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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 922/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE ON VA BATTISTA, Presidente
IN ERMINIO, TO
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4544/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IVA-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria Ricorrente_1 impugnava l'INTIMAZONE DI PAGAMENTO indicata in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 11-09-2025, basata su 2 cartelle di pagamento rimaste inevase, di cui una relativa all'omesso versamento di addizionali
IRPEF ed IVA dovute nell'anno 2000 ed un'altra all'omesso versamento dell'IRPEF per l'anno 2009, per un credito erariale totale di euro 74.239,27, eccependone la nullità in ragione dei seguenti motivi così riassunti:
1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione dei crediti tributari con essa richiesti.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate di Salerno, che si costituivano eccependo l'infondatezza del ricorso per le motivazioni esposte nei relativi atti di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte , valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, preliminarmente osserva che le predette 2 sottese cartelle di pagamento furono notificate al ricorrente a mezzo posta , rispettivamente, in data 22-11-2004, la prima, ed in data 18-04-2009 la seconda, così come risulta dalle attestazioni dell'Poste_1 sui rispettivi avvisi di ritorno delle relative lettere raccomandate utilizzate per la notifica e, sucessivamente, diventate definitive per omessa impugnazione.
Pertanto, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di notifica dell'atto impugnato avvenuta il 11-09-2025 rispetto alle date di notifica delle sottostanti predette cartelle di pagamento, i tributi erariali e le relative sanzioni ed interessi di mora oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata si sono estinti per il decorso del relativo termine decennale e quinquennale di prescrizione. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti resistenti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato e ribadito anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 23397/16, che i crediti erariali si prescrivono in
10 anni, trattandosi di pretesa tributaria autonoma rispetto ai singoli periodi di imposta, derivando il debito anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi, mentre il termine di prescrizione dei tributi locali, trattandosi di obbligazioni periodiche, è da ritenersi quinquennale in ragione di quanto disposto dall'art. 2948 cc., ma ha anche ribadito in detta sentenza che la scadenza del termine perentorio per proporre impugnazione avverso l'atto presupposto, così come avvenuto nel caso di specie, determina solo la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione ovvero produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cristallizzazione del termine originario di prescrizione del tributo che continua a decorrere anche dopo la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione e senza che detto termine, se inferiore a quello decennale, si converti in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 cc, non potendosi equiparare la definitività della cartella esattoriale ad un titolo giudiziale divenuto definitivo all'esito del quale, invece, anche il termine originario di prescrizione inferiore diventa decennale.
Rispetto all'argomentazione dell'ADER che successessivamente il contenuto delle due predette cartelle fu rinotificato al ricorrente unitamente alla notifica avvenuta il 05-01-2015 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10076201400003593000 , questa Corte osserva che di detto atto è stata prodotto in giudizio solo copia dell'avviso di ritorno della relativa lettera raccomandata e non anche copia dell'atto notificato al ricorrente con tale lettera raccomandata. Pertanto , essendo ignoto il contenuto della predetta comunicazione di iscrizione ipotecaria, la Corte ritiene la produzione del predetto avviso di ritorno del tutto inidonea a provare l'avvenuta interrruzione della prescrizione dei tributi oggetto dell'atto impugnato che, di conseguenza, devono ritersi già prescritti alla data della notifica dell'atto impugnato unitamente a sanzioni ed interessi.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso e condanna la controparte ADER resitente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna AER alle rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Ricorrente_1 (c. f. CF_Ricorrente_1) liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%) oltre rimborso CUT per
€ 250,00, con attribuzione all'avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario. Salerno, 5 febbraio 2026 l TO Il Presidente Dr. Erminio Rinaldi Dr. Giovanni Battista De Simone
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE ON VA BATTISTA, Presidente
IN ERMINIO, TO
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4544/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IVA-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008899501000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria Ricorrente_1 impugnava l'INTIMAZONE DI PAGAMENTO indicata in epigrafe, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 11-09-2025, basata su 2 cartelle di pagamento rimaste inevase, di cui una relativa all'omesso versamento di addizionali
IRPEF ed IVA dovute nell'anno 2000 ed un'altra all'omesso versamento dell'IRPEF per l'anno 2009, per un credito erariale totale di euro 74.239,27, eccependone la nullità in ragione dei seguenti motivi così riassunti:
1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione dei crediti tributari con essa richiesti.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate di Salerno, che si costituivano eccependo l'infondatezza del ricorso per le motivazioni esposte nei relativi atti di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte , valutati gli atti e le argomentazioni prodotti dalle parti, preliminarmente osserva che le predette 2 sottese cartelle di pagamento furono notificate al ricorrente a mezzo posta , rispettivamente, in data 22-11-2004, la prima, ed in data 18-04-2009 la seconda, così come risulta dalle attestazioni dell'Poste_1 sui rispettivi avvisi di ritorno delle relative lettere raccomandate utilizzate per la notifica e, sucessivamente, diventate definitive per omessa impugnazione.
Pertanto, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di notifica dell'atto impugnato avvenuta il 11-09-2025 rispetto alle date di notifica delle sottostanti predette cartelle di pagamento, i tributi erariali e le relative sanzioni ed interessi di mora oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata si sono estinti per il decorso del relativo termine decennale e quinquennale di prescrizione. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti resistenti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato e ribadito anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 23397/16, che i crediti erariali si prescrivono in
10 anni, trattandosi di pretesa tributaria autonoma rispetto ai singoli periodi di imposta, derivando il debito anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi, mentre il termine di prescrizione dei tributi locali, trattandosi di obbligazioni periodiche, è da ritenersi quinquennale in ragione di quanto disposto dall'art. 2948 cc., ma ha anche ribadito in detta sentenza che la scadenza del termine perentorio per proporre impugnazione avverso l'atto presupposto, così come avvenuto nel caso di specie, determina solo la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione ovvero produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cristallizzazione del termine originario di prescrizione del tributo che continua a decorrere anche dopo la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione e senza che detto termine, se inferiore a quello decennale, si converti in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 cc, non potendosi equiparare la definitività della cartella esattoriale ad un titolo giudiziale divenuto definitivo all'esito del quale, invece, anche il termine originario di prescrizione inferiore diventa decennale.
Rispetto all'argomentazione dell'ADER che successessivamente il contenuto delle due predette cartelle fu rinotificato al ricorrente unitamente alla notifica avvenuta il 05-01-2015 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10076201400003593000 , questa Corte osserva che di detto atto è stata prodotto in giudizio solo copia dell'avviso di ritorno della relativa lettera raccomandata e non anche copia dell'atto notificato al ricorrente con tale lettera raccomandata. Pertanto , essendo ignoto il contenuto della predetta comunicazione di iscrizione ipotecaria, la Corte ritiene la produzione del predetto avviso di ritorno del tutto inidonea a provare l'avvenuta interrruzione della prescrizione dei tributi oggetto dell'atto impugnato che, di conseguenza, devono ritersi già prescritti alla data della notifica dell'atto impugnato unitamente a sanzioni ed interessi.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso e condanna la controparte ADER resitente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna AER alle rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente Ricorrente_1 (c. f. CF_Ricorrente_1) liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%) oltre rimborso CUT per
€ 250,00, con attribuzione all'avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario. Salerno, 5 febbraio 2026 l TO Il Presidente Dr. Erminio Rinaldi Dr. Giovanni Battista De Simone