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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.1316/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv Virgilio Quagliato
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. M. Ciccarè
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduce di essere «stata dipendente, in qualità di collaboratore professionale sanitario, della …Asur Marche.. dal 1° maggio 2018 al 9 marzo 2020»,
e di aver maturato «al termine del rapporto lavorativo …. n. 23 giorni di ferie non godute come risultante dalla busta paga di marzo 2020»; chiede pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di «euro € 1.732,81 … a titolo di indennità di ferie non godute».
2. La controversia è stata correttamene incardinata nei confronti della CP_1
convenuta, in quanto il rapporto di lavoro, conclusosi prima del 31/12/22, rientra tra le «le posizioni non trasferite alle in relazione alle Controparte_2
pagina 1 di 3 quali, a sensi dell'art.429 L.R. 19/22 « l Controparte_1
svolge …. la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività».
3. Nel merito, si ritiene di poter condividere quanto statuito da Cass.32807/23, secondo cui «la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato»: evidenziando che nella fattispecie la convenuta nulla ha dedotto sul punto, salvo affermare che «il costante avviso del datore di lavoro idoneo a rendere edotto il lavoratore del periodo di ferie medio tempore accumulato» risulterebbe «chiaramente dai cartellini» (i quali contengono solo il numero di ferie accumulato: v. doc.4 di parte convenuta).
4. Peraltro deve essere accolta l'eccezione riconvenzionale avanzata dal datore di lavoro, laddove:
4.1. è pacifico e documentato (doc.1 e 2 di parte resistente) che la lavoratrice, in servizio in base a un contratto a tempo determinato decorrente dall'1/5/18 al
29/3/21, ha presentato in data 5/3/20 le proprie dimissioni con «ultimo giorno lavorativo …. 8/3/20», ovvero con soli 3 giorni di preavviso, mentre l'art.7 del contratto di assunzione prevedeva a carico della lavoratrice un preavviso di
«almeno 30 giorni» ed in mancanza l'addebito di una «somma pari al trattamento economico complessivo in godimento, in relazione ai giorni di preavviso non osservati»;
4.2. il debito della lavoratrice corrisponde pertanto alla retribuzione di 27 giornate lavorative, assorbendo la richiesta liquidazione di 23 giornate di ferie;
4.3. non si può condividere l'assunto della difesa attorea, secondo cui la lavoratrice pagina 2 di 3 dovrebbe intendersi implicitamente dispensata il preavviso in quanto le dimissioni erano finalizzate alla immediata assunzione presso l' Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, asseritamente propostale dalla
«dirigente : non risultando (come rilevato dalla convenuta) che Pt_2
quest'ultima avesse il potere di esonerare la dipendente dagli obblighi economici contrattualmente assunti.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, rilevando, quanto alla misura della relativa liquidazione, che parte resistente non ha provveduto alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle modalità indicate nel “protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3); e ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli «atti introduttivi» e\o nella «formazione del fascicolo», nonché sulla «definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli», ai sensi dell'art 4 commi 1, 5b e 7 del DM 55del 10\3\14 nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore della convenuta , al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 1050,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.1316/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv Virgilio Quagliato
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. M. Ciccarè
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduce di essere «stata dipendente, in qualità di collaboratore professionale sanitario, della …Asur Marche.. dal 1° maggio 2018 al 9 marzo 2020»,
e di aver maturato «al termine del rapporto lavorativo …. n. 23 giorni di ferie non godute come risultante dalla busta paga di marzo 2020»; chiede pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di «euro € 1.732,81 … a titolo di indennità di ferie non godute».
2. La controversia è stata correttamene incardinata nei confronti della CP_1
convenuta, in quanto il rapporto di lavoro, conclusosi prima del 31/12/22, rientra tra le «le posizioni non trasferite alle in relazione alle Controparte_2
pagina 1 di 3 quali, a sensi dell'art.429 L.R. 19/22 « l Controparte_1
svolge …. la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività».
3. Nel merito, si ritiene di poter condividere quanto statuito da Cass.32807/23, secondo cui «la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato»: evidenziando che nella fattispecie la convenuta nulla ha dedotto sul punto, salvo affermare che «il costante avviso del datore di lavoro idoneo a rendere edotto il lavoratore del periodo di ferie medio tempore accumulato» risulterebbe «chiaramente dai cartellini» (i quali contengono solo il numero di ferie accumulato: v. doc.4 di parte convenuta).
4. Peraltro deve essere accolta l'eccezione riconvenzionale avanzata dal datore di lavoro, laddove:
4.1. è pacifico e documentato (doc.1 e 2 di parte resistente) che la lavoratrice, in servizio in base a un contratto a tempo determinato decorrente dall'1/5/18 al
29/3/21, ha presentato in data 5/3/20 le proprie dimissioni con «ultimo giorno lavorativo …. 8/3/20», ovvero con soli 3 giorni di preavviso, mentre l'art.7 del contratto di assunzione prevedeva a carico della lavoratrice un preavviso di
«almeno 30 giorni» ed in mancanza l'addebito di una «somma pari al trattamento economico complessivo in godimento, in relazione ai giorni di preavviso non osservati»;
4.2. il debito della lavoratrice corrisponde pertanto alla retribuzione di 27 giornate lavorative, assorbendo la richiesta liquidazione di 23 giornate di ferie;
4.3. non si può condividere l'assunto della difesa attorea, secondo cui la lavoratrice pagina 2 di 3 dovrebbe intendersi implicitamente dispensata il preavviso in quanto le dimissioni erano finalizzate alla immediata assunzione presso l' Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, asseritamente propostale dalla
«dirigente : non risultando (come rilevato dalla convenuta) che Pt_2
quest'ultima avesse il potere di esonerare la dipendente dagli obblighi economici contrattualmente assunti.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, rilevando, quanto alla misura della relativa liquidazione, che parte resistente non ha provveduto alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle modalità indicate nel “protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3); e ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli «atti introduttivi» e\o nella «formazione del fascicolo», nonché sulla «definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli», ai sensi dell'art 4 commi 1, 5b e 7 del DM 55del 10\3\14 nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore della convenuta , al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi ed € 1050,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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