che non risultano documentati gli spostamenti che i genitori dovranno affrontare per far svolgere attività riabilitativa al figlio, che il ragazzino ad oggi risulta seguito (vedi certificazione del 18.03.2022) presso centro riabilitativo in Cerignola, città di residenza del nucleo familiare (vedi residenza riportata sull'epigrafe dell'atto di appello) e che la richiesta di rimborso per spese mediche risulta fondata su scontrini che non chiariscono quale tipologia di farmaco sia stata acquistata per il minore e su fatture e scontrini per analisi (p.es. antibiogramma) che non risultano pertinenti con la patologia riscontrata ovvero riferite a soggetti diversi dal minore (ecografia della mammella e aspirazione percutanea prescritte alla e scontrini per farmaci destinati a Parte_3
come da codice fiscale riportato su alcuni di essi). Parte_2
L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto, in considerazione dell'esito complessivo della lite (implicante il rigetto delle domande proposte dai genitori del minore e del rifiuto della proposta conciliativa formulata in primo grado), comporta la compensazione tra le parti per metà delle spese processuali di primo e secondo grado, con condanna dell'appellata al pagamento della residua metà liquidata come in dispositivo sulla base del DM 147/2022, dell'importo riconosciuto al minore, ai medi di tariffa e con tutte e quattro le fasi per il giudizio di appello, essendosi esaminata l'istanza di sospensione (Cassazione sent. n. 7343/2025), da distrarsi in favore dell'avv. Ditommaso, antistataria.
Le spese della TU espletata in primo grado sulla persona del minore, visto l'esito della lite, vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellata soccombente.
PQM
pag. 15/16 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in proprio e quali Parte_3 Parte_2 genitori esercenti la potestà sul minore avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Foggia n. 677/2024, del 04.03.2024 e pubblicata il 05.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento, in favore di , dell'importo di € 50.704,68, Persona_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo;
➢ Compensa tra le parti per metà le spese processuali, condannando la parte appellata al pagamento della residua metà, liquidata per il primo grado in € 393,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge, e per il giudizio di appello in € 388,50 per borsuali e in € 2.904,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ditommaso, dichiaratasene antistataria;
➢ Pone in via definitiva le spese di TU, liquidate come in atti, a carico di parte appellata.
Così deciso in Bari il 05.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
RA AZ SA LL
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