Trib. Foggia, sentenza 06/04/2025, n. 707
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Sentenza 6 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Unico dott. Antonio Lacatena del Tribunale di Foggia, riguarda un'opposizione a precetto. L'opponente ha contestato la legittimazione attiva della parte opposta, sostenendo che l'atto di precetto fosse stato emesso da un creditore diverso da quello che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, e ha sollevato questioni relative a presunti tassi usurari applicati nel contratto di finanziamento. Inoltre, ha richiesto una consulenza tecnica per verificare i tassi di interesse applicati. Dall'altra parte, l'opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo di aver provato la propria legittimazione e contestando la genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, affermando che il difetto di legittimazione attiva non sussiste, poiché la parte opposta era legittimata a procedere in quanto conferitaria del credito. Ha inoltre chiarito che le questioni relative all'usura e all'entità degli interessi dovevano essere sollevate nel procedimento di impugnazione del decreto ingiuntivo, non in sede di opposizione a precetto. La decisione si basa su consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui in sede di opposizione possono essere dedotte solo questioni relative all'esistenza o alla regolarità formale del titolo esecutivo. Pertanto, l'opposizione è stata dichiarata infondata e le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 06/04/2025, n. 707
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 707
    Data del deposito : 6 aprile 2025

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