CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RZ TI RT CC - 30/12/2025 R.G.N. 32912/2025 AN BR SENTENZA Sul ricorso proposto da: AW AS nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RZ TI RT;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TA CC, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. VINCENZO MERLINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 08/07/2025, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591, comma 1, lettera c) l'appello proposto da WO Alasan avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 27/05/2025, con la quale era stato condannato alla pena di giustizia i reati allo stesso ascritti ai capi a) e b) della rubrica (artt. 110,628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen., nonché artt. 110, 582,585, 61, n. 2 cod. pen.) attesa la presentazione dell'appello oltre il termine previsto, tenuto conto della motivazione contestuale resa dal Tribunale.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, WO AS, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen., atteso che nel caso di specie il dispositivo della sentenza e la sua motivazione contestuale risultavano notificati al ricorrente in data 13/06/2025, sicché l'appello depositato in data 26/06/2025 doveva ritenersi tempestivo e rituale;
precisava la difesa che, nonostante il ricorrente fosse presente in video collegamento al momento della lettura del dispositivo e della sentenza, doveva essere applicato nel caso di specie l'art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen. e la disciplina relativa alla rappresentanza e difesa dell'imputato; la notifica disposta ai sensi dell'art. 148, comma 7, cod. proc. pen., non era stata eseguita in data 27/05/2025, ma bensì in data 13/06/2025 e nel caso di specie non si poteva ritenere applicabile l'art. 134 cod. proc. pen. in quanto abrogato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1009 Anno 2026 Presidente: AR OV Relatore: TI RT RZ Data Udienza: 30/12/2025 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato.
2.Si deve osservare che, come correttamente evidenziato nelle sue conclusioni dal Procuratore generale, nel caso di specie è incontestata la presenza del ricorrente al momento della lettura della sentenza (in video collegamento come riferito anche dalla difesa in ricorso) sicché il parametro normativo di riferimento deve essere individuato nell’art. 585, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 544, comma 1, cod. proc. pen. che identifica il termine per la impugnazione in 15 giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza.
3.Il ricorrente non si confronta con il chiaro disposto della normativa, richiamata esplicitamente anche dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato, mentre si limita ad evocare la diversa disciplina applicata in considerazione dello stato di detenzione dello WO al momento della lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza tardivamente impugnata. In tal senso, si deve precisare come la successiva notifica effettuata dal Tribunale rientri negli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., ovvero la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, in quanto deve riconoscersi ordinariamente l'interesse del soggetto privato della libertà a conoscere direttamente e personalmente il contenuto del provvedimento che costituisce titolo per il mantenimento del vincolo de libertate. Nel caso di specie non vi è dubbio che, proprio perché presente in udienza mediante video collegamento, il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento a suo carico, sia quanto al dispositivo che quanto alla motivazione della sentenza, sicché la successiva notifica evocata dalla difesa (per ritenere legittima una diversa decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza della Corte di appello) svolge esclusivamente una funzione di completezza informativa tanto che il relativo destinatario è individuato nel Direttore del carcere perché provveda agli adempimenti di cui al comma 1-bis, ma non è idonea ad incidere sulla decorrenza dei termini, cui sia connesso l'esercizio di diritti o facoltà processuali in deroga al disposto dell’art. 585 cod. proc. pen.
4.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ TI RT OV AR 2
udita la relazione svolta dal Consigliere RZ TI RT;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TA CC, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. VINCENZO MERLINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 08/07/2025, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591, comma 1, lettera c) l'appello proposto da WO Alasan avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 27/05/2025, con la quale era stato condannato alla pena di giustizia i reati allo stesso ascritti ai capi a) e b) della rubrica (artt. 110,628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen., nonché artt. 110, 582,585, 61, n. 2 cod. pen.) attesa la presentazione dell'appello oltre il termine previsto, tenuto conto della motivazione contestuale resa dal Tribunale.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, WO AS, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen., atteso che nel caso di specie il dispositivo della sentenza e la sua motivazione contestuale risultavano notificati al ricorrente in data 13/06/2025, sicché l'appello depositato in data 26/06/2025 doveva ritenersi tempestivo e rituale;
precisava la difesa che, nonostante il ricorrente fosse presente in video collegamento al momento della lettura del dispositivo e della sentenza, doveva essere applicato nel caso di specie l'art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen. e la disciplina relativa alla rappresentanza e difesa dell'imputato; la notifica disposta ai sensi dell'art. 148, comma 7, cod. proc. pen., non era stata eseguita in data 27/05/2025, ma bensì in data 13/06/2025 e nel caso di specie non si poteva ritenere applicabile l'art. 134 cod. proc. pen. in quanto abrogato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1009 Anno 2026 Presidente: AR OV Relatore: TI RT RZ Data Udienza: 30/12/2025 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato.
2.Si deve osservare che, come correttamente evidenziato nelle sue conclusioni dal Procuratore generale, nel caso di specie è incontestata la presenza del ricorrente al momento della lettura della sentenza (in video collegamento come riferito anche dalla difesa in ricorso) sicché il parametro normativo di riferimento deve essere individuato nell’art. 585, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 544, comma 1, cod. proc. pen. che identifica il termine per la impugnazione in 15 giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza.
3.Il ricorrente non si confronta con il chiaro disposto della normativa, richiamata esplicitamente anche dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato, mentre si limita ad evocare la diversa disciplina applicata in considerazione dello stato di detenzione dello WO al momento della lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza tardivamente impugnata. In tal senso, si deve precisare come la successiva notifica effettuata dal Tribunale rientri negli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., ovvero la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, in quanto deve riconoscersi ordinariamente l'interesse del soggetto privato della libertà a conoscere direttamente e personalmente il contenuto del provvedimento che costituisce titolo per il mantenimento del vincolo de libertate. Nel caso di specie non vi è dubbio che, proprio perché presente in udienza mediante video collegamento, il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento a suo carico, sia quanto al dispositivo che quanto alla motivazione della sentenza, sicché la successiva notifica evocata dalla difesa (per ritenere legittima una diversa decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza della Corte di appello) svolge esclusivamente una funzione di completezza informativa tanto che il relativo destinatario è individuato nel Direttore del carcere perché provveda agli adempimenti di cui al comma 1-bis, ma non è idonea ad incidere sulla decorrenza dei termini, cui sia connesso l'esercizio di diritti o facoltà processuali in deroga al disposto dell’art. 585 cod. proc. pen.
4.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ TI RT OV AR 2