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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6342/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 6342/2021 R.G.,
TRA
(cod. fisc. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Rubinetti;
- opponente -
CONTRO
(cod. fisc. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(cod. fisc. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Marco Pesenti;
P.IVA_2
- opposta -
OGGETTO: “Opposizione a precetto”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 02 febbraio 2024, qui da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione spiegava opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto a Parte_1 mezzo del quale le aveva intimato il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €.63.186,11 (oltre ulteriori interessi di mora, spese di precetto e competenze successive), in forza del decreto ingiuntivo n. 176/16 emesso dal Tribunale di Foggia il 29/01/2016 sulla base del
Contratto di finanziamento n. 6385105 stipulato da , quale debitore principale, e da Parte_2
quale coobbligata in solido, finalizzato alla rinegoziazione del precedente Parte_1 contratto n. 5507695 stipulato con la in data 17/9/2008. CP_3
L'opponente, in via preliminare, eccepiva il diritto della convenuta ad agire in executivis per carenza di legittimazione attiva della , a causa della mancata comunicazione al Controparte_1 debitore e al coobbligato in solido delle varie intervenute cessioni del credito ed essendo stato, di conseguenza, l'atto di precetto predisposto da parte di un creditore diverso ( Controparte_1
e per essa ) da chi aveva ottenuto il decreto ingiuntivo (Banca IFIS spa); nel Controparte_4 merito, evidenziava l'applicazione al contratto di rinegoziazione di tassi usurari, come confermato
Pagina 1 di 4 dal fatto che “L'importo rinegoziato ammontava ad Euro 27.450,00 (Somma maggiore di Euro
10.462,19 rispetto al restante somma da saldare del precedente prestito) ai quali andavano aggiunti gli interessi che di fatto ammontavano al doppio della somma erogata”; con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., contestava l'entità degli interessi indicati in precetto per mancata indicazione delle modalità di calcolo;
in via istruttoria, chiedeva disporsi CTU contabile al fine di verificare i tassi di interesse applicati.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, Parte_1 accertare e dichiarare nullo e/o inefficacie e/o illegittimo il decreto ingiuntivo e/o atto di precetto opposto per carenza di legittimazione attiva, sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n.
176/2016 e dell'atto di precetto impugnato;
2. Per l'effetto e nel merito accertare e dichiarare il superamento dei tassi di soglia e dell'usura in concreto.
3. In via istruttoria si chiede CTU tecnica contabile finalizzata alla verifica dei tassi d'interesse applicati e se questi non sfociano nell'ipotesi di usura concreta, nonché sulla verifica di quanto realmente dovuto a parte creditrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione”.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della medesima opposizione per aver formulato eccezioni Parte_3 di merito volte ad eccepire fatti estintivi o impeditivi attinenti al titolo esecutivo che sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovvero con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
di aver, comunque, provato la propria legittimazione ad agire per il recupero del credito in questione;
nel merito, l'inammissibilità dell'eccezione sull'usura poiché generica;
e la tardività dell'eccezione sollevata da sull'entità degli interessi di cui al Parte_1 precetto, non accettandone il contraddittorio.
Concessi alle parti i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, avendo il Giudice rigettato la richiesta di CTU contabile di parte opponente poiché “vertente su profili non scrutinabili in questa sede”, e all'udienza del 2/2/2024 veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va respinta, per quanto di ragione.
Nel caso in parola, era spiegata opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 7/10/2021, con cui l'odierna opposta aveva intimato il pagamento della complessiva somma di €.63.186,11 (oltre ulteriori interessi di mora, spese di precetto e competenze successive) in forza del decreto ingiuntivo n. 176/16 emesso dal Tribunale di Foggia il 29/01/2016.
Anzitutto, il difetto di legittimazione attiva di non coglie nel segno: Controparte_1 [...]
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
Banca IFIS S.p.A., risulta conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., C.F. (ricorrente in sede di decreto P.IVA_3
Pagina 2 di 4 ingiuntivo); in dettaglio risulta titolare del suddetto credito in virtù di Controparte_1 verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80866
Rep./n.15510 Racc. (come si evince a pag. 2 del certificato camerale storico di
[...] in all. 5 di parte convenuta, ove di certifica che “ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1 all'art. 58 del testo unico bancario, si rende noto che, con decorrenza dal 1 luglio 2018, con atto a rogito notaio di Milano, in data 29 giugno 2018, rep. n. 80866/15510, iscritto nel Persona_1 registro delle imprese di Venezia in data 3 luglio 2018, Banca Ifis S.p.A., con sede in Venezia (Ve), frazione Mestre, via Terraglio n. 63, iscritta nel registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta
Lagunare al n. , r.e.a. ve-247118, c.f. , p.iva , ha conferito a P.IVA_3 P.IVA_3 P.IVA_4 il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti Controparte_1 distressed (Avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 92 del 9 agosto 2018)”. Tale circostanza documentale è confermata dalla scrittura privata tra Banca Ifis S.p.A. e datata Controparte_1
18/04/2019, in allegato 7 della produzione di parte opposta, ove le parti contrattuali davano atto
“anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., che detto conferimento ha determinato il subentro di CP_1 nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del Ramo di e, in particolare, in tutti i
[...] Pt_4 crediti deteriorati di cui Banca IFIS S.pA. si era resa acquirente ed era titolare alla data del 1° luglio
2018, meglio identificati nell'elenco crediti che le Parti dichiarano di aver scambiato prima della stipula del presente atto, in data 18 aprile 2019, con modalità telematiche” e come confermato dalla schermata di cui all'allegato 9, che individua in dettaglio il credito nei confronti della sig.ra tale circostanza è ulteriormente corroborata in via indiziaria dal possesso in capo Parte_1 all'odierna opposta della documentazione contrattuale e processuale relativa al credito di cui trattasi.
Ciò premesso, in ordine alle ulteriori doglienze di parte opponente, deve evidenziarsi che quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, in sede di opposizione la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo
(Cass. 3277/2015; Cassazione 3667/2013).
In altri termini, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (ex multis, Cass. civile, n. 3277/2015; Cass. civ. n. 22090/2021; Cass.
Civ. n. 14234/2023; Cass. Civ. n. 22714/2023). In ulteriori più semplici parole, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte
Pagina 3 di 4 valere solo censure afferenti all'esistenza o alla regolarità formale del titolo ovvero all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
I motivi di doglianza relativi all'usurarietà degli interessi moratori sono pertanto inammissibili, in quanto inerenti a fatti estintivi e/o modificativi anteriori alla formazione del titolo esecutivo che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto, nell'apposito giudizio d'impugnazione.
Né può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente relativa all'entità degli interessi indicati nel precetto per mancata indicazione delle modalità di calcolo, essendo la stessa tardiva poiché detta deduzione difensiva è stata proposta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Invero, con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'attore può limitarsi a precisare e modificare le domande già proposte senza la possibilità di proporre nuove domande ed eccezioni, anche se consequenziali alle domande riconvenzionali o alle eccezioni eventualmente proposte dal convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta (Cass. n. 30745/2019). Nel caso in parola, l'eccezione sollevata da parte opponente non può essere definita come una mera modificazione e precisazione delle domande ed eccezioni già proposte, in quanto la lettura dell'atto di opposizione fa emergere che le difese ivi spiegate si incentrano sul difetto di legittimazione attiva della convenuta e sull'usararietà degli interessi, per cui l'eccezione sull'entità degli interessi indicati nel precetto per mancata indicazione delle modalità di calcolo, appare argomento del tutto nuovo e diverso rispetto alle difese già svolte.
Alla stregua di quanto innanzi, l'opposizione a precetto va rigettata. Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, ss.mm.ii., in relazione allo scaglione tariffario da €.52.000,01 ad €.260.000,00, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della semplicità delle attività difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, nella causa iscritta al n. 6342/2021 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza CP_1 od eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, che si Controparte_5 liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, 02 aprile 2025 Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 6342/2021 R.G.,
TRA
(cod. fisc. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Rubinetti;
- opponente -
CONTRO
(cod. fisc. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(cod. fisc. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Marco Pesenti;
P.IVA_2
- opposta -
OGGETTO: “Opposizione a precetto”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 02 febbraio 2024, qui da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione spiegava opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto a Parte_1 mezzo del quale le aveva intimato il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €.63.186,11 (oltre ulteriori interessi di mora, spese di precetto e competenze successive), in forza del decreto ingiuntivo n. 176/16 emesso dal Tribunale di Foggia il 29/01/2016 sulla base del
Contratto di finanziamento n. 6385105 stipulato da , quale debitore principale, e da Parte_2
quale coobbligata in solido, finalizzato alla rinegoziazione del precedente Parte_1 contratto n. 5507695 stipulato con la in data 17/9/2008. CP_3
L'opponente, in via preliminare, eccepiva il diritto della convenuta ad agire in executivis per carenza di legittimazione attiva della , a causa della mancata comunicazione al Controparte_1 debitore e al coobbligato in solido delle varie intervenute cessioni del credito ed essendo stato, di conseguenza, l'atto di precetto predisposto da parte di un creditore diverso ( Controparte_1
e per essa ) da chi aveva ottenuto il decreto ingiuntivo (Banca IFIS spa); nel Controparte_4 merito, evidenziava l'applicazione al contratto di rinegoziazione di tassi usurari, come confermato
Pagina 1 di 4 dal fatto che “L'importo rinegoziato ammontava ad Euro 27.450,00 (Somma maggiore di Euro
10.462,19 rispetto al restante somma da saldare del precedente prestito) ai quali andavano aggiunti gli interessi che di fatto ammontavano al doppio della somma erogata”; con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., contestava l'entità degli interessi indicati in precetto per mancata indicazione delle modalità di calcolo;
in via istruttoria, chiedeva disporsi CTU contabile al fine di verificare i tassi di interesse applicati.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, Parte_1 accertare e dichiarare nullo e/o inefficacie e/o illegittimo il decreto ingiuntivo e/o atto di precetto opposto per carenza di legittimazione attiva, sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n.
176/2016 e dell'atto di precetto impugnato;
2. Per l'effetto e nel merito accertare e dichiarare il superamento dei tassi di soglia e dell'usura in concreto.
3. In via istruttoria si chiede CTU tecnica contabile finalizzata alla verifica dei tassi d'interesse applicati e se questi non sfociano nell'ipotesi di usura concreta, nonché sulla verifica di quanto realmente dovuto a parte creditrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione”.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della medesima opposizione per aver formulato eccezioni Parte_3 di merito volte ad eccepire fatti estintivi o impeditivi attinenti al titolo esecutivo che sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovvero con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
di aver, comunque, provato la propria legittimazione ad agire per il recupero del credito in questione;
nel merito, l'inammissibilità dell'eccezione sull'usura poiché generica;
e la tardività dell'eccezione sollevata da sull'entità degli interessi di cui al Parte_1 precetto, non accettandone il contraddittorio.
Concessi alle parti i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, avendo il Giudice rigettato la richiesta di CTU contabile di parte opponente poiché “vertente su profili non scrutinabili in questa sede”, e all'udienza del 2/2/2024 veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va respinta, per quanto di ragione.
Nel caso in parola, era spiegata opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 7/10/2021, con cui l'odierna opposta aveva intimato il pagamento della complessiva somma di €.63.186,11 (oltre ulteriori interessi di mora, spese di precetto e competenze successive) in forza del decreto ingiuntivo n. 176/16 emesso dal Tribunale di Foggia il 29/01/2016.
Anzitutto, il difetto di legittimazione attiva di non coglie nel segno: Controparte_1 [...]
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_1
Banca IFIS S.p.A., risulta conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., C.F. (ricorrente in sede di decreto P.IVA_3
Pagina 2 di 4 ingiuntivo); in dettaglio risulta titolare del suddetto credito in virtù di Controparte_1 verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80866
Rep./n.15510 Racc. (come si evince a pag. 2 del certificato camerale storico di
[...] in all. 5 di parte convenuta, ove di certifica che “ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_1 all'art. 58 del testo unico bancario, si rende noto che, con decorrenza dal 1 luglio 2018, con atto a rogito notaio di Milano, in data 29 giugno 2018, rep. n. 80866/15510, iscritto nel Persona_1 registro delle imprese di Venezia in data 3 luglio 2018, Banca Ifis S.p.A., con sede in Venezia (Ve), frazione Mestre, via Terraglio n. 63, iscritta nel registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta
Lagunare al n. , r.e.a. ve-247118, c.f. , p.iva , ha conferito a P.IVA_3 P.IVA_3 P.IVA_4 il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti Controparte_1 distressed (Avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 92 del 9 agosto 2018)”. Tale circostanza documentale è confermata dalla scrittura privata tra Banca Ifis S.p.A. e datata Controparte_1
18/04/2019, in allegato 7 della produzione di parte opposta, ove le parti contrattuali davano atto
“anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., che detto conferimento ha determinato il subentro di CP_1 nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del Ramo di e, in particolare, in tutti i
[...] Pt_4 crediti deteriorati di cui Banca IFIS S.pA. si era resa acquirente ed era titolare alla data del 1° luglio
2018, meglio identificati nell'elenco crediti che le Parti dichiarano di aver scambiato prima della stipula del presente atto, in data 18 aprile 2019, con modalità telematiche” e come confermato dalla schermata di cui all'allegato 9, che individua in dettaglio il credito nei confronti della sig.ra tale circostanza è ulteriormente corroborata in via indiziaria dal possesso in capo Parte_1 all'odierna opposta della documentazione contrattuale e processuale relativa al credito di cui trattasi.
Ciò premesso, in ordine alle ulteriori doglienze di parte opponente, deve evidenziarsi che quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, in sede di opposizione la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo
(Cass. 3277/2015; Cassazione 3667/2013).
In altri termini, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (ex multis, Cass. civile, n. 3277/2015; Cass. civ. n. 22090/2021; Cass.
Civ. n. 14234/2023; Cass. Civ. n. 22714/2023). In ulteriori più semplici parole, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte
Pagina 3 di 4 valere solo censure afferenti all'esistenza o alla regolarità formale del titolo ovvero all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
I motivi di doglianza relativi all'usurarietà degli interessi moratori sono pertanto inammissibili, in quanto inerenti a fatti estintivi e/o modificativi anteriori alla formazione del titolo esecutivo che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto, nell'apposito giudizio d'impugnazione.
Né può trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte opponente relativa all'entità degli interessi indicati nel precetto per mancata indicazione delle modalità di calcolo, essendo la stessa tardiva poiché detta deduzione difensiva è stata proposta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Invero, con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'attore può limitarsi a precisare e modificare le domande già proposte senza la possibilità di proporre nuove domande ed eccezioni, anche se consequenziali alle domande riconvenzionali o alle eccezioni eventualmente proposte dal convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta (Cass. n. 30745/2019). Nel caso in parola, l'eccezione sollevata da parte opponente non può essere definita come una mera modificazione e precisazione delle domande ed eccezioni già proposte, in quanto la lettura dell'atto di opposizione fa emergere che le difese ivi spiegate si incentrano sul difetto di legittimazione attiva della convenuta e sull'usararietà degli interessi, per cui l'eccezione sull'entità degli interessi indicati nel precetto per mancata indicazione delle modalità di calcolo, appare argomento del tutto nuovo e diverso rispetto alle difese già svolte.
Alla stregua di quanto innanzi, l'opposizione a precetto va rigettata. Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, ss.mm.ii., in relazione allo scaglione tariffario da €.52.000,01 ad €.260.000,00, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della semplicità delle attività difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, nella causa iscritta al n. 6342/2021 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza CP_1 od eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, che si Controparte_5 liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, 02 aprile 2025 Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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