Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8081 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04144/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4144 del 2022, proposto da
LE CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Micera, LE Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ciro Micera in Napoli, via Marco Aurelio Severino. n. 30;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 26846 dell'11.05.2022 - notificato il 18.05.2022 – ad “oggetto: Istanza di condono per abusi edilizi di cui all'art. 39 della Legge 724/94 – prat. n° 172/bis prot. n.7667 del 16/02/1995 Richiedente: RA IN C.F. [...]Conclusione del procedimento – Rigetto dell'istanza di condono” del Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano, a firma del Dirigente e del Responsabile del Procedimento con cui: “Rigetta l'istanza di condono edilizio prat. n° 172/bis protocollo n°:7667 del 16/02/1995 presentata ai sensi dell'art. 39 legge 724/94 dalla signora RA IN C.F.: [...], per la sanatoria delle opere, senza titolo edilizio, alla via Marittima n. 67, per le motivazioni già comunicate nell'avvio del procedimento, prot. n°19549 del 05/04/2022, regolarmente notificato, che qui si intendono integralmente trascritte.”
- nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresa: la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 19549 del 05/04/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa MA IA D'RI e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È controversa la legittimità del provvedimento del comune di Ercolano recante il rigetto dell'istanza di condono edilizio, presentata in data 16 febbraio 1995 (dalla sig.ra RA IN, dante causa del ricorrente), relativa alla realizzazione ante 1975 di un locale “destinato a deposito di attrezzi agricoli” necessari alla conduzione del fondo, di circa 14 mq e 50 mc, accorpato al fondo di cui è pertinenza, adiacente alla casa colonica, in proprietà del ricorrente, in Ercolano, alla via Marittima.
1.1 Il provvedimento avversato è motivato in ragione della realizzazione, successivamente alla ultimazione delle opere di cui alla precitata istanza di condono, di ulteriori e numerose opere edili abusivamente realizzate e soggette alle sanzioni di cui all’art. 31 e 33 del DPR n. 380/2001 - che avrebbero “completamente snaturato il contesto in cui è ubicata l’opera oggetto di istanza in sanatoria”, come puntualmente descritte nella relazione tecnica del Comando Municipale – Servizio Antiabusivismo edilizio del Comune di Ercolano dell’aprile 2019.
Dette opere hanno anche costituito oggetto di due ordinanze di demolizione, nn. 10 e 11/2019, impugnate con separati ricorsi innanzi all’intestato Tribunale, e decisi con sentenze della Sezione di reiezione, nn. 3961/2023 e 3962/2023, muovendo dalla considerazione unitaria delle opere correlate al manufatto principale “perché avvinte da un unico vincolo funzionale di strumentalità alla suddivisione in due distinte unità e al miglior uso del manufatto a fini residenziali”.
1.2 Espone il ricorrente che dette opere ulteriori, tuttavia, sono relative al solo edificio principale e giammai all’immobile adibito a deposito, oggetto dell’originaria istanza di condono ex lege n. 724/1994, asserendo che le stesse non avrebbero trasformato il manufatto pertinenziale, posto in posizione isolata e del tutto separato dal manufatto principale e dalle opere successivamente realizzate.
1.3 Deduce, a sostegno dell’impugnativa, due motivi in diritto, con cui lamenta, in estrema sintesi:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e segg. L. n. 47/85 nonché degli artt. 3 e ss. L. n. 241/90- in quanto il provvedimento impugnato difetterebbe di qualsivoglia elemento istruttorio che concretamente comprovi le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a ritenere gli interventi contestati, successivi alla presentazione dell’istanza di condono, oggettivamente e concretamente idonei a comportare la irreversibile compromissione anche del manufatto condonando, benché in realtà non vi sarebbe alcuna relazione né fisica, né giuridica con quest’ultimo;
II) la contestata sostituzione della lamiera di copertura – peraltro debitamente segnalata con la domanda di condono - non avrebbe in alcun modo “stravolto” il manufatto nella sua identità, avendo conservato intatta la sua autonomia funzionale, identità e caratteristiche; tale intervento rientrerebbe, inoltre, tra quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A punto 2, di cui all’art. 2, comma 1 del D.p.R. 13/02/2017 n. 31, ancorché sia stato eseguito in area vincolata. In ogni caso, a tutto voler concedere, l'amministrazione avrebbe dovuto preventivamente adottare i provvedimenti sanzionatori “tipici”, ed in particolare avviare il procedimento previsto dall’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 relativo agli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, e richiedere preventivo parere vincolante alla Soprintendenza circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria.
1.4 Il Comune di Ercolano si è costituito per opporsi al ricorso, difendendo la legittimità degli atti impugnati, in ragione del totale mutamento di destinazione d’uso afferente anche alle aree pertinenziali del fabbricato principale recante originario uso agricolo, sui cui insiste anche il manufatto interessato dalla richiesta di sanatoria, e instando per la reiezione.
2. All’udienza straordinaria del 18 settembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Come sottolineato dalla memoria della difesa resistente e come è dato evincere dalla ricostruzione puntualmente operata nel provvedimento impugnato, il complesso di opere ulteriori realizzate sul lotto in questione negli anni successivi all’istanza di condono ex lege n. 724/1994 (tra cui la realizzazione di uno svariato numero di tettoie e manufatti, destinati a vario uso oltre che a servizi igienici, di una casetta in legno di 20 mq, di una discesa a mare con platea in cemento armato e pavimentazione in mattonelle per una superficie di circa mq 300) hanno stravolto la destinazione d’uso dell’intera proprietà del ricorrente, la quale ha in tal modo perso la sua originaria configurazione, andando inevitabilmente ad incidere anche sulla originaria configurazione funzionale e sulla destinazione agricola del manufatto condonando, come rappresentata nell’istanza di sanatoria.
4.1 Emergono dunque chiaramente le ragioni poste dall’ente a base del diniego, in considerazione della affermata compenetrazione funzionale tra detti successivi interventi e l’immobile pertinenziale oggetto di istanza di condono, conseguendone l’impossibilità di affermare - come ex adverso sostenuto dal ricorrente - l’indipendenza e autonomia degli interventi edilizi successivi, ciò anche indipendentemente dal fatto che detti interventi non abbiano a rigore riguardato la struttura del vano terraneo adibito a deposito agricolo.
Ciò alla stregua della stessa definizione di pertinenza edilizia per cui il manufatto per essere considerato tale deve essere preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2025, n. 3731).
Nella specie è evidente l’inscindibilità funzionale tra il manufatto pertinenziale e l’immobile al cui servizio esso è stato destinato, in uno alla trasformazione complessiva che ha interessato la casa colonica e la restante area agricola circostante, conseguente ai vari interventi edilizi sine titulo, dilazionati nel tempo, realizzati sulla proprietà dell’istante.
Dunque, del tutto correttamente il Comune ne ha inferito il totale mutamento di destinazione d’uso, esteso a tutta l’area pertinenziale del fabbricato principale, recante originario uso agricolo, sui cui, si rimarca, insiste anche il manufatto oggetto della richiesta di sanatoria, non essendo all’evidenza possibile una valutazione autonoma, in ragione dell’inevitabile mutamento della destinazione d'uso funzionale anche dell’annesso locale deposito, ancorché non accompagnata da opere che interessano l’unità ( cfr . Consiglio di Stato sez. VI, 17 settembre 2024, n.7609), in quanto, al momento della decisione impugnata, la forma d’utilizzo non era più ricollegabile all’originario uso pertinenziale agricolo, in connessione alle modifiche intervenute sull’immobile principale e sull’area circostante, successivamente alla presentazione dell’istanza di condono.
4.2 A tanto si aggiunge che la sostituzione del tetto del locale deposito con materiale completamente diverso dal precedente, senza acquisire preventivamente il parere della Sovrintendenza, ha anche implicato un ulteriore stravolgimento strutturale del manufatto in questione, nella sua identità originariamente rappresentata all’amministrazione nell’istanza di condono.
4.3 Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, del tutto correttamente il Comune ha ritenuto che nella specie sia stata realizzata una documentata ed oggettiva trasformazione dell’immobile condonando, vieppiù ove inserita in un più ampio contesto di interventi che hanno completamente stravolto l’originaria conformazione agricola del lotto, ove insiste l’originaria ed attigua casa colonica, di cui il manufatto oggetto di istanza di condono costituiva pertinenza, stravolgendo la destinazione d’uso dell’intera consistenza immobiliare e giustificandone il diniego.
Ciò in conformità ai condivisi principi per cui la normativa sul condono edilizio postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare, anche nella sua destinazione funzionale, la quale, come noto, può mutare anche senza necessità della realizzazione di nuove opere. Ne consegue che, in pendenza del procedimento, non è consentito mutare la struttura e configurazione dell’opera condonanda (Cons. di Stato n. 4743/2020, n. 1929/2020 e 470/2020), e che, dunque, l’istanza può essere denegata qualora, come nella specie, debba effettivamente ritenersi “ stravolto lo stato dei luoghi al punto da far perdere al manufatto, quale era all’atto della presentazione della domanda di condono, la propria identità strutturale ” ( cfr. sentenza Tar Napoli, Sez. III, 28 giugno 2019, n. 3544).
5. Per quanto detto il ricorso è infondato e va respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MA IA D'RI, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IA D'RI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO