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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1471/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401479172 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12691/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401479172 di euro 3.157,00, notificato in data 8.11.2024 ed emesso da Roma Capitale per omessa dichiarazione Ta.Ri. relativamente agli anni d'imposta 2018–2023, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
La ricorrente ha precisato, infatti, che la Tari viene regolarmente pagata dal figlio Nominativo_1, a cui è stato assegnato un suo personale codice utente.
Roma Capitale si è costituita in giudizio solo in data 5 dicembre 2025, largamente oltre i termini previsti non solo dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 ma anche dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che la costituzione in giudizio di Roma Capitale è avvenuta tardivamente, sicché, ai sensi degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546/1992, le difese svolte dalla parte resistente non possono essere esaminate nella parte in cui introducono eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la tardiva costituzione della parte resistente preclude l'esame delle eccezioni in senso stretto, restando consentita esclusivamente la valutazione delle questioni rilevabili d'ufficio e degli atti già presenti nel fascicolo processuale.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge che, per l'immobile oggetto di accertamento, il tributo Ta.Ri. risulta già assolto da altro soggetto stabilmente occupante (anche se non interamente, ma il recupero dell'omesso pagamento per il secondo semestre 2018 e per l'anno 2019 deve avvenire nei confronti del figlio e non della madre), circostanza non validamente contestata dall'ente impositore nei termini di legge.
L'avviso di accertamento impugnato risulta pertanto viziato per difetto del presupposto soggettivo dell'imposizione, avendo l'Amministrazione proceduto all'emissione dell'atto senza adeguata verifica della reale situazione di fatto e senza dimostrare l'effettiva debenza del tributo in capo alla ricorrente.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato, che deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE TE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1471/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401479172 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12691/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401479172 di euro 3.157,00, notificato in data 8.11.2024 ed emesso da Roma Capitale per omessa dichiarazione Ta.Ri. relativamente agli anni d'imposta 2018–2023, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
La ricorrente ha precisato, infatti, che la Tari viene regolarmente pagata dal figlio Nominativo_1, a cui è stato assegnato un suo personale codice utente.
Roma Capitale si è costituita in giudizio solo in data 5 dicembre 2025, largamente oltre i termini previsti non solo dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 ma anche dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che la costituzione in giudizio di Roma Capitale è avvenuta tardivamente, sicché, ai sensi degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546/1992, le difese svolte dalla parte resistente non possono essere esaminate nella parte in cui introducono eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la tardiva costituzione della parte resistente preclude l'esame delle eccezioni in senso stretto, restando consentita esclusivamente la valutazione delle questioni rilevabili d'ufficio e degli atti già presenti nel fascicolo processuale.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge che, per l'immobile oggetto di accertamento, il tributo Ta.Ri. risulta già assolto da altro soggetto stabilmente occupante (anche se non interamente, ma il recupero dell'omesso pagamento per il secondo semestre 2018 e per l'anno 2019 deve avvenire nei confronti del figlio e non della madre), circostanza non validamente contestata dall'ente impositore nei termini di legge.
L'avviso di accertamento impugnato risulta pertanto viziato per difetto del presupposto soggettivo dell'imposizione, avendo l'Amministrazione proceduto all'emissione dell'atto senza adeguata verifica della reale situazione di fatto e senza dimostrare l'effettiva debenza del tributo in capo alla ricorrente.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato, che deve essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE TE