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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1177/2019 di R.G. avente ad oggetto: contratto bancario.
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Giugliano e dall'avv. Giuseppe Tufano, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
AVV. GIUGLIANO SALVATORE (C.F. , C.F._1
in proprio e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tufano, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO esclusivamente Controparte_1
in nome e per conto della Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la e l'avv. Giugliano Controparte_3
Salvatore convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la
[...]
per sentirla condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni materiali, quantificati in euro 280.000,00 e del danno alla reputazione e all'immagine conseguenti alla illegittima segnalazione in centrale rischi operata dalla convenuta in data 13.04.2016.
Gli attori deducevano che tra Controparte_2
e era stato stipulato, nell'anno 2004,
[...] Controparte_3
un contratto di mutuo fondiario, per la somma di euro 650.000,00, per il quale l'avv. Giugliano Salvatore aveva prestato fideiussione, con ipoteca volontaria sui beni immobili siti in SA EN SU (NA NCE
f.4, p.lla 238 subb. 9,10,1,12,3,4,15,6,17), per un ammontare di
1.300.000,00, con piano di ammortamento in scadenza nel 2014 e poi, a seguito di rinegoziazione concordata per la sola riduzione della rata, con nuova scadenza nel 2017.
Secondo quanto dedotto dagli attori, le rate erano state regolarmente corrisposte fino a fine anno 2014 - inizio anno 2015, quando la società attrice era divenuta creditrice strategica dell' , nota azienda CP_4
siderurgica in fallimento.
Con d. l. n. 1/2015, convertito in legge n. 20/2015, era stato stabilito che per le imprese di trasporti che avessero vantato crediti nei confronti dell' , tali crediti dovessero essere considerati prededucibili. CP_4
Quanto ai debiti delle società creditrici, inoltre, erano stati sospesi per 18 mesi i termini di versamento dei tributi erariali e delle cartelle esattoriali ed era stata disposta la sospensione, inoltre, del versamento della quota capitale dei mutui fondiari in essere dal 2015 fino a tutto il 2017.
All'uopo, era stato anche stanziato un fondo di 35.000.000,00.
Di conseguenza, la società attrice aveva chiesto alla banca convenuta, nel marzo del 2015, la sospensione della quota capitale delle rate di mutuo fino a tutto il 2017.
Secondo quanto dedotto dagli attori, tuttavia, alla domanda inoltrata non aveva fatto seguito alcuna risposta.
In data 19.04.2016, era stata invece recapitata alla società attrice una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
La società attrice era stata inoltre segnalata in centrale rischi in data
13.04.2016, sei giorni prima della ricezione della raccomandata, in quanto il credito era stato considerato “in sofferenza”.
Nel merito, gli attori rilevavano l'infondatezza della suddetta comunicazione, in quanto effettuata in carenza dei presupposti di legge e conseguentemente, l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi, cui sarebbe conseguito un danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile.
La costituitasi in giudizio, Controparte_2
eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria di parte attrice, in quanto, sulla base della legge richiamata, vi sarebbero state le condizioni affinché
venisse sospeso il pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per il periodo dal 2015 al 2017 ma tale “privilegio
era subordinato al preventivo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, così come stabilito
dall'articolo 8 BIS della Legge 20/2015”.
Secondo la convenuta, in particolare, gli attori non avrebbero dato prova,
né della richiesta di sospensione delle rate di mutuo dal 2015 al 2017, in ragione dell'applicazione della legge n. 20/2015, né del preventivo accordo intercorso tra le associazioni richiamate nella predetta legge.
Inoltre, parte convenuta precisava che la società attrice sarebbe debitrice della somma di euro 37.056,99 per rate scadute e non pagate dal
31.08.2014 al 29.02.2016 e di euro 183.461,19 per capitale residuo alla data del 29.02.2016.
In ogni caso, gli attori avrebbero omesso di precisare che, all'atto della richiesta di moratoria , la banca avrebbe dichiarato la propria CP_4
disponibilità ma avrebbe precisato che comunque, anche qualora fosse stata accolta la richiesta menzionata, ciò non avrebbe esentato la società attrice dal pagamento della quota interessi sulle rispettive rate.
Quanto all'illegittima segnalazione alla centrale rischi, la comunicazione della decadenza del beneficio del termine, secondo quanto dedotto da parte convenuta, sarebbe avvenuta prima della ricezione della lettera indicata da controparte ma, all'uopo, andrebbe fatto riferimento alla data di inoltro e non di invio.
Inoltre, la società attrice, qualora avesse ritenuto la segnalazione illegittima, avrebbe potuto agire nelle opportune sedi per la cancellazione o per la modifica della stessa.
A ciò si aggiunga che, in capo alla secondo quanto dedotto dalla CP_2
convenuta, sussisterebbe l'obbligo di segnalazione per cui è causa, in caso di inadempimento del debitore.
Infine, secondo quanto dedotto dalla convenuta, tutte le problematiche economiche della società attrice non sarebbero sorte in ragione della illegittima segnalazione alla centrale rischi da parte della Banca mutuante ma in virtù della crisi dell' , che non avrebbe provveduto al CP_4
pagamento dei crediti vantati dall'odierna debitrice, che è fornitrice della società in fallimento.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dagli attori debba essere in parte accolta, per le motivazioni che verranno esposte di seguito.
Gli attori agiscono in giudizio per ottenere il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'accertamento dell'illegittimità della segnalazione effettuata dalla banca convenuta presso la centrale rischi.
In primo luogo, va vagliata la liceità del contegno assunto dalla banca convenuta, che, secondo quanto sostenuto dagli attori, avrebbe effettuato la segnalazione alla centrale rischi prima dell'invio del relativo avviso alla società debitrice, in data 13.04.2016 (cfr. doc. 5 – prod. attori).
Tale circostanza non è contestata da parte convenuta, la quale sostiene,
tuttavia, che andrebbe valutata la data di inoltro della segnalazione e non quella della ricezione della comunicazione relativa alla società debitrice.
La ricostruzione effettuata da parte convenuta è infondata, in quanto, come stabilito dalla normativa in materia, la segnalazione alla centrale rischi è illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3,
del Testo Unico Bancario, per cui l'intermediario deve avvertire il cliente, prima di procedere alla segnalazione.
Sul punto, il Garante della privacy, con provvedimento interpretativo del
26.10.2017, n. 438, ha condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e ha ritenuto che: “al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di
imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei "Sic", i titolari del
trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l´effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. Tale
lettura è infatti da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali, considerato, in particolare che:
- trattandosi di uno dei profili oggetto di maggiore contenzioso tra le parti, è necessario, anche in ragione delle conseguenze che l'iscrizione nei " comporta per l'interessato,
che gli operatori creditizi si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza e
l'effettività della ricezione;
- il preavviso di segnalazione, espressione del principio di correttezza nel trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 11 del Codice, ha lo scopo di consentire
all'interessato -venuto a conoscenza dell'imminente segnalazione del suo nominativo nei " - di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia
effettuata”.
Sulla base delle coordinate ermeneutiche delineate, dunque, va affermato che la segnalazione alla centrale rischi deve essere effettuata dopo l'avvenuta ricezione da parte del debitore del relativo avviso e non prima.
Nel caso di specie, la segnalazione è stata effettuata in data 13.04.2016
(cfr. doc. 5 – prod. attori) mentre la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine è giunta a conoscenza degli attori in data successiva ovvero in data 19.04.2016 (cfr. doc. 6 – prod. attori).
Tale statuizione ha carattere assorbente rispetto alla valutazione del merito del contegno assunto dalla banca.
Una volta stabilito che la banca convenuta ha effettuato in maniera illegittima una segnalazione alla centrale rischi, bisogna stabilire se la parte che agisca per ottenere il risarcimento abbia provato adeguatamente sia l'an che il quantum del danno causato.
Invero, il danno cagionato agli attori deve porsi alla stregua di conseguenza immediata e diretta del contegno assunto dalla banca.
Come affermato dalla Cassazione, “in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, «per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi»), in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il
risarcimento” (Cass. civ., sez. 6-3, ord. 28.03.2018, n. 7594).
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale
“determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU" (al quale lo stesso
ricorrente ricollega la pretesa a non subire segnalazioni alla centrale rischi in difetto dei presupposti normativamente stabiliti), non si sottrae alla verifica della «gravità
della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il
bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione
ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata
effettiva, secondo un "accertamento di fatto" che "è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed
al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale” (Cass. civ,
10.02.2020, n. 3133).
Quanto, invece, al danno patrimoniale da segnalazione indebita, la
Cassazione ha stabilito che: “è vero che esso può essere oggetto anche di prova
presuntiva (…) potendo consistere, per un qualsiasi altro soggetto, anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito. Tuttavia, nel caso oggi in
esame, la Corte fiorentina ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente "in punto di diniego di accesso al credito" non consentisse di affermare che
tale evenienza si fosse posta "quale conseguenza immediata e diretta della segnalazione” (Cass. civ, 10.02.2020, n. 3133).
Secondo quanto statuito dalla Cassazione, dunque, il risarcimento conseguente a un'illegittima segnalazione alla centrale rischi può essere riconosciuto qualora venga giudizialmente accertato che il danno arrecato al debitore sia una conseguenza immediata e diretta del contegno assunto dalla banca creditrice e il danno menzionato deve essere provato sia nell'an che nel quantum.
Ciò vale sia per la liquidazione del danno patrimoniale che per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, non risulta provato che l'illegittimità della segnalazione abbia provocato un danno effettivo alla parte attrice.
Quanto al danno patrimoniale, la società attrice lamenta una flessione del fatturato, che sarebbe passato da euro 760.000,00 nel 2015 a euro
305.000,00 nel 2017 e ciò sarebbe, secondo quanto dedotto dagli attori, il riflesso del ridimensionamento forzato subito dall'impresa, costretta a ridurre le proprie infrastrutture e la propria capacità di produrre ricchezza, in conseguenza dell'illegittima segnalazione.
Di tali circostanze, tuttavia, non vi è alcuna prova in atti.
Come stabilito dalla Cassazione, invero, il danno patrimoniale in esame può essere oggetto anche di prova presuntiva, che può essere fornita sulla base della dimostrazione della maggiore difficoltà incontrata dalla debitrice nell'accesso al credito, ma la documentazione prodotta sul punto non consente di affermare che tale evenienza si sia verificata quale conseguenza immediata e diretta della segnalazione, né risulta, nello specifico, quali soggetti abbiano effettivamente negato l'accesso al credito alla società attrice, in quali termini abbiano assunto un tale contegno, in quali circostanze abbiano agito e sulla base di quali motivazioni abbiano respinto le richieste della debitrice.
Insomma, gli attori si limitano ad addurre circostanze del tutto generiche, collegate alla flessione del fatturato della società, flessione che, sulla base della comune esperienza, può essere riconducibile a una serie svariata di fattori e non necessariamente a una segnalazione illegittima presso la centrale rischi.
Inoltre, la società attrice, per sua stessa affermazione, è divenuta creditrice dell' , nota azienda siderurgica in fallimento, di CP_4
conseguenza le sue difficoltà economiche ben potrebbero derivare dal coinvolgimento in tale situazione.
Quanto alla richiesta del danno non patrimoniale, vanno effettuate analoghe considerazioni, in quanto sia il danno alla reputazione che il danno all'immagine, per giurisprudenza costante, non possono essere considerati “in re ipsa” ma vanno adeguatamente provati sia nell' an che nel quantum.
Sulla base degli atti di causa, non è possibile affermare che la segnalazione abbia provocato un danno all'immagine e alla reputazione degli attori, in quanto nulla emerge sul punto, né valgono a fondare la tesi opposta, le affermazioni di parte attrice circa il comportamento contrario a buona fede della convenuta, con particolare riferimento alla sede esecutiva, oggetto di altro procedimento che non viene in rilievo nel giudizio che ci occupa.
Nello stesso senso, le affermazioni dei testimoni escussi in udienza risultano estremamente generiche e non valgono a fondare la richiesta risarcitoria.
All'udienza del 25.05.2021, il teste alla domanda: Testimone_1
“Vero che la segnalazione alla centrale rischi veniva operata dalla prima della
ricezione -da parte della destinataria della Parte_1
dichiarazione di decadenza”, così rispondeva: “è vero, so che abbiamo ricevuto
chiamata del direttore di altro istituto bancario, di cui eravamo clienti che ci avvisava della segnalazione”. Inoltre, egli affermava: “è da lì che è iniziato un problema
perché nessuno voleva concederci finanziamenti e non abbiamo potuto provvedere al rinnovo del parco veicolare e anzi abbiamo dovuto vendere per monetizzare”.
Alla stessa udienza la testimone così affermava: Testimone_2
“abbiamo saputo della segnalazione da parte del direttore di altro istituto di credito di
cui eravamo clienti. So che stavamo rinnovando il parco macchine e non è stato possibile a causa della segnalazione”.
Tali argomentazioni non valgono a fondare la richiesta risarcitoria, in quanto la sussistenza del nesso tra la segnalazione alla centrale rischi e il mancato rinnovo del parco macchine è affermata dai testi escussi in via del tutto generica.
Gli stessi non riportano circostanze precise potenzialmente idonee a fondare il legame tra la segnalazione e la mancata concessione del credito alla società attrice, né indicano elementi specifici a sostegno delle loro affermazioni.
Inoltre, come già ampiamente detto, la società attrice affrontava, per sua stessa affermazione, un periodo complesso, dovuto al fallimento dell' , di cui era stata dichiarata “creditrice strategica”, per cui è del CP_4
tutto lecito supporre che la flessione del fatturato subita dalla società
attrice possa essere stata causata da fattori riconducibili al dissesto della nota società siderurgica.
Il complesso delle prove raccolte in giudizio non permette di stabilire, in definitiva, la sussistenza di un legame diretto e immediato tra l'illegittima segnalazione effettuata dalla banca creditrice e il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dagli attori.
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte, la domanda formulata dagli attori deve essere accolta in parte, in quanto è accertata l'illiceità della segnalazione effettuata dalla banca convenuta ma la conseguente richiesta risarcitoria non risulta adeguatamente provata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1177/2019, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi effettuata in data
13.04.2016 dalla per Controparte_2
mancata, preventiva, comunicazione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
- rigetta la conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata dagli attori, in quanto non adeguatamente provata;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Nola, lì 14.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1177/2019 di R.G. avente ad oggetto: contratto bancario.
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Giugliano e dall'avv. Giuseppe Tufano, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
AVV. GIUGLIANO SALVATORE (C.F. , C.F._1
in proprio e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tufano, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO esclusivamente Controparte_1
in nome e per conto della Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la e l'avv. Giugliano Controparte_3
Salvatore convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la
[...]
per sentirla condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni materiali, quantificati in euro 280.000,00 e del danno alla reputazione e all'immagine conseguenti alla illegittima segnalazione in centrale rischi operata dalla convenuta in data 13.04.2016.
Gli attori deducevano che tra Controparte_2
e era stato stipulato, nell'anno 2004,
[...] Controparte_3
un contratto di mutuo fondiario, per la somma di euro 650.000,00, per il quale l'avv. Giugliano Salvatore aveva prestato fideiussione, con ipoteca volontaria sui beni immobili siti in SA EN SU (NA NCE
f.4, p.lla 238 subb. 9,10,1,12,3,4,15,6,17), per un ammontare di
1.300.000,00, con piano di ammortamento in scadenza nel 2014 e poi, a seguito di rinegoziazione concordata per la sola riduzione della rata, con nuova scadenza nel 2017.
Secondo quanto dedotto dagli attori, le rate erano state regolarmente corrisposte fino a fine anno 2014 - inizio anno 2015, quando la società attrice era divenuta creditrice strategica dell' , nota azienda CP_4
siderurgica in fallimento.
Con d. l. n. 1/2015, convertito in legge n. 20/2015, era stato stabilito che per le imprese di trasporti che avessero vantato crediti nei confronti dell' , tali crediti dovessero essere considerati prededucibili. CP_4
Quanto ai debiti delle società creditrici, inoltre, erano stati sospesi per 18 mesi i termini di versamento dei tributi erariali e delle cartelle esattoriali ed era stata disposta la sospensione, inoltre, del versamento della quota capitale dei mutui fondiari in essere dal 2015 fino a tutto il 2017.
All'uopo, era stato anche stanziato un fondo di 35.000.000,00.
Di conseguenza, la società attrice aveva chiesto alla banca convenuta, nel marzo del 2015, la sospensione della quota capitale delle rate di mutuo fino a tutto il 2017.
Secondo quanto dedotto dagli attori, tuttavia, alla domanda inoltrata non aveva fatto seguito alcuna risposta.
In data 19.04.2016, era stata invece recapitata alla società attrice una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
La società attrice era stata inoltre segnalata in centrale rischi in data
13.04.2016, sei giorni prima della ricezione della raccomandata, in quanto il credito era stato considerato “in sofferenza”.
Nel merito, gli attori rilevavano l'infondatezza della suddetta comunicazione, in quanto effettuata in carenza dei presupposti di legge e conseguentemente, l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi, cui sarebbe conseguito un danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile.
La costituitasi in giudizio, Controparte_2
eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria di parte attrice, in quanto, sulla base della legge richiamata, vi sarebbero state le condizioni affinché
venisse sospeso il pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per il periodo dal 2015 al 2017 ma tale “privilegio
era subordinato al preventivo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, così come stabilito
dall'articolo 8 BIS della Legge 20/2015”.
Secondo la convenuta, in particolare, gli attori non avrebbero dato prova,
né della richiesta di sospensione delle rate di mutuo dal 2015 al 2017, in ragione dell'applicazione della legge n. 20/2015, né del preventivo accordo intercorso tra le associazioni richiamate nella predetta legge.
Inoltre, parte convenuta precisava che la società attrice sarebbe debitrice della somma di euro 37.056,99 per rate scadute e non pagate dal
31.08.2014 al 29.02.2016 e di euro 183.461,19 per capitale residuo alla data del 29.02.2016.
In ogni caso, gli attori avrebbero omesso di precisare che, all'atto della richiesta di moratoria , la banca avrebbe dichiarato la propria CP_4
disponibilità ma avrebbe precisato che comunque, anche qualora fosse stata accolta la richiesta menzionata, ciò non avrebbe esentato la società attrice dal pagamento della quota interessi sulle rispettive rate.
Quanto all'illegittima segnalazione alla centrale rischi, la comunicazione della decadenza del beneficio del termine, secondo quanto dedotto da parte convenuta, sarebbe avvenuta prima della ricezione della lettera indicata da controparte ma, all'uopo, andrebbe fatto riferimento alla data di inoltro e non di invio.
Inoltre, la società attrice, qualora avesse ritenuto la segnalazione illegittima, avrebbe potuto agire nelle opportune sedi per la cancellazione o per la modifica della stessa.
A ciò si aggiunga che, in capo alla secondo quanto dedotto dalla CP_2
convenuta, sussisterebbe l'obbligo di segnalazione per cui è causa, in caso di inadempimento del debitore.
Infine, secondo quanto dedotto dalla convenuta, tutte le problematiche economiche della società attrice non sarebbero sorte in ragione della illegittima segnalazione alla centrale rischi da parte della Banca mutuante ma in virtù della crisi dell' , che non avrebbe provveduto al CP_4
pagamento dei crediti vantati dall'odierna debitrice, che è fornitrice della società in fallimento.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dagli attori debba essere in parte accolta, per le motivazioni che verranno esposte di seguito.
Gli attori agiscono in giudizio per ottenere il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'accertamento dell'illegittimità della segnalazione effettuata dalla banca convenuta presso la centrale rischi.
In primo luogo, va vagliata la liceità del contegno assunto dalla banca convenuta, che, secondo quanto sostenuto dagli attori, avrebbe effettuato la segnalazione alla centrale rischi prima dell'invio del relativo avviso alla società debitrice, in data 13.04.2016 (cfr. doc. 5 – prod. attori).
Tale circostanza non è contestata da parte convenuta, la quale sostiene,
tuttavia, che andrebbe valutata la data di inoltro della segnalazione e non quella della ricezione della comunicazione relativa alla società debitrice.
La ricostruzione effettuata da parte convenuta è infondata, in quanto, come stabilito dalla normativa in materia, la segnalazione alla centrale rischi è illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3,
del Testo Unico Bancario, per cui l'intermediario deve avvertire il cliente, prima di procedere alla segnalazione.
Sul punto, il Garante della privacy, con provvedimento interpretativo del
26.10.2017, n. 438, ha condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e ha ritenuto che: “al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di
imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei "Sic", i titolari del
trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l´effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. Tale
lettura è infatti da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali, considerato, in particolare che:
- trattandosi di uno dei profili oggetto di maggiore contenzioso tra le parti, è necessario, anche in ragione delle conseguenze che l'iscrizione nei " comporta per l'interessato,
che gli operatori creditizi si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza e
l'effettività della ricezione;
- il preavviso di segnalazione, espressione del principio di correttezza nel trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 11 del Codice, ha lo scopo di consentire
all'interessato -venuto a conoscenza dell'imminente segnalazione del suo nominativo nei " - di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia
effettuata”.
Sulla base delle coordinate ermeneutiche delineate, dunque, va affermato che la segnalazione alla centrale rischi deve essere effettuata dopo l'avvenuta ricezione da parte del debitore del relativo avviso e non prima.
Nel caso di specie, la segnalazione è stata effettuata in data 13.04.2016
(cfr. doc. 5 – prod. attori) mentre la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine è giunta a conoscenza degli attori in data successiva ovvero in data 19.04.2016 (cfr. doc. 6 – prod. attori).
Tale statuizione ha carattere assorbente rispetto alla valutazione del merito del contegno assunto dalla banca.
Una volta stabilito che la banca convenuta ha effettuato in maniera illegittima una segnalazione alla centrale rischi, bisogna stabilire se la parte che agisca per ottenere il risarcimento abbia provato adeguatamente sia l'an che il quantum del danno causato.
Invero, il danno cagionato agli attori deve porsi alla stregua di conseguenza immediata e diretta del contegno assunto dalla banca.
Come affermato dalla Cassazione, “in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, «per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi»), in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il
risarcimento” (Cass. civ., sez. 6-3, ord. 28.03.2018, n. 7594).
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale
“determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU" (al quale lo stesso
ricorrente ricollega la pretesa a non subire segnalazioni alla centrale rischi in difetto dei presupposti normativamente stabiliti), non si sottrae alla verifica della «gravità
della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il
bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione
ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata
effettiva, secondo un "accertamento di fatto" che "è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed
al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale” (Cass. civ,
10.02.2020, n. 3133).
Quanto, invece, al danno patrimoniale da segnalazione indebita, la
Cassazione ha stabilito che: “è vero che esso può essere oggetto anche di prova
presuntiva (…) potendo consistere, per un qualsiasi altro soggetto, anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito. Tuttavia, nel caso oggi in
esame, la Corte fiorentina ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente "in punto di diniego di accesso al credito" non consentisse di affermare che
tale evenienza si fosse posta "quale conseguenza immediata e diretta della segnalazione” (Cass. civ, 10.02.2020, n. 3133).
Secondo quanto statuito dalla Cassazione, dunque, il risarcimento conseguente a un'illegittima segnalazione alla centrale rischi può essere riconosciuto qualora venga giudizialmente accertato che il danno arrecato al debitore sia una conseguenza immediata e diretta del contegno assunto dalla banca creditrice e il danno menzionato deve essere provato sia nell'an che nel quantum.
Ciò vale sia per la liquidazione del danno patrimoniale che per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, non risulta provato che l'illegittimità della segnalazione abbia provocato un danno effettivo alla parte attrice.
Quanto al danno patrimoniale, la società attrice lamenta una flessione del fatturato, che sarebbe passato da euro 760.000,00 nel 2015 a euro
305.000,00 nel 2017 e ciò sarebbe, secondo quanto dedotto dagli attori, il riflesso del ridimensionamento forzato subito dall'impresa, costretta a ridurre le proprie infrastrutture e la propria capacità di produrre ricchezza, in conseguenza dell'illegittima segnalazione.
Di tali circostanze, tuttavia, non vi è alcuna prova in atti.
Come stabilito dalla Cassazione, invero, il danno patrimoniale in esame può essere oggetto anche di prova presuntiva, che può essere fornita sulla base della dimostrazione della maggiore difficoltà incontrata dalla debitrice nell'accesso al credito, ma la documentazione prodotta sul punto non consente di affermare che tale evenienza si sia verificata quale conseguenza immediata e diretta della segnalazione, né risulta, nello specifico, quali soggetti abbiano effettivamente negato l'accesso al credito alla società attrice, in quali termini abbiano assunto un tale contegno, in quali circostanze abbiano agito e sulla base di quali motivazioni abbiano respinto le richieste della debitrice.
Insomma, gli attori si limitano ad addurre circostanze del tutto generiche, collegate alla flessione del fatturato della società, flessione che, sulla base della comune esperienza, può essere riconducibile a una serie svariata di fattori e non necessariamente a una segnalazione illegittima presso la centrale rischi.
Inoltre, la società attrice, per sua stessa affermazione, è divenuta creditrice dell' , nota azienda siderurgica in fallimento, di CP_4
conseguenza le sue difficoltà economiche ben potrebbero derivare dal coinvolgimento in tale situazione.
Quanto alla richiesta del danno non patrimoniale, vanno effettuate analoghe considerazioni, in quanto sia il danno alla reputazione che il danno all'immagine, per giurisprudenza costante, non possono essere considerati “in re ipsa” ma vanno adeguatamente provati sia nell' an che nel quantum.
Sulla base degli atti di causa, non è possibile affermare che la segnalazione abbia provocato un danno all'immagine e alla reputazione degli attori, in quanto nulla emerge sul punto, né valgono a fondare la tesi opposta, le affermazioni di parte attrice circa il comportamento contrario a buona fede della convenuta, con particolare riferimento alla sede esecutiva, oggetto di altro procedimento che non viene in rilievo nel giudizio che ci occupa.
Nello stesso senso, le affermazioni dei testimoni escussi in udienza risultano estremamente generiche e non valgono a fondare la richiesta risarcitoria.
All'udienza del 25.05.2021, il teste alla domanda: Testimone_1
“Vero che la segnalazione alla centrale rischi veniva operata dalla prima della
ricezione -da parte della destinataria della Parte_1
dichiarazione di decadenza”, così rispondeva: “è vero, so che abbiamo ricevuto
chiamata del direttore di altro istituto bancario, di cui eravamo clienti che ci avvisava della segnalazione”. Inoltre, egli affermava: “è da lì che è iniziato un problema
perché nessuno voleva concederci finanziamenti e non abbiamo potuto provvedere al rinnovo del parco veicolare e anzi abbiamo dovuto vendere per monetizzare”.
Alla stessa udienza la testimone così affermava: Testimone_2
“abbiamo saputo della segnalazione da parte del direttore di altro istituto di credito di
cui eravamo clienti. So che stavamo rinnovando il parco macchine e non è stato possibile a causa della segnalazione”.
Tali argomentazioni non valgono a fondare la richiesta risarcitoria, in quanto la sussistenza del nesso tra la segnalazione alla centrale rischi e il mancato rinnovo del parco macchine è affermata dai testi escussi in via del tutto generica.
Gli stessi non riportano circostanze precise potenzialmente idonee a fondare il legame tra la segnalazione e la mancata concessione del credito alla società attrice, né indicano elementi specifici a sostegno delle loro affermazioni.
Inoltre, come già ampiamente detto, la società attrice affrontava, per sua stessa affermazione, un periodo complesso, dovuto al fallimento dell' , di cui era stata dichiarata “creditrice strategica”, per cui è del CP_4
tutto lecito supporre che la flessione del fatturato subita dalla società
attrice possa essere stata causata da fattori riconducibili al dissesto della nota società siderurgica.
Il complesso delle prove raccolte in giudizio non permette di stabilire, in definitiva, la sussistenza di un legame diretto e immediato tra l'illegittima segnalazione effettuata dalla banca creditrice e il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dagli attori.
Conclusivamente, per le plurime motivazioni sopra esposte, la domanda formulata dagli attori deve essere accolta in parte, in quanto è accertata l'illiceità della segnalazione effettuata dalla banca convenuta ma la conseguente richiesta risarcitoria non risulta adeguatamente provata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1177/2019, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi effettuata in data
13.04.2016 dalla per Controparte_2
mancata, preventiva, comunicazione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
- rigetta la conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata dagli attori, in quanto non adeguatamente provata;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Nola, lì 14.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura