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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al 118 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso _1 C.F._1
dall'Avvocato COZZA ANTONIETTA;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
L'attrice, nubile e senza figli, ha esposto di aver iniziato a manifestare il desiderio di essere una ragazza sin dai 12 anni, periodo nel quale confidava tale sentimento al padre. Ha esposto che il riferimento a sé stessa con il femminile provocava in lei un sentimento di sollievo e che per tale motivo ha espresso sempre più la propria femminilità.
Da più di tre anni vive stabilmente nel genere di elezione, essendo conosciuta al femminile in tutti i suoi ambiti di vita, avendo intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza e, infine, di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguito.
Ciò premesso, l'attrice ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato Civile svolgendo duplice domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che il Tribunale autorizzi, ai sensi degli articoli 1,
2 e 3 della legge 164/1982, l'intervento chirurgico di riconversione del sesso e, dall'altro, che contestualmente disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome da a ordinando tutte le Pt_1 Parte_2
eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge 164/1982.
Pag. 2 di 10 L'atto di citazione è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 16/4/2025 è personalmente comparsa _1
, alias che, sentita dal G.I., ha
[...] Parte_2
dichiarato: “da piccola sentivo qualcosa dentro di me che non comprendevo bene, avevo un peso (alle elementari a me per esempio non piaceva andare in piscina) non comprendevo bene;
poi un po' alla volta online ho iniziato a parlare con qualche persona e sentire le loro esperienze e quello che provavano loro, più mi informavo più iniziavo
ad identificarmi. Avevo esigenza di dirlo a qualcuno però sono riuscita
a dirlo alla mia migliore amica. Poi l'ho detto ai miei amici che mi supportavano e mi chiamavano (questo al liceo) poi in seconda Per_1
e in terza liceo volevo dirlo anche in famiglia e ho mandato un messaggio a mio padre. Mio padre ha compagna (i miei si sono separati quando ero piccola) e mia madre e ha andata in Russia, mio
padre l'ha accettata la decisione aveva dubbi sull'aspetto medico, mia madre è stata un po' più resistente. Sono andata al meet e mia madre non voleva darmi autorizzazione per gli ormoni e quindi ho dovuto attendere di diventare maggiorenne. Ho iniziato la terapia ormonale circa due anni fa, sono felice dei cambiamenti che ho ottenuto. Al liceo ho iniziato ad avere qualche stress e mi ha seguito
uno psicologo e poi al dove mi segue uno psicologo. Sono Pt_3
Pag. 3 di 10 convinta di questa decisione e sono contenta di potermi esprimere.
Mia madre adesso ha accettato la cosa”.
Il difensore della parte attrice ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atto di citazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda è fondata.
Con ricorso del 11/01/2025 alias _1 Parte_2
ha dedotto di essere nato di sesso maschile nel Comune di
[...]
Milano in data 11/7/2004. Non è coniugata e non ha figli.
Nel mese di Maggio 2021 ha intrapreso il percorso di affermazione di genere presso l'Equipe Multidisciplinare del Consultorio M.I.T.
Convenzionato Azienda USL Città di Bologna, ed è seguita dall'endocrinologa Prof.ssa e dalla psicologa Persona_2
Dott.ssa Per_3
La storia clinica del ricorrente ha permesso di formulare la diagnosi di
Disforia di Genere /Incongruenza di Genere (DSM-5/ICD11).
Dal mese di Aprile 2023 assume terapia ormonale affermativa che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica.
Pag. 4 di 10 Nella consulenza psicologica datata 2 dicembre 2024 della dott.ssa psicologa-psicoterapeuta consulente presso Persona_4
M.I.T., si legge “la richiesta di attribuzione di sesso anagrafica appare
legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di e del suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di Pt_2
evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta quotidianamente. Si ribadisce, infine, la necessità della persona di poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere in tempi brevi, così da ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter così consolidare il benessere psicofisico iniziato al
Consultorio CP_1
Con l'avvio della terapia ormonale. Il completamento del percorso di transizione di genere può infatti contribuire al bilancio di salute della paziente anche secondo il dott. e tale intervento è consigliato Per_5
per il miglioramento della sua qualità di vita, al fine di porre finee all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica, e risulta pertanto funzionale al miglioramento
delle condizioni psicofisiche dell'interessata e al positivo completamento del percorso di transizione.”
Pag. 5 di 10 Inoltre, la Dott.ssa nella propria Persona_2
certificazione medica attesta: “il percorso inizia in seguito alla richiesta di di un piano di assistenza individualizzato per poter Pt_2
accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno indicato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 18/04/2023 firma il Pt_1
consenso informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo
estradiolo e analogo del GnRH come antiandrogeno. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente.
è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a Per_6
un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere”.
In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte attrice, concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche. Non appare, di conseguenza,
necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 6 di 10 Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che
[...]
ha effettivamente acquisito l'identità di genere femminile in Pt_1
modo definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità
sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a sesso diverso da quello enunciato nell'atto di _1
nascita anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la
rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia
oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”
(Cass., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Pag. 7 di 10 In merito all'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha “dichiara[to]
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge
18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso”.
Difatti, la Corte chiarisce che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato –
attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti
Pag. 8 di 10 medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte
Costituzionale, non è dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto
Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
Nessuna statuizione deve essere assunta in punto di regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. Attribuisce a nato a [...] il [...], _1
(C.F. ), il sesso femminile, attribuendo il nome di C.F._1
Pag. 9 di 10 così rettificando l'atto di nascita ove Parte_2
vi è enunciato il sesso maschile e il nome , ordinando Pt_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. Nulla sulle spese
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile in data 5 GIUGNO 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al 118 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso _1 C.F._1
dall'Avvocato COZZA ANTONIETTA;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
L'attrice, nubile e senza figli, ha esposto di aver iniziato a manifestare il desiderio di essere una ragazza sin dai 12 anni, periodo nel quale confidava tale sentimento al padre. Ha esposto che il riferimento a sé stessa con il femminile provocava in lei un sentimento di sollievo e che per tale motivo ha espresso sempre più la propria femminilità.
Da più di tre anni vive stabilmente nel genere di elezione, essendo conosciuta al femminile in tutti i suoi ambiti di vita, avendo intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza e, infine, di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguito.
Ciò premesso, l'attrice ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato Civile svolgendo duplice domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che il Tribunale autorizzi, ai sensi degli articoli 1,
2 e 3 della legge 164/1982, l'intervento chirurgico di riconversione del sesso e, dall'altro, che contestualmente disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome da a ordinando tutte le Pt_1 Parte_2
eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge 164/1982.
Pag. 2 di 10 L'atto di citazione è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 16/4/2025 è personalmente comparsa _1
, alias che, sentita dal G.I., ha
[...] Parte_2
dichiarato: “da piccola sentivo qualcosa dentro di me che non comprendevo bene, avevo un peso (alle elementari a me per esempio non piaceva andare in piscina) non comprendevo bene;
poi un po' alla volta online ho iniziato a parlare con qualche persona e sentire le loro esperienze e quello che provavano loro, più mi informavo più iniziavo
ad identificarmi. Avevo esigenza di dirlo a qualcuno però sono riuscita
a dirlo alla mia migliore amica. Poi l'ho detto ai miei amici che mi supportavano e mi chiamavano (questo al liceo) poi in seconda Per_1
e in terza liceo volevo dirlo anche in famiglia e ho mandato un messaggio a mio padre. Mio padre ha compagna (i miei si sono separati quando ero piccola) e mia madre e ha andata in Russia, mio
padre l'ha accettata la decisione aveva dubbi sull'aspetto medico, mia madre è stata un po' più resistente. Sono andata al meet e mia madre non voleva darmi autorizzazione per gli ormoni e quindi ho dovuto attendere di diventare maggiorenne. Ho iniziato la terapia ormonale circa due anni fa, sono felice dei cambiamenti che ho ottenuto. Al liceo ho iniziato ad avere qualche stress e mi ha seguito
uno psicologo e poi al dove mi segue uno psicologo. Sono Pt_3
Pag. 3 di 10 convinta di questa decisione e sono contenta di potermi esprimere.
Mia madre adesso ha accettato la cosa”.
Il difensore della parte attrice ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atto di citazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
La domanda è fondata.
Con ricorso del 11/01/2025 alias _1 Parte_2
ha dedotto di essere nato di sesso maschile nel Comune di
[...]
Milano in data 11/7/2004. Non è coniugata e non ha figli.
Nel mese di Maggio 2021 ha intrapreso il percorso di affermazione di genere presso l'Equipe Multidisciplinare del Consultorio M.I.T.
Convenzionato Azienda USL Città di Bologna, ed è seguita dall'endocrinologa Prof.ssa e dalla psicologa Persona_2
Dott.ssa Per_3
La storia clinica del ricorrente ha permesso di formulare la diagnosi di
Disforia di Genere /Incongruenza di Genere (DSM-5/ICD11).
Dal mese di Aprile 2023 assume terapia ormonale affermativa che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica.
Pag. 4 di 10 Nella consulenza psicologica datata 2 dicembre 2024 della dott.ssa psicologa-psicoterapeuta consulente presso Persona_4
M.I.T., si legge “la richiesta di attribuzione di sesso anagrafica appare
legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di e del suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di Pt_2
evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta quotidianamente. Si ribadisce, infine, la necessità della persona di poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere in tempi brevi, così da ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter così consolidare il benessere psicofisico iniziato al
Consultorio CP_1
Con l'avvio della terapia ormonale. Il completamento del percorso di transizione di genere può infatti contribuire al bilancio di salute della paziente anche secondo il dott. e tale intervento è consigliato Per_5
per il miglioramento della sua qualità di vita, al fine di porre finee all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica, e risulta pertanto funzionale al miglioramento
delle condizioni psicofisiche dell'interessata e al positivo completamento del percorso di transizione.”
Pag. 5 di 10 Inoltre, la Dott.ssa nella propria Persona_2
certificazione medica attesta: “il percorso inizia in seguito alla richiesta di di un piano di assistenza individualizzato per poter Pt_2
accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno indicato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 18/04/2023 firma il Pt_1
consenso informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo
estradiolo e analogo del GnRH come antiandrogeno. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente.
è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a Per_6
un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere”.
In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte attrice, concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche. Non appare, di conseguenza,
necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Pag. 6 di 10 Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che
[...]
ha effettivamente acquisito l'identità di genere femminile in Pt_1
modo definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità
sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a sesso diverso da quello enunciato nell'atto di _1
nascita anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la
rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia
oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”
(Cass., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Pag. 7 di 10 In merito all'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha “dichiara[to]
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge
18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso”.
Difatti, la Corte chiarisce che in forza del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato –
attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti
Pag. 8 di 10 medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte
Costituzionale, non è dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto
Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
Nessuna statuizione deve essere assunta in punto di regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. Attribuisce a nato a [...] il [...], _1
(C.F. ), il sesso femminile, attribuendo il nome di C.F._1
Pag. 9 di 10 così rettificando l'atto di nascita ove Parte_2
vi è enunciato il sesso maschile e il nome , ordinando Pt_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2. Nulla sulle spese
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile in data 5 GIUGNO 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
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