Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 361
Versione
26 aprile 1968
Art. 1. Articolo unico

I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284 , vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subito persecuzioni in conseguenza della loro attivita' politica antifascista e loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).
Pertanto le domande gia' inoltrate da detti cittadini, intese ad ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in esame con effetto dalla loro presentazione.

Entrata in vigore il 26 aprile 1968
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