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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1718/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA BE, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4420/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montalbano Elicona - Piazza M. S.s. Della Provvidenza 98065 Montalbano Elicona ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 398/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 20/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.162 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Della sentenza n. 398/2023 emessa in data 19/12/22 dalla CGT di primo grado di Messina, sez. 13, depositata in segreteria in data 20/02/2023, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU n. 162 del 24.10.2020, emesso dal Comune di Montalbano Elicona, notificato il 5 novembre 2020, a mezzo del quale, l'Ente comunale resistente, chiede il pagamento della somma di € 285,00 a titolo di IMU anno 2015, sanzioni e interessi.
La contribuente, Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Montalbano Elicona, avverso la sentenza n. 398/2023 chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'appello e, per l'effetto:
1) in via principale, nel merito, dichiarare l'illegittimità delle pretese impositive e sanzionatorie avanzate per i motivi anche implicitamente evidenziati in atto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali.
Il Comune Montalbano Elicona appellato, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'appello, non si è costituito in giudizio.
In data 3 nocembre 2025 l'appellante ha depositato tre sentenze di primo grado che hanno accolto o parzialmente accolto i ricorsi proposti per IMU relativa a diverse annualità.
La Corte, all'udienza del 14 novembre 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere correttamente motivato l'avviso impugnato e provata la pretesa impositiva (e sanzionatoria) avanzata.
Ad avviso della CGT di primo grado, l'avviso in contestazione ha assolto l'onere motivazionale e nel merito, invece, ha ritenuto meramente assertiva la doglianza del contribuente in ordine all'incongruità del valore attribuito dal Comune all'area fabbricabile in questione. L'appellante, inoltre, fa presente che la stessa CGT di primo grado di Messina, in diversa composizione, in relazione alla TASI, anno d'imposta 2015, nonché in relazione alla stessa IMU, anno 2014, relativi allo stesso immobile, per ben due volte, ha annullato gli atti impositivi emessi dall'Ente comunale appellato, con sentenze
(nn. 3114/21 e 3550/21) passate in giudicato.
In particolare, i giudici tributari, hanno ritenuto fondati entrambi i rilievi (preliminari e di merito) sollevati dalla contribuente in sede di ricorso.
L'appello merita accoglimento.
In particolare, risulta fondato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Art 42, comma 2, del DPR 600/73 prevede espressamente che: “L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni….”.
D'altronde, in proposito la Cassazione di recente ha ribadito il proprio indirizzo consolidato statuendo che:
“ 5.1…In relazione all' onere di motivazione va richiamato, in termini generali, l'art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il quale prevede che: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…”.Gli atti (quindi anche gli avvisi quali quelli in esame) non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento…risulta evidente che trattandosi di pretesa tributaria l' atto deve consentire la comprensibilità e con essa la possibilità di valutare la legittimità della pretesa fiscale, incombendo sull' ente impositore l' onere di indicare nell'atto impositivo tutti gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente” (Cass., Sent. n.2029 del 19/01/2024, 5.1).
Ebbene, nel caso di specie si tratta di una rettifica dell'imposta versata dal contribuente. Nell'atto si legge, infatti, che l'imposta dovuta è pari a 815,00 euro e l'imposta versata pari, invece, a 711,00, per una differenza richiesta di 104,00, su cui sono stati calcolate sanzioni e interessi.
All'atto è poi allegata una tabella indicante “Riepilogo Immobili attivi” in cui vengono identificati numerosi dei beni immobili tramite l'indicazione dei dati catastali, ubicazioni e rendite, peraltro poco leggibile, almeno nella copia prodotta nel giudizio di primo grado.
Non vengono, tuttavia, individuati ed esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e, dunque, che giustificano la maggiore imposta richiesta, rispetto a quanto calcolato e versato dalla contribuente.
Di conseguenza, deve riconoscersi il difetto di motivazione dell'atto che non consente la piena comprensione della pretesa tributaria e, con essa, la possibilità di valutarne la legittimità, incombendo sull' Ente impositore l'onere di indicare nell'atto impositivo tutti gli elementi posti a base della stessa pretesa, e, in primo luogo,
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente. La Corte, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo proposto da
Ricorrente_1 e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune soccombente alla rifusione in favore della contribuente delle spese di entrambi i gradi del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo proposto da Ricorrente_1 e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Montalbano Elicona alla rifusione, in favore della contribuente, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 300,00.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA IC AR RE
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA BE, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4420/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montalbano Elicona - Piazza M. S.s. Della Provvidenza 98065 Montalbano Elicona ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 398/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 20/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.162 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Della sentenza n. 398/2023 emessa in data 19/12/22 dalla CGT di primo grado di Messina, sez. 13, depositata in segreteria in data 20/02/2023, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU n. 162 del 24.10.2020, emesso dal Comune di Montalbano Elicona, notificato il 5 novembre 2020, a mezzo del quale, l'Ente comunale resistente, chiede il pagamento della somma di € 285,00 a titolo di IMU anno 2015, sanzioni e interessi.
La contribuente, Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Montalbano Elicona, avverso la sentenza n. 398/2023 chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'appello e, per l'effetto:
1) in via principale, nel merito, dichiarare l'illegittimità delle pretese impositive e sanzionatorie avanzate per i motivi anche implicitamente evidenziati in atto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali.
Il Comune Montalbano Elicona appellato, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'appello, non si è costituito in giudizio.
In data 3 nocembre 2025 l'appellante ha depositato tre sentenze di primo grado che hanno accolto o parzialmente accolto i ricorsi proposti per IMU relativa a diverse annualità.
La Corte, all'udienza del 14 novembre 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere correttamente motivato l'avviso impugnato e provata la pretesa impositiva (e sanzionatoria) avanzata.
Ad avviso della CGT di primo grado, l'avviso in contestazione ha assolto l'onere motivazionale e nel merito, invece, ha ritenuto meramente assertiva la doglianza del contribuente in ordine all'incongruità del valore attribuito dal Comune all'area fabbricabile in questione. L'appellante, inoltre, fa presente che la stessa CGT di primo grado di Messina, in diversa composizione, in relazione alla TASI, anno d'imposta 2015, nonché in relazione alla stessa IMU, anno 2014, relativi allo stesso immobile, per ben due volte, ha annullato gli atti impositivi emessi dall'Ente comunale appellato, con sentenze
(nn. 3114/21 e 3550/21) passate in giudicato.
In particolare, i giudici tributari, hanno ritenuto fondati entrambi i rilievi (preliminari e di merito) sollevati dalla contribuente in sede di ricorso.
L'appello merita accoglimento.
In particolare, risulta fondato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Art 42, comma 2, del DPR 600/73 prevede espressamente che: “L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni….”.
D'altronde, in proposito la Cassazione di recente ha ribadito il proprio indirizzo consolidato statuendo che:
“ 5.1…In relazione all' onere di motivazione va richiamato, in termini generali, l'art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il quale prevede che: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…”.Gli atti (quindi anche gli avvisi quali quelli in esame) non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento…risulta evidente che trattandosi di pretesa tributaria l' atto deve consentire la comprensibilità e con essa la possibilità di valutare la legittimità della pretesa fiscale, incombendo sull' ente impositore l' onere di indicare nell'atto impositivo tutti gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente” (Cass., Sent. n.2029 del 19/01/2024, 5.1).
Ebbene, nel caso di specie si tratta di una rettifica dell'imposta versata dal contribuente. Nell'atto si legge, infatti, che l'imposta dovuta è pari a 815,00 euro e l'imposta versata pari, invece, a 711,00, per una differenza richiesta di 104,00, su cui sono stati calcolate sanzioni e interessi.
All'atto è poi allegata una tabella indicante “Riepilogo Immobili attivi” in cui vengono identificati numerosi dei beni immobili tramite l'indicazione dei dati catastali, ubicazioni e rendite, peraltro poco leggibile, almeno nella copia prodotta nel giudizio di primo grado.
Non vengono, tuttavia, individuati ed esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e, dunque, che giustificano la maggiore imposta richiesta, rispetto a quanto calcolato e versato dalla contribuente.
Di conseguenza, deve riconoscersi il difetto di motivazione dell'atto che non consente la piena comprensione della pretesa tributaria e, con essa, la possibilità di valutarne la legittimità, incombendo sull' Ente impositore l'onere di indicare nell'atto impositivo tutti gli elementi posti a base della stessa pretesa, e, in primo luogo,
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente. La Corte, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo proposto da
Ricorrente_1 e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune soccombente alla rifusione in favore della contribuente delle spese di entrambi i gradi del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo proposto da Ricorrente_1 e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Montalbano Elicona alla rifusione, in favore della contribuente, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 300,00.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA IC AR RE