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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1314/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OT GI, RE
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6940/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3004/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M501981 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M501981 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M501981 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato al dott. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno impugnava la sentenza n. 3004/07/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Salerno, notificata il 3.9.2024, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento della comunicazione di diniego di autotutela notificata in data 15.12.2022, nonché il presupposto avviso di accertamento ivi indicato n. TF907M501981/2021.
In particolare, con la pronuncia gravata, veniva sancito: a) che la pretesa impositiva, posta a fondamento dell'avviso di accertamento n. TF907M501981/2021 notificato alla sola Società_1, era stata resa nota al contribuente solo con la notifica della comunicazione di diniego di autotutela;
b) che alcun elemento documentale era stato offerto in comunicazione dall'Agenzia delle Entrate per provare il rapporto di dipendenza del dott. Resistente_1 dalla Società_1; c) che l'ammontare dei presunti compensi erogati al Resistente_1 era stato determinato con un illegittimo processo di doppia presunzione.
Con l'appello in esame, l'Agenzia delle Entrate eccepiva la illegittimità della sentenza n. 3004/07/24:
a) per non aver ritenuto la inammissibilità del ricorso, in ragione della definitività della pretesa impositiva derivante dalla omessa impugnazione del prodromico avviso di presa in carico n. 1007720220000610400 notificato al contribuente in data 6.6.2022;
b) per aver omesso di valutare gli elementi documentali, richiamati nell'avviso di accertamento esecutivo n. TF907M501981/2021 notificato alla Società_1 , atti a provare la corresponsione di emolumenti al Resistente_1 nella qualità di dipendente, in ordine ai quali non venivano operate le relative ritenute Irpef, Addizionale Regionale e Comunale.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, riportandosi a quanto già dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, concludeva per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa la eccepita inammissibilità del ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia di Primo grado di Salerno, in ragione della asserita definitività della pretesa impositiva derivante dalla omessa impugnazione del prodromico avviso di presa in carico n.
1007720220000610400 notificato al contribuente in data 6.6.2022.
Invero, come è noto, laddove il contribuente, attraverso la notifica dell'avviso di presa in carico, abbia per la prima volta cognizione della esistenza di una pretesa fiscale azionata nei suoi confronti a mezzo di un atto fiscale a lui non comunicato, può legittimamente presentare istanza di annullamento in autotutela dell'atto presupposto. Orbene, poiché nel caso in esame è incontroverso tra le parti che al dott. Resistente_1 non venne notificato l'avviso di accertamento esecutivo n. TF907M501981/2021, con il quale l'amministrazione finanziaria, contestata alla Società_1. di aver corrisposto emolumenti all'odierno appellato nella qualità di dipendente e di aver, quindi, omesso di presentare il modello 770, di indicare il suddetto percipiente e di operare le relative ritenute Irpef, Addizionale Regionale e
Comunale, individuava, quale coobbligato al pagamento delle relative imposte, lo stesso Resistente_1, deve ritenersi che quest'ultimo legittimamente, in luogo di impugnare l'avviso di presa in carico, agì attraverso lo strumento dell'autotutela. Da qui, consequenzialmente, la piena ammissibilità dell'azione proposta per sentir dichiarare l'annullamento sia dell'atto di diniego di autotutela, notificato in data 15.12.2022, che dell'avviso di accertamento (ivi indicato) n. TF907M501981/2021.
Osserva, inoltre, il Collegio che dalla documentazione allegata dalle parti non emerge con tranquillizzante certezza alcun elemento di prova, in relazione alla annualità in esame, in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società ed il Resistente_1.
In particolare, le informazioni - contenute nella segnalazione Audit - poste a fondamento della motivazione sussunta nell'avviso di accertamento notificato alla sola società non provano con assoluta certezza che il Resistente_1 effettuò l'attività di consulenza per conto della Società_1 come lavoratore dipendente e non come libero professionista. Sul punto, invero, l'Agenzia delle Entrate, limitandosi a richiamare, con la comparsa di risposta prodotta in primo grado, prima, e con l'atto di appello, poi, il contenuto dell'avviso di accertamento ivi indicato n. TF907M501981/2021, ha del tutto omesso di offrire in comunicazione gli elementi documentali comprovanti la configurazione del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento della contestazione. Al contrario, l'appellante, attraverso la produzione delle fatture emesse nella qualità di libero professionista e della rendicontazione dei consumi energetici ad opera della Società_1 – attestante, in considerazione della ridottissima entità dei consumi, la cessazione della attività di impresa ben prima dell'annualità oggetto di verifica ad opera della amministrazione finanziaria – ha efficacemente assolto all'onere di rappresentare una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella contestata dall'amministrazione finanziaria.
In ragione di tali considerazioni, pertanto, l'atto di appello va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro
1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OT GI, RE
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6940/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3004/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M501981 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M501981 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M501981 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato al dott. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno impugnava la sentenza n. 3004/07/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Salerno, notificata il 3.9.2024, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento della comunicazione di diniego di autotutela notificata in data 15.12.2022, nonché il presupposto avviso di accertamento ivi indicato n. TF907M501981/2021.
In particolare, con la pronuncia gravata, veniva sancito: a) che la pretesa impositiva, posta a fondamento dell'avviso di accertamento n. TF907M501981/2021 notificato alla sola Società_1, era stata resa nota al contribuente solo con la notifica della comunicazione di diniego di autotutela;
b) che alcun elemento documentale era stato offerto in comunicazione dall'Agenzia delle Entrate per provare il rapporto di dipendenza del dott. Resistente_1 dalla Società_1; c) che l'ammontare dei presunti compensi erogati al Resistente_1 era stato determinato con un illegittimo processo di doppia presunzione.
Con l'appello in esame, l'Agenzia delle Entrate eccepiva la illegittimità della sentenza n. 3004/07/24:
a) per non aver ritenuto la inammissibilità del ricorso, in ragione della definitività della pretesa impositiva derivante dalla omessa impugnazione del prodromico avviso di presa in carico n. 1007720220000610400 notificato al contribuente in data 6.6.2022;
b) per aver omesso di valutare gli elementi documentali, richiamati nell'avviso di accertamento esecutivo n. TF907M501981/2021 notificato alla Società_1 , atti a provare la corresponsione di emolumenti al Resistente_1 nella qualità di dipendente, in ordine ai quali non venivano operate le relative ritenute Irpef, Addizionale Regionale e Comunale.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, riportandosi a quanto già dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, concludeva per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa la eccepita inammissibilità del ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia di Primo grado di Salerno, in ragione della asserita definitività della pretesa impositiva derivante dalla omessa impugnazione del prodromico avviso di presa in carico n.
1007720220000610400 notificato al contribuente in data 6.6.2022.
Invero, come è noto, laddove il contribuente, attraverso la notifica dell'avviso di presa in carico, abbia per la prima volta cognizione della esistenza di una pretesa fiscale azionata nei suoi confronti a mezzo di un atto fiscale a lui non comunicato, può legittimamente presentare istanza di annullamento in autotutela dell'atto presupposto. Orbene, poiché nel caso in esame è incontroverso tra le parti che al dott. Resistente_1 non venne notificato l'avviso di accertamento esecutivo n. TF907M501981/2021, con il quale l'amministrazione finanziaria, contestata alla Società_1. di aver corrisposto emolumenti all'odierno appellato nella qualità di dipendente e di aver, quindi, omesso di presentare il modello 770, di indicare il suddetto percipiente e di operare le relative ritenute Irpef, Addizionale Regionale e
Comunale, individuava, quale coobbligato al pagamento delle relative imposte, lo stesso Resistente_1, deve ritenersi che quest'ultimo legittimamente, in luogo di impugnare l'avviso di presa in carico, agì attraverso lo strumento dell'autotutela. Da qui, consequenzialmente, la piena ammissibilità dell'azione proposta per sentir dichiarare l'annullamento sia dell'atto di diniego di autotutela, notificato in data 15.12.2022, che dell'avviso di accertamento (ivi indicato) n. TF907M501981/2021.
Osserva, inoltre, il Collegio che dalla documentazione allegata dalle parti non emerge con tranquillizzante certezza alcun elemento di prova, in relazione alla annualità in esame, in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società ed il Resistente_1.
In particolare, le informazioni - contenute nella segnalazione Audit - poste a fondamento della motivazione sussunta nell'avviso di accertamento notificato alla sola società non provano con assoluta certezza che il Resistente_1 effettuò l'attività di consulenza per conto della Società_1 come lavoratore dipendente e non come libero professionista. Sul punto, invero, l'Agenzia delle Entrate, limitandosi a richiamare, con la comparsa di risposta prodotta in primo grado, prima, e con l'atto di appello, poi, il contenuto dell'avviso di accertamento ivi indicato n. TF907M501981/2021, ha del tutto omesso di offrire in comunicazione gli elementi documentali comprovanti la configurazione del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento della contestazione. Al contrario, l'appellante, attraverso la produzione delle fatture emesse nella qualità di libero professionista e della rendicontazione dei consumi energetici ad opera della Società_1 – attestante, in considerazione della ridottissima entità dei consumi, la cessazione della attività di impresa ben prima dell'annualità oggetto di verifica ad opera della amministrazione finanziaria – ha efficacemente assolto all'onere di rappresentare una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella contestata dall'amministrazione finanziaria.
In ragione di tali considerazioni, pertanto, l'atto di appello va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro
1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.